Legge federale sui servizi finanziari

Disegno

(Legge sui servizi finanziari, LSF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95, 97, 98 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 20152, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori; contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.

2 A tal fine, definisce i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente, disciplina l'offerta di strumenti finanziari e facilita l'esercizio di pretese di diritto civile da parte dei clienti di fornitori di servizi finanziari.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a.

i fornitori di servizi finanziari;

b.

i consulenti alla clientela;

c.

i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari.

Non sottostanno alla presente legge la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali.

2

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

1 2

valori patrimoniali: gli strumenti finanziari e altri investimenti finanziari;

RS 101 FF 2015 7481

2015-2661

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3 4

b.

strumenti finanziari: 1. i titoli di partecipazione: ­ i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento, ­ i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino del medesimo emittente o del medesimo gruppo imprenditoriale, 2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione, 3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol), 4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati, 5. i derivati di cui all'articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 20154 sull'infrastruttura finanziaria, 6. le assicurazioni sulla vita riscattabili con prestazioni e valori di liquidazione che dipendono dal corso nonché le operazioni di capitalizzazione e tontinarie, 7. i conferimenti il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende dal rischio o dal corso, esclusi i conferimenti il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse, 8. le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi;

c.

valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;

d.

servizi finanziari: le seguenti attività fornite ai clienti: 1. l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari, 2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, 3. la gestione di valori patrimoniali (gestione patrimoniale), 4. la formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti), 5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari;

e.

fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera;

RS 951.31 RS 958.1 (FF 2015 4017)

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L sui servizi finanziari

f.

consulenti alla clientela: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari;

g.

emittenti: le persone che emettono o intendono emettere valori mobiliari;

h.

offerta: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sullo strumento finanziario stesso;

i.

offerta pubblica: offerta rivolta al pubblico;

j.

produttori: le persone che producono strumenti finanziari o che apportano modifiche a uno strumento finanziario esistente, comprese le modifiche del suo profilo di rischio e di rendimento o dei costi legati a un investimento dello strumento finanziario.

Art. 4

Classificazione dei clienti

I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie: 1

a.

clienti privati;

b.

clienti professionali;

c.

clienti istituzionali.

2

Sono considerati clienti privati i clienti che non sono clienti professionali.

3

Sono considerati clienti professionali: a.

gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 19345 sulle banche, la legge del ...6 sugli istituti finanziari e la LICol7;

b.

le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori;

c.

i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a e b;

d.

le banche centrali;

e.

gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;

f.

gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale;

g.

le imprese con tesoreria professionale.

Sono considerati clienti istituzionali i clienti professionali di cui al capoverso 3 lettere a­d nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

4

5 6 7 8

RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 951.31 RS 961.01

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Il Consiglio federale può designare anche altre categorie di clienti professionali. A tal fine tiene conto segnatamente degli standard internazionali.

5

Non sono considerate clienti le società di un gruppo alle quali un'altra società appartenente allo stesso gruppo fornisce un servizio finanziario.

6

I fornitori di servizi finanziari possono rinunciare alla classificazione dei clienti se considerano clienti privati tutti i loro clienti.

7

Art. 5

Opting-out e opting-in

I clienti privati facoltosi possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out). Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali clienti professionali, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.

1

I clienti professionali e quelli istituzionali possono dichiarare di volere essere considerati clienti privati (opting-in).

2

I clienti istituzionali possono dichiarare di volere essere considerati unicamente clienti professionali.

3

Prima della fornitura di servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano della possibilità dell'opting-in i clienti che non sono considerati clienti privati.

4

Le dichiarazioni di cui ai capoversi 1­3 devono essere fornite in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

5

Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari Capitolo 1: Formazione e formazione continua Art. 6

Obbligo della formazione e della formazione continua

I consulenti alla clientela dispongono di conoscenze sufficienti delle norme di comportamento ai sensi della presente legge e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

1

I fornitori di servizi finanziari stabiliscono standard minimi specifici del settore per la formazione e la formazione continua.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei consulenti alla clientela per i quali non esistono standard minimi adeguati.

3

Art. 7

Responsabilità dei fornitori di servizi finanziari

I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro consulenti alla clientela dispongano della formazione e della formazione continua richieste per il servizio da fornire.

