15.046 Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali) del 5 giugno 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione: ­

il disegno di un decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari;

­

il disegno di una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-0663

4467

Compendio All'indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d'imposta ha acquistato grande importanza e l'attenzione di un'ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Nel corso dell'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale), che si è svolta a Berlino il 29 ottobre 2014, quasi 100 Stati si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard globale. Alcuni Stati hanno annunciato il primo scambio per il 2017, altri invece, fra i quali la Svizzera, per il 2018, fatte salve le procedure legislative. Al vertice del gruppo dei 20 principali Paesi industriali ed emergenti (Stati del G-20), tenutosi a Brisbane dal 15 al 16 novembre 2014, i capi di Stato del G-20 hanno ribadito la necessità di introdurre lo scambio automatico di informazioni in tempi brevi.

Situazione iniziale Il nuovo standard globale prevede che gli istituti finanziari e determinati veicoli di investimento collettivo e imprese di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all'anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all'estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

La Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard globale. Il Consiglio federale si è adoperato affinché lo standard soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne la riservatezza e il principio di specialità, garantisse la reciprocità e prevedesse norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Lo standard soddisfa tali principi ed è quindi in linea con le direttive del Consiglio federale.

L'attuazione dello standard sullo scambio automatico
di informazioni seguirà modalità diverse nei vari Stati. Alcune di esse dispongono già di una base legale sufficiente e necessitano soltanto di un accordo tra le autorità competenti degli Stati interessati. Altre, tra cui la Svizzera, devono dapprima creare le basi legali necessarie. Per la Svizzera ciò significa quanto segue.

­

4468

La Convenzione conclusa tra il Consiglio d'Europa e l'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) all'articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambino automaticamente informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l'articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale

per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La Convenzione è oggetto di un messaggio separato.

­

L'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) costituisce l'accordo che consente di introdurre lo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Il MCAA è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni; SCC) elaborato dall'OCSE quale parte integrante dello standard sullo scambio automatico di informazioni. Per questa ragione lo SCC è allegato al MCAA. Entrambi i testi devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.

­

Il MCAA non stabilisce i Paesi con cui introdurre lo scambio automatico, poiché l'attivazione bilaterale dello standard con i singoli Stati deve essere sottoposta separatamente all'Assemblea federale per approvazione.

Contenuto del progetto Il MCAA e il suo allegato contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio di informazioni tra la Svizzera e gli Stati partner.

Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e direttamente applicabili. Per questa ragione è necessaria l'adozione di una legge federale d'accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) contiene inoltre disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e disposizioni penali applicabili.

L'introduzione dello standard sullo scambio automatico di informazioni in Svizzera è parte integrante della strategia del Consiglio federale che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale.

4469

Indice Compendio

4468

1

Punti essenziali del MCAA 1.1 Situazione iniziale 1.2 Panoramica sul contenuto del MCAA e della legge di attuazione 1.3 Integrazione nella strategia del Consiglio federale 1.4 Relazione con altri accordi 1.5 Risultati della consultazione

4471 4471 4477 4481 4483 4485

2

Commento ai singoli articoli dell'Accordo multilaterale

4491

3

Spiegazioni sull'allegato del MCAA

4502

4

Commento sulla legge di attuazione 4.1 Punti essenziali della legge di attuazione 4.2 Commento ai singoli articoli della legge di attuazione

4509 4509 4510

5

MCAA e legge di attuazione: ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 5.2 Ripercussioni per l'economia 5.3 Ripercussioni fiscali

4544 4544 4545 4547

6

Programma di legislatura

4549

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Forma dell'atto 7.3 Delega di competenze legislative

4549 4549 4550 4550

Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Disegno)

4553

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari

4555

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) (Disegno)

4593

4470

Messaggio 1

Punti essenziali del MCAA

1.1

Situazione iniziale

La crisi finanziaria e la susseguente pressione per aumentare le entrate fiscali hanno messo all'ordine del giorno delle discussioni politiche la lotta contro la sottrazione d'imposta transfrontaliera. Già nel 2009 gli Stati del G20 avevano chiesto un miglioramento della trasparenza e dello scambio di informazioni in ambito fiscale. Ciò ha fatto sì che lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello OCSE) diventasse lo standard globale e che il Forum globale fosse incaricato di sorvegliarne l'attuazione.

Il 18 marzo 2010, gli Stati Uniti hanno introdotto la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), con cui intendevano tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate all'obbligo fiscale statunitense (soggetti statunitensi). La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri identifichino, tra i conti tenuti in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi, e a comunicare periodicamente alle autorità fiscali statunitensi in merito. Per agevolare agli istituti finanziari svizzeri l'attuazione della FATCA, il 14 febbraio 2013 la Svizzera ha concluso un Accordo FATCA1 con gli USA. L'Accordo FATCA è entrato in vigore il 2 giugno 2014.

Sviluppo dello standard Il 19 aprile 2013 i ministri delle finanze e i governatori delle Banche centrali del G20 si sono espressi a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni quale nuovo standard futuro per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. La decisione degli Stati del G20 era principalmente riconducibile all'introduzione della normativa FATCA da parte degli Stati Uniti.

L'OCSE è stato incaricato di sviluppare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni. I lavori sono avanzati rapidamente e il 13 febbraio 2014 il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE approvava i primi due documenti dello standard. Lo standard completo è stato approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'OCSE ed è composto dei seguenti elementi:

1

­

un modello per un Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari al fine di promuovere l'onestà fiscale (Modello di Accordo) che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Stati contraenti e le modalità di scambio di queste informazioni (in particolare il momento e la forma della trasmissione);

­

lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni; SCC) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie Accordo del 14 feb. 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

4471

quali informazioni e su quali conti. Lo SCC si basa fondamentalmente sul Modello FATCA; ­

commentari con precisazioni relative al Modello di Accordo e allo SCC;

­

una base per le soluzioni informatiche al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi di applicazione affinché il rilevamento dei dati e la loro valutazione sia semplificata. Questa base stabilisce inoltre lo standard minimo per il trasferimento e la sicurezza dei dati.

In occasione dei loro incontri nei mesi di settembre e novembre del 2014 gli Stati del G20 hanno confermato il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Favorevoli allo standard Nel corso del 2013 e del 2014 il gruppo di Stati dei cosiddetti early adopters ha espresso in diverse dichiarazioni politiche comuni la volontà di applicare in tempi brevi lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Di fatto i dati saranno raccolti dal 2016 e il primo scambio sarà effettuato nel mese di settembre del 2017.

In occasione dell'incontro del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 6­7 maggio 2014, i 34 Stati membri dell'OCSE (tra cui anche la Svizzera), altri 14 Paesi2 e l'Unione europea hanno approvato una dichiarazione congiunta concernente lo scambio automatico di informazioni. Questa dichiarazione politica conferma la volontà di lottare contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta per mezzo dello scambio automatico di informazioni e la determinazione nel voler attuare rapidamente lo standard elaborato dall'OCSE.

Inoltre, in occasione dell'assemblea annuale plenaria del mese di ottobre del 2014, gli Stati membri del Forum globale sono stati invitati a rendere noto se ed entro quale termine intendessero attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Il Forum globale pubblica queste informazioni sul proprio sito Web, dove gli Stati3 sono raggruppati nelle seguenti tre categorie: (i) Stati che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2017, (ii) Stati che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2018 e (iii) Stati che non hanno ancora comunicato se e quando attueranno lo standard per lo scambio automatico di informazioni4. Complessivamente 93 Stati hanno comunicato al Forum globale di voler attuare lo standard. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base della normativa FATCA a partire dal 2015. Alcuni degli accordi FATCA prevedono che gli Stati Uniti forniscano i propri dati agli Stati partner. Inoltre prevedono che gli Stati Uniti riconoscano la piena reciprocità ed esprimano la volontà politica di creare le basi legali necessarie.

2

3 4

Argentina, Brasile, Costa Rica, India, Indonesia, Colombia, Lettonia, Lituania, Malaysia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica e Cina. Andorra ha aderito successivamente alla dichiarazione, il 18 giu. 2014.

Il termine «Stati» comprende gli Stati e i territori.

Cfr. tabella del Forum globale, stato il 6 mar. 2015 ­ AEOI: Status of Commitments (www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf).

4472

Stati che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2017 Anguilla, Argentina, Barbados, Bulgaria, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Cile, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Groenlandia, India, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Isole Faroer, Isole Turks e Caicos, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Niue, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica dominicana, Romania, San Marino, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sudafrica, Trinidad e Tobago, Ungheria, Uruguay Stati che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2018 Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cina, Costa Rica, Emirati arabi uniti, Giappone, Grenada, Hong Kong (Cina), Indonesia, Isole Marshall, Israele, Macao (Cina), Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint-Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Samoa, Singapore, Svizzera, Turchia, Stati che non hanno ancora comunicato se e quando intendono attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni Bahrain, Isole Cook, Nauru, Panama, Vanuatu Fonte: tabella del Forum globale, stato il 6 marzo 2015 ­ AEOI: Status of Commitments

A livello internazionale è stato espresso l'auspicio che lo scambio automatico di informazioni sia attuato in modo rapido e globale per poter garantire parità di condizioni. Nessuno Stato deve infatti poter trarre vantaggio introducendo lo standard successivamente alle altre. Le aspettative circa un'attuazione rapida sussistono in particolare nei confronti dei Paesi sviluppati e dei Paesi che dispongono di una piazza finanziaria. Soltanto i Paesi in sviluppo, privi di una piazza finanziaria, devono poter introdurre lo standard in un secondo tempo. A tale riguardo, gli Stati del G20 hanno dichiarato la necessità di sostenere gli sforzi intrapresi dai Paesi in sviluppo per introdurre lo standard.

Le aspettative internazionali circa un'attuazione rapida e globale dello standard per lo scambio automatico di informazioni hanno trovato appoggio nella richiesta rivolta dagli Stati membri del G20 al Forum globale, affinché quest'ultimo sorvegli l'attuazione dello standard. Come per lo scambio di informazioni su richiesta, il Forum globale è chiamato a effettuare esami degli Stati (peer review) volti ad accertare che abbiano creato le basi giuridiche necessarie e le attuino correttamente. Il Forum globale si compone di 124 Stati5 e può sottoporre a un esame anche Stati non membri. Allo scopo di accertare l'emanazione delle basi giuridiche necessarie il Forum globale intende iniziare al più presto con le peer review.

5

Cfr. sito web del Forum globale: www.oecd.org/fr/sites/ forummondialsurlatransparenceetlechangederenseignementsadesfinsfiscales/ membresduforummondial.htm).

4473

Posizione della Svizzera Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all'OCSE, allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Lo standard doveva essere unico e internazionale e soddisfare requisiti elevati per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e la protezione dei dati, assicurare la reciprocità e prevedere norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi i trust e le società di sede. In seguito la Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni.

Poiché lo standard elaborato dall'OCSE è in linea con le direttive del Consiglio federale (cfr. n. 1.3), la Svizzera ha appoggiato la dichiarazione adottata in occasione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 6 e 7 maggio 2014 e l'adozione definitiva dello standard in seno al Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. In risposta all'invito summenzionato, nel mese di ottobre del 2014 il Consiglio federale ha comunicato al Forum globale che la Svizzera intende introdurre le basi legali necessarie all'attuazione dello standard nei tempi previsti, affinché gli istituti finanziari svizzeri possano iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all'estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L'8 ottobre 2014, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e dei Cantoni, il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione con gli Stati partner volti a introdurre lo standard. I mandati adottati dal Consiglio federale prevedono i seguenti punti principali: ­

condurre negoziati con l'UE sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni;

­

riguardo all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), condurre negoziati con gli USA su un Accordo FATCA secondo il modello 1. Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati automaticamente e su base reciproca;

­

avviare negoziati sullo scambio automatico di informazioni con altri Paesi.

In una prima fase vengono presi in considerazione Paesi con cui esistono strette relazioni economiche e politiche e che, laddove opportuno, mettono a disposizione dei propri contribuenti un'adeguata possibilità di regolarizzazione.

Anche l'attuazione concreta dello standard per lo scambio automatico di informazioni assume notevole importanza. La Svizzera continuerà a partecipare attivamente a tale scopo ai lavori dell'OCSE e del Forum globale.

Procedure per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni L'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni seguirà modalità diverse nei vari Stati. In alcuni Stati la clausola sullo scambio di informazioni contenuta nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) oppure la Convenzione sull'assistenza amministrativa costituiscono già una base legale sufficiente. Tali Stati possono attivare lo scambio automatico di informazioni mediante un accordo tra le autorità competenti senza doverlo sottoporre per approvazione al Parlamento. Altri Stati devono dapprima creare le basi legali di diritto internazionale. La Svizzera fa parte della seconda categoria di Stati. Le CDI e gli accordi sullo 4474

scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) da essa conclusi non prevedono lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013 e oggetto di un messaggio a sé stante, all'articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. In base all'ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri quest'ultimo deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

I mandati di negoziazione del Consiglio federale possono essere attuati secondo i modelli rappresentati nel grafico seguente:

Nel modello 1 viene concluso un accordo con un altro Stato, che comprende l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Nel modello 2, lo scambio automatico di informazioni viene introdotto sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico attraverso la notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento6. Entrambi i modelli sono conformi ai mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014. Lo scambio automatico di informazioni viene attivato in entrambi i casi bilateralmente, in modo che la Svizzera possa decidere in merito all'introduzione dello scambio automatico per ogni singolo Stato. Il modello 2 è oggetto del presente messaggio ed è illustrato qui di seguito (per i punti essenziali cfr. il n. 1.2).

6

L'«Organo di coordinamento» indica il segretariato dell'OCSE, che supporta l'organo di coordinamento conformemente all'art. 24 cpv. 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa ed è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

4475

Misure adottate finora dalla Svizzera per attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia Il 3 marzo 2015 la Svizzera e l'Australia hanno firmato una dichiarazione congiunta in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Entrambe gli Stati intendono rilevare i dati dal 2017 e scambiarli dal 2018 sulla base del MCAA, fatte salve le procedure di approvazione applicabili in entrambi gli Stati. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni nelle relazioni con l'Australia segue pertanto il modello 2.

L'Australia corrisponde al profilo degli Stati con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Essa è un partner politico ed economico importante per la Svizzera ed è membro del G-20. L'Australia adempie i requisiti internazionali in ambito di confidenzialità in materia fiscale (compreso il principio di specialità) e offre quindi ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. La Svizzera e l'Australia hanno peraltro convenuto di mantenere l'attuale accesso al mercato per i fornitori di prestazioni finanziarie, come pure di procedere a un miglioramento di determinati aspetti di questo settore. L'Australia adempie pertanto i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sarà sottoposta per approvazione all'Assemblea federale nel quadro di un messaggio separato. La procedura di consultazione è stata avviata il 29 aprile 2015 e termina il 19 agosto 2015.7 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un accordo per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni nelle relazioni con l'UE segue pertanto il modello 1.

Il nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale si applica a tutti i 28 Stati membri dell'UE e sostituisce l'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 20058 L'Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente è incentrato su misure a garanzia dell'imposta che riguardano i pagamenti transfrontalieri
di interessi. L'Accordo prevede una ritenuta d'imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi effettuati da un agente pagatore in Svizzera ­ solitamente una banca ­ a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d'imposta, le persone interessate possono autorizzare l'agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi in forma di pagamenti di interessi. L'Accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni contiene essenzialmente tre elementi: ­

7

8

lo scambio automatico di informazioni reciproco secondo lo standard, che è stato ripreso senza modifiche dal nuovo Accordo. Laddove lo standard offre La relativa documentazione può essere consultata sul sito www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale delle finanze.

Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81).

4476

agli Stati che lo attuano possibilità di scelta, queste sono contenute nell'Accordo. Si garantisce in tal modo che la Svizzera possa esercitare queste possibilità di scelta nei confronti di tutti gli Stati partner allo stesso modo e quindi attuare in maniera uniforme lo standard nei confronti di di tutti gli Stati partner. Il sistema della ritenuta d'imposta e della divulgazione volontaria contenuto nell'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio viene abrogato e sostituito dallo scambio automatico di informazioni per evitare di mantenere entrambi i sistemi in parallelo; ­

lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard dell'OCSE (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE);

­

il mantenimento dell'esenzione dall'imposizione alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi, canoni di licenza tra società consociate. Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.

La Svizzera e l'UE intendono rilevare dal 2017 i dati dei conti e scambiarli reciprocamente dal 2018, fatte salve le procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE.

La firma dell'Accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni corrisponde alla strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva (cfr. in merito il n. 1.3) e costituisce un importante passo in direzione dell'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera, poiché grazie all'Accordo lo scambio automatico di informazioni potrà essere attuato con i 28 Stati membri dell'UE, tra i quali Stati limitrofi e Stati partner importanti.

L'Accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale nel quadro di un messaggio separato. La procedura di consultazione è stata avviata il 27 maggio 2015 e termina il 17 settembre 2015.9

1.2

Panoramica sul contenuto del MCAA e della legge di attuazione

In generale Oggetto dello standard dell'OCSE è uno scambio sistematico di informazioni a intervalli regolari tra due Stati su conti finanziari che una persona fisica o giuridica assoggettata fiscalmente in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario di un altro Stato. Lo standard disciplina le modalità dello scambio. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dagli istituti finanziari di quello Stato e trasmesse alle autorità fiscali dello stesso Stato. Le autorità fiscali trasmettono in seguito tali informazioni alle autorità fiscali dello Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard definisce le informazioni da scambiare. Si tratta, in particolare, di informazioni su conti e redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da vendite e altri ricavi) come pure sull'identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di 9

La relativa documentazione può essere consultata sul sito www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale delle finanze.

4477

istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard prevede anche regole per l'identificazione del cliente e disposizioni in materia di riservatezza (cosiddetto principio di specialità).

Il presente avamprogetto di legge mira a creare le basi per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera. Essa si compone dei seguenti elementi: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari Il gruppo di Stati dei cosiddetti early adopters ha elaborato il MCAA. Il 29 ottobre 2014 51 Stati10 hanno firmato il MCAA; 48 di essi hanno annunciato l'intenzione di 10

Albania*, Anguilla, Argentina, Aruba*, Austria*, Belgio, Bermuda, Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Faroer, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria. Gli Stati contrassegnati da un asterisco al momento della firma dell'Accordo hanno comunicato l'intenzione di effettuare il primo scambio di informazioni nel settembre del 2018.

4478

scambiare per la prima volta informazioni dal 2017 e gli altri 3 dal 2018. La Svizzera ha firmato l'Accordo il 19 novembre 2014, comunicando l'intenzione di effettuare il primo scambio di dati automatico nel 2018, fatta salva la procedura di approvazione interna.

Il MCAA si fonda sull'idea di attuare in modo uniforme lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Grazie alla conclusione di un singolo accordo si assicura l'attuazione di uno standard unico. In caso di successiva modifica dello standard è sufficiente adeguare il MCAA e il diritto interno, senza negoziare la revisione con tutti gli Stati, evitando in questo modo che, almeno per un periodo di tempo, il settore finanziario svizzero applichi ai clienti di alcuni Stati lo standard «vecchio» e ai clienti di altri Stati quello «nuovo».

La base legale di diritto internazionale per il MCAA è costituita dall'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, secondo cui due o più Parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni. La condizione perché uno Stato possa firmare il MCAA è che abbia perlomeno dichiarato l'intenzione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'approvazione della Convenzione da parte della Svizzera è parte di un messaggio a sé stante. Poiché il MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo scambio automatico di informazioni conforme al MCAA.

Il MCAA è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approvazione nazionali.

L'approvazione del MCAA segue procedure diverse nei vari Stati. In alcune è sufficiente una decisione da parte del Governo, in altre, tra cui la Svizzera, il MCAA deve essere sottoposto all'approvazione del Parlamento (cfr. n. 1.1).

Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico deve essere concluso bilateralmente tra i singoli di tutti gli Stati e attivato mediante notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento. In proposito devono essere soddisfatte le seguenti premesse: ­

entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;

­

entrambi gli Stati devono aver firmato il MCAA;

­

entrambi gli Stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard;

­

entrambi gli Stati devono aver comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento di essere interessate a uno scambio automatico di informazioni con l'altro Stato.

Il MCAA prevede che, al momento della firma, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo standard. La condizione affinché lo standard sia un vincolo giuridico è tuttavia l'adempimento delle premesse elencate. Se le premesse risultano soddisfatte soltanto in seguito alla firma, il MCAA trova applicazione solo da tale momento in avanti.

L'elenco degli Stati con cui un determinato Stato intende procedere allo scambio automatico di informazioni può essere presentato all'atto della firma del MCAA oppure in un secondo tempo e può essere modificato in ogni momento. In base all'ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri, gli strumenti per 4479

determinare i relativi Stati devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione (cfr. in merito il n. 1.1, Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia).

Allegato del MCAA Il MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo SCC (sez. 2 par. 1.1 MCAA). L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative finanziarie a fini fiscali (commentari inclusi) elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). La procedura prevede che gli Stati firmatari del MCAA recepiscano lo SCC nei rispettivi ordinamenti nazionali. Per questa ragione, lo SCC è stato allegato al MCAA, con cui deve essere sottoposto all'Assemblea federale per approvazione (cfr. art. 7 cpv. 1 LSAI). Il MCAA, compreso lo standard comune di comunicazione in allegato, saranno pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Il contenuto dello SCC definisce in dettaglio chi ha il diritto di ottenere quale tipo di informazioni e su quali conti (cfr. sez. I dell'allegato del MCAA). Esso si orienta fondamentalmente al modello FATCA.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) Il MCAA e lo SCC contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e gli Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e direttamente applicabili. Per questa ragione è necessaria l'adozione di una legge federale d'accompagnamento. La legge sullo scambio automatico di informazioni contiene disposizioni in merito all'organizzazione, alla procedura, ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili.

Attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Stati partner Come già evidenziato, affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner devono essere soddisfatte quattro premesse. La prima di tali premesse, la Convenzione sull'assistenza amministrativa, è oggetto di messaggio separato (cfr. n. 1.4). La seconda premessa è data dal MCAA compreso il suo allegato, oggetto del presente messaggio. La terza premessa riguarda la necessità di una legge
di attuazione nazionale, ovvero la LSAI. Da ultimo, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con un determinato Stato richiede che la Svizzera comunichi al Segretariato dell'Organo di coordinamento l'intenzione di effettuare lo scambio automatico di informazioni con tale Stato. Quest'ultima premessa non è oggetto di questo messaggio.

Dopo aver adottato i mandati di negoziazione, l'8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha avviato colloqui con diversi Stati partner, nel cui quadro si discute l'introduzione dello scambio bilaterale di informazioni su base automatica. Le parti coinvolte approfondiscono le modalità secondo cui procedere nell'attuazione dello scambio, l'assetto delle relative disposizioni sulla protezioni dei dati e sull'obbligo di mantenere il segreto e le modalità di trasmissione da concordare. Sono all'ordine del giorno anche l'accesso ai mercati e la regolarizzazione del passato.

4480

Sono attualmente in corso con diversi Stati colloqui nell'ambito dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA. I colloqui con l'Australia hanno potuto essere conclusi e sono sfociati nella firma di una dichiarazione congiunta (cfr. in merito il n. 1.1, Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia).

Non appena nel quadro di tali negoziati viene raggiunto un accordo con uno Stato partner, il Consiglio federale propone l'inserimento di quest'ultima nell'elenco degli Stati con cui la Svizzera scambia informazioni su base automatica. Tale passaggio avviene per ogni Stato partner sotto forma di decreto federale da sottoporre alla procedura ordinaria di approvazione e all'approvazione dell'Assemblea federale. Ne è un esempio il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia, attualmente in procedura di consultazione.

Obiettivo del presente messaggio è quindi la creazione delle basi giuridiche necessarie all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, ma non la determinazione degli Stati con cui effettuare lo scambio automatico. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico con i singoli Stati sarà infatti oggetto di ulteriori progetti legislativi, che dovranno anch'essi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale preferisce tuttavia sottoporre per approvazione all'Assemblea federale il presente messaggio, poiché contiene le basi di diritto materiali per lo scambio automatico. Inoltre, esso specifica quali istituti finanziari debbano raccogliere informazioni e contiene le basi giuridiche svizzere necessarie. I successivi progetti legislativi concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni affronteranno per contro la questione dell'opportunità di introdurre lo scambio automatico con un determinato Stato.

1.3

Integrazione nella strategia del Consiglio federale

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli sulla trasparenza e lo scambio di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva. La Svizzera deve poter disporre anche in futuro di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale. Obiettivo che un'economia aperta di medie dimensioni come la Svizzera può raggiungere soltanto soddisfacendo e contribuendo a dar forma agli standard internazionali vigenti. Nell'ambito dello scambio di informazioni a fini fiscali gli standard internazionali mirano soprattutto a creare parità di condizioni, affinché nessuno Stato possa trarre vantaggio dal mancato adempimento degli standard.

Gli standard internazionali in materia fiscale prevedono le seguenti tre forme di scambio di informazioni: ­

Scambio di informazioni su richiesta: le informazioni riguardanti un caso specifico vengono trasmesse nell'ambito di una richiesta concreta da parte di un altro Stato. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale aveva deciso di revocare la riserva riguardo all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE, riprendendo quindi lo standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su richiesta. Nel frattempo la Svizzera ha istituito un'ampia rete di conven-

4481

zioni11 e firmato, il 15 ottobre 2014, la Convenzione sull'assistenza amministrativa per poter scambiare su domanda informazioni in conformità con lo standard dell'OCSE. Il rispetto dello standard per lo scambio di informazioni su richiesta è sottoposto alla verifica delle peer review del Forum globale.

Nella primavera del 2015 la Svizzera è stata ammessa alla fase 2 della peer review del Forum globale, che effettuerà nel secondo semestre del 2015. Il Consiglio federale si premura di attuare le raccomandazioni del Forum globale affinché la Svizzera possa raggiungere una buona valutazione complessiva nel quadro della peer review.

­

Scambio spontaneo di informazioni: le informazioni non sono trasmesse su richiesta preliminare, bensì quando lo Stato che è già in possesso delle informazioni presume vi sia interesse da parte di un altro Stato. Questa forma di scambio è prevista dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e in concomitanza con l'approvazione di quest'ultima deve ora essere introdotta anche in Svizzera.

­

Scambio automatico di informazioni: informazioni specifiche preventivamente definite vengono trasmesse a intervalli regolari a un altro Stato. Lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari elaborato dall'OCSE è oggetto del presente messaggio.

Le modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda. Lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni, a differenza dello scambio automatico di informazioni, non si applicano soltanto ai conti finanziari. Queste due forme di scambio di informazioni consentono alla Svizzera e agli Stati partner di scambiarsi tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle rispettive leggi nazionali in materia fiscale.

Inoltre, lo scambio di informazioni su richiesta ha una funzione di sostegno nei confronti dello scambio automatico di informazioni, in quanto abilita la Svizzera o uno Stato partner a presentare una domanda volta a ottenere ulteriori informazioni, che completano o integrano i dati ottenuti nel quadro dello scambio automatico. La strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva comprende pertanto tutte e tre le modalità di scambio di informazioni in ambito fiscale.

Valutazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni La decisione del Consiglio federale di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni si inserisce nella sua strategia volta al mantenimento di una piazza finanziaria svizzera competitiva nel rispetto degli standard internazionali in ambito fiscale. Il Consiglio federale si è adoperato nell'ambito dello sviluppo dello standard affinché soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne le disposizioni in materia di riservatezza e il principio di specialità, assicurasse la reciprocità e comprendesse norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede l'osservanza del principio di specialità e delle disposizioni in materia di riservatezza (cfr. sez. 5 MCAA in combinato disposto con l'art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa). Inoltre prevede che l'applicazione di un accordo sullo scambio automatico di 11

Attualmente la Svizzera ha concluso 57 convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard, di cui 50 CDI (41 in vigore) e 7 TIEA (3 in vigore).

4482

informazioni possa essere sospesa o revocata qualora lo Stato partner non adempia i propri obblighi in questo senso (cfr. sez. 7 par. 3 e 4 MCAA).

La reciprocità è soddisfatta nella misura in cui il Modello di accordo prevede gli stessi diritti e doveri per entrambi gli Stati contraenti. Anche il MCAA prevede uno scambio automatico di informazioni reciproco. Alla sezione 2 paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere informazioni, ma non di riceverne, aspetto rilevante in particolare per quegli Stati che non dispongono di un'imposta sul reddito. Per contro, non è prevista la possibilità che uno Stato riceva informazioni senza trasmetterle.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che siano scambiate informazioni sugli aventi economicamente diritto di strutture finanziarie, compresi trust e società di sede. Esso contiene anche disposizioni per l'identificazione degli aventi economicamente diritto. Questo aspetto è disciplinato dallo SCC.

Per un autentico level playing field sarà decisiva l'attuazione da parte dei vari Stati.

Come già menzionato, i Paesi del G20 hanno incaricato il Forum globale di sorvegliare l'applicazione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera è membro del Forum globale e in questo quadro si adopererà per un'attuazione corretta e coerente dello standard.

Nel complesso si può affermare che lo standard è in linea con le direttive del Consiglio federale.

Valutazione del MCAA L'approvazione del MCAA costituisce la logica conseguenza della sostanziale adesione della Svizzera allo scambio automatico di informazioni e dell'adozione da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner. L'attuazione dello standard è in linea con i mandati di negoziazione. Il MCAA non stabilisce i Paesi con cui attuare lo scambio automatico, poiché l'attivazione bilaterale dello standard con i singoli Stati deve essere sottoposta all'Assemblea federale per approvazione. Rispetto agli accordi bilaterali, il MCAA presenta il vantaggio di assicurare un'attuazione unitaria dello standard con tutti gli Stati partner.

1.4

Relazione con altri accordi12

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale Le clausole sull'assistenza amministrativa contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Una specifica disposizione stabilisce in ogni convenzione che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiarsi informazioni su base automatica. Gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale conclusi dalla Svizzera si limitano anch'essi allo scambio di informazioni su domanda. Affinché lo standard possa essere introdotto nelle relazioni con uno Stato partner devono essere create le necessarie basi legali di diritto internazionale. Il MCAA, unitamente alla Convenzione 12

Per quanto riguarda l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE si rinvia al n. 1.1, Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE.

4483

sull'assistenza amministrativa e un accordo bilaterale volto a introdurre lo scambio automatico di informazioni, costituisce tale base legale.

Convenzione sull'assistenza amministrativa La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. Detta Convenzione è oggetto di un messaggio separato.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale che consente alle parti contraenti di prestarsi reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda diverse imposte.

Oltre allo scambio di informazioni, contiene altre forme di assistenza amministrativa. La struttura modulare della Convenzione sull'assistenza amministrativa e la possibilità di formulare riserve permette a ciascuno Stato di escludere determinate modalità di cooperazione e definire il campo di applicazione in base alle proprie esigenze. In questo modo gli Stati possono decidere individualmente a quali forme di cooperazione vincolarsi. Di contro, lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni sono vincolanti e non possono essere oggetto di riserve.

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Poiché il MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo standard per lo scambio di informazioni conforme al MCAA.

Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito13 e l'Austria14. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in uno Stato partner può regolarizzare fiscalmente le proprie attuali relazioni bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull'imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in
uno Stato partner. Quale alternativa le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l'agente pagatore a comunicare l'importo dei redditi da capitale allo Stato partner.

L'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni rende superflua l'imposizione dei redditi da capitale basata sulle convenzioni sull'imposizione alla fonte. Lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto con il Regno Unito e con l'Austria sulla base dell'Accordo con l'UE (cfr. in merito il n. 1.1, Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE), ragione per la quale è stato convenuto con questi Stati che il passaggio dall'Accordo sull'imposizione alla fonte

13

14

Convenzione del 6 ott. 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (RS 0.672.936.74).

Convenzione del 13 apr. 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (RS 0.672.916.33).

4484

allo scambio automatico di informazioni sarebbe stato disciplinato nel quadro degli accordi di abrogazione.

Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti L'Accordo FATCA15, firmato il 14 febbraio 2013 tra la Svizzera e gli USA ed entrato in vigore il 2 giugno 2014, si basa sul cosiddetto modello 2. Secondo questo modello, gli istituti finanziari svizzeri trasmettono direttamente alle autorità fiscali statunitensi le informazioni sui clienti richieste. L'Accordo prevede inoltre che le informazioni su soggetti statunitensi che non dichiarano il loro consenso agli istituti finanziari per la trasmissione delle informazioni siano notificate alle autorità fiscali statunitensi nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa mediante domanda raggruppata basata sulla convenzione svizzero-americana di doppia imposizione. Queste domande potranno nondimeno essere presentate soltanto quando sarà entrato in vigore il Protocollo di modifica della CDI-USA16.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione con gli Stati Uniti per un Accordo FATCA conforme al modello 1. Anziché la trasmissione diretta di informazioni tra gli istituti finanziari svizzeri e le autorità fiscali statunitensi come prevista dal modello 2, nel quadro di un accordo basato sul modello 1 la trasmissione di informazioni avverrebbe attraverso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'Accordo da negoziare seguendo il modello 1 deve essere strutturato in maniera reciproca ma con restrizioni, nel senso che gli USA sono disposti a scambiare determinate informazioni a condizione che l'altro Stato contraente adempia i requisiti previsti. Si tratta in particolare della garanzia della confidenzialità e dell'osservanza del principio di specialità. Il 9 ottobre 2014 la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha chiesto al Dipartimento del Tesoro statunitense di avviare i negoziati per un Accordo basato sul modello 1. Nel frattempo si sono svolti i primi colloqui. Tali trattative non rientrano nel messaggio in esame. La normativa FATCA verrebbe attuata secondo un sistema distinto rispetto allo standard per lo scambio automatico di informazioni anche nel quadro di un Accordo basato sul modello 1. Tuttavia, poiché lo standard si fonda ampiamente sul modello FATCA, le differenze sono circoscritte in particolare ad aspetti specifici agli Stati Uniti.

1.5

Risultati della consultazione

In generale Il MCAA e la LSAI sono stati oggetto di una procedura di consultazione dal 14 gennaio 2015 al 21 aprile 2015.

Delle parti invitate hanno partecipato alla procedura di consultazione 25 Cantoni, sei partiti politici, sette associazioni mantello dell'economia e altri 13 rappresentanti di cerchie interessate. Hanno inoltre presentato un parere ulteriori 14 partecipanti.

Quattro altre persone invitate hanno invece rinunciato a presentare un parere.

15 16

Accordo del 14 feb. 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

Protocollo del 23 set. 2009 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS ...; FF 2010 229).

4485

Risultati della procedura di consultazione La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente l'avamprogetto.

Tutti i Cantoni si sono espressi a favore dell'avamprogetto.

Cinque partiti politici si sono espressi a favore dell'avamprogetto, mentre uno lo respinge.

27 delle 34 associazioni, organizzazioni e imprese che hanno presentato un parere materiale si sono espresse a favore. Un partecipante non si è espresso né a favore né contro, ma ha presentato una richiesta. Due associazioni hanno espresso prevalentemente critiche. Quattro partecipanti lo respingono.

Gli oppositori dell'avamprogetto hanno esposto in particolare i seguenti punti critici fondamentali dello scambio automatico di informazioni: ­

lo scambio automatico di informazioni costituirebbe un'intromissione massiccia nella sfera privata e sarebbe contrario a un rapporto tra il cittadino e lo Stato basato sul principio della buona fede;

­

gli USA sarebbero avvantaggiati a livello di reciprocità e di identificazione delle «persone che detengono il controllo»;

­

lo scambio automatico di informazioni non sarebbe attuabile sotto il profilo tecnico e organizzativo in molti Paesi partecipanti;

­

l'avamprogetto andrebbe rielaborato per quanto riguarda il volume delle informazioni da scambiare automaticamente. La Svizzera dovrebbe fornire alle autorità estere soltanto informazioni relative all'esistenza di conti di contribuenti. L'esecuzione del diritto spetterebbe in seguito al singolo Stato.

I sostenitori dell'avamprogetto espongono in particolare i seguenti punti critici: ­

numero d'identificazione fiscale (art. 2 cpv. 1 lett. f AP-LSAI): i Cantoni esigono all'unanimità che nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sia utilizzato quale numero di identificazione fiscale delle persone fisiche il numero di assicurato AVS (NAVS13). Questa esigenza è motivata con il fatto che attualmente i Cantoni ricorrono già al numero di assicurato AVS (NAVS13) e che si tratterebbe della soluzione più semplice ed efficiente (non richiede un adeguamento dei loro sistemi). L'introduzione di un numero settoriale implicherebbe la piena assunzione dei costi da parte della Confederazione come pure l'attribuzione uniforme di tale numero a livello nazionale;

­

istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi (art. 3 AP-LSAI): alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che i concetti di «istituto finanziario non tenuto alla comunicazione» e «conto escluso» siano definiti nel modo più chiaro e praticabile possibile e criticano il rinvio alla legislazione FATCA. Diversi partecipanti esigono un'estensione degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e dei conti esclusi definiti all'articolo 3 AP-LSAI;

­

autocertificazione (art. 9 cpv. 1 AP-LSAI): numerosi partecipanti alla consultazione criticano e pongono in dubbio l'affermazione del rapporto esplicativo per cui l'autocertificazione nell'ambito dello scambio automatico di

4486

informazioni andrebbe considerata come un documento ai sensi del CP17. In aggiunta si evidenzia che la qualifica dell'autocertificazione come documento comporta una minaccia eccessiva di sanzioni penali che lo standard dello scambio automatico di informazioni non esige. L'introduzione di una fattispecie speciale di infrazione nella LSAI terrebbe sufficientemente conto dello standard per lo scambio automatico di informazioni;

17 18 19

­

principio di specialità (art. 18 AP-LSAI): numerosi Cantoni esigono una chiarificazione della questione se le amministrazioni fiscali cantonali possano fornire ulteriormente informazioni ad altre autorità amministrative e tribunali se tali informazioni provenienti da uno scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sono confluite nella decisione di tassazione corrispondente;

­

disposizioni penali (art. 30 segg. AP-LSAI): numerosi partecipanti alla consultazione criticano il fatto che le disposizioni penali della LSAI si applicano anche in caso di negligenza. In considerazione del forte volume di dichiarazioni atteso si espone in particolare che dati falsi dichiarati involontariamente non dovrebbero determinare un'inutile criminalizzazione degli istituti finanziari o dei loro collaboratori;

­

competenza di approvazione / Esclusione del referendum facoltativo (art. 35 AP-LSAI): alcuni partecipanti alla consultazione criticano il fatto che l'Assemblea federale possa decidere l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner mediante decreto federale semplice e quindi con l'esclusione del referendum facoltativo. Ciò è ritenuto problematico sotto il profilo costituzionale. Si rileva peraltro che una simile normativa creerebbe una differenziazione incomprensibile tra l'approvazione delle CDI e l'attivazione dello scambio automatico di informazioni;

­

procedura per i clienti: secondo il parere di un'associazione mantello il ricorso alla legge del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati (LPD) non basterebbe affinché una persona possa difendersi da una trasmissione errata di informazioni. Per questo motivo occorrerebbe accordare nell'ambito della LSAI un diritto procedurale specifico alle persone oggetto di comunicazione affinché esse possano rettificare gli errori materiali in precedenza alla prima trasmissione di dati a uno Stato partner nel quadro dello scambio automatico di informazioni;

­

abrogazione dell'autolimitazione (art. 22 cpv. 6 della legge del 28 set.

201219 sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF): numerosi Cantoni chiedono l'abrogazione dell'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Il mantenimento di questa autolimitazione sarebbe incomprensibile in considerazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Si propone in parte di modificare questa disposizione nel senso almeno di non applicarla più nei confronti degli Stati da cui la Svizzera può ottenere informazioni senza previa richiesta;

RS 311.0 RS 235.1 RS 672.5

4487

­

abrogazione del divieto di utilizzazione di informazioni bancarie ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa (art. 21 cpv. 2 LAAF e art. 13 cpv. 5 AP-LSAI): alcuni Cantoni esigono l'abrogazione o l'adeguamento dell'articolo 21 capoverso 2 LAAF e dell'articolo 13 capoverso 5 AP-LSAI. Queste disposizioni vietano l'utilizzazione di informazioni ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa e trasmesse all'estero che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Il mantenimento di queste disposizioni sarebbe immotivato in considerazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Alcuni Cantoni ritengono insoddisfacente la concessione di uno statuto più favorevole delle autorità fiscali estere, ma giustificato a fronte del mantenimento del segreto bancario in Svizzera;

­

commentario relativo alla Norma comune di dichiarazione: numerosi partecipanti alla consultazione chiedono che venga chiarito il carattere vincolante del commentario nei confronti degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione e le sue relazioni con le basi legali svizzere nella LSAI;

­

elaborazione dei dati: la maggioranza dei Cantoni chiede che le informazioni ottenute all'estero siano rese visibili. Tale elaborazione dovrebbe essere finanziata dalla Confederazione. A livello di Confederazione si dovrebbero parimenti convertire in franchi i dati espressi in valuta estera ottenuti all'estero prima della loro ritrasmissione ai Cantoni. D'altra parte la Confederazione dovrebbe procedere alla loro ritrasmissione ai Cantoni nel formato di file e tramite il canale di comunicazione già utilizzato dai Cantoni per le comunicazioni intercantonali;

­

obblighi di diligenza degli istituti finanziari: alcuni partecipanti alla consultazione espongono che non sarebbero giustificati ulteriori obblighi di diligenza degli istituti finanziari in ambito di verifica dell'onestà fiscale dei loro clienti oltre all'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni.

Novità rispetto all'avamprogetto di legge Rispetto al suo avamprogetto, il disegno della LSAI presenta in particolare le seguenti modifiche: a.

nella definizione del numero svizzero di identificazione fiscale delle persone fisiche l'articolo 2 capoverso 1 lettera f si riferisce d'ora in poi all'articolo 21, che stabilisce che nell'adempimento dei suoi compiti ai sensi della LSAI il Consiglio federale può introdurre un numero d'identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche;

b.

l'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto è stato soppresso. D'ora in poi, per quanto riguarda le definizioni utilizzate nella LSAI, non si precisa più che valgono le definizioni dell'accordo applicabile, poiché ciò vale anche senza precisazione. All'articolo 2 capoverso 2 è stata introdotta una nuova disposizione secondo cui il Consiglio federale può estendere, per una durata limitata, la definizione di «Giurisdizione partecipante» utilizzata negli accordi applicabili;

c.

l'articolo 3 dell'avamprogetto è stato rielaborato fondamentalmente e suddiviso in due articoli. L'articolo 3 ora disciplina gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e l'articolo 4 i conti esclusi. L'avamprogetto rinviava

4488

alla normativa FATCA nel disciplinamento degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e dei conti esclusi. Questa circostanza è stata criticata da numerosi partecipanti alla procedura di consultazione. I nuovi articoli rinunciano pertanto a un simile rinvio e recano direttamente gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e i conti esclusi; Sotto il profilo materiale sono state effettuate due modifiche rispetto all'avamprogetto. Anzitutto gli istituti finanziari svizzeri con clientela locale non sono più eccettuati dal campo d'applicazione dello scambio automatico di informazioni. A livello internazionale una simile eccezione è considerata contraria allo standard. Sono state inoltre sollevate diverse questioni riguardo alla praticabilità e all'utilità di una simile normativa eccezionale. Secondariamente il disegno di legge non reca un'eccezione per i conti non rivendicati. Il commentario allo standard comune di comunicazione contiene un esempio secondo il quale i conti non rivendicati con un saldo fino a 1000 franchi possono essere considerati conti esclusi. Il valore soglia di 50 000 franchi proposto nell'avamprogetto ha pertanto suscitato critiche a livello internazionale. In considerazione di quanto precede si tratta quindi di verificare se nella prassi sia sensato porre in atto un'eccezione per i conti non rivendicati con un saldo fino a 1000 franchi o se si debba rinunciare questa eccezione. Nell'ipotesi che questi conti debbano essere esclusi il Consiglio federale può disciplinarlo a livello di ordinanza fondandosi sull'articolo 4 capoverso 3.

d.

l'articolo 8 stabilisce d'ora in poi chiaramente che le modifiche ai commentari dell'OCSE sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione per gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione dovranno essere attuate soltanto quando saranno state integrate in una legge federale, in un'ordinanza o nelle istruzioni dell'AFC. La Svizzera è membro dell'OCSE ed è rappresentata nei gruppi di lavoro e negli organi in cui vengono discusse e decise le modifiche. In caso di modifiche dei commentari il Consiglio federale dovrà verificare se esse corrispondono a un'estensione o a un'evoluzione ulteriore dello standard e devono pertanto essere attuate a livello di legge oppure se esse hanno carattere di precisazione o di interpretazione e possono pertanto essere attuate a livello di ordinanza o di istruzioni dell'AFC;

e.

l'articolo 10 è stato rielaborato al capoverso 2 e integrato con il capoverso 3.

Il capoverso 2 lettera b dispone che il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui i conti devono essere attribuiti alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile. Il capoverso 3 stabilisce come l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve procedere in caso di decesso della persona oggetto di comunicazione;

f.

il disposto all'articolo 9 capoverso 7 dell'avamprogetto è stato rielaborato.

L'articolo 11 capoverso 7 ora prevede che gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di disporre di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell'apertura del conto secondo l'accordo applicabile e la LSAI. L'articolo 11 capoverso 8 stabilisce che se a 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto. È fatto salvo 4489

l'articolo 9 della legge del 10 ottobre 199720 sul riciclaggio di denaro (LRD). L'articolo 11 capoverso 9 prevede inoltre che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione blocca i movimenti del conto se 90 giorni dopo l'apertura di un nuovo conto non dispone delle informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Il conto rimane chiuso finché l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di tutte le informazioni. Oltre a nome, indirizzo e data di nascita rientrano in questo ambito anche numero d'identificazione fiscale e Stato o Stati di residenza. In presenza di motivi particolari l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può prolungare il termine di 90 giorni ad al massimo un anno. Dato che questa normativa riguarda più rami del settore finanziario e diversi tipi di conti il capoverso 10 prevede la possibilità per il Consiglio federale di disciplinare le eccezioni ai capoversi 8 e 9. Si intende in tal modo garantire normative praticabili per tutti i casi;

20

g.

l'articolo 14 stabilisce che entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve informare direttamente o per il tramite della sua parte contraente la persona oggetto di comunicazione.

L'articolo 14 è stato completato con il nuovo capoverso 2, secondo cui nel caso di conti oggetto di comunicazione chiusi l'informazione avviene all'ultimo indirizzo conosciuto. Il capoverso 2 stabilisce inoltre che d'ora in poi si può rinunciare all'informazione in caso di conti non rivendicati. Il capoverso 3 precisa che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, nel pubblicare un elenco aggiornato degli Stati partner della Svizzera nel quadro dello scambio automatico di informazioni, può rinviare all'elenco del Dipartimento federale delle finanze (DFF);

h.

all'articolo 16 capoverso 3 il termine assoluto di prescrizione è stato ridotto da 15 a dieci anni;

i.

l'articolo 21 stabilisce che nell'adempimento dei suoi compiti ai sensi della presente legge il Consiglio federale può introdurre un numero d'identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche;

j.

l'articolo 22 capoverso 4 precisa che l'AFC può emanare istruzioni. Esse devono essere basate sui commentari dell'OCSE sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione. Il suo obiettivo è un'attuazione conforme allo standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera;

k.

la disposizione in materia di abuso all'articolo 31 è stata adeguata. Questa norma vieta agli istituti finanziari svizzeri di gestire autonomamente o di sostenere l'utilizzazione di strutture delle quali sa che il loro unico o principale scopo è di eludere gli obblighi in virtù dell'accordo applicabile o della presente legge. È stata soppressa la qualifica di «artificiali» di queste strutture che figurava nell'avamprogetto;

l.

a livello di disposizioni penali è stato introdotto un nuovo articolo 36 che sanziona le false autocertificazioni. È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce

RS 955.0

4490

all'istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni; m. l'articolo 22 capoverso 6 LAAF prevede che la Svizzera presenta domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero. Questa autolimitazione sarà d'ora in poi parzialmente abrogata. L'articolo 22 LAAF sarà completato con un nuovo capoverso 7 (art. 40 LSAI), ragione per la quale il capoverso 6 non si applicherà agli Stati da cui la Svizzera può ottenere informazioni senza previa richiesta. Questa abrogazione parziale dell'autolimitazione è giustificata dal fatto che in futuro, grazie allo scambio automatico di informazioni e allo scambio spontaneo di informazioni, la Svizzera otterrà spontaneamente da questi Stati informazioni, in particolare informazioni bancarie. In determinati casi queste informazioni non basteranno tuttavia per stabilire in maniera conclusiva l'assoggettamento fiscale secondo il diritto svizzero. Sono necessarie ulteriori informazioni, ragione per la quale le autorità fiscali svizzere fruiscono della possibilità di richiederle ricorrendo all'assistenza amministrativa. Il segreto bancario in Svizzera, ossia per i contribuenti in Svizzera con conti bancari in Svizzera, non è toccato da questa modifica. Le norme sull'acquisizione di informazioni bancarie in Svizzera in vista dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto svizzero non sono toccate dal disegno di legge. Anche le informazioni bancarie ottenute nel quadro di una domanda estera potranno ancora essere riutilizzate soltanto nella misura in cui avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero (art. 21 cpv. 2 LAAF).