1

Essi provvedono affinché i clienti possano informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dei consulenti alla clientela.

2

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L sui servizi finanziari

Capitolo 2: Norme di comportamento Sezione 1: Principio Art. 8 I fornitori di servizi finanziari osservano gli obblighi prudenziali di cui al presente titolo quando forniscono tali servizi.

1

Essi agiscono con la competenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei clienti.

2

3

Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Sezione 2: Obbligo di informazione Art. 9 1

2

Contenuto e forma dell'informazione

I fornitori di servizi finanziari indicano ai clienti: a.

il proprio nome e indirizzo;

b.

il proprio campo d'attività e status di vigilanza;

c.

la possibilità di informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dei consulenti alla clientela;

d.

la possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto conformemente al titolo quinto.

Essi li informano inoltre su: a.

il servizio finanziario offerto e i rischi e costi che ne conseguono;

b.

i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;

c.

gli strumenti finanziari offerti e i rischi e costi che ne conseguono;

d.

l'offerta di mercato considerata nella scelta degli strumenti finanziari;

e.

le modalità di custodia degli strumenti finanziari e i rischi e costi che ne conseguono.

Le informazioni devono essere comprensibili. Possono essere fornite ai clienti in forma standardizzata e comunicate elettronicamente.

3

4

La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 10

Momento della comunicazione delle informazioni

I fornitori di servizi finanziari comunicano le informazioni ai clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

1

Se l'offerta concerne strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un foglio informativo di base (art. 60­62), i fornitori di servizi finanziari mettono lo stesso 2

7485

L sui servizi finanziari

gratuitamente a disposizione dei clienti privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto.

Se il valore di uno strumento finanziario si calcola in base all'evoluzione di uno o più altri strumenti finanziari per i quali esiste un foglio informativo di base, l'obbligo del capoverso 2 si applica per analogia a tale documentazione.

3

Se l'offerta concerne strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un prospetto (art. 37­39), i fornitori di servizi finanziari mettono lo stesso gratuitamente a disposizione dei clienti privati su loro richiesta.

4

Se nelle informazioni di cui all'articolo 9 sopravvengono modifiche sostanziali, il fornitore di servizi finanziari ne informa il cliente: 5

a.

in occasione del prossimo contatto con il cliente, per le informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1;

b.

immediatamente, per le informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.

Sezione 3: Adeguatezza e idoneità dei servizi finanziari Art. 11

Obbligo di verifica

I fornitori di servizi finanziari che offrono consulenza in investimenti o una gestione patrimoniale eseguono una verifica dell'adeguatezza o dell'idoneità.

Art. 12

Verifica dell'adeguatezza

Se offre consulenza in investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell'intero portafoglio dei clienti, il fornitore di servizi finanziari si informa sulle conoscenze e sull'esperienza del cliente e, prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se questo è adeguato per lui.

Art. 13

Verifica dell'idoneità

Se offre consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio dei clienti o fornisce una gestione patrimoniale, il fornitore di servizi finanziari si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza, prima di raccomandargli strumenti finanziari idonei nell'ambito della consulenza in investimenti o di effettuare i corrispondenti investimenti nell'ambito della gestione patrimoniale.

Art. 14

Eccezioni

Il fornitore di servizi finanziari non deve eseguire alcuna verifica dell'adeguatezza o dell'idoneità se il suo servizio consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente o è fornito su richiesta di quest'ultimo.

1

Prima della fornitura di un servizio secondo il capoverso 1, esso informa il cliente che non è eseguita alcuna verifica dell'adeguatezza o dell'idoneità.

2

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Art. 15

Verifica dell'adeguatezza e dell'idoneità nel caso di clienti professionali

Il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi contrari, presupporre che il cliente professionale dispone delle conoscenze e dell'esperienza necessarie e che i rischi di investimento connessi al servizio finanziario sono per lui sostenibili finanziariamente.

Art. 16

Adeguatezza o idoneità non valutabili o assenti

Se non riceve informazioni sufficienti per valutare l'adeguatezza o l'idoneità di uno strumento finanziario, prima della fornitura del servizio il fornitore di servizi finanziari comunica al cliente di non poter effettuare tale valutazione.