2

Commento ai singoli articoli dell'Accordo multilaterale

Ingresso L'ingresso spiega la struttura del MCAA, in particolare la relazione con la Convenzione sull'assistenza amministrativa e con il diritto nazionale.

Esso chiarisce che il MCAA può essere firmato soltanto da Stati che hanno almeno espresso l'intenzione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Stabilisce inoltre che il MCAA può esplicare la sua efficacia giuridica per uno Stato soltanto se questo ha posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013, la quale è oggetto di un messaggio separato. Poiché il MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo standard per lo scambio di informazioni conforme al MCAA.

Alla sezione 2 paragrafo 1.1 del MCAA viene stabilito l'obbligo di scambiare determinate informazioni ottenute conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nello standard comune di comunicazione di informazioni (SCC) L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (commentari inclusi) elaborata dall'OCSE e dai Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). Lo SCC non è direttamente integrato nel MCAA ma è tenuto in considerazione nel testo. Nell'ingresso viene stabilito che 4491

il diritto di ogni Stato deve indurre gli istituti finanziari ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica secondo lo SCC. Sempre nell'ingresso viene stabilito che la legislazione degli Stati deve essere modificata a intervalli regolari per tenere conto degli aggiornamenti dello SCC e se queste modifiche sono promulgate da uno Stato, la definizione di SCC sarà considerata in funzione della versione aggiornata per questo Stato. La procedura scelta in merito al MCAA ha il vantaggio di garantire un'attuazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni rispetto agli Stati partner. Gli aggiornamenti dello standard possono inoltre essere introdotti nel diritto nazionale senza dover rinegoziare numerosi accordi. In questo modo gli istituti finanziari svizzeri possono applicare a tutti gli Stati partner lo stesso standard. I cambiamenti di standard non fanno sì che gli istituti finanziari debbano applicare il «vecchio» standard per lo scambio di informazioni ai clienti di determinati Paesi, e quello «nuovo» ai clienti di altri. Esiste invece la possibilità che gli adeguamenti allo SCC non siano contemporaneamente introdotti nel diritto nazionale di tutti gli Stati partner e che quindi un Stato trasmetta le informazioni secondo il «nuovo» standard per lo scambio automatico di informazioni ma riceva informazioni secondo il «vecchio» standard. Esistono tuttavia meccanismi per impedire un'applicazione differenziata dello standard per lo scambio di informazioni e garantire pari condizioni (level playing field). L'OCSE è l'istanza competente per convenire gli aggiornamenti allo SCC. In questo modo viene garantito un ampio consenso a livello internazionale in merito a questi aggiornamenti e si può partire dal presupposto che siano anche effettivamente attuati. Il Forum globale è stato incaricato di sorvegliare l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Il MCAA prevede infine che una Parte possa sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il MCAA rispetto a uno Stato partner se quest'ultimo non si attiene o non si è attenuto in misura rilevante al MCAA. A seconda della portata degli aggiornamenti decisi in merito allo standard per lo scambio automatico di informazioni, l'OCSE può giustificare la sospensione dello scambio automatico
di informazioni nei confronti di uno Stato con la mancata attuazione nel diritto nazionale da parte di tale Stato.

Affinché venga recepita nel diritto svizzero, lo SCC è allegato al MCAA e insieme verranno sottoposti per approvazione all'Assemblea federale. L'articolo 7 capoverso 1 LSAI stabilisce inoltre che nel quadro dell'applicazione del MCAA i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione si fondano sullo SCC, allegato al MCAA. Il MCAA, compreso lo standard comune di comunicazione in allegato, saranno pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto svizzero. Nella LSAI è stata inoltre introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per le modifiche dell'allegato del MCAA (cfr. in merito le spiegazioni all'art. 7 LSAI).

Sezione 1: Definizioni Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nel MCAA.

Par. 1 Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato in cui la Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (ad es. i territori d'oltremare di uno Stato).

4492

Nell'espressione «autorità competente» rientrano le persone e autorità dei diversi Stati elencate nell'allegato B della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato.

Le definizioni delle espressioni «istituzione finanziaria di una Giurisdizione», «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» e «conto oggetto di comunicazione» corrispondono a quelle dello SCC (cfr. sez. VIII parte A punto 1 e 2 nonché parte D punto 1 dell'allegato del MCAA).

L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (commentari inclusi) elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20; Con «Segretariato dell'Organo di coordinamento» si intende il Segretariato dell'OCSE che secondo l'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa sostiene l'organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti contraenti della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

L'espressione «Accordo effettivo» indica che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni tra due Stati è entrato in vigore: ­

entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;

­

entrambi gli Stati devono aver firmato il MCAA;

­

entrambi gli Stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard;

­

entrambi gli Stati devono aver comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento di essere interessati a uno scambio automatico di informazioni con l'altro Stato.

Par. 2 Entrambi gli Stati hanno comunicato al Segretariato dell'organo di coordinamento la volontà di scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato. Qualsiasi termine non definito nel MCAA ha il senso a lui attribuito dalla legislazione della Parte contraente che nel caso concreto applica il MCAA. Questo significato deve combaciare con quello definito nello SCC. Tutte le espressioni non definite nel MCAA o nello SCC hanno il senso a loro attribuito sostanzialmente dalla legislazione della Parte contraente che nel caso concreto applica il MCAA. Le CDI, i TIEA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono un disposizione simile.

4493

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione Par. 1.1 e par. 2 Il paragrafo 1.1 e il paragrafo 2 definiscono le informazioni da scambiare. Queste sono da raccogliere conformemente alle norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nello SCC e da scambiare automaticamente ogni anno con gli Stati partner. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA costituiscono la base legale per lo scambio. All'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa si rimanda anche alla sezione 5 del MCAA, che contiene le prescrizioni in materia di riservatezza da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Esse possono essere riassunte in tre categorie: (1) Informazioni concernenti l'identificazione Servono per l'identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte dello Stato che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il numero d'identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso degli enti queste informazioni includono il nome, l'indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale e il numero d'identificazione fiscale.

(2) Informazioni concernenti il conto Servono a identificare il conto e l'istituzione finanziaria (nella LSAI si parla di istituto finanziario) in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome ed eventualmente il numero d'identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

(3) Informazioni concernenti le finanze Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario.

Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, ricavi dalle vendite di attività finanziarie e altri redditi provenienti dai patrimoni
detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, al posto del saldo viene comunicata la sua chiusura.

Lo SCC contiene precisazioni e misure concrete in relazione alle informazioni da fornire (cfr. sez. I dell'allegato del MCAA).

Par. 1.2 Il paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere, ma non di ricevere, informazioni: questa fattispecie è importante in particolare per gli Stati che non conoscono l'imposta sul reddito. Tali Stati devono comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento la loro rinuncia alla reciprocità e vengono elencati nell'allegato A del 4494

MCAA. Non sono invece previsti i casi in cui uno Stati può ricevere informazioni senza trasmetterle.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni Par. 1­2 L'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale dello Stato che fornisce le informazioni. Lo scopo di questo principio è che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione possano procedere in modo uniforme rispetto a tutti gli Stati partner per quanto concerne gli importi e la qualificazione dei pagamenti. Questa regola viene concretizzata nell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LSAI, in cui si prevede che il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri secondo cui bisogna determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Bisogna inoltre indicare la moneta degli importi comunicati.

Par. 3­6 Il MCAA prevede che, al momento della firma, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni. Per la costituzione di un obbligo di diritto concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le seguenti quattro premesse: ­

entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;

­

entrambi gli Stati devono aver firmato il MCAA;

­

entrambi gli Stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard;

­

entrambi gli Stati devono aver comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento di essere interessate a uno scambio automatico di informazioni con l'altro Stato.

Se le premesse risultano soddisfatte soltanto dopo la firma, il MCAA trova applicazione da tale momento in avanti.

Il paragrafo 3 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono, quindi entro fine settembre.

I paragrafi 5 e 6 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico in linguaggio XML (Extensible Markup Language). Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione di dati e uno o più standard di cifratura. Questi vengono elencati nell'allegato B del MCAA. L'obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.

4495

Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione La sezione 4 disciplina la cooperazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da parte di un istituto finanziario tenuto alla comunicazione. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono le misure previste dal diritto nazionale, in particolare contro l'istituzione finanziaria inadempiente. La LSAI prevede in particolare verifiche e disposizioni penali (cfr. n. 4.2). La cooperazione avviene tra autorità competenti. Il MCAA non prevede contatto diretto tra autorità competenti di uno entrambi gli Stato e un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di un altro Stato.

Sezione 5: Riservatezza e protezione dei dati Par. 1 Il paragrafo 1 della sezione 5 rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, che disciplina la riservatezza e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel Modello di accordo sullo scambio d'informazioni dell'OCSE.

Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, le informazioni che uno Stato ha ricevuto devono essere tenute segrete come le informazioni ottenute in virtù del suo diritto interno. La Parte che fornisce le informazioni comunica alla Parte ricevente quali sono le disposizioni di tutela del suo diritto interno che deve rispettare per garantire il necessario livello di protezione.

Queste disposizioni di tutela non devono però oltrepassare quanto è necessario alla garanzia della protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando alla legislazione interna di un Stato ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Nel quadro del MCAA le disposizioni di tutela designate dalla Parte che trasmette le informazioni sono elencate all'allegato C.

Il Consiglio federale deve essere autorizzato a convenire con le autorità competenti degli altri Stati quali siano le disposizioni in materia di protezione dei dati da mantenere (cfr. art. 6 LSAI). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione dei dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che lo Stato partner garantisca lo stesso necessario livello di protezione.

In questo contesto bisogna considerare che in linea di principio tutti gli Stati conoscono prescrizioni specifiche in materia di protezione di dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. L'elenco dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che reca gli Stati la cui legislazione garantisce un'adeguata protezione dei dati può pertanto servire solo limitatamente per indicare se uno Stato garantisce una protezione adeguata dei dati nel caso dei dati scambiati in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e del MCAA. L'elenco
dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza si applica infatti a tutti gli ambiti della vita e anche alla trasmissione all'estero di dati che non poggiano su una base legale di diritto internazionale. La Svizzera si può basare sulle esperienze fatte in passato per quanto concerne gli Stati con cui essa ha già scambiato dati sulla base di una CDI o di un TIEA. Il nostro Paese può inoltre riallacciarsi alle valutazioni effettuate nel quadro della peer review 4496

del Forum globale. Il Forum globale ha verificato 72 degli 85 Stati firmatari (stato al 1° maggio 2015). Alla conclusione della peer review, nel cui ambito si verificano sia le basi legali che la prassi, 48 Stati sono stati valutati «compliant» quanto all'osservanza del segreto, sette «largely compliant» e quattro «partially compliant». Altri 13 Stati hanno superato la fase 1 della peer review nel cui contesto si verificano le basi legali dell'osservanza del segreto. I 13 Stati hanno tutti ottenuto la valutazione «in place». Sono dunque necessari ulteriori accordi in materia di protezione di dati soltanto in determinati casi.

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte dello Stato interessato, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o della vigilanza. Soltanto dette persone o autorità possono utilizzare queste informazioni e unicamente ai fini indicati qui sopra (cfr. tuttavia l'eccezione all'art. 22 par. 4 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). È autorizzato rivelare queste informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria concernente tali imposte. Questa regola corrisponde di principio al paragrafo 2 dell'articolo 26 del Modello di convenzione OCSE.

Se uno Stato ha escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, tutti gli altri Stati partner che hanno ricevuto informazioni da questo Stato non possono utilizzarle per le imposte escluse dal campo di applicazione. Viceversa lo Stato che ha introdotto tale riserva non può utilizzare le informazioni ricevute tramite la Convenzione sull'assistenza amministrativa per imposte che ha escluso dal suo campo di applicazione. È invece autorizzata a utilizzare per diverse imposte la base di calcolo allestita sulla base delle informazioni ricevute. Questo modo di procedere non viola il paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa per quanto
le informazioni stesse non vengono ulteriormente trasmesse. Nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l'assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni, ovvero le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva. In questo modo, le informazioni scambiate automaticamente tra la Svizzera e gli Stati partner sulla base del MCAA possono essere utilizzate soltanto per l'imposta sul reddito e quella sul patrimonio.

Il paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere impiegate soltanto per gli scopi previsti da questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l'impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto dello Stato che ha trasmesso le informazioni e in secondo luogo l'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l'impiego. Questa disposizione corrisponde in linea di principio a quella dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE.

Il paragrafo 4 non si applica se nel quadro dell'obbligo legale di informare vengono trasmesse ad altre autorità fiscali le basi di calcolo, ma non le informazioni stesse.

Se, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, un'amministrazione fisca4497

le cantonale viene ad esempio a conoscenza di un conto bancario finora non dichiarato di un contribuente, essa adegua in maniera corrispondente il reddito e la sostanza di questo contribuente. Nel quadro del suo obbligo legale di informare l'amministrazione fiscale cantonale può trasmettere le basi di calcolo così corrette ad altri servizi ufficiali (ad es. casse di compensazione AVS o autorità in materia di borse di studio), a condizione che non trasmetta a terzi le informazioni stesse (ossia il numero di conto, il saldo del conto, i proventi del conto ecc.). Nell'ipotesi che siano trasmesse anche le informazioni vanno osservate le condizioni di cui al capoverso 4.

Allo Stato ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ricevute a un altro Stato. La trasmissione a un altro Stato può avvenire soltanto previa approvazione dello Stato che ha trasmesso le informazioni. In questo modo si garantisce che uno Stato non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere in modo diretto (ad es. perché questo Stato e lo Stato che ha trasmesso le informazioni non hanno convenuto uno scambio di informazioni).

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede un questionario sulla confidenzialità e sul principio di specialità (allegato 4)21. Questo questionario è stato in origine creato negli Stati Uniti per poter determinare, nel quadro dei negoziati sull'Accordo FATCA, il livello di garanzia della necessaria confidenzialità e il rispetto del principio di specialità affinché Stati Uniti e lo Stato partner potessero trasmetterli su base automatica. Ogni Stato compila il questionario e, secondo la lettera e del paragrafo 1 della sezione 7 MCAA, lo trasmette al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Il questionario ha lo scopo di sostenere i potenziali Stati partner nella valutazione delle necessarie prescrizioni di riservatezza e di tutela della protezione di dati affinché le informazioni possano essere scambiate in modo automatico. Il questionario contempla tre categorie: ­

basi legali: descrizione del diritto internazionale e nazionale applicabile, comprese le disposizioni penali;

­

gestione della sicurezza dell'informazione: descrizione delle prassi e dei procedimenti che garantiscono il rispetto del principio della specialità e che impediscono la divulgazione delle informazioni fiscali a persone non autorizzate, come ad esempio l'accesso ai locali, l'architettura del sistema informatico e la formazione dei collaboratori;

­

sorveglianza del rispetto e sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di riservatezza: descrizione delle disposizioni penali applicabili, ma anche delle misure che vengono prese per poter identificare le violazioni delle prescrizioni di riservatezza e gli autori.

Par. 2 Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie. Sono inoltre da comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento le sanzioni e le misure correttive applicate. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento notifica a tutte le autorità competenti che scambiano informazioni con lo Stato interessato sulla base del MCAA

21

Cfr. sito web OCSE (www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm) e pagg. 277­283 dello standard sullo scambio automatico di informazioni.

4498

(cfr. in merito anche le spiegazioni concernenti la sez. 7 par. 3 e la possibilità di sospensione del MCAA).

Sezione 6: Consultazioni e modifiche Par. 1 In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del MCAA, un'autorità competente può chiedere consultazioni tra una o più autorità competenti per definire misure atte a garantire l'esecuzione del MCAA. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento è se del caso da informare affinché esso stesso possa informare le altre autorità competenti.

Par. 2 Il paragrafo 2 stabilisce che il MCAA può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui il MCAA è in vigore. Secondo l'ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri il MCAA verrà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Di conseguenza l'autorità competente svizzera può approvare una modifica del MCAA soltanto dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

Sezione 7: Durata dell'Accordo La sezione 7 indica le condizioni che devono essere adempiute affinché il MCAA entri in vigore tra due Stati. Esso indica inoltre che, a determinate condizioni, uno Stato può sospendere o denunciare il MCAA rispetto a un determinato Stato partner e disciplina la denuncia del MCAA.

Par. 1 Secondo il paragrafo 1 l'autorità competente trasmette una notifica al momento della firma del MCAA, o il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della legislazione necessaria per attuare lo SCC che: ­

indichi che lo Stato in questione dispone della legislazione necessaria per attuare lo SCC;

­

confermi eventualmente la rinuncia all'ottenimento dei dati (rinuncia della reciprocità);

­

indichi uno o più metodi di trasmissione dei dati, compresi gli standard di cifratura;

­

precisi le tutele, se del caso, per la protezione dei dati personali che devono essere rispettate dalle autorità che ricevono le informazioni;

­

comunichi le misure volte a garantire la riservatezza e la protezione dei dati; e

­

indichi un elenco degli Stati con cui i dati devono essere scambiati.

4499

L'avamprogetto di decreto che approva il MCAA disciplina la notifica per la Svizzera.

La notifica avviene soltanto dopo che la Convenzione sull'assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI sono stati approvati dall'Assemblea federale e che questi atti non siano stati oggetto di una votazione popolare o siano stati accolti in votazione popolare (art. 1 del disegno di decreto). Come illustrato al numero 1.2 queste condizioni devono essere adempiute in modo cumulativo affinché lo scambio automatico di informazioni diventi effettivo tra due Stati. Nel momento in cui queste condizioni sono adempiute, il Consiglio federale può dichiarare, secondo l'articolo 2 lettera a del disegno di decreto, che la Svizzera dispone delle necessarie prescrizioni legali per l'attuazione dello SCC. Poiché i tre atti normativi vengono sottoposti contemporaneamente all'Assemblea federale, ma sono oggetto di votazioni separate, nel disegno di decreto bisogna disciplinarne la correlazione. Secondo l'articolo 2 lettera b del disegno di decreto, il Consiglio federale deve inoltre dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate per garantire il rispetto degli standard prescritti in merito alla riservatezza e alla protezione dei dati. Le necessarie basi legali sono principalmente contenute nella Convenzione sull'assistenza amministrativa, nel MCAA, nella LSAI e nella legge sulla protezione dei dati.

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all'OCSE, allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni che garantisca anche la reciprocità. Di conseguenza nel disegno di decreto non è prevista la rinuncia della Svizzera alla reciprocità nel quadro del MCAA. Allo scopo di mantenere un level playing field, la Svizzera deve, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, ricevere informazioni dagli Stati partner e poterle utilizzare per l'applicazione e l'esecuzione del diritto fiscale svizzero (cfr. anche art. 20 LSAI).

All'articolo 3 del disegno di decreto il DFF viene autorizzato a comunicare i metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura applicabili per quanto concerne la Svizzera e a trasmettere, il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per quanto concerne la
Svizzera. Il conferimento di questa competenza al DFF è giustificato poiché questi elementi sono destinati a evolvere in modo dinamico. I metodi di trasmissione dei dati e comprendenti standard di cifratura si basano sullo stato più recente della tecnica. Il questionario relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati non descrive soltanto la base legale vigente ma anche le prassi e i procedimenti che devono essere costantemente sorvegliati ed eventualmente migliorati.

La questione volta a sapere con quale Stato debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni non è oggetto di questo messaggio (cfr. n. 1.2). L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni è oggetto di disegni separati che saranno sottoposti all'Assemblea federale per approvazione (cfr. in merito il n. 1.1, Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia). Nell'avamprogetto di decreto non sono state introdotte misure preventive a protezione dei dati applicabili dalle autorità che ricevono le informazioni. Devono essere dapprima esaminate le prescrizioni vigenti nello Stato partner prima di stabilire se l'autorità ricevente debba applicare misure di protezione più ampie (cfr. anche art. 6 LSAI).

4500

Par. 2.1­2.3 Secondo il paragrafo 2.1, il MCAA sarà effettivo tra due Stati il giorno della seconda notifica o il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa; è determinante la data posteriore. Secondo i paragrafi 2.2 e 2.3 l'OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, come ad esempio un elenco delle autorità competenti firmatarie del MCAA e tra cui il MCAA è effettivo.

Par. 3 Secondo il paragrafo 3 lo scambio di informazioni può essere sospeso da una autorità competente nei confronti di un'altra autorità competente se è stata rilevata una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del MCAA. L'autorità competente che intende sospendere il MCAA con uno Stato partner deve informare per scritto l'autorità competente dello Stato partner. L'informazione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione alla violazione del MCAA e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L'inosservanza delle disposizioni del MCAA e della Convenzione sull'assistenza amministrativa relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate oppure il fatto di definire lo status delle entità come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono giustificare una sospensione del MCAA (per quanto concerne gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione e i conti esclusi, cfr. le spiegazioni sugli art. 3 e 4 LSAI).

Par. 4 Il paragrafo 4 disciplina le modalità di denuncia. Il MCAA può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi.

Le informazioni contenute sottostanno anche dopo la denuncia alle prescrizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa, ovvero in particolare alle disposizioni concernenti la riservatezza e la protezione di dati. Se uno Stato denuncia la Convenzione sull'assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche il MCAA poiché esso si basa sull'articolo 6 di questa Convenzione.

Sezione 8: Segretariato dell'Organo di coordinamento Par. 1 Il paragrafo 1 disciplina l'informazione di tutte le autorità competenti sulle notifiche ricevute nonché i firmatari del MCAA sulle nuove firme di altre autorità competenti.

Par. 2 Il paragrafo 2 stabilisce che in linea di principio i costi di gestione del MCAA sono sostenuti in maniera paritaria da tutte le Parti contraenti.

4501

3

Spiegazioni sull'allegato del MCAA

L'MCCA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard comune di comunicazione, ragione per cui lo standard è allegato al MCAA al fine di essere trasposto nel diritto svizzero (cfr. le spiegazioni all'ingresso del MCAA). Il MCAA disciplina il rapporto tra Stati, ovvero quali sono le informazioni che gli Stati si scambiano e in che modo se le scambiano. L'allegato del MCAA invece contiene gli obblighi di adeguata verifica che gli istituti finanziari devono adempiere per l'identificazione dei conti oggetto di comunicazione. In altre parole stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali dello Stato di residenza dell'istituzione finanziaria che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali dello Stato partner, ovvero agli Stati con cui è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni.

L'allegato del MCAA disciplina diversi elementi in relazione all'ottenimento dei dati: Chi: le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altri istituti finanziari, come gli enti di investimento e determinate imprese di assicurazione. Sono esclusi gli istituti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale (ad es. determinati veicoli d'investimento collettivo).

Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l'identità della persona oggetto della comunicazione (nome, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione fiscale ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio imponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. La comunicazione deve contenere anche informazioni concernenti l'istituzione finanziaria che gestisce il conto.

In merito a chi: i conti oggetto di comunicazione sono quelli di persone fisiche ed enti (trust e fondazioni comprese), sebbene l'allegato del MCAA contenga anche l'obbligo di verifica di entità non finanziarie passive e l'eventuale comunicazione delle persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo su questi enti. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga raggirato grazie
all'interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti da verificare sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito a un istituto finanziario, i contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e i contratti di rendite. Sono esclusi i conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (ad es. conti pensionistici, conto di garanzia della pigione).

Come: l'allegato del MCAA contiene diversi obblighi di adeguata verifica a seconda dell'esistenza di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure se si tratta del conto di una persona fisica o di un ente. È necessario differenziare tra gli obblighi di adeguata verifica che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti poiché per gli istituti finanziari l'ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso rispetto all'apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di adeguata verifica da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o enti. Per i conti di entità l'istituzione finanziaria deve, in determinati casi, identificare le persone che stanno dietro l'ente.

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L'allegato del MCAA presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati istituti o prodotti d'investimento.

Allegato, sezione I: Obblighi generali di comunicazione La parte A ricapitola le informazioni da comunicare e scambiare nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite dal MCAA (cfr. sez. 2 MCAA). Questo elenco è da leggere unitamente alle parti C­E, che contengono le eccezioni.

Il numero di identificazione fiscale e la data di nascita in relazione a conti oggetto di comunicazione che sono conti preesistenti devono essere comunicati soltanto se questi sono contenuti nei documenti dell'istituzione finanziaria o sono da registrare secondo il diritto nazionale. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il numero di identificazione fiscale. Unica eccezione è l'Accordo FATCA che prevede l'obbligo di rilevare il numero di identificazione fiscale statunitense di soggetti statunitensi.

Gli istituti finanziari devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il numero di identificazione fiscale o la data di nascita nel caso in cui non siano già a sua disposizione.

Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione non sono obbligate a comunicare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenimento.

Allegato, sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale Il conto è considerato come conto oggetto di comunicazione dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna comunicarlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti a cui non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere comunicate annualmente nell'anno civile successivo all'anno a cui le informazioni si riferiscono.

Il saldo o il valore di un conto viene trasmesso l'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione. Ciascuno Stato può autorizzare gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione a ricorrere a prestatori di servizi esterni e ad applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti a ai conti preesistenti e quelle relative ai conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni ad art. 9 cpv. 1 lett. a­c LSAI).

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Allegato, sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche Per principio gli istituti finanziari oggetto di comunicazione devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di adeguata verifica da applicare ai conti di importo non rilevante e a quelli di importo rilevante differiscano.

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita. Questa eccezione vale soltanto per quanto le leggi applicabili alla vendita di tali contratti lo impediscano a una persona residente in uno Stato oggetto di comunicazione indipendentemente dal fatto che la transazione sia avvenuta. Nel commentario relativo allo SCC sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2­3 commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera, poiché il MCAA nella definizione dello SCC include anche il relativo commentario (cfr. ingresso del MCAA) e le istruzioni dell'AFC devono basarsi sui Commentari dell'OCSE (cfr. art. 22 cpv. 4 LSAI). Se un istituto finanziario è residente nello Stato A e il titolare del conto nello Stato B, bisogna verificare se il diritto di una di questi Stati vieti la vendita di questo tipo di contratti. In caso negativo bisogna verificare se l'istituzione finanziaria nello Stato A debba adempiere ulteriori condizioni per effettuare la vendita di tali contratti nello Stato B (ad es. ottenimento di una licenza o di un obbligo di registrazione dei contratti). Un istituto finanziario nello Stato A che non adempie queste condizioni può essere esentato dall'obbligo di verifica, identificazione e comunicazione. Bisogna dunque verificare per ogni Stato partner ed eventualmente per ogni istituzione finanziaria che distribuisce questo tipo di prodotti se le condizioni sono adempiute.

Si rimanda all'articolo 11 capoverso 2 LSAI per quanto concerne il periodo da considerare per la verifica dei conti preesistenti di persone fisiche.

Obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti di importo non rilevante Un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non superi un milione di USD è un conto di importo non rilevante (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. k
LSAI). Per determinare la residenza dei conti di importo non rilevante l'istituzione finanziaria si fonda sull'indirizzo di residenza riportato in base a prove documentali o se del caso su una ricerca di indizi. Gli Stati che attuano lo SCC possono concedere agli istituti finanziari l'applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio federale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 9 cpv. 1 lett e LSAI).

La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato in base a prove documentali rappresenta la procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In questo modo l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza con l'ausilio di prove documentali che attestano l'attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. Questo indirizzo deve essere attuale e basarsi su prove documentali affinché un istituto finanziario possa basarsi su questo dato. In concreto ciò significa, ad esempio, che un istituto finanziario può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta d'identità valida. Nel commentario relativo allo SCC vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 712 commentario). Queste 4504

sono applicabili anche alla Svizzera, poiché il MCAA nella definizione dello SCC include anche il relativo commentario (cfr. ingresso del MCAA) e le istruzioni dell'AFC si basano sui commentario dell'OCSE (cfr. 22 cpv. 4 LSAI). Si rimanda inoltre all'articolo 11 capoversi 5 e 6 LSAI che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dallo SCC e dal relativo commentario.

Se le condizioni per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato in base a prove documentali non sono adempiute, allora l'istituzione finanziaria deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. Nella ricerca elettronica di indizi l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve cercare negli archivi elettronici gli indizi indicati di seguito, che possono indicare la residenza del titolare del conto: a.

identificazione del titolare del conto come residente di uno Stato oggetto di comunicazione;

b.

attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato oggetto di comunicazione;

c.

uno o più numeri telefonici in uno Stato oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nello Stato dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;

d.

ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto detenuto in uno Stato oggetto di comunicazione;

e.

procura o potestà di firma valida concessa a un soggetto con indirizzo in uno Stato oggetto di comunicazione; oppure

f.

indirizzo di fermo posta o «c/o» in un Stato oggetto di comunicazione qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.

In caso di indizi contradditori bisogna procurarsi un'autocertificazione e/o prove documentali. Altrimenti la comunicazione viene effettuata in linea di principio a tutti gli Stati oggetto di comunicazione determinati nel corso della ricerca degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentato. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentati siano da comunicare alle autorità fiscali (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché una determinata istituzione finanziaria ha conti non documentati e se vi si possa porre rimedio mediante adeguate misure di attuazione degli obblighi di adeguata verifica. Informazioni concernenti conti non documentati non vengono trasmesse agli Stati partner.

Obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti di importo rilevante I conti preesistenti di importo rilevante sono conti che hanno un valore aggregato superiore a un milione di USD (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. l LSAI). Per questi conti sono applicabili obblighi di adeguata verifica rafforzati che tra l'altro contemplano la ricerca negli archivi cartacei e la richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva.

La procedura relativa all'indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di importo rilevante. Deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica ed è inoltre prevista una ricerca negli archivi cartacei se le banche dati interrogabili elettronicamente 4505

dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non contengono i necessari campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori di cui sopra sono registrati elettronicamente e quindi interrogabili tranne le procure e le potestà di firma, un istituto finanziario può limitare la ricerca negli archivi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca di indizi elettronica e cartacea, per i conti di importo rilevante bisogna interrogare il responsabile del rapporto. Per l'ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiegazioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante.

Allegato, sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi conti di persone fisiche Nel caso dei nuovi conti di persone fisiche l'allegato del MCAA prevede l'ottenimento di un'autocertificazione al momento dell'apertura del conto. Gli obblighi di adeguata verifica sono in linea di principio applicabili a tutti i conti. Un'autocertificazione valida deve essere firmata e data dal titolare del conto e contenere nome, indirizzo di residenza, Stato di residenza fiscale o Stati di residenza fiscale, il numero di identificazione fiscale o i numeri di identificazione fiscale nonché la data di nascita. Dopo che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha ricevuto l'autocertificazione, deve verificarne la plausibilità. A questo proposito è previsto che l'istituzione finanziaria si basi sulle informazioni fornite al momento dell'apertura del conto, compresi i documenti raccolti nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Lo SCC e il relativo commentario spiegano che un'autocertificazione è valida finché non si verifichi un cambiamento delle circostanze per cui l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile (cfr. art. 11 cpv. 1 LSAI). Il commentario dispone di ampie spiegazioni al riguardo (cfr. sez. IV n. marg. 12 segg.

commentario). All'articolo 18 LSAI viene inoltre stabilito che una persona che ha rilasciato un'autocertificazione è tenuta a comunicare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le modifiche apportate ai dati contenuti nell'autocertificazione. La responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni presso l'istituzione finanziaria non è di quest'ultima, bensì della persona che ha compilato l'autocertificazione. Sono inoltre punite con la multa la fornitura di un'autocertificazione falsa, la mancata comunicazione di cambiamenti delle circostanze o la fornitura di false indicazioni in questo contesto (cfr. l'art. 36 LSAI).

Allegato, sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità Nel caso dei conti preesistenti di entità (nella LSAI si parla di enti) le istituzioni finanziarie devono determinare se (1) l'entità stessa è una persona oggetto di comunicazione e (2) se l'entità è un'entità non finanziaria passiva per cui bisogna rilevare la residenza delle persone che esercitano il controllo. L'espressione «entità non finanziaria passiva» è definita alla sezione VIII parte D punto 8 dello SCC. In termini semplici si tratta di un'entità che non è un istituto finanziario e che non esercita un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri

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commerciali. Sono normalmente considerati un'entità non finanziaria passiva un trust o una fondazione con caratteristiche simili.

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore aggregato non superi 250 000 USD, purché lo Stato che applica lo SCC lo autorizzi. Questa eccezione è stata introdotta nello SCC allo scopo di ridurre i costi di attuazione degli istituti finanziari poiché gli obblighi di adeguata verifica riguardanti le entità sono più complessi di quelli applicati alle persone fisiche. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni sull'art. 9 cpv. 1 lett. d LSAI). Non appena uno di questi conti dispone di un saldo o valore aggregato superiore a 250 000 USD, sono applicabili gli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione.

L'allegato del MCAA precisa che determinati entità non sono persone oggetto di una comunicazione. Di questi fanno parte in particolare determinate società di capitali quotate in borsa, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituti finanziari (cfr. la definizione di «persona oggetto di comunicazione» alla sez. VIII parte D punto 2 dell'allegato del MCAA). Su conti di queste entità non sono applicabili gli obblighi di adeguata verifica secondo l'allegato del MCAA.

Si rimanda all'articolo 11 capoverso 3 LSAI per quanto concerne il periodo da considerare per la verifica dei conti preesistenti di entità.

Procedura di verifica per determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione È possibile di regola determinare se e in quale Stato un'entità è una persona oggetto di comunicazione sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle rilevate nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, in caso di necessità, tramite un'autocertificazione. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV.

Procedura di verifica per determinare le persone che esercitano il controllo sull'entità Indipendentemente dal fatto che il conto sia stato identificato come un conto oggetto di comunicazione secondo la procedura di verifica di cui sopra, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva
con persone che esercitano il controllo residenti in uno Stato oggetto di comunicazione. Se necessario, un conto oggetto di comunicazione deve essere comunicato una seconda volta in relazione alle persone che esercitano il controllo dell'entità. In questo caso viene fatta una comunicazione allo Stato di residenza dell'entità e agli Stati di residenza delle persone che esercitano il controllo dell'entità, purché lo scambio automatico di informazioni sia effettivo con questi Stati.

Esempio: Lo Stato A ha introdotto lo scambio automatico di informazioni con gli Stati B, C e D ma non con lo Stato E. Un'entità non finanziaria passiva è residente nello Stato E ed è titolare di un conto presso un'istituzione finanziaria nello Stato A.

In questo caso l'istituzione finanziaria nello Stato A deve, sebbene lo scambio automatico di informazioni non sia stato introdotto con lo Stato E, identificare le persone che esercitano il controllo dell'entità non finanziaria passiva. Nel caso in cui queste persone sono residenti negli Stati B, C o D, la comunicazione viene fatta a questi Stati. Se l'entità non finanziaria passiva è residente nello Stato B, l'istituzione finanziaria deve, oltre alla comunicazione, identificare anche in questo caso le 4507

persone che esercitano il controllo. Se queste persone sono residenti negli Stati D ed E, la comunicazione è fatta agli Stato B e D.

L'allegato del MCAA prevede l'identificazione delle persone che esercitano il controllo di un'entità non finanziaria passiva per evitare che questo tipo di organismi siano utilizzati per eludere lo scambio automatico di informazioni.

È possibile di regola determinare se un'entità è un'entità non finanziaria passiva o attiva sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle rilevate nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, in caso di necessità, tramite un'autocertificazione. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV. Nel caso venga identificata un'entità non finanziaria passiva bisogna in un secondo tempo determinare le persone che esercitano il controllo. Le procedure di verifica dipendono dal saldo o dal valore aggregato del conto. Se il saldo o valore aggregato del conto supera il milione di USD, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può basarsi sulle informazioni che ha rilevato nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Nell'ipotesi contraria l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve richiedere un'autocertificazione al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV. Se non è possibile ottenere un'autocertificazione bisogna procedere a una ricerca di indizi per determinare la residenza.

Allegato, sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di enti Nel caso di nuovi conti di enti bisogna effettuare le stesse verifiche come se fossero conti preesistenti. Siccome l'ottenimento di un'autocertificazione per un nuovo conto è più semplice non è applicabile il valore soglia di 250 000 USD. La regola secondo cui determinate entità non sono persone oggetto comunicazione è invece applicabile anche per i nuovi conti.

Per stabilire se e in quale Stato un'entità è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve procurarsi un'autocertificazione presso l'entità e verificarne la plausibilità.

Per verificare se un'entità è non finanziaria passiva si applicano le stesse procedure di verifica di cui alla sezione V. La procedura di verifica per identificare le persone che esercitano il controllo si scosta invece da quella di cui alla sezione V nella misura in cui l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve in ogni caso ottenere dal titolare del conto o dalle persone che esercitano il controllo un'autocertificazione che attesta la sua residenza fiscale. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV.

Allegato, sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale Questa sezione contiene ulteriori regole concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica, come ad esempio quando un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può fare affidamento a autocertificazioni e prove documentali nonché sul riepilogo dei saldi dei conti. Viene inoltre chiarito che nell'allegato del MCAA gli 4508

importi sono in dollari americani (USD) e comprendono il controvalore in altre valute secondo il diritto nazionale (cfr. art. 12 cpv. 2 e 4 LSAI).

Allegato, sezione VIII: Definizioni La sezione VIII contiene le definizioni delle espressioni utilizzate nell'allegato del MCAA, tra cui quella di istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, di conto finanziario e conto oggetto di comunicazione. Se necessario queste espressioni verranno spiegate in altri punti del presente messaggio.

Allegato, sezione IX: Efficace attuazione Per garantire un'attuazione efficace e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica dello SCC, gli Stati devono disporre delle corrispondenti prescrizioni e procedure amministrative. In particolare gli Stati devono disporre di prescrizioni che impediscano alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, alle persone o agli intermediari di eludere questi obblighi. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione sono inoltre obbligate a documentare le misure prese e le prove considerate necessarie per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica. Gli Stati devono inoltre disporre di meccanismi di controllo per verificare se le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione rispettano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica. Questi meccanismi devono registrare anche i conti non documentati. Devono infine essere attuate procedure per garantire che le entità e i conti, considerati dal diritto nazionale come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione o conti esclusi, continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale. Per poter garantire un'attuazione efficace gli Stati devono prevedere sanzioni anche in caso di inosservanza.

Le disposizioni contenute nella sezione IX non sono direttamente applicabili e devono essere concretizzate nel diritto nazionale; per la Svizzera ciò avviene nel quadro della LSAI (cfr. n. 4.2).

4

Commento sulla legge di attuazione

4.1

Punti essenziali della legge di attuazione

Il MCAA e il suo allegati contengono di principio le basi di diritto materiale per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia non tutte le relative disposizioni sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, per cui è necessario adottare in parallelo una legge federale. La LSAI contiene inoltre disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

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4.2

Commento ai singoli articoli della legge di attuazione

Art. 1

Oggetto

Cpv. 1 La LSAI disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e uno Stato partner secondo il MCAA compreso il suo allegato (lett. a).

La LSAI disciplina parimenti l'attuazione di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (lett. b).

L'Accordo firmato il 27 maggio 2015 tra la Svizzera e l'UE costituisce un simile accordo (cfr. in merito i due modelli di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, nonché le spiegazioni del n. 1.1 relative all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE). Sono compresi gli accordi che contemplano lo standard sullo scambio automatico di informazioni approvato dall'OCSE il 15 luglio 2014 (oppure una sua versione posteriore). La LSAI non disciplina l'applicazione di altre convenzioni che prevedono uno scambio automatico di informazioni a fini fiscali, come ad esempio l'Accordo FATCA (al riguardo si applica la legge del 27 settembre 201322 sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti, legge FATCA). La LSAI non disciplina neppure lo scambio automatico a fini fiscali di informazioni diverse da quelle relative a conti finanziari poiché sinora la Svizzera non ha convenuto un simile scambio in alcuna convenzione. La LSAI non disciplina neppure l'applicazione di convenzioni che prevedono uno scambio di informazioni a fini fiscali su richiesta o spontaneo. Per queste forme di assistenza amministrativa in materia fiscale è applicabile la legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

Cpv. 2 Se l'accordo applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LSAI, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.

Art. 2

Definizioni

Cpv. 1 Nell'articolo 2 capoverso 1 sono definite le espressioni utilizzate nella legge.

Con l'espressione «accordo applicabile» si intende un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso.

Con l'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» (SCC) si intende lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) allegato al MCAA e spiegato al numero 3.

Tuttavia, quando utilizza il concetto di «SCC», la LSAI non si riferisce all'allegato al MCAA, bensì allo standard dell'OCSE.

Con l'espressione «Stato partner» si intende uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni.

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RS 672.933.6

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L'espressione «istituto finanziario svizzero» designa (1) un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto situata al di fuori dalla Svizzera oppure (2) una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è situata in Svizzera. Questa definizione è direttamente correlata all'articolo 3 che stabilisce quando un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera.

Con l'espressione «conto non documentato» si designa un conto preesistente di una persona fisica secondo la sezione XIII parte C punto 11 dell'allegato del MCAA, per il quale un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all'accordo applicabile. Ad esempio, se l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione non trova nei suoi documenti un indirizzo altro che un indirizzo di fermo posta o «c/o» e non dispone di indizi sulla residenza e i suoi sforzi volti a ottenere un'autocertificazione o prove documentali non producono risultati (cfr. sez. III parte. B punto 5 e parte C punto 5 dell'allegato del MCAA). I conti non documentati sono da comunicare annualmente all'AFC (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI). Secondo lo standard sullo scambio automatico di informazioni, gli istituti finanziari devono rilevare il numero d'identificazione fiscale (NIF) delle persone oggetto di comunicazione, per quanto sia loro attribuito un NIF nello Stato di residenza di queste ultime.

Secondo lo standard per lo scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari devono registrare il numero d'identificazione fiscale della persona oggetto di comunicazione a condizione che lo Stato di residenza di questa persona fornisca un simile numero. Il NIF fa parte delle informazioni da scambiare nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'esperienza degli Stati che hanno già introdotto lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dimostra che l'impiego di un NIF accresce in modo significativo la sua efficacia poiché permette di attribuire i dati ricevuti a un preciso contribuente. La Svizzera dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI), da utilizzare come numero d'identificazione fiscale delle imprese nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. In Svizzera
non esiste invece un numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche armonizzato a livello federale. È quindi necessario introdurre un numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche (cfr. in merito l'art. 21 LSAI). L'introduzione di questo numero rappresenterà un onere per le autorità fiscali, che in un secondo tempo renderà possibile tuttavia una migliore elaborazione dei dati ricevuti.

Per «numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche» si intende il numero di identificazione che il Consiglio federale dovrà introdurre ai sensi dell'articolo 21 LSAI. Esso è destinato all'identificazione univoca di una persona fisica assoggettata a imposta in Svizzera.

L'espressione «numero d'identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI)» designa il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge del 18 giugno 201023 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

L'espressione «numero d'identificazione fiscale estero» designa il numero d'identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto dello Stato di cui è residente fiscale. Affinché gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione sappiano quale sia il numero d'identificazione fiscale applicabile in un determinato Stato e dove sia

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RS 431.03

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indicato, l'OCSE ha iniziato ad allestire un sito Internet che contenga queste informazioni per gli Stati che hanno attuato lo scambio automatico di informazioni.

Le espressioni «conto preesistente» e «nuovo conto» si riferiscono al momento determinante per la ripartizione dei conti tra queste due categorie, ovvero il giorno in cui si inizia ad applicare lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. La data determinante per la ripartizione dei conti in preesistenti e nuovi varia in funzione della residenza del titolare del conto. In alternativa gli istituti finanziari possono scegliere di trattare, dopo l'entrata in vigore della LSAI, tutti o determinati conti come se fossero nuovi conti (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. g LSAI).

La distinzione tra «conto di importo non rilevante» e «conto di importo rilevante» viene fatta esclusivamente per i conti preesistenti di persone fisiche. Determinante è se il saldo o il valore aggregato al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner oppure al 31 dicembre di un anno successivo supera o meno il milione di franchi. Nel caso in cui lo scambio automatico di informazioni diventi applicabile da una data diversa dal 1° gennaio vi saranno conti che saranno aperti tra il 31 dicembre antecedente alla data di applicazione e il giorno dell'applicazione stessa. Questi conti sono considerati come conti di importo non rilevante finché un 31 dicembre dispongano di un saldo o valore aggregato superiore a un milione di franchi. Gli istituti finanziari possono rinunciare a questa distinzione e trattare tutti i conti come conti di importo rilevante (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b LSAI). In questo articolo gli importi sono indicati in franchi (cfr. al riguardo le spiegazioni sull'art. 12 LSAI).

Cpv. 2 La sezione VIII parte D punto 8 dell'allegato del MCAA stabilisce che gli enti di investimento che non sono di uno Stato partecipante sono da considerarsi come enti non finanziari passivi. Pertanto l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo su detti enti e se del caso comunicarne i nomi. Secondo la sezione VIII parte D punto 5 dell'allegato del MCAA con l'espressione «Giurisdizione partecipante» si intende uno Stato con il quale vige un accordo sullo
scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni non è introdotto contemporaneamente da tutti gli Stati. Alcuni Stati hanno dichiarato di introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017, altre invece a partire dal 2018 (cfr. al riguardo n. 1.1 Favorevoli allo standard). Ciò significa che al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione devono identificare le persone che esercitano il controllo su determinati enti di investimento, tuttavia già l'anno successivo non necessiteranno più di tali informazioni poiché nel frattempo è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni tra lo Stato di residenza dell'istituto finanziario e quello dell'ente di investimento. Alla luce di quanto esposto sono in corso attualmente a livello internazionale discussioni sulla possibilità di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante». Una definizione più ampia costituirebbe un'agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Al momento sul piano internazionale non è stato possibile raggiungere un consenso sulla possibilità di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante» e su come formularla.

Occorre pertanto conferire al Consiglio federale la competenza di estendere questa definizione per una durata limitata. Al riguardo dovrebbe fondarsi sulla prassi di altri Stati. In tal modo è possibile garantire che la Svizzera attui lo scambio automatico di

4512

informazioni conformemente allo standard, senza tuttavia svantaggiare la piazza finanziaria svizzera.

Art. 3

Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

L'espressione «istituto finanziario non tenuto alla comunicazione» comprende gli istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. La sezione VIII parte B dell'allegato al MCAA prevede categorie specifiche di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e una clausola di salvaguardia. Tale clausola consente ai singoli Stati di definire, tenendo conto delle specificità nazionali, ulteriori enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione in aggiunta a quelli indicate nello standard comune di comunicazione. Condizione necessaria è che simili enti presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione descritte nell'allegato al MCAA e che il loro status di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione.

Ci si attende che ogni Stato che applica lo standard per lo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e che lo pubblichi. L'articolo 3 LSAI concretizza le categorie degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione indicati nell'allegato al MCAA. Il Consiglio federale può concretizzare ulteriormente a livello di ordinanza dette categorie e designare se del caso ulteriori enti che sono considerati istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione ai sensi della clausola di salvaguardia (cfr. in particolare le spiegazioni relative all'art. 3 cpv. 11 LSAI).