1

Se ritiene che uno strumento finanziario non sia adeguato o idoneo per il cliente, il fornitore di servizi finanziari glielo sconsiglia prima della fornitura del servizio.

2

Sezione 4: Documentazione e rendiconto Art. 17 1

Documentazione

I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata: a.

i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi;

b.

l'informazione di cui all'articolo 14 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato a un cliente la fornitura di un servizio conformemente all'articolo 16;

c.

i servizi finanziari forniti ai clienti.

Nel caso della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti, essi documentano inoltre le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta all'acquisto, alla detenzione o all'alienazione di uno strumento finanziario.

2

Art. 18

Rendiconto

I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti una copia della documentazione di cui all'articolo 17 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.

1

2

Essi rendono inoltre conto: a.

dei servizi finanziari convenuti e forniti;

b.

della composizione, della valutazione e dell'evoluzione del portafoglio;

c.

dei costi connessi ai servizi finanziari.

Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni secondo il capoverso 2 e il momento in cui sono comunicate.

3

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L sui servizi finanziari

Sezione 5: Trasparenza e diligenza nel caso di mandati dei clienti Art. 19

Elaborazione dei mandati dei clienti

I fornitori di servizi finanziari osservano il principio della buona fede e quello della parità di trattamento quando elaborano i mandati dei clienti.

1

Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l'esecuzione dei mandati dei clienti.

2

Art. 20

Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

I fornitori di servizi finanziari si assicurano che nell'esecuzione dei mandati dei clienti sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l'aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

1

Sotto l'aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all'esecuzione del mandato nonché le indennità da parte di terzi secondo l'articolo 28 capoverso 3.

2

3 Emanano istruzioni interne sull'esecuzione dei mandati dei clienti.

Art. 21

Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti

I fornitori di servizi finanziari possono dare in prestito in qualità di controparte strumenti finanziari provenienti dai portafogli dei clienti o predisporre simili operazioni in qualità di agenti soltanto se i clienti vi hanno previamente acconsentito, in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

1

2

3

Il consenso del cliente è valido soltanto se questi: a.

è stato messo al corrente in modo comprensibile sui rischi connessi a simili operazioni;

b.

ha diritto a conguagli per i redditi maturati sugli strumenti finanziari dati in prestito; e

c.

è indennizzato per gli strumenti finanziari dati in prestito.

Non sono ammesse operazioni scoperte con strumenti finanziari di clienti privati.

Sezione 6: Clienti istituzionali Art. 22 Nel caso di operazioni con clienti istituzionali, si applicano soltanto le norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 10 capoversi 1 e 5, 18 capoverso 2 e 19­21.

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Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Misure organizzative Art. 23

Organizzazione adeguata

I fornitori di servizi finanziari garantiscono l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge mediante direttive interne e un'adeguata organizzazione d'esercizio.

Art. 24

Collaboratori

I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per la loro attività.

1

I fornitori di servizi finanziari che non sono assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari si assicurano inoltre che per loro operino come consulenti alla clientela soltanto persone iscritte nel registro dei consulenti (art. 31).

2

Art. 25

Ricorso a terzi

I fornitori di servizi finanziari possono ricorrere a terzi per la fornitura di servizi finanziari.

1

Essi si avvalgono soltanto di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza indispensabili per la loro attività nonché delle autorizzazioni e delle iscrizioni nel registro necessarie per esercitarla. Essi istruiscono e sorvegliano dette persone accuratamente.

2

Art. 26

Catena di fornitori

I fornitori di servizi finanziari che conferiscono a un altro fornitore il mandato di fornire un servizio finanziario a clienti rimangono responsabili della completezza e correttezza delle informazioni sui clienti e del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 9­18.

1

Se ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sui clienti siano inesatte o che gli obblighi di cui agli articoli 9­18 non siano stati rispettati dal fornitore di servizi finanziari mandante, il fornitore di servizi finanziari incaricato fornisce i propri servizi soltanto quando ha verificato la completezza e la correttezza delle informazioni e garantito l'osservanza delle norme di comportamento.

2

9

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Sezione 2: Conflitti d'interesse Art. 27

Provvedimenti organizzativi

I fornitori di servizi finanziari adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti d'interesse che possono risultare nella fornitura di servizi finanziari o per escludere i pregiudizi nei confronti dei clienti a causa di conflitti d'interesse.