I criteri in base ai quali un istituto finanziario è considerato non tenuto alla comunicazione sono analoghi a quelli applicati dagli USA nel quadro della FATCA. Per questa ragione la concretizzazione dell'accordo applicabile effettuata dalla Svizzera nell'ambito di questo articolo coincide ampiamente con quella del FATCA (cfr.

allegato II dell'Accordo FATCA24). I consulenti in investimenti e i gestori patrimoniali non gestiscono conti, ragione per cui non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato al MCAA. Il loro inserimento nell'allegato II dell'Accordo FATCA è
riconducibile al fatto che la FATCA statuisce un obbligo di registrazione e che l'inserimento dei consulenti in investimenti e dei gestori patrimoniali si era reso necessario per svincolarli da tale obbligo Cpv. 1 Secondo l'accordo applicabile gli enti statali hanno la qualifica di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Si considerano pertanto istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, in particolare, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli istituti e le agenzie interamente di proprietà della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Sono espressamente citate le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali, segnatamente l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione per l'invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC), la previdenza professionale (PP), l'assicurazione malattie (AMal), l'assicurazione contro gli infortuni (AINF), l'assicurazione militare (AM), l'indennità di perdita di guadagno (IPG), compresa la protezione in caso di maternità, l'assicu24

RS 0.672.933.63

4513

razione contro la disoccupazione (AD) e gli assegni familiari. Per quanto riguarda i fondi del sistema delle assicurazioni sociali occorre citare in particolare il fondo di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG, il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, il fondo di compensazione delle famiglie e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

Cpv. 2 Allo stesso modo non si considerano istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell'accordo applicabile le organizzazioni internazionali. Vanno qualificate come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione in particolare le organizzazioni partner di un accordo internazionale di sede con la Confederazione Svizzera (lett. a) e le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali (lett. b).

Cpv. 3 Secondo l'accordo applicabile si considerano istituti finanziari non tenuti alla comunicazione anche le banche centrali. La Banca nazionale svizzera e ogni istituto di sua intera proprietà vanno qualificati come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione.

Cpv. 4 Secondo il capoverso 4, in sintonia con l'accordo applicabile, gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1­3 sono istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione ai pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito. La banche cantonali rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione poiché svolgono un'attività finanziaria commerciale. Una banca cantonale è pertanto un istituto finanziario tenuto alla comunicazione anche nel caso in cui il 100 per cento del suo capitale sia detenuto dal relativo Cantone.

Questa disposizione si applica allo stesso modo agli enti di cui ai capoversi 1­3 che alle loro attività centrali affiancano attività finanziarie commerciali. Un ente che svolge tali attività è pertanto un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.

Cpv. 5 L'accordo applicabile prevede che un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente
statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale siano parimenti qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione (cfr. la sezione VIII parte B punto 1 lett. b, nonché i punti 5­7 dell'allegato al MCAA). L'articolo 3 capoverso 5 elenca una serie di istituti di previdenza di diritto svizzero considerati come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. La maggior parte di questi istituti di previdenza adempie le condizioni stabilite dagli accordi applicabili. Alcune di esse non possono tuttavia essere sussunte in uno di questi fondi di previdenza in ragione della loro struttura o forma. Per questo motivo gli accordi applicabili esigono che i beneficiari di un fondo di previdenza siano i lavoratori attuali e gli ex lavoratori. È dubbio se un istituto di libero passaggio (cfr. art. 3 cpv. 5 lett. b) adempia questi criteri poiché nel loro caso non esiste un vincolo con un determinato datore di lavoro. Nel periodo intercorrente tra i rapporti di lavoro gli averi sono temporanea4514

mente depositati presso l'istituto di libero passaggio. È nondimeno giustificato qualificare gli istituti di libero passaggio come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione poiché presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai fondi di previdenza descritti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione negli accordi applicabili. Anche per quanto riguarda gli istituti svizzeri di previdenza che assicurano i lavoratori indipendenti e le fondazioni svizzere d'investimento è dubbio se adempiano tutti i requisiti del fondo di previdenza ai sensi degli accordi applicabili. Dal commentario relativo allo standard comune di comunicazione si evince nondimeno che simili enti previdenziali sono qualificati come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione in virtù della clausola di salvaguardia (cfr. gli esempi 2 e 4 alla sezione VII nota marginale 51 del commentario relativo allo standard comune di comunicazione).

Coordinamento con l'iniziativa parlamentare 11.457 ­ Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali (Pelli) Il vigente articolo 89a capoverso 6 del Codice Civile (CC)25 contiene norme che si applicano sia agli istituti di previdenza sovraobbligatoria sottoposti alla legge del 17 dicembre 199326 sul libero passaggio (LFLP) sia alle fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e versano unicamente prestazioni discrezionali.

In base all'iniziativa parlamentare 11.45727, che si prefigge il rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali, l'articolo 89a capoverso 6 CC si applicherebbe in futuro alle sole fondazioni che sottostanno alla legge sul libero passaggio. Per i cosiddetti fondi di previdenza patronali va introdotto un nuovo capoverso 7 all'articolo 89 CC. Dall'entrata in vigore di questa modifica di legge il rinvio all'articolo 3 capoverso 5 lettera a LSAI dovrà essere esteso e comprendere anche questo nuovo capoverso 7, affinché questi fondi di previdenza siano esclusi dall'obbligo di comunicazione. Questa circostanza è giustificata dal fatto che anche questi istituti devono osservare, perlomeno per analogia, i principi della
previdenza professionale e rientrano pertanto nella previdenza professionale (cfr. art. 1 della legge del 25 giugno 198228 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP).

Cpv. 6 Gli accordi applicabili prevedono che gli emittenti di carte di credito siano considerati a determinate condizioni come emittenti di carte di credito qualificati e quindi come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Si esige, da un lato, che gli emittenti di carte di credito siano considerati istituti finanziari soltanto se accettano depositi unicamente quando un cliente effettua un pagamento che supera il saldo esigibile della carta di credito e il pagamento in eccesso non è retrocesso senza indugio al cliente. Si esige, dall'altro, che gli emittenti di carte di credito adottino entro un termine da stabilire misure e procedure che impediscano che il cliente effettui un pagamento in eccesso superiore a 50 000 USD oppure garantiscano che ogni pagamento in eccesso di oltre 50 000 USD venga retrocesso entro 60 giorni 25 26 27 28

RS 210 RS 831.42 2013 Iv. Pa. 11.457 Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali (N 17.06.2011, Pelli).

RS 831.40

4515

(cfr. sezione VIII parte B punto 8 dell'allegato al MCAA). Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, l'articolo 3 capoverso 6 stabilisce che un emittente di carte di credito è considerato come emittente qualificato di carte di credito e quindi come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione, se al momento dell'entrata in vigore della LSAI soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile. Se l'emittente di carte di credito avvia l'attività commerciale dopo l'entrata in vigore della presente legge, dette condizioni devono essere adempite al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'attività.

Cpv. 7 e 8 Gli accordi applicabili prevedono che un veicolo di investimento collettivo è considerato come veicolo di investimento collettivo esente e quindi come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se tutte le partecipazioni sono detenute da persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione o per il loro tramite, ad eccezione degli enti non finanziari passivi aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Gli accordi applicabili prevedono inoltre criteri supplementari per il veicolo di investimento collettivo che emette quote al portatore. Affinché possa essere considerato come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, tale veicolo deve adottare misure volte a garantire che entro una certa data non sia più in circolazione nessuna quota al portatore e tutti i detentori di quote gli siano noti (cfr. sezione VIII parte B punto 1 lett. d in combinato disposto con il punto 9 dell'allegato al MCAA).

Il capoverso 7 stabilisce, in particolare, che gli investimenti collettivi di capitale che sottostanno alla legge del 23 giugno 200629 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e soddisfano le condizioni menzionate sono considerati come veicoli di investimento collettivo e quindi come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. Al Consiglio federale è deferita la competenza di designare i veicoli esenti e di stabilire i criteri secondo cui un veicolo è un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.

Il capoverso 8 prevede una norma per il caso in cui l'accordo applicabile non preveda alcun termine di adempimento delle condizioni che il veicolo di investimento collettivo
che ha emesso quote al portatore deve osservare. Secondo questa disposizione le condizioni di qualifica come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione sono adempite se il veicolo non emette quote al portatore al momento dell'entrata in vigore della LSAI (lett. a) e dispone di regole e di procedure volte a garantire che dette quote al portatore saranno riscattate o immobilizzate al più presto, ma in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della LSAI (lett. b).

Cpv. 9 Se l'accordo applicabile lo prevede sono considerati come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione anche i trust a condizione che il fiduciario del trust (trustee) sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione e che comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile relativamente a tutti i conti oggetto di comunicazione (cfr. la sezione VIII parte B punto 1 lett. e dell'allegato al MCAA). Ciò significa concretamente che il trust è considerato come istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione soltanto se il trustee adempie gli obblighi di identificazione, adeguata verifica e comunicazione come dovrebbe 29

RS 951.31

4516

adempierli il trust. Se il trust è un istituto finanziario dello Stato A, ma il trustee è residente nello Stato B, il trust è svincolato dall'obbligo di comunicazione soltanto se il trustee adempie gli obblighi di identificazione, adeguata verifica e comunicazione secondo la legislazione dello Stato A.

Cpv. 10 Si considerano come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione anche le comunioni di proprietari per piani costituite conformemente al CC. Poiché gestiscono usualmente un fondo per la copertura dei costi e degli oneri comuni, accumulato con i contributi dei singoli proprietari per piani, le comunioni di proprietari per piani potrebbero in linea di massima essere sussunte, per questa loro attività, nella definizione di istituto finanziario secondo l'allegato al MCAA. In considerazione della struttura e della destinazione vincolata di simili fondi il rischio che vengano utilizzati a fini di sottrazione d'imposta è ridotto. Esse possono pertanto essere qualificate come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.

Cpv. 11 Il capoverso 11 prevede che il Consiglio federale possa designare come istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione altri enti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione definiti nell'allegato al MCAA. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri enti sono considerati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa delega permette, per mezzo di un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra.

Diversamente dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all'entrata in vigore di una revisione della legge.

Art. 4

Conti esclusi

L'espressione «conto escluso» comprende i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano sostanzialmente un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta. Come per gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione anche in questo caso l'allegato al MCAA prevede categorie specifiche e una clausola di salvaguardia (cfr. sezione VIII parte C punto 17). La clausola di salvaguardia consente ai singoli Stati di designare, tenendo conto delle specificità nazionali, ulteriori conti esclusi in aggiunta a quelli menzionati nell'allegato al MCAA. Questo a condizione che tali conti presentino un rischio ridotto di utilizzo a fini di sottrazione d'imposta, abbiano caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi definiti nell'allegato al MCAA e il loro status di conti esclusi non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione. Ci si attende che ogni Stato che applica lo standard sullo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e che lo pubblichi. L'articolo 4 LSAI concretizza determinate categorie di conti esclusi indicate nell'accordo applicabile. Il Consiglio federale può concretizzare ulteriormente a livello di ordinanza queste categorie e designare se del 4517

caso ulteriori conti da escludere ai sensi della clausola di salvaguardia (cfr. in particolare le spiegazioni relative all'art. 4 cpv. 3 LSAI).

I criteri in base ai quali un conto può essere considerato escluso sono analoghi a quelli applicati dagli USA nel quadro della normativa FATCA. Per questa ragione la concretizzazione dell'accordo applicabile effettuata dalla Svizzera nell'ambito di questo articolo coincide ampiamente con quella della normativa FATCA (cfr. allegato II dell'Accordo FATCA).

Cpv. 1 Il capoverso 1 enumera i conti del settore previdenziale. Si considerano conti esclusi in particolare conti nel quadro della previdenza professionale, compresi contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione (lett. a), forme ammissibili per il mantenimento della previdenza, quali polizze e conti di libero passaggio (lett. b) e forme riconosciute di previdenza (ad es. forme di previdenza del pilastro 3a), quali contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie (lett. c). Con il termine «contratti di assicurazione di gruppo» si intende in relazione alla lettera a l'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro della previdenza professionale secondo il ramo assicurativo A1 all'allegato 1 dell'ordinanza del 9 novembre 200530 sulla sorveglianza (OS).

Cpv. 2 In base al capoverso 2 si considerano conti esclusi in particolare conti gestiti o detenuti da istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione (lett. a) e conti di garanzia della pigione secondo l'articolo 257e CO31, poiché tali conti presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta. I conti di garanzia della pigione non sono esplicitamente considerati come prodotti esentati nell'ambito della normativa FATCA. In generale la normativa FATCA prevede che i conti con un saldo inferiore ai 50 000 USD non rientrino nel suo campo di applicazione.

Siccome nella prassi i conti di garanzia del pagamento della pigione non superano di regola questo valore sono di fatto esclusi dalla normativa FATCA. L'allegato del MCAA non contempla alcun valore soglia e dunque è necessario introdurre nella LSAI un'esclusione esplicita dal campo di applicazione
dello scambio automatico di informazioni per questo tipo di conti. Questa eccezione è giustificata perché, visto il loro scopo limitato, i conti di garanzia del pagamento della pigione non si addicono alla sottrazione d'imposta.

Cpv. 3 Il capoverso 3 prevede che il Consiglio federale possa designare come conti esclusi ulteriori conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazioni d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili a quelle dei conti esclusi definiti nell'allegato al MCAA. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri conti sono considerati come conti esclusi e designa tali conti. Questa delega permette, per mezzo di un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i conti nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario dovrebbero essere verificati, identificati e comunicati nel quadro dello 30 31

RS 961.011 RS 220

4518

scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all'entrata in vigore di una revisione della legge.

Art. 5

Istituti finanziari residenti in Svizzera

L'allegato del MCAA non definisce il concetto di residenza degli istituti finanziari.

La definizione è contenuta nella sezione VIII numeri marginali 4 e 5 del commentario relativo allo SCC. A seconda della definizione di residenza, un istituto finanziario rientra o meno nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. A causa delle ripercussioni importanti sui diritti e gli obblighi nonché per motivi di certezza del diritto è necessaria una norma a livello di legge. La definizione contenuta nel commentario relativo allo SCC deve dunque essere ripresa nella LSAI. Il commentario distingue tre casi: 1.

l'istituto finanziario è residente fiscale in uno Stato o territorio. Ai fini dello SCC è considerato residente in questo Stato;

2.

l'istituto finanziario, che non è un trust, non è residente fiscale in nessuno Stato o territorio. Questo tipo di istituto finanziario ai fini dello SCC è considerato residente (i) nello Stato o territorio secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) nello Stato o territorio in cui ha la direzione (compresa la direzione effettiva) o (iii) nello Stato o territorio in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

3.

l'istituto finanziario è un trust. In aggiunta all'eventuale residenza ai sensi del numero 132, ai fini dello standard comune di comunicazione lo si considera residente dello Stato o del territorio in cui è residente il suo trustee. Se dispone di più trustee e se questi sono residenti in più Stati o territori anche il trust è residente in più Stati.

Se secondo i numeri 1 e 2 un istituto finanziario risulta residente in diversi Stati o territori, questo è considerato come istituto finanziario svizzero in relazione ai conti che gestisce in Svizzera. Mentre se secondo il numero 3 l'istituto finanziario è invece residente in più Stati o territori, deve effettuare la comunicazione in tutti questi Stati o territori. Ogni trustee deve procedere alla verifica, all'identificazione e alla comunicazione conformemente alla legislazione del proprio Stato di residenza.

Il capoverso 4 precisa che ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge, un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi trustee risiede in Svizzera. Questa norma si applica anche se è stata determinata la residenza ai sensi dei capoversi 1­3. La residenza del trustee o dei trustee è determinata secondo i capoversi 1­3.

Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale è autorizzato a stabilire i criteri secondo cui determinare la residenza, in particolare i criteri per i quali un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1. In ogni caso non è sufficiente un assoggettamento limitato dovuto all'imposta preventiva o a immobili in Svizzera per considerare un istituto finanziario assoggettato all'imposta in Svizzera secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale designa inoltre quali istituti finanziari esentati da imposta sono comunque considerati residenti in Svizzera ai sensi del 32

Poiché il diritto svizzero tratta i trust come trasparenti, ai fini dello standard comune di comunicazione nessun trust può essere considerato residente in Svizzera ai sensi del numero 1.

4519

capoverso 1. Ad esempio le banche cantonali, se non hanno la forma giuridica di società anonima, sostanzialmente non sono assoggettate, ma devono essere designate come residenti dal Consiglio federale secondo il capoverso 1. Le banche cantonali che non adempiono le condizioni dell'articolo 3 capoverso 1 sono considerate istituti finanziari tenuti alla comunicazione indipendentemente dal fatto che siano esentati da imposta o meno.

Art. 6

Accordi sulla protezione dei dati

All'articolo 22 paragrafo 1 la Convenzione sull'assistenza amministrativa stipula che la Parte che fornisce le informazioni può specificare le disposizioni di protezione dei dati e del segreto che l'altra Parte deve rispettare. Questa regola è applicabile anche nel quadro del MCAA grazie al rimando contenuto alla sezione 5 paragrafo 1 del MCAA stesso. Questo rimando mira a garantire una sufficiente protezione dei dati per la Parte che fornisce i dati. L'articolo 6 disciplina la competenza interna per concludere questo tipo di accordi e la conferisce al Consiglio federale per quanto questi corrispondano almeno al livello di protezione della LPD e della LSAI.

Art. 7

Applicazione e sviluppo dell'Accordo multilaterale

Il MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le norme di comunicazione e di adeguata verifica definite nello SCC (cfr. le spiegazioni all'ingresso del MCAA, n. 2). Lo SCC è allegato al MCAA affinché venga recepito nel diritto svizzero. La versione dello SCC sotto forma di allegato del MCAA presentata all'Assemblea federale per approvazione sarà pubblicata nella raccolta sistematica del diritto federale. Il capoverso 1 stabilisce che nel quadro dell'applicazione del MCAA i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull'allegato del MCAA e sulla presente legge. Ciò significa che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve applicare l'allegato del MCAA in combinazione ad esempio con le definizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSAI e le agevolazioni e precisazioni contenute agli articoli 9­12 LSAI.

Il MCAA prevede inoltre che gli Stati adeguino periodicamente il diritto interno alle modifiche dello SCC e che uno Stato, dopo aver effettuato tali adeguamenti, si basi sulla versione aggiornata della definizione di SCC per quanto riguarda tale Stato (cfr. le spiegazioni all'ingresso del MCAA, n. 2). Per adempiere le condizioni del MCAA, secondo cui il diritto interno degli Stati viene adeguato periodicamente alle modifiche dello SCC, sono disciplinate le relative competenze interne ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata dello SCC nell'allegato del MCAA. Per modifiche di portata limitata si intende, per le persone oggetto di comunicazione e per gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione, quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti e quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Le altre modifiche devono essere sottoposte all'Assemblea federale per approvazione.

Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia determinante per la definizione di chi abbia facoltà di decidere in merito all'esecuzione della modifica stessa.

4520

Art. 8

Commentari dell'OCSE

L'articolo 8 chiarisce che le modifiche ai commentari dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione potranno essere attuate dagli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione soltanto dopo essere state riprese in una legge federale, in un'ordinanza o in un'istruzione dell'AFC. La Svizzera è membro dell'OCSE ed è rappresentata nei gruppi di lavoro e negli organi in cui vengono discusse e decise le modifiche. In caso di modifiche dei commentari il Consiglio federale dovrà verificare se esse corrispondono a un'estensione o a un'evoluzione ulteriore dello standard e devono pertanto essere attuate a livello di legge oppure se esse hanno carattere di precisazione o di interpretazione e possono pertanto essere attuate a livello di ordinanza. A seconda dei casi può essere sufficiente un'istruzione dell'AFC.

Art. 9

Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

L'allegato del MCAA e il commentario relativo allo SCC contengono in diversi punti opzioni che devono essere scelte dagli Stati attuanti lo scambio automatico di informazioni. Queste permettono in parte di garantire agli istituti finanziari tenuti alla comunicazione una certa flessibilità nell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Il commentario relativo allo SCC contiene inoltre determinate formulazioni alternative. Lo Stato che applica lo scambio automatico di informazioni può decidersi per queste formulazioni alternative al posto di quelle contenute nello SCC. All'articolo 9 sono elencate le opzioni scelte dalla Svizzera.

Con la sua scelta il Consiglio federale mira ad attuare lo scambio automatico di informazioni in modo efficiente ed economico senza inutili formalismi. Esso propone di avvalersi per quanto opportuno della flessibilità offerta nel quadro dello standard dell'OCSE.

Cpv. 1 Lett. a Un istituto finanziario tenuto alla comunicazione può ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai suoi obblighi di comunicazione e adeguata verifica secondo gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e la LSAI. L'istituto finanziario resta tuttavia responsabile dell'adempimento di tali obblighi.

Lett. b Gli obblighi di adeguata verifica per i conti di importo rilevante differiscono da quelli per i conti di importo non rilevante e prevedono una procedura di verifica rafforzata (cfr. sez. III parte B e C dell'allegato del MCAA). Ogni Stato può autorizzare gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione ad applicare ai conti di importo non rilevante le procedure di verifica rafforzata previste per i conti di importo rilevante per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica. Gli istituti finanziari possono procedere a questa scelta per tutte o per determinate categorie di conti da loro definite (cfr. sez. II parte E dell'allegato dello SCC).

Lett. c Per i conti preesistenti e i nuovi conti esistono diversi obblighi di adeguata verifica (cfr. sez. III­VI dell'allegato del MCAA). Ogni Stato può autorizzare gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione ad applicare ai conti preesistenti le loro proce4521

dure di adeguata verifica relative ai nuovi conti. Gli istituti finanziari possono fare questa scelta per determinate categorie di conti da loro definite. Continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni vigenti per i conti preesistenti. Si tratta in particolare di prescrizioni specifiche in relazione al numero d'identificazione fiscale o alla data di nascita (sez. I parte C dell'allegato del MCAA) e delle eccezioni applicate a determinati conti in merito all'obbligo di verifica, identificazione e comunicazione (sez. III parte A e sez. V parte A dell'allegato del MCAA).

Lett. d Gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione possono rinunciare a verificare, identificare o comunicare determinati o tutti i conti preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner non superi 250 000 franchi. Ciò vale per tutti i conti o per le categorie di conti da esse definite. Questa opzione è contenuta nella sezione V parte A dell'allegato del MCAA, dove è stata introdotta per ridurre i costi di attuazione degli istituti finanziari, poiché gli obblighi di adeguata verifica nei confronti degli enti sono più complessi rispetto a quelli applicabili alle persone fisiche. L'importo in questo articolo è in franchi (cfr. al riguardo le spiegazioni sull'art. 12 LSAI).

Lett. e Per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante di persone fisiche sono a disposizione due procedure, ovvero la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza e la ricerca negli archivi elettronici (cfr. sez. III parte B dell'allegato del MCAA). Alla lettera e viene stabilito che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere quale procedura applicare e questo per tutti o per determinate categorie di conti da loro definite.

Ulteriori precisazioni in merito alla procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza sono contenute all'articolo 11 capoversi 5 e 6.

Lett. f La sezione V dell'allegato del MCAA introduce gli obblighi di adeguata diligenza che gli istituti finanziari oggetto di comunicazione devono applicare in relazione a conti preesistenti di enti. Per una semplificazione e un'attuazione economica, gli Stati possono autorizzare gli
istituti finanziari tenuti alla comunicazione a utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituto finanziario tenuto alla comunicazione prima che il conto finanziario fosse classificato come conto preesistente. Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione possono basarsi su una simile classificazione se l'utilizzo di un sistema standardizzato di codificazione industriale è in accordo con le loro consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità di legge diverse da quelle fiscali, a condizione che non siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per «sistema standardizzato di codificazione industriale» si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. Esempi di tale sistema sono l'International Standard Industrial Classification (ISIC) delle Nazioni Unite, la «Classificazione statistica delle attività economiche

4522

nella Comunità europea» (NACE) e il North American Industry Classification System (NAICS).

Lett. g Lo standard per lo scambio automatico di informazioni contiene, alla all'allegato 533, un cosiddetto «largo approccio» detto anche approccio «Big Bang». Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che i conti oggetto di comunicazione debbano essere identificati. Per ogni nuovo Stato partner gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione devono esaminare nel dettaglio i loro conti per determinare quali siano diventati oggetto di comunicazione in seguito all'estensione degli Stati partner. In alternativa gli Stati possono autorizzare i loro istituti finanziari ad applicare gli obblighi di adeguata verifica secondo l'allegato del MCAA anche per i conti che al momento dell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica non erano oggetto di comunicazione. In questo modo gli istituti finanziari possono sfruttare le sinergie e applicare una procedura uniforme per tutti i conti o per determinate categorie di conti da loro definite. Questa possibilità di scelta è garantita anche agli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione per tutti i conti o per le categorie di conti da loro definite. Se un istituto finanziario sfrutta questa possibilità di scelta, per la suddivisione tra conti di importo rilevante e conti di importo non rilevante è determinante la data prevista dal «largo approccio». Nel caso in cui un istituto finanziario decidesse di trattare tutti i conti aperti dopo l'entrata in vigore della LSAI come nuovi conti, bisogna prendere come riferimento il 31 dicembre antecedente l'entrata in vigore della LSAI per stabilire se si tratta di conti di importo rilevante o non rilevante. Qualora un istituto finanziario dovesse decidere solo in un secondo momento di adottare il «largo approccio», ad esempio a metà 2020, allora per stabilire se si tratta di conti di importo rilevante o non rilevante occorre basarsi sul 31 dicembre 2019. I conti continuano a essere considerati di importo non rilevante finché il loro saldo o valore aggregato non superi un milione di franchi al 31 dicembre.

Questi istituti possono rilevare il numero d'identificazione fiscale estero al momento dell'apertura del conto, ma non è obbligatorio. In determinati casi il rilevamento non è nemmeno possibile,
ad esempio quando una persona è residente in uno Stato che non ha ancora applicato lo scambio automatico di informazioni e quindi non è dato sapere quale sia il numero d'identificazione fiscale. Se il numero d'identificazione fiscale estero non viene rilevato al momento dell'apertura del conto, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione è tenuto ad adoperarsi in maniera ragionevole per procurarsi entro la fine del secondo anno civile successivo a quello in cui questo conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione.

Cpv. 2 Nel quadro dello scambio automatico di informazioni le persone che esercitano il controllo di un trust sono da identificare e comunicare. Si tratta dei fiducianti, dei trustee, (eventualmente) dei protettori, dei beneficiari o delle categorie di beneficiari nonché di tutte le altre persone fisiche che esercitano un controllo effettivo sul trust.

Nel caso dei beneficiari occorre distinguere se hanno diritto a una distribuzione oppure se sono soltanto possibili beneficiari di una distribuzione discrezionale. Nel 33

Cfr. sito web dell'OCSE (www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm) e vedi pagg. 284­300 dello standard per lo scambio automatico di informazioni.

4523

secondo caso gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione scelgono di comunicare queste persone esclusivamente nell'anno in cui ricevono una distribuzione. In presenza di un trust discrezionale i cui beneficiari sono ad esempio i tre figli del fiduciante, è possibile effettuare una comunicazione annuale di tutti e tre i figli oppure una comunicazione limitata ai figli che nell'anno in esame hanno effettivamente ottenuto una distribuzione. Se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione decide di procedere alla comunicazione soltanto nell'anno in cui i beneficiari hanno ottenuto una distribuzione deve adottare adeguate misure organizzative che gli garantiscano di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari.

Cpv. 3 Il commentario relativo allo SCC contiene determinate disposizioni alternative. Lo Stato che applica lo scambio automatico di informazioni può optare per queste disposizioni alternative in luogo di quelle contenute nello SCC. Le formulazioni alternative sono designate come tali nel commentario e figurano in caratteri corsivi (cfr. sez. I n. marg. 11, sez. VII n. marg. 13 e sez. VIII n. marg. 82 commentario). Il Consiglio federale deve essere autorizzato a stabilire quale delle disposizioni alternative contenute nel commentario siano applicabili. Questa ripartizione delle competenze si giustifica poiché le disposizioni alternative contenute nel commentario comportano di principio un'agevolazione nell'applicazione dello SCC. È possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre disposizioni alternative che agevolano l'applicazione dello SCC qualora il commentario relativo allo SCC dovesse essere completato in un secondo tempo. Alla luce di quanto precede il Consiglio federale non può imporre obblighi che esulano dai limiti dell'accordo applicabile e della LSAI.

Art. 10

Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

Cpv. 1 Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione secondo l'articolo 12 capoverso 4, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo nella sua moneta locale applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la comunicazione del conto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione per cui il conto è comunicato.

Cpv. 2 Lett. a Alla sezione 3 paragrafo 1 il MCAA prevede che l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale dello Stato che fornisce le informazioni. Lo scopo di questo principio è che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione possano procedere in modo uniforme rispetto a tutti gli Stati partner per quanto concerne gli importi e la qualificazione dei pagamenti. Alla lettera a il Consiglio federale è autorizzato a stabilire i criteri secondo cui bisogna determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione.

4524

Lett. b Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui bisogna attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile. I conti finanziari sono definiti negli accordi applicabili (cfr. la sezione VIII parte C dell'allegato del MCAA). Esistono diverse sottocategorie di conti finanziari (ad es. conti di custodia, conti di deposito) e a seconda del tipo di conto occorre trasmettere altre informazioni. A livello di ordinanza si dovrà poi concretizzare, se del caso, secondo quali criteri occorre delimitare i diversi tipi di conto.

Cpv. 3 L'allegato del MCAA prevede che un conto il cui titolare è una successione va trattato come conto escluso a condizione che la documentazione relativa a tale conto contenga una copia del testamento del defunto o il certificato di decesso dello stesso (cfr. ad es. la sezione VIII parte C punto 17 lett. d). Il commentario relativo allo standard comune di comunicazione stabilisce che questa regola deve essere concretizzata a mente della pertinente legislazione, in particolare laddove la successione non ha una personalità giuridica propria, ma il patrimonio del defunto passa agli eredi in successione universale (cfr. sezione VIII n. marg. 67 del commentario relativo allo SCC).

Il capoverso 3 stabilisce in questo senso che in caso di decesso di una persona oggetto di comunicazione l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione tratta il suo conto come prima della morte di tale persona fino a quando non gli siano comunicati la successione con personalità giuridica propria o gli eredi autorizzati. Nel caso pertanto del decesso di una persona oggetto di comunicazione e della trasmissione del suo patrimonio in successione universale agli eredi, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione continuerà a effettuare una comunicazione all'ultimo Stato di residenza del defunto. Non appena siano stati notificati all'istituto finanziario gli eredi autorizzati, il conto deve essere trattato secondo le nuove circostanze. Nei casi in cui dopo il decesso della persona oggetto di comunicazione il patrimonio passa a una successione con personalità giuridica propria, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve parimenti effettuare la comunicazione all'ultimo Stato di residenza del defunto. Non
appena l'istituto finanziario ha conoscenza della trasmissione dei beni patrimoniali a una successione con personalità giuridica propria (in particolare mediante una copia del testamento del defunto o il certificato di decesso dello stesso), il conto corrispondente va trattato come conto escluso e non viene effettuata nel frattempo alcuna comunicazione (cfr.

sez. VII parte C punto 17 lett. d dell'allegato del MCAA). Il conto deve essere trattato secondo le nuove circostanze dal momento in cui gli eredi autorizzati sono stati comunicati all'istituto finanziario.

Art. 11

Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

L'articolo 11 precisa gli obblighi di adeguata verifica secondo le sezioni II­VI dell'allegato del MCAA.

Cpv. 1 Un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la LSAI è valida finché non si verifichi un cambiamento delle circostanze a causa del quale l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Questa disposizio4525

ne corrisponde alla regola contenuta alla sezione IV n. marg. 12 del commentario relativo allo SCC.

Cpv. 2 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve verificare i conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche entro un anno e quelli di importo non rilevante entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione III n. marg. 51 del commentario relativo allo SCC. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 3 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve verificare i conti preesistenti di enti entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione V n. marg. 26 del commentario relativo allo SCC. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 4 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall'entrata in vigore della LSAI. Tale modo di procedere presenta, per l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, il vantaggio di poter verificare tutti i conti contemporaneamente e non in momenti diversi a seconda dell'introduzione dello scambio automatico in altri Stati.

Cpv. 5­6 I capoversi 5­6 precisano la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza da applicare alla verifica e all'identificazione dei conti di importo non rilevante di persone fisiche (cfr. le spiegazioni alla sez. III dell'allegato del MCAA e all'art. 9 cpv. 1 lett. c LSAI).

La procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza rappresenta una procedura semplificata dell'obbligo di adeguata verifica. In questo modo l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione determina la residenza con l'ausilio di prove documentali che attestano l'attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. Questo indirizzo deve essere attuale e basarsi su prove documentali affinché un istituto finanziario possa fondarsi su questo dato.

Il commentario relativo allo SCC contiene inoltre complementi e precisazioni in relazione al criterio per cui l'indirizzo deve basarsi su prove documentali (sez. III numeri marginali 10­12 del commentario). Ad esempio spiega che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione
può basarsi su un indirizzo contenuto nella propria raccolta elettronica, ricevuto sulla base dell'autocertificazione del titolare del conto, se sono adempiute le seguenti condizioni: ­

il diritto interno dello Stato di residenza dell'istituto finanziario prescrive già da diversi anni il rilascio di questo tipo di autocertificazione;

­

l'autocertificazione contiene l'indirizzo di domicilio del titolare del conto;

­

l'autocertificazione è datata e firmata dal titolare del conto nonché passibile di pena.

4526

Per maggiore chiarezza il capoverso 5 specifica che l'autocertificazione richiesta tramite il modulo A (identificazione degli aventi economicamente diritto) nel quadro della procedura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro adempie queste condizioni. Tramite il modulo A la parte contraente (ad es. il titolare del conto) attesta di essere l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La parte contraente deve in particolare attestare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo di domicilio e Stato dell'avente economicamente diritto. Il modulo deve essere datato e firmato dalla parte contraente. Nel modulo viene indicato che la compilazione intenzionalmente falsa del presente modulo è punibile secondo l'articolo 251 CP. Nel commentario relativo allo SCC vi sono più ampie spiegazioni concernenti procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza (sez. III numeri marginali 7­12 commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera poiché il MCAA include nella definizione dello SCC anche il relativo commentario (cfr. n. 1.2 e 2) e le istruzioni dell'AFC si basano sui commentari dell'OCSE (cfr. art. 22 cpv. 4 LSAI).

Per quanto concerne il criterio di attualità dell'indirizzo il commentario relativo allo SCC contiene prescrizioni speciali per i cosiddetti averi non rivendicati (sez. III n.

marg. 9 commentario). Questi valori sono considerati non rivendicati poiché non è possibile risalire al titolare del conto. Il capoverso 6 prevede infatti che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione possano basarsi sull'indirizzo nei loro archivi e non debbano procedere a ulteriori chiarimenti per procurarsi un indirizzo attuale, poiché i loro sforzi sarebbero vani. Per maggiore chiarezza al capoverso 6 lettera a si stabilisce che gli istituti finanziari possono basarsi sulla qualifica di averi non rivendicati in applicazione dell'articolo 37l capoverso 4 della legge34 sulle banche (LBCR) e al capoverso 6 lettera b che i criteri contenuti nel commentario sono applicabili a conti che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulle banche.

I capoversi 5 e 6 sono finalizzati unicamente a chiarire e a garantire la certezza del diritto in relazione ai punti summenzionati. Non limitano in alcuna misura le possibilità di adempimento della procedura di ricerca
dell'indirizzo di residenza assicurate dall'allegato del MCAA e dal suo commentario.

Cpv. 7 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adottare adeguate misure organizzative che gli garantiscano di disporre di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell'apertura del conto secondo l'accordo applicabile e la presente legge, in particolare che l'autocertificazione sia trasmessa. Tra queste informazioni bisogna rilevare in particolare il nome, l'indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza, il numero o i numeri di identificazione fiscale e la data di nascita.

Cpv. 8­10 Il capoverso 8 prevede che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere i nuovi conti se 90 giorni a contare dalla loro apertura non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo. In questo caso l'istituto finanziario dispone di un diritto di disdetta straordinario. La legge del 2 aprile 190835 sul contratto d'assicurazione (LCA) prevede ad esempio soltanto poche fattispecie che permettono all'assicu34 35

RS 952.0 RS 221.229.1

4527

ratore il recesso unilaterale. Il capoverso 8 chiarisce che è dato un diritto di disdetta straordinario complementare ai casi previsti dalla LCA se sono adempite le condizioni di questo capoverso. L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può invece chiudere un nuovo conto se relativamente a questo conto è dato obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD. Tale obbligo è dato se un intermediario finanziario ha il sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Vanno di norma bloccati i valori patrimoniali oggetto della comunicazione all'Ufficio di comunicazione (cfr. art. 10 LRD).

Il capoverso 9 prevede inoltre che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione blocca tutti i movimenti del conto se 90 giorni dopo l'apertura di un nuovo conto non dispone delle informazioni necessarie ai sensi dell'accordo applicabile e della presente legge. Qui figurano in primo piano gli obblighi di adeguata verifica applicabili alle informazioni da raccogliere, secondo le sezioni IV e VI dell'allegato del MCAA, incluse le precisazioni contenute nella presente legge. Rientrano nell'ambito di queste informazioni il nome, l'indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza, il numero o i numeri di identificazione fiscale e la data di nascita. Il capoverso 8 si applica di norma in assenza dell'indicazione degli Stati di residenza o dei numeri di identificazione fiscale. In determinate situazioni nondimeno si applica anche in assenza del nome, dell'indirizzo o della data di nascita, ma la chiusura del conto non era possibile in virtù dell'articolo 9 LRD.

Non tutti i conti aperti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono qualificati come nuovi conti. Questa definizione viene applicata soltanto ai nuovi conti secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera j combinato disposto con l'articolo 9 capoverso 1 lettera g. Se un istituto finanziario decide, in applicazione dell'articolo 9 capoverso 1 lettera g, di trattare tutti o determinati conti come nuovi conti, i capoversi 7 e 8 sono applicabili a questi conti. Vedi tuttavia le spiegazioni all'articolo 9 capoverso 1 lettera g in relazione al rilevamento del numero d'identificazione fiscale estero.

Dato che diversi rami del settore finanziario e diversi tipi di conto sono toccati dalla normativa dei
capoversi 7 e 8, il capoverso 9 prevede che il Consiglio federale può disciplinare le eccezioni. Per questo tramite vanno garantite norme praticabili per tutte le ipotesi.

Art. 12

Precisazione delle regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

L'articolo 12 contiene precisazioni concernenti gli obblighi particolari di diligenza secondo la Sezione VII dell'allegato del MCAA.

L'allegato del MCAA contiene diversi valori soglia che possono fare in modo che un conto non debba essere verificato, identificato e dichiarato oppure che siano applicati obblighi di adeguata verifica in modo agevolato. Affinché queste agevolazioni non siano però applicate soltanto perché un cliente ha ripartito i suoi valori patrimoniali su diversi conti presso lo stesso istituto finanziario, l'allegato del MCAA contiene, alla Sezione VII capitolo C, regole per l'aggregazione del saldo del conto.

In questo contesto un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero (cpv. 1).

Nell'allegato del MCAA e nel commentario relativo allo SCC gli importi sono definiti in USD. Il Consiglio federale stabilisce i corrispondenti importi in franchi (cpv. 2). Gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione possono scegliere 4528

se utilizzare gli importi in USD o in franchi. La scelta è valida per tutti i conti dell'istituto finanziario e può essere modificata ogni 1° gennaio dell'anno successivo (cpv. 4). Con questa disposizione viene garantita agli istituti finanziari una certa flessibilità. Un istituto finanziario attivo a livello globale tenderà a preferire l'impiego di valori soglia in USD mentre un istituto finanziario attivo localmente potrebbe preferire i valori soglia in franchi svizzeri.

Infine, se circostanze particolari lo esigono, il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo gli articoli 2 lettere k e i, nonché 9 capoverso 1 lettera d (cpv. 3). Si tratta in primo luogo di adeguamenti dovuti a oscillazioni dei cambi di valuta. Il disegno di legge contiene importi in franchi svizzeri che corrispondono agli importi dell'allegato del MCAA. Poiché attualmente il franco svizzero e l'USD sono quasi paritari viene adeguata la moneta ma non l'importo. Un importo di un milione di USD nell'allegato del MCAA viene trasposto nella legge con un milione di franchi svizzeri. Il Consiglio federale deve poter adeguare gli importi per poter garantire un'attuazione conforme allo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Art. 13 Gli istituti finanziari svizzeri tenute alla comunicazione sono obbligati a iscriversi spontaneamente presso l'AFC. Devono registrarsi tutti gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione anche se in seguito dovesse risultare che non gestiscono conti oggetto di comunicazione. Al momento dell'iscrizione bisogna indicare anche il numero d'identificazione dell'impresa (IDI). L'istituto finanziario deve informare spontaneamente l'AFC se la qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione finisce o se cessa la sua attività commerciale. Se l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si attiene agli obblighi possono essere applicate le disposizioni penali di cui all'articolo 33.

Art. 14 Cpv. 1 Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione informano direttamente o per il tramite della loro parte contraente le persone oggetto di comunicazione per quanto concerne: a.

la loro qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;

b.

gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;

c.

l'elenco degli Stati partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;

d.

l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1;

e.

i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD e la LSAI.

Entro il 31 gennaio dell'anno della prima trasmissione le persone interessate dallo scambio automatico di informazioni devono essere state informate del fatto che le informazioni che le concernono verranno notificate all'AFC e che l'AFC le trasmetterà a sua volta agli Stati partner della Svizzera. L'istituto finanziario può però 4529

informare anche in anticipo, ad esempio anche se non è stato ancora convenuto uno scambio automatico di informazioni con lo Stato di residenza della persona interessata (la cosiddetta informazione astratta). Visto che la trasmissione delle informazioni avviene sempre sulla base di un trattato, anche nel caso di un'informazione astratta sono garantiti la necessaria pubblicità e i diritti delle persone interessate.

L'obbligo di informazione serve a garantire che le persone interessate siano in particolare rese attente in merito ai diritti loro conferiti dalla LPD e dalla LSAI (cfr.

art. 19 LSAI). Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell'impiego e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell'anno della prima trasmissione in merito alle informazioni che la concernono, essa ha cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti rispetto all'istituto finanziario tenuto alla comunicazione, poiché quest'ultimo trasmette le informazioni all'AFC il 30 giugno (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI).

Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un'informazione unica e astratta. Gli istituti finanziari sono tuttavia liberi di andare oltre questo minimo legale e, ad esempio, decidere di informare annualmente o comunicare tutte le informazioni da trasmettere alla persona interessata.

Cpv. 2 In caso di conti chiusi gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione unicamente all'ultimo indirizzo conosciuto. Se il conto è considerato non rivendicato ai sensi dell'articolo l'articolo 9 capoverso 6 lettere a e b non si deve effettuare alcuna informazione della persona oggetto di comunicazione.

Cpv. 3 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione pubblicano sul loro sito Internet almeno una volta all'anno un elenco degli Stati partner della Svizzera aggiornato al 31 gennaio. Essi possono rinviare all'elenco regolarmente aggiornato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Questa prescrizione mira a garantire che le persone interessate possano scoprire rapidamente, nel caso di un'informazione unica e astratta, se sono residenti in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in modo automatico.

Art. 15

Trasmissione e impiego delle informazioni

Cpv. 1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono all'AFC le dovute informazioni sui conti oggetto di comunicazione identificati secondo l'accordo applicabile nonché le informazioni sui loro conti non documentati. L'obbligo di comunicazione esiste a prescindere dall'articolo 14. Anche se l'istituto finanziario omette di informare la persona oggetto di comunicazione in applicazione dell'articolo 14, deve non di meno trasmettere le informazioni all'AFC. L'omissione dell'informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l'articolo 33. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni annualmente entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato. La trasmissione delle informazioni avviene elettronicamente, poiché lo scambio automatico di informazioni prevede processi automatizzati. L'istituto finanziario sviz4530

zero tenuto alla comunicazione che non detiene conti oggetto di comunicazione lo segnala all'AFC entro gli stessi termini. Nel caso degli istituti finanziari di minori dimensioni con un numero ridotto di persone oggetto di comunicazione va offerta una soluzione semplice ed economica, basata sul Web, di invio non cartaceo delle informazioni grazie a un modulo elettronico. Questa comunicazione è necessaria affinché possa essere stabilito che effettivamente l'istituto finanziario non detiene conti oggetto di comunicazione.

Cpv. 2 L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione secondo tale accordo. Alla Sezione 3 paragrafo 3 il MCAA prevede che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell'anno civile a cui si riferiscono. Le informazioni concernenti i conti non documentati non vengono trasmesse agli Stati partner ma servono all'AFC per verificare se un istituto finanziario ha adempiuto i suoi obblighi di comunicazione e adeguata verifica (cfr. art. 28 LSAI).

Cpv. 3 Al momento della trasmissione delle informazioni alle autorità competenti degli Stati partner l'AFC segnala le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo l'accordo applicabile (cfr. sez.

5 MCAA).

Cpv. 4 Il MCAA rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa che disciplina la riservatezza e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le informazioni trasmesse possano essere utilizzate anche per altri scopi diversi da quelli fiscali per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni lo autorizzi. Inoltre la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le informazioni che una Parte ha trasmesso a un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza Parte, se vi è la previa autorizzazione dell'autorità competente della prima Parte. Questa competenza spetta all'AFC. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia. Questa
disposizione è paragonabile all'articolo 20 capoverso 3 LAAF e all'articolo 38 capoverso 6 della legge del 24 marzo 199536 sulle borse (LBVM).

Cpv. 5 Il segreto bancario interno, ovvero la situazione per i contribuenti in Svizzera in relazione ai loro conti bancari in Svizzera, non è interessato da questo disegno. Le regole concernenti l'ottenimento di informazioni bancarie nel nostro Paese per l'applicazione del diritto fiscale svizzero non cambiano. Secondo l'articolo 15 capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono all'AFC le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile. Al riguardo si tratta di informazioni concernenti persone oggetto di comunicazione fiscalmente residenti in uno Stato partner con cui la Svizzera ha introdotto lo scambio automatico di informa36

RS 954.1

4531

zioni. Esiste la possibilità che determinate persone oggetto di comunicazione risultino al contempo residenti fiscali anche in Svizzera. In questo caso le informazioni trasmesse all'AFC da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione potrebbero essere interessanti anche per l'applicazione del diritto fiscale svizzero.

Per garantire che il segreto bancario interno non venga toccato da questo disegno, al capoverso 5 viene stabilito che le informazioni trasmesse all'AFC secondo l'articolo 15 capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero solo se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Si tratta secondo il diritto vigente di casi in procedimenti penali fiscali impugnati secondo la legge del 22 marzo 197437 sul diritto penale amministrativo (DPA; reati concernenti l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto nonché particolari inchieste fiscali ai sensi degli art. 190 segg. della legge del 14 dic. 199038 sull'imposta federale diretta, LIFD) o secondo il CPP (delitti fiscali secondo gli art. 186 e 187 LIFD). Si rimanda all'articolo 20 LSAI per quanto concerne le informazioni che la Svizzera riceve dall'estero.

Art. 16

Prescrizione

Il MCAA non disciplina la prescrizione sull'obbligo della trasmissione della comunicazione. Nell'interesse della certezza del diritto e conformemente all'articolo 7 della legge del 17 dicembre 200439 sulla fiscalità del risparmio (LFR) nonché all'articolo 8 della legge del 15 giugno 201240 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), la LSAI prevede all'articolo 16 un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Il termine assoluto di prescrizione è di 10 anni. La durata del termine di prescrizione assoluta si ispira alla durata decennale di conservazione dei libri ai sensi dell'articolo 958f CO.

Art. 17

Trust considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in un altro Stato

Secondo la Sezione VII n. marg. 4 del commentario relativo allo SCC un istituto finanziario è considerato residente nello Stato in cui è assoggettato a imposta. Questa regola è applicabile anche ai trust, che sono considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione. I trust sono però raramente assoggettati poiché di norma per l'imposizione ci si basa sulle persone che vi stanno dietro. Questo è anche il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è residente nello Stato o negli Stati in cui almeno uno dei suoi trustee è residente (cfr. art. 5 cpv. 4 LSAI).

Se un trust è assoggettato a imposta in un altro Stato e in tal modo diventa un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in questo Stato, può capitare che il trustee svizzero di questo trust debba effettuare una comunicazione alle autorità fiscali di detto Stato. Il trustee è la persona che nella struttura del trust dispone delle necessarie informazioni. Se un trust è assoggettato in un altro Stato, ad esempio perché il fiduciante vi è residente, quest'ultimo non dispone di regola delle necessarie informazioni per procedere alla comunicazione alle autorità fiscali secondo lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Con l'articolo 17 il trustee svizzero di 37 38 39 40

RS 313.0 RS 642.11 RS 641.91 RS 672.4

4532

questo trust viene autorizzato a effettuare la comunicazione. Questa comunicazione non è un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero secondo l'articolo 271 CP41.