1

Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, il fornitore di servizi finanziari gli comunica tale fatto.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa i comportamenti che in ogni caso non sono ammessi a motivo di conflitti d'interesse.

3

Art. 28

Indennità da parte di terzi

I fornitori di servizi finanziari possono accettare da terzi le indennità in relazione alla fornitura di servizi finanziari soltanto se: 1

a.

hanno previamente informato i clienti esplicitamente sull'indennità; o

b.

trasferiscono l'indennità interamente ai clienti.

L'informazione ai clienti indica la natura e l'entità dell'indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto.

Se l'importo dell'indennità non può essere determinato in anticipo, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente sui parametri di calcolo e sui previsti importi minimo e massimo.

2

Sono considerate indennità le prestazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve da terzi in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

3

Art. 29

Operazioni di collaboratori

I fornitori di servizi finanziari prevedono misure volte a impedire che i collaboratori utilizzino abusivamente nel quadro di operazioni effettuate per proprio conto le informazioni di cui dispongono soltanto in ragione della loro funzione.

1

2

Essi emanano istruzioni interne sulle misure di sorveglianza necessarie.

Capitolo 4: Registro dei consulenti Art. 30

Obbligo di registrazione

I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri ed esteri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono esercitare la loro attività in Svizzera soltanto dopo l'iscrizione in un registro dei consulenti.

10

RS 956.1

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Art. 31

Condizioni di registrazione

1 I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova:

2

a.

che hanno concluso la formazione e la formazione continua da iscrivere nel registro e menzionate all'articolo 6;

b.

che hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o che dispongono di garanzie finanziarie equivalenti; e

c.

che sono affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 77) o che il fornitore di servizi finanziari per il quale operano è affiliato a un siffatto organo.

Non sono iscritti nel registro i consulenti alla clientela: a.

che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 92­94 della presente legge o gli articoli 86 e 86a della legge del 17 dicembre 200411 sulla sorveglianza degli assicuratori o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137­172ter del Codice penale12; o

b.

nei confronti dei quali, per l'attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell'attività secondo l'articolo 33a LFINMA13 o un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 LFINMA.

Se il consulente alla clientela opera come collaboratore di un fornitore di servizi finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da quest'ultimo.

3

Art. 32

Contenuto

Per ogni consulente alla clientela iscritto, il registro dei consulenti contiene almeno le seguenti indicazioni:

11 12 13

a.

cognome e nome;

b.

nome o ditta e indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale il consulente alla clientela opera;

c.

funzione e posizione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione;

d.

campi d'attività;

e.

formazione e formazione continua concluse;

f.

organo di mediazione cui il consulente alla clientela è affiliato in qualità di fornitore di servizi finanziari o cui è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale esso opera;

g.

data d'iscrizione nel registro.

RS 961.01 RS 311.0 RS 956.1

7491

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Art. 33

Servizio di registrazione

Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Il servizio di registrazione necessita dell'abilitazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

1

La FINMA può abilitare diversi servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

2

Il servizio di registrazione è organizzato in modo da assicurare l'adempimento indipendente dei suoi compiti.

3

Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua direzione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

4

Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l'adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l'abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.

5

Se non vi è alcun servizio di registrazione privato, il Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.

6

Art. 34

Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

Il servizio di registrazione decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

1

I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano senza indugio al servizio di registrazione tutti i cambiamenti delle circostanze alla base della registrazione.

2

3

Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se: a.

nei confronti di un consulente alla clientela iscritto ordinano un divieto di esercizio dell'attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettera b; e

b.

hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a.

Se ha notizia del venire meno di una condizione di registrazione, il servizio di registrazione cancella dal registro il consulente alla clientela.

4

I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.

5

Art. 35

Emolumenti

Per le sue decisioni e prestazioni il servizio di registrazione riscuote emolumenti a copertura dei costi.

1

7492

L sui servizi finanziari

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall'articolo 46a della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Art. 36

Procedura

La procedura d'iscrizione nel registro è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

Titolo terzo: Offerta di strumenti finanziari Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari Sezione 1: In generale Art. 37

Obbligo di pubblicare un prospetto

Chi, in Svizzera, presenta un'offerta pubblica per l'acquisto