Art. 18

Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

L'articolo 18 stabilisce che chi ha rilasciato un'autocertificazione deve comunicare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione. In questo modo si chiarisce che la responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni documentate presso l'istituto finanziario non è soltanto di questo istituto ma anche della persona che ha compilato l'autocertificazione.

Art. 19

Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD (cpv. 1). Rispetto all'AFC, le persone oggetto comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione (cpv. 2).

In concreto significa che le persone interessate possono far valere il diritto d'accesso secondo l'articolo 8 LPD nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e nei confronti dell'AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che li concernono. L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o l'AFC devono comunicare alla persona interessata tutti i dati che la concernono comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati, lo scopo e, se del caso, i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla raccolta e dei destinatari dei dati.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LPD, una persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti. La ritrasmissione dei dati all'estero viene effettuata nel quadro di un processo automatico. L'AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati e non sarebbe addirittura in misura di farlo poiché sono gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione che sono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di adeguata verifica. Per questo motivo il diritto alla rettifica di dati inesatti è da far valere presso l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione.

Rispetto all'AFC questo diritto alla rettifica di dati inesatti che si basano su errori di trasmissione è limitato (ad es. se nella trasmissione dall'istituto finanziario all'AFC avviene un errore e il saldo del conto ammonta a 10 000 anziché 1000 franchi). È invece escluso il diritto del blocco della comunicazione dei dati che può essere fatto valere rispetto all'organo federale responsabile secondo l'articolo 20 LPD. Nel quadro dello scambio automatico di informazioni la trasmissione avviene sulla base di accordi che disciplinano esattamente quando quali informazioni in merito a chi sono da
trasmettere. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e l'AFC non dispongono di alcun margine discrezionale per decidere se voler procedere a una trasmissione. Alla luce di queste considerazioni l'applicazione dell'articolo 20

41

RS 311.0

4533

LPD potrebbe comportare che l'AFC rifiuti ogni volta il blocco indicando che esiste un obbligo legale alla comunicazione.

L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette all'AFC le informazioni rettificate, qualora in una decisione che è passata in giudicato viene stabilito che le informazioni già trasmesse dall'autorità competente a un Stato partner erano inesatte. L'AFC le trasmette a sua volta all'autorità competente dello Stato partner.

Art. 20 Cpv. 1 Il MCAA rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa che disciplina la confidenzialità e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull'assistenza amministrativa stabilisce quali siano le persone e autorità che hanno accesso alle informazioni ricevute. Il diritto svizzero stabilisce quali persone e autorità abbiano accesso alle informazioni ricevute e in quale procedura (ad es. su richiesta o automatica). L'articolo 111 LIFD prevede ad esempio che le autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD si assistano vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunichino gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettano loro, su domanda, di consultare gli atti ufficiali. Nonostante la regolamentazione esistente nel diritto svizzero, il capoverso 1 stabilisce che l'AFC trasmette le informazioni che le sono state trasmesse alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. Il MCAA si basa sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l'assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni, ovvero le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva. Le informazioni che la Svizzera riceve nel quadro del MCAA verranno trasmesse ai Cantoni poiché, oltre all'AFC, essi sono le autorità competenti per la riscossione di queste imposte. Nel caso in cui il campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa venisse definito in modo più ampio, le informazioni
dovranno eventualmente essere trasmesse ad altre autorità.

Le informazioni ottenute automaticamente dall'estero possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero. Al momento della trasmissione delle informazioni l'AFC segnala alle autorità a cui trasmette le informazioni le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo l'accordo applicabile.

Possibilità di regolarizzazione per i contribuenti in Svizzera Il Consiglio federale ha sempre sottolineato la necessità di una regolarizzazione del passato in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. I contribuenti devono poter passare alla legalità, ovvero devono poter avere la possibilità di regolarizzare i loro debiti fiscali in un quadro equo e ragionevole. Questa questione è stata tematizzata nei colloqui con gli Stati partner in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2). Alla luce di quanto esposto è stato esaminato se il diritto svizzero in materia dovesse essere adeguato. Esso è però stato oggetto di una recente revisione e non ha bisogno di ulteriori adeguamenti.

Dall'inizio del 2010 in Svizzera è possibile ricorrere all'autodenuncia esente da pena 4534

e al ricupero d'imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche la regolarizzazione esente da pena di redditi e sostanza non dichiarati.

Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione, la prima volta è esente da pena. Sono dovuti solo il ricupero d'imposta (fino a 10 anni) e gli interessi di mora.

Analogamente al ricupero d'imposta semplificato in caso di successione, anche l'autodenuncia esente da pena viene concessa solo se le autorità fiscali non erano al corrente della sottrazione e il contribuente aiuta senza riserve le autorità fiscali e dimostra di fare tutto il possibile per pagare il ricupero d'imposta. L'autodenuncia esente da pena è estesa alle persone che partecipano a una sottrazione d'imposta, nel senso che istigatori, complici o partecipanti possono fare uso del principio dell'autodenuncia alle stesse condizioni previste per il contribuente.

La procedura semplificata di ricupero d'imposta in caso di successione e l'autodenuncia esente da pena sono ancorate nella LIFD e nella legge del 14 dicembre 199042 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si applicano pertanto sia all'imposta federale diretta sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza di Cantoni e Comuni. Tutte le altre imposte e tasse non pagate (come ad es. l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva o i contributi AVS/AI) sono interamente dovute unitamente agli interessi di mora, fermo restando che anche per quanto riguarda queste imposte sussiste la possibilità dell'autodenuncia esente da pena (cfr. ad es. l'art. 102 della legge del 12 giu. 200943 sull'IVA (LIVA) per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto e l'art. 13 DPA per quanto concerne l'imposta preventiva).

Cpv. 2 Se le informazioni sono di loro interesse, l'AFC trasmette ad altre autorità svizzere le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un altro Stato nella misura in cui l'accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Si tratta del caso in cui, a titolo eccezionale e ad esempio, secondo la legislazione di uno Stato è prevista una trasmissione spontanea o automatica di informazioni anche ad autorità che non si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la Convenzione sull'assistenza
amministrativa, oppure del perseguimento o della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Ad esempio, l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 198344 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che, nell'esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere o all'Ufficio federale di giustizia. Esiste un obbligo generale simile all'articolo 22a della legge del 24 marzo 200045 sul personale federale (LPers) per cui gli impiegati sono tenuti a denunciare i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione. Esiste l'obbligo di comunicare anche per quanto concerne il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali cantonali alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 della legge del 20 dic. 194646 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS). La 42 43 44 45 46

RS 642.14 RS 641.20 RS 211.412.41 RS 172.220.1 RS 831.10

4535

Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede all'articolo 22 paragrafo 4 che le informazioni che una Parte ha trasmesso a un'altra Parte possono essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli fiscali se il diritto di entrambe le Parti lo autorizza e se l'autorità competente che ha fornito le informazioni ne approva l'impiego. In questo caso l'AFC chiede la necessaria autorizzazione. La richiesta di un'autorizzazione non è necessaria se vengono ritrasmesse le basi di calcolo, ma non l'informazione stessa. Se nel quadro dello scambio automatico di informazioni si viene ad esempio a conoscenza di un conto bancario finora non comunicato di un contribuente, l'amministrazione delle contribuzioni cantonale adeguerà in maniera corrispondente il reddito e la sostanza del contribuente. L'amministrazione delle contribuzioni cantonale può ritrasmettere queste basi di calcolo rettificate ad altri servizi ufficiali nell'ambito dei suoi obblighi legali di informazione a condizione che non ritrasmetta l'informazione stessa (ossia il numero di conto, il saldi del conto, i proventi del conto ecc.).

Art. 21 Questa disposizione consente al Consiglio federale di introdurre un numero di identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche. Attualmente, come già menzionato, un tale numero non esiste. Con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si impone la necessità di un simile numero: la Svizzera, rispettivamente l'AFC, riceverà in futuro comunicazioni sui conti finanziari di persone residenti nel nostro Paese. L'AFC deve ritrasmettere queste comunicazioni alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni competenti. Dato che si tratterà di una quantità molto grande di dati è ovvio che un funzionamento efficiente di questo scambio di dati è possibile soltanto se le persone interessate sono identificate in maniera univoca e se lo scambio è effettuato automaticamente.

Il numero di identificazione fiscale dovrà essere utilizzato per il solo adempimento dei compiti ai sensi della presente legge, ossia per lo scambio automatico di dati a fini fiscali.

Questa disposizione reca un'enumerazione non esaustiva dei settori nei quali il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza l'introduzione del numero di identificazione fiscale. In questo senso il Consiglio federale stabilirà in
particolare quali servizi o autorità avranno la competenza di attribuire un numero a una determinata persona fisica, quali dati personali saranno elaborati nel registro da istituire, chi avrà accesso al registro e le modalità di collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

L'AFC e le autorità cantonali competenti possono avvalersi del numero di assicurato AVS (NAVS13) per l'elaborazione delle comunicazioni entranti nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Esse si fondano al riguardo sulla legge sull'imposta federale diretta (art. 112a cpv. 1bis LIFD).

L'ordinanza che il Consiglio federale emanerà in virtù dell'articolo 21 LSAI sarà oggetto di una procedura di consultazione. L'obiettivo è di disporre del numero di identificazione fiscale fin dall'entrata in vigore della LSAI.

Art. 22

Compiti dell'AFC

L'AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge. Essa emana istruzioni, emana e prende decisioni. Le istruzioni sono fondate 4536

sui commentari relativi al modello di Accordo e allo standard comune di comunicazione di informazioni. L'obiettivo è un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera.

Art. 23

Trattamento dei dati

Cpv. 1 Secondo il capoverso 1 l'AFC è autorizzata a trattare dati personali compresi quelli concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali a fini fiscali. Il termine «trattare» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L'autorizzazione è applicabile per i dati ricevuti dalle autorità estere e per i dati trasmessi dalle autorità svizzere alle autorità estere. Per motivi legati alla protezione dei dati è necessario limitare i dati all'adempimento dei compiti previsti dalla dagli accordi applicabili e dalla presente legge (art. 4 cpv. 3 LPD). I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.

Cpv. 2 L'AFC può utilizzare sistematicamente i numeri d'identificazione fiscale delle imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f­h. I numeri d'identificazione fiscale svizzeri verranno in futuro raccolti dalle istituzioni fiscali negli Stati partner della Svizzera e trasmessi alla Svizzera nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'AFC ha bisogno del numero d'identificazione fiscale soprattutto per poter per assegnare in maniera certa le comunicazioni provenienti dall'estero alle persone assoggettate all'imposta in Svizzera. I numeri d'identificazione fiscali esteri vengono raccolti dagli istituti finanziari svizzeri e trasmessi dall'AFC agli Stati partner.

Art. 24

Sistema d'informazione

Per il trattamento dei dati ricevuti nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge, l'AFC è autorizzata a gestire un sistema d'informazione che contiene i dati descritti all'articolo 23. I dati possono essere elaborati esclusivamente da collaboratori dell'AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali riferiti a progetti, da specialisti controllati dall'AFC. Il capoverso 3 elenca gli scopi per cui il sistema d'informazione può essere impiegato. Ai sensi dell'articolo 16 LPD l'AFC è l'organo responsabile per questo sistema d'informazione.

Il capoverso 5 assicura che l'AFC abbia la possibilità di garantire alle autorità competenti svizzere, che ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali (cfr. spiegazioni all'art. 20 cpv. 1), l'accesso ai dati del sistema d'informazione dell'AFC con la procedura di richiamo. L'accesso diretto mira a semplificare la collaborazione tra le autorità precitate e l'AFC. Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza quali autorità e a quali dati l'AFC può concedere l'accesso. Saranno parimenti disciplinati in un'ordinanza l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati personali trattati, il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di elaborazione, la durata di conservazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati (cpv. 4).

4537

Art. 25

Obbligo di informare

Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 26

Obbligo di mantenere il segreto

L'articolo 26 si ispira all'articolo 39 LIFI e all'articolo 10 LFR. Chiunque è incaricato dell'esecuzione dell'accordo applicabile e della presente legge è tenuto a mantenere il segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l'accordo applicabile e la presente legge e non si applica alle trasmissioni di informazioni e pubblicazioni previste dall'accordo applicabile e dalla legge, ad esempio le trasmissioni di informazioni agli Stati partner.

In singoli casi il DFF può levare l'Obbligo di mantenere il segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Non vi è l'obbligo di mantenere il segreto se le due condizioni seguenti sono adempiute: l'accordo applicabile autorizza la soppressione dell'obbligo di mantenere il segreto e nel diritto svizzero è prevista una base legale in materia. Ad esempio, secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative o di vigilanza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi, per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto dello Stato che ha trasmesso le informazioni e l'autorità competente di questo Stato lo autorizzi. In relazione alla seconda condizione l'articolo 22a della LPers stabilisce ad esempio che gli impiegati dell'Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di verifica secondo l'articolo 28 LSAI possono unicamente essere utilizzate ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

Art. 27

Statistiche

L'AFC può pubblicare le necessarie statistiche per la peer review del Forum globale.

Non sussiste alcun diritto di accesso alle informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1. Da un lato è importante che la Svizzera possa seguire la prassi internazionale in questo ambito senza però andare oltre. Dall'altro, le statistiche pubblicate non devono permettere di identificare persone oggetto di comunicazione oppure istituti finanziari e nemmeno permettere di ricostruire informazioni che rientrano nell'ambito dei segreti professionali tutelati (ad es. le quote di mercato o le prassi commerciali).

Art. 28

Verifica

L'AFC controlla gli istituti finanziari svizzeri per assicurarsi che questi ultimi rispettino i loro obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può verificare 4538

istituti finanziari tenuti alla comunicazione e quelli che non lo sono per assicurarsi la correttezza della qualifica di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. I conti comunicati come non documentati sono da verificare. Sempre in questo contesto l'AFC può, per chiarire la fattispecie, verificare sul posto i documenti giustificativi dell'istituto finanziario o esigerne la produzione, chiedere informazioni orali o scritte o convocare i rappresentanti dell'istituto finanziario. Gli istituti finanziari possono spiegarsi in merito alle lacune accertate. Su richiesta, l'AFC pronuncia decisioni di accertamento sulla qualità di istituto finanziario o sul contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge. L'articolo 28 si basa sull'articolo 36 LIFI e sull'articolo 8 LFR.

Art. 29

Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa (DPA).

Art. 30

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 22­29 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Dato che le decisioni in relazione agli accordi e alla LSAI saranno generalmente di ordine tecnico, la LSAI prevede la possibilità di presentare opposizione presso l'AFC in deroga alla procedura amministrativa usuale.

Art. 31 La sezione IX dell'allegato del MCAA prevede che gli Stati che attuano lo scambio automatico di informazioni debbano disporre di prescrizioni e procedure amministrative corrispondenti, che garantiscano un'attuazione efficace e l'osservanza degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica dello standard comune di comunicazione di informazioni. Essi devono in particolare introdurre prescrizioni che impediscano che istituti finanziari, persone o intermediari ricorrano a pratiche di elusione degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. Per adempiere a questo obbligo l'articolo 31 capoverso 1 sancisce il divieto agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di amministrare o sostenere l'impiego strutture di cui sanno che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo l'accordo applicabile o la presente legge. Il trasferimento di valori patrimoniali in un altro Stato o territorio non rientra nel campo d'applicazione della presente disposizione. I valori patrimoniali che vengono trasferiti in un altro Stato o territorio sono retti dall'ordinamento giuridico di tale Stato o territorio, ragion per cui non è possibile violare l'accordo applicabile o la presente legge. La disposizione non si applica neppure alle strutture scelte per motivi diversi dall'elusione dell'imposta, ad esempio per motivi economici, giuridici o di strategia d'investimento.

Se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione viola questa disposizione deve, secondo il capoverso 2, adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura 47

RS 172.021

4539

secondo il capoverso 1 non fosse stata costituita. È fatto salvo l'articolo 16 che disciplina la prescrizione. L'obbligo di ricupero della comunicazione esiste dunque soltanto per il periodo in cui il diritto alla trasmissione della comunicazione non è prescritto. L'obiettivo della disposizione è che le autorità competenti degli Stati partner ricevano le informazioni che spettano loro sulla base dell'accordo applicabile. Sono fatte salve le disposizioni penali secondo la presente legge.

Art. 32 Alla Sezione 7 paragrafi 3 e 4 del MCAA è previsto che le autorità competenti che sospendono o denunciano lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, devono denunciare anche il MCAA. Le autorità competenti per il MCAA sono le persone e autorità elencate nell'Allegato B della Convenzione sull'assistenza amministrativa (sez. 1 par. 1 lett. b MCAA). In conformità con la prassi adottata per le CDI e i TIEA, nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa come autorità competente deve essere designato il capo del DFF o un suo rappresentante autorizzato. Tuttavia la competenza di sospensione e denuncia di trattati internazionali resta in linea di principio del Consiglio federale. All'articolo 32 LSAI viene dunque proposto che la sospensione e la denuncia dello scambio automatico di informazioni rispetto a uno Stato partner e la decisione di denunciare il MCAA sia di competenza del Consiglio federale. L'autorità competente svizzera può dunque negoziare soltanto con l'approvazione del Consiglio federale.

Considerazioni generali sulle disposizioni penali Le disposizioni penali servono in ultima ratio per garantire lo scambio delle informazioni convenute conformemente agli accordi e alla legge. Di conseguenza le disposizioni penali si limitano agli obblighi di rilevamento e trasmissione delle comunicazioni nonché all'esecuzione dei controlli da parte dell'AFC concernenti l'obbligo di informazione delle persone interessate nonché l'obbligo di non sostenere alcuna elusione degli obblighi di comunicazione. I procedimenti penali sono condotti secondo il diritto penale amministrativo e si rivolgono contro l'imputato.

Art. 33

Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

Gli obblighi adeguata verifica, l'obbligo di iscrizione, l'obbligo di informazione nonché di comunicazione degli istituti finanziari sono centrali. È punito con una multa chiunque viola gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9­12 LSAI. Si tratta in particolare degli obblighi di adeguata verifica contenuti nelle sezioni II­VII dell'allegato del MCAA. È parimenti punito con una multa chi viola l'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 13 LSAI, specialmente se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione omette di iscriversi o disiscriversi presso l'AFC. Un istituto finanziario tenuto alla comunicazione è inoltre punibile se viola l'obbligo di informazione secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 3 LSAI o se non ottempera all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 LSAI. Anche l'obbligo degli istituti finanziari di non sostenere operazioni di elusione è di grande importanza. Questo obbligo è considerato come un obbligo adeguata verifica affinché il sistema possa funzionare in modo coerente ed efficace. Per questo motivo la violazione di questo obbligo è punibile alla stessa stregua della violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica legali.

4540

Queste infrazioni sono considerate gravi, ragione per cui le pene sono alte. Poiché la pena si limita a una multa, l'infrazione è considerata una contravvenzione dal punto di vista penale. Nella commisurazione della pena bisogna invece tenere conto del fatto che le pene sono in linea di principio inflitte a persone fisiche (cfr. l'eccezione all'art. 35 LSAI). Bisogna quindi considerare i rapporti finanziari dell'autore e non quelli dell'istituto finanziario interessato.

Se l'atto che provoca queste violazioni degli obblighi è oggetto di un ulteriore reato penale, come ad esempio la soppressione di documenti (art. 16 DPA) o la falsità in documenti (art. 25 CP), allora questi atti verranno ulteriormente perseguiti dalle competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 34

Infrazioni contro ordini delle autorità

Questa disposizione penale viene applicata in caso di comportamento indebito in occasione di verifiche dell'AFC. Per rendere efficace la verifica, l'AFC deve potere punire un comportamento recalcitrante con una multa. Per dare maggior peso, il quadro penale è stato alzato di modo che l'infrazione dal profilo del diritto penale non è considerata un'inosservanza ma una contravvenzione. D'altro canto bisogna evitare che ogni inosservanza di un termine stabilito dall'autorità o di una riscossione sia punibile eo ipso. Per questo motivo l'AFC deve indicare la pena nelle decisioni di particolare importanza. Senza questa indicazione chi non ottempera al provvedimento non è punibile.

Art. 35

Infrazioni commesse nell'azienda

Analogamente alla disposizione nella DPA anche nella presente legge la ricerca dispendiosa dell'autore non deve sfociare nella sua non identificazione e quindi che non si possa punire nessuna oggettiva violazione degli obblighi. Deve essere pertanto possibile, dopo analisi dell'impiego dei mezzi e della presumibile entità della pena, poter condannare al pagamento della multa l'azienda nella cui attività è stata commessa violazione degli obblighi. In questo caso l'azienda non viene condannata per violazione degli obblighi ma esclusivamente al pagamento della multa. Visti i limiti delle multe di queste disposizioni penali, per questo tipo di conclusione della procedura il limite delle multe deve essere aumentato rispetto a quello previsto nella DPA.

Art. 36

Falsa autocertificazione

L'autocertificazione adempie un obiettivo essenziale dello scambio automatico di informazioni: essa fornisce informazioni sulla residenza fiscale ed è quindi determinante ai fini del corretto indirizzamento della comunicazione. La persona oggetto di comunicazione è segnatamente a conoscenza della propria residenza fiscale. Essa è quindi tenuta a fornire all'istituto finanziario informazioni complete e corrette in merito. L'istituto finanziario dal canto suo è tenuto a verificare le informazioni conformemente agli obblighi di adeguata verifica. Questa ripartizione degli obblighi corrisponde alle possibilità effettive delle parti. Come ultima ratio di esecuzione di questo obbligo è necessaria una disposizione penale: come l'obbligo stesso essa è correlata con la disposizione penale relativa agli obblighi di adeguata verifica degli istituti finanziari. Essa è anche atta a svolgere un effetto preventivo nel senso che chiarisce alle persone oggetto di comunicazione l'importanza delle loro indicazioni 4541

nell'autocertificazione. Dato che la correttezza delle indicazioni è essenziale è punita anche la commissione per negligenza del reato. Se ne terrà ovviamente conto nella commisurazione della pena.

Questa disposizione penale deve inoltre garantire che le indicazioni dell'autocertificazione siano sempre attuali e corrette. Per questo motivo la pena è comminata non soltanto a chiunque fornisce false informazioni, ma anche a chiunque non comunica cambiamenti della situazione (art. 18 in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 1 LSAI) o fornisce indicazioni false in merito. Dato che si tratta di una contravvenzione all'esecuzione di un importante obbligo, l'ambito della multa per violazione degli obblighi viene stabilito conformemente al limite superiore di 10 000 franchi che il CP prescrive per le contravvenzioni.

Il mancato adempimento dell'obbligo di autocertificazione corretta e completa è tipicamente il caso delle persone residenti all'estero. Il perseguimento penale può comportare difficoltà perché si renderebbe tra l'altro necessaria l'assistenza giudiziaria dall'estero e una procedura di questo tipo non può essere eseguita vista la natura e il possibile minimo impatto della fattispecie. Un perseguimento penale può invece essere avviato in assenza del colpevole, circostanza che comporta però un forte dispendio di tempo.

Art. 37

Denuncia spontanea

A seguito dell'applicazione della DPA (cfr. art. 38 LSAI) è applicabile in linea di principio anche la possibilità dell'autodenuncia esente da pena di cui all'articolo 13.

Poiché le infrazioni contro la presente legge si distinguono a livello materiale dai reati della DPA, bisogna adeguare le condizioni dell'autodenuncia. Bisogna inoltre chiarire, anche a causa delle particolarità delle violazioni degli obblighi punibili, che nel caso di un'autodenuncia che adempie le condizioni rimangono impuniti non solo l'autore (principale) ma anche i partecipanti (istigatori, complici). Questo adeguamento della disposizione ha la precedenza rispetto all'autodenuncia esente da pena della DPA. L'autodenuncia per un reato commesso per negligenza è esente da pena più volte rispetto al reato intenzionale.

Art. 38

Procedura

La DPA si applica a tutta la procedura poiché si tratta di infrazioni contro il diritto amministrativo della Confederazione. La competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta per questo stesso motivo all'AFC, responsabile dell'applicazione del diritto fiscale nazionale e internazionale.

I mezzi giuridici contro i provvedimenti d'inchiesta e la decisione penale sono disciplinati nella DPA; questa legge disciplina anche la competenza delle autorità di ricorso.

Art. 39

Competenza di approvazione

Per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con un determinato Stato partner occorre, oltre alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, al MCAA e alla LSAI, un'attivazione bilaterale. Questa avviene sotto forma di decreto che seguirà la procedura ordinaria di approvazione e sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Il disegno di decreto si occuperà dell'introduzione o meno dello scambio automatico di informazioni con un determinato Stato. Se neces4542

sario conterrà anche accordi internazionali concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari di competenza dell'Assemblea federale e la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale.

Il Consiglio federale propone che l'Assemblea federale decida in ultima sede in merito a questi decreti e che non sottostiano al referendum facoltativo, ovvero che abbiano la forma di un decreto federale semplice. Con l'approvazione del MCAA e della LSAI, che sottostanno a referendum facoltativo, viene presa la decisione di principio a favore dello scambio automatico di informazioni. I decreti definiscono esclusivamente il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

A titolo di confronto, le circa 50 CDI rivedute per introdurre lo scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard non sono state oggetto di referendum.

Art. 40

Modifica di un altro atto normativo

L'articolo 22 capoverso 6 LAAF prevede che la Svizzera presenta una domanda di assistenza amministrativa per l'ottenimento di informazioni bancarie soltanto se queste informazioni possono essere ottenute secondo il diritto svizzero. Secondo la legislazione in vigore è il caso per quanto riguarda le procedure penali fiscali avviate conformemente al diritto penale amministrativo (reati concernenti l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto, nonché gli speciali provvedimenti d'inchiesta ai sensi dell'art. 190 segg. LIFD) o secondo il CPP (delitti fiscali ai sensi degli art. 186 e 187 LIFD). In virtù di questa normativa la Svizzera rinuncia in determinati casi a richiedere a uno Stato partner informazioni sebbene tale Stato sia obbligato a procurarsi e a trasmettere tale informazioni in base all'accordo applicabile. Questa autolimitazione poggia sul fatto che in virtù della legislazione in vigore le autorità svizzere di tassazione non possono rilevare informazioni presso le banche. La limitazione istituisce pertanto una parità di trattamento tra l'ottenimento delle informazioni all'estero e quello in Svizzera.

Con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera otterrà informazioni sui conti finanziari dagli Stati partner. Queste informazioni devono poter essere utilizzate per l'applicazione e l'esecuzione del diritto fiscale svizzero nell'osservanza dei limiti stabiliti dagli accordi. In determinati casi le informazioni trasmesse automaticamente non bastano per stabilire in maniera conclusiva l'assoggettamento ai sensi del diritto svizzero. Si rendono necessarie ulteriori informazioni.

Se ottiene ad esempio un'indicazione secondo la quale una determinata persona aveva un conto all'estero di 1 milione di franchi alla fine dell'anno x e di 100 milioni di franchi alla fine dell'anno x+1, l'autorità fiscale necessita di ulteriori informazioni sugli afflussi patrimoniali per stabilire se tale persona è stata tassata correttamente.

Nel caso di afflussi patrimoniali si può trattare di valori patrimoniali conseguiti da lungo tempo e allora tassati correttamente oppure di un nuovo reddito finora non tassato. Senza queste informazioni supplementari l'autorità fiscale non può giudicare il caso in maniera conclusiva. In considerazione di quanto precede va abrogata
l'autolimitazione nei confronti degli Stati dai quali la Svizzera può ottenere informazioni senza previa richiesta. Nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni ­ che dovrà essere introdotto nell'ambito della Convenzione sull'assistenza amministrativa ­ la situazione iniziale è la medesima di quella nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'adeguamento della LAAF proposto è pertanto parimenti oggetto del disegno di Convenzione sull'assistenza amministrativa. Si propone concretamente l'abrogazione dell'autolimitazione nei confronti degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio spontaneo e/o automatico di informazioni perché in 4543

questo ambito la Svizzera può ottenere informazioni bancarie dagli Stati partner senza previa domanda.

Il segreto bancario interno, ovvero la situazione per i contribuenti in Svizzera in relazione ai loro conti bancari in Svizzera, non è interessato da questa modifica di legge. Le regole concernenti l'ottenimento di informazioni bancarie nel nostro Paese per l'applicazione del diritto fiscale svizzero non cambiano.

Art. 41

Referendum ed entrata in vigore

Il disegno di legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

MCAA e legge di attuazione: ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'implementazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà per l'AFC un onere finanziario supplementare. L'AFC diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (ed eventualmente con altre autorità, cfr. spiegazioni ad art. 20 cpv. 1 LSAI) per quanto concerne le informazioni ricevute dall'estero. L'AFC si preparerà per tempo alle nuove condizioni quadro e adotterà le misure opportune (sviluppo del relativo sistema informatico; allestimento dei processi organizzativi presso l'AFC stessa o con gli istituti finanziari, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; allestimento di istruzioni concernenti la prassi ecc.).

Per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, l'AFC necessita per gli anni 2015­2017 di cinque posti a tempo pieno. Per lo sviluppo di un sistema informatico sono necessari mezzi materiali per 7,5 milioni di franchi circa fino alla messa in esercizio nel 2018. Concretamente le risorse necessarie per la fase di sviluppo verranno richieste a partire dal 2016 nel quadro della valutazione globale nel settore delle risorse umane o informatiche 2015. I crediti per le spese di personale e le spese per beni e servizi necessari per l'esercizio corrente a contare dal 2018 verranno richiesti dal 2016 con il decreto di entrata in vigore della LSAI o con i decreti di entrata in vigore degli accordi bilaterali relativi all'allestimento e all'ampliamento della rete svizzera in materia di scambio automatico di informazioni, perché a quel momento il fabbisogno concreto per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni potrà essere stimato in maniera più mirata.

Le risorse di personale per l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e per le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria saranno in linea di massima liberate nel corso dei prossimi anni.

L'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provoca maggiori costi di personale e per l'informatica dell'ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I sistemi informatici devono essere adeguati per integrare e valutare i nuovi dati. Ciò può comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d'imposta. Una stima di questi costi non è attualmente possibile poiché essi dipendono dalla quantità di 4544

dati che la Svizzera riceve dall'estero. La quantità di dati dipende a sua volta da quante e quali Stati introducono lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera.

L'articolo 21 LSAI prevede la possibilità per il Consiglio federale di introdurre un numero di identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche in vista dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. L'introduzione di questo numero rappresenterà un onere per le autorità fiscali, che in un secondo tempo agevolerà tuttavia l'elaborazione dei dati ricevuti. Esso richiederà risorse finanziarie e di personale a livello cantonale e federale, in particolare nel settore informatico che attualmente non sono stimabili. Nel caso in cui il numero d'identificazione fiscale non dovesse ancora essere stato introdotto al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, si presume che la valutazione dei dati ricevuti dall'estero sarà difficoltosa poiché l'attribuzione di questi dati a un determinato contribuente potrà essere effettuata soltanto sulla base del nome, dell'indirizzo e della data di nascita. Questa fattispecie potrebbe da un lato comportare che determinate serie di dati non possano essere valutate e, dall'altro lato, che il maggiore fabbisogno di personale dovuto alla valutazione sia ancora più grande per l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il fatto di non poter valutare i dati potrebbe ripercuotersi negativamente sul possibile maggiore gettito fiscale (cfr.

n. 5.3). Con la norma di delega dell'articolo 21 LSAI ci si prefigge tuttavia di mettere a disposizione il numero di identificazione fiscale fin dall'entrata in vigore della LSAI.

5.2

Ripercussioni per l'economia

Il passaggio allo scambio automatico di informazioni è uno dei fattori ­ insieme ad esempio all'attuazione dell'agenda per la regolamentazione a livello globale avviata dal G20, al sempre più difficile accesso ai mercati esteri per gli offerenti svizzeri e al calo dei proventi dovuti ai tassi bassi ­ che potrebbe caratterizzare a medio e lungo termine le attività finanziarie operate dalla Svizzera. Gli sviluppi internazionali hanno avviato una verifica fondamentale dei modelli commerciali dei fornitori svizzeri di servizi finanziari e influenzano le decisioni di investimento degli istituti finanziari residenti in Svizzera.

Il settore finanziario è una parte importante dell'economia svizzera e contribuisce annualmente al 10 per cento circa del prodotto interno lordo e al 6 per cento circa dell'occupazione totale. Secondo la statistica della Banca nazionale il volume di titoli depositati presso le banche era alla fine del 2014 di 5565 miliardi in totale, di cui 3001 miliardi di franchi erano in possesso di titolari di deposito esteri. Circa il 10 per cento del totale viene gestito da gestori patrimoniali attivi in modo indipendente.

Gli istituti finanziari direttamente interessate dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono quelle che gestiscono in Svizzera patrimoni di clienti esteri e che quindi devono introdurre i necessari processi per lo scambio automatico di informazioni. L'ammontare dei patrimoni gestiti in Svizzera verrebbe influenzato anche se i clienti esteri trasferissero i loro beni all'estero o li utilizzerebbero per regolarizzare l'imposta.

Non è possibile escludere che i beni patrimoniali di clienti esteri gestiti da istituti finanziari svizzeri in Svizzera tenderanno a diminuire a seguito della regolarizzazione fiscale. Un ulteriore deflusso di averi di clienti dovuto all'introduzione dello 4545

scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi entro i limiti, poiché il processo per la conformità fiscale in Svizzera è stato avviato da qualche tempo e si presume che le sue aspettative siano realizzate. Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato adottata nel mese di dicembre del 2009 e concretizzata nel mese di febbraio del 2012, il Consiglio federale ha avviato il processo per la trasparenza fiscale. In questo ambito la Svizzera ha messo in vigore accordi che prevedono già determinate forme di comunicazione (volontaria) o la riscossione di imposta/dati per l'estero (convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria, Accordo FATCA con gli Stati Uniti). Dal 2005 è inoltre già in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE che autorizza comunicazioni volontarie. Questi accordi, congiuntamente agli sforzi interni delle banche e in parte con i programmi di regolarizzazione esistenti all'estero, comportano che la regolarizzazione del passato per le persone con beni patrimoniali in Svizzera sia già in fase avanzata o già per lo meno avviati in particolare per quanto concerne questi Stati determinanti.48 L'effetto dello scambio automatico di informazioni nel settore finanziario e nell'economia si è fatto pertanto sentire ma non è stato repentino. Le ripercussioni economiche dello scambio automatico di informazioni sono inoltre da considerare nell'ottica delle altre notevoli sfide attuali al livello economico e normativo per il settore finanziario. Esse non sono nettamente scindibili.

Ponderazione costi-benefici Il principale vantaggio per la Svizzera consecutivo all'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere il miglioramento della reputazione della sua piazza finanziaria e delle relazioni bilaterali con importanti Stati partner dei settori economico e finanziario. Uno standard globale e uniforme per lo scambio automatico di informazioni rafforza inoltre la certezza del diritto per gli istituti finanziari attive a livello internazionale e introduce uguali situazioni di partenza a livello internazionale.

La fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni comporterà per gli istituti finanziari interessate maggiori costi di attuazione. Questi costi risultano in primo luogo dai lavori di
preparazione a livello giuridico e tecnico (ad es. due diligence, formazioni per il personale, lavori concernenti l'informazione), dall'infrastruttura (soprattutto i sistemi informatici) in relazione con l'ottenimento, l'elaborazione, lo scambio e la garanzia della qualità dei dati nonché dai relativi costi per il personale. Gli specialisti del ramo stimano che l'introduzione e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni nel settore bancario potrebbe costare dai 300 ai 600 milioni di franchi, rispettivamente da 3 a 15 milioni di franchi per istituto49.

Questi costi sono attualmente difficili da stimare e dipendono anche dalla scelta della modalità di attuazione. Gli istituti finanziari possono però fondarsi già sui processi e sul relativo know-how introdotti nel quadro delle convenzioni internazio48

49

I dati della Banca nazionale svizzera, dell'AFC e i rapporti di esercizio delle banche indicano che negli ultimi anni i volumi di patrimoni esteri detenuti presso banche svizzere è piuttosto aumentato. I deflussi patrimoniali sono stati limitati e compensati da nuovi afflussi sebbene questi ultimi possano essere riconducibili anche all'evoluzione positiva della borsa o delle fluttuazioni del tasso di cambio.

cfr.: www.snb.ch/de/iabout/stat (in particolare le pubblicazioni «Die Banken in der Schweiz» e «Statistisches Monatsheft») nonché www.estv.admin.ch/intsteuerrecht/themen/01319/01328/index.html?lang=it.

L'Ufficio di statistica del Lussemburgo (STATEC) si è occupato in un documento di lavoro degli effetti dello scambio automatico di informazioni per il Lussemburgo.

4546

nali di imposizione alla fonte con il Regno Unito e con l'Austria, dell'Accordo FATCA con gli USA e dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE. Le banche ritengono comunque che i maggiori costi restino importanti poiché le sinergie con i sistemi esistenti sono soprattutto teoriche. Le assicurazioni indicano che è possibile minimizzare i costi di attuazione se si riesce ad accostare il più possibile lo scambio automatico di informazioni a FATCA e se la LSAI non comporta inasprimenti rispetto allo SCC.

A lungo termine sia i costi fissi che i costi correnti degli istituti finanziari svizzeri dovrebbero essere limitati se si riuscirà a fondarsi su uno standard uniforme e globale.

Conclusione In complesso 93 Stati e territori hanno comunicato al Forum globale la loro intenzione di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni, tra cui importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, come il Lussemburgo e Singapore (cfr. in merito n. 1.1). Non ci si aspetta pertanto spostamenti massici di patrimoni tra questi Stati. La garanzia di un level playing field, ossia uguali condizioni per tutti gli Stati partner, e l'introduzione coordinata in contemporanea dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono condizioni centrali per garantire che a breve e medio termine non vi siano spostamenti di patrimoni a favore di Stati che non partecipano allo scambio automatico di informazioni. Visto che le principali piazze finanziari concorrenti della Svizzera intendono attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente al nostro Paese, si deve presumere che gli svantaggi concorrenziali consecutivi allo scambio automatico di informazioni potranno essere evitati per gli offerenti di servizi finanziari svizzeri. Al contempo acquisteranno maggiore peso importanti fattori positivi di competitività della Svizzera, come il capitale umano e l'infrastruttura. La rapida attuazione dello scambio automatico di informazioni comporterà presumibilmente costi di attuazione relativamente elevati per gli istituti finanziari interessate in Svizzera.

Queste evoluzioni nonché l'inasprimento della concorrenza tra le banche dovrebbe accelerare la verifica dei modelli d'affari in ambito di gestione patrimoniale e potrebbe comportare adeguamenti strutturali. I costi
provocati dallo scambio automatico di informazioni sono da controbilanciare con l'atteso rafforzamento durevole dei fattori relativi alla piazza imprenditoriale (tra l'altro reputazione e certezza del diritto).

5.3

Ripercussioni fiscali

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall'estero sulla base della reciprocità convenuta con gli Stati partner negli accordi.

Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l'estero per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate per questi motivi: ­

Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all'attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automa4547

tico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i proventi dell'imposta sull'utile e provocando indirettamente un'eventuale diminuzione dell'occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell'imposta sul reddito.

­

Possono esserci minori entrate anche da parte dell'imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Queste dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché i clienti disonesti in particolare hanno tutto l'interesse a evitare investimenti gravati dall'imposta preventiva.

­

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE determina la soppressione delle attuali indennità, rispettivamente provvigioni di riscossione, che la Svizzera percepisce attualmente in virtù dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e con l'Austria (sono soppressi 125 milioni di franchi in ambito di Accordo sulla fiscalità del risparmio [2014] e circa 750 000 di franchi in ambito di convenzioni sull'imposizione alla fonte [2013]).

L'elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni contiene invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da patrimoni non dichiarati di contribuenti svizzeri che sinora sono stati presso agenti pagatori esteri. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi in questi modi: ­

I valori patrimoniali non dichiarati possono a determinate condizioni essere scoperti sulla base delle comunicazioni dall'estero. Nella procedura di ricupero d'imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patrimonio.

­

La minaccia di una comunicazione dall'estero può motivare una persona disonesta a un'autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dai patrimoni regolarizzati per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

­

La minaccia di una comunicazione dall'estero può indurre una persona disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi valori patrimoniali. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l'imposta sull'utile e sul reddito.

Non è possibile effettuare una stima delle maggiori e delle minori entrate fiscali dovute all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Mancano informazioni concernenti diversi parametri che influenzano queste minori e maggiori entrate, in particolare manca il numero degli Stati partner con cui viene attivato lo scambio automatico di informazioni, la data di attivazione, il numero di clienti interessati e il loro comportamento prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni nonché l'ammontare dei patrimoni di contribuenti svizzeri sinora non dichiarati presso agenti pagatori esteri.

4548

6

Programma di legislatura

Il disegno non è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 201250 sul Programma di legislatura 2011­2015 e nemmeno nel decreto federale del 15 giugno 201251 sul programma di legislatura 2011­2015, poiché la necessità di un MCAA e della LSAI risulta dall'approvazione, il 15 luglio 2014, dello standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale da parte del Consiglio dell'OCSE e dall'approvazione, l'8 ottobre 2014, da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello standard con gli Stati partner. Il disegno corrisponde tuttavia all'obiettivo 3 del programma di legislatura «La stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere presi provvedimenti per sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Decreto federale d'approvazione Il disegno di decreto federale che approva il MCAA si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)52, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 mar. 199753 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA). Nel caso del MCAA si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell'Assemblea federale.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) La LSAI si basa sull'articolo 173 capoverso 2 Cost. secondo cui l'Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali in virtù del MCAA e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Poiché la regolamentazione interna dell'esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un'altra autorità federale, è giustificato basarsi su questo articolo costituzionale.

50 51 52 53

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 RS 172.010

4549

7.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200254 sull'Assemblea federale contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Il MCAA comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva il MCAA è sottoposto a referendum facoltativo. La LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

7.3

Delega di competenze legislative

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 LSAI, il Consiglio federale può estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante» rispetto agli accordi applicabili per una durata limitata. Una definizione più estesa dell'espressione rappresenterebbe un'agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Attualmente non esiste però un consenso a livello internazionale se e, in caso affermativo, come possa essere estesa questa definizione. Deve essere quindi attribuita al Consiglio federale la competenza di estendere la definizione di questa espressione per una durata limitata. In questo modo è possibile garantire al contempo che la Svizzera attui lo scambio automatico di informazioni conformemente allo standard e che la piazza imprenditoriale svizzera non subisca pregiudizi.

Secondo gli articoli 3 capoverso 11 e 4 capoverso 3 LSAI, il Consiglio federale può designare come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione altri enti, o come conti esclusi altri conti, purché presentino un rischio ridotto di essere utilizzati ai fini di sottrazione d'imposta e abbiano le caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri enti sono considerati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o come conti. Tale delega permette, tramite un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari e i conti nuovamente identificati e i conti che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario tali istituti finanziari dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa fino all'entrata in vigore di una revisione della LSAI e i conti menzionati dovrebbero essere comunicati nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'articolo 3 reca inoltre, nei suoi capoversi 7 e 10, deleghe al Consiglio federale. Quest'ultimo deve designare i veicoli di investimento collettivo e fissare i criteri secondo cui un veicolo di investimento collettivo è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. Il Consiglio federale deve inoltre fissare i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un istituto finanziario non tenuto alla comunica54

RS 171.10

4550

zione. In entrambi i casi si tratta di precisazioni tecniche dei principi stabiliti dagli accordi applicabili, rispettivamente dalla LSAI.

Secondo l'articolo 5 capoverso 5 LSAI, il Consiglio federale è autorizzato a stabilire i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce in particolare che tipo di obbligo fiscale è necessario affinché essa risulti residente secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSAI. Il Consiglio federale stabilisce inoltre quali siano gli istituti finanziari esenti da imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1. Questa delega sembra oggettivamente opportuna per tener conto delle particolarità dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l'articolo 7 capoversi 2 e 3 LSAI, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC in allegato al MCAA se sono di portata limitata, purché per le persone oggetto di comunicazione e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non creino nuovi obblighi o sopprimano diritti esistenti o siano soprattutto dirette alle autorità, disciplinino questioni tecnico-amministrative o non implichino importanti dispendi finanziari. Questa delega sembra oggettivamente opportuna e permette di seguire rapidamente le modifiche dello SCC di portata limitata dello standard globale. Le modifiche siano di ampia portata devono essere sottoposte per approvazione all'Assemblea federale.

All'articolo 9 capoverso 3 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilire quali siano le disposizioni alternative applicabili contenute nel commentario. Questa ripartizione delle competenze è giustificata dal fatto che le formulazioni alternative contenute nel commentario comportano in linea di principio un agevolamento nell'applicazione dello SCC. Qualora il commentario relativo allo SCC dovesse essere completato in un secondo tempo sarebbe possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre formulazioni alternative. Su questa base il Consiglio federale non può imporre obblighi che vanno oltre il quadro dell'accordo applicabile e della LSAI.

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a LSAI il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri secondo cui bisogna determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti a favore di un conto oggetto di comunicazione. Il Consiglio
federale può basarsi sulle definizioni esistenti nel diritto fiscale svizzero e, per quanto necessario e opportuno per un'attuazione dello scambio automatico di informazioni efficiente ed economico, adeguare in modo puntuale queste definizioni agli scopi dello scambio automatico di informazioni. Secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b LSAI il Consiglio federale stabilisce inoltre i criteri secondo cui bisogna attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile (ad es.

conti di custodia, conti di deposito). Conformemente all'allegato del MCAA si devono trasmettere altre informazioni a seconda del tipo di conto. È necessario dunque concretizzate a livello di ordinanza quali sono i criteri per definire i diversi tipi di conti.

Per garantire che nel caso dei nuovi conti vengano raccolte tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'accordo applicabile e della LSAI l'articolo 11 capoversi 8­9 prevede che il nuovo conto venga chiuso o bloccato se non sono disponibili tutte le informazioni. Dato che queste disposizioni toccano diversi rami del settore finanziario e diversi tipi di conto, il capoverso 10 prevede che il Consiglio federale disciplini le eccezioni. Si intende in tal modo garantire normative praticabili per tutte le costellazioni.

4551

Affinché nell'allegato del MCAA, nel commentario relativo all'SSC e nella presente legge siano fissati gli importi in franchi e in USD (eccetto gli importi delle disposizioni penali della sezione 12 LSAI), secondo l'articolo 12 capoverso 2 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilirli. Il Consiglio federale è inoltre autorizzato ad adeguare questi importi se circostanze particolari lo esigono (art. 12 cpv. 3 LSAI). Una disposizione simile è ad esempio prevista all'articolo 37h capoverso 4 della legge dell'8 novembre 193455 sulle banche (LBCR). Questa delega corrisponde alla prassi usuale in materia di fissazione degli importi.

In Svizzera non esiste un NIF armonizzato a livello federale. La Svizzera dispone però di un numero d'identificazione delle imprese che può essere impiegato dagli enti come numero d'identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni. Non esiste tuttavia un numero equivalente per le persone fisiche. Secondo l'articolo 21 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a introdurre un numero di identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche in adempimento dei compiti ai sensi della presente legge. Questa disposizione reca un'enumerazione non esaustiva dei settori nei quali il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza l'introduzione del numero di identificazione fiscale. In questo senso il Consiglio federale stabilirà in particolare quali servizi o autorità avranno la competenza di attribuire un numero a una determinata persona fisica, quali dati personali saranno elaborati nel registro da istituire, chi avrà accesso al registro e le modalità di collaborazione con le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. L'ordinanza che il Consiglio federale emanerà in virtù dell'articolo 21 LSAI sarà oggetto di una procedura di consultazione. L'obiettivo è di disporre del numero di identificazione fiscale fin dall'entrata in vigore della LSAI.

Secondo l'articolo 24 capoverso 4 LSAI il Consiglio federale stabilisce le modalità per l'esercizio del sistema d'informazione dell'AFC relativo ai dati ricevuti nel quadro dell'accordo applicabile e della LSAI, in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati personali trattati, il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali,
le autorizzazioni di accesso e di elaborazione, la durata della conservazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.

L'articolo 24 capoverso 5 prevede che l'AFC possa concedere alle autorità svizzere a cui trasmette le informazioni secondo l'articolo 20 capoverso 1, e che ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali, l'accesso ai dati del sistema d'informazione con la procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza quali sono le autorità e i dati per cui l'AFC concede l'accesso.

55

RS 952.0

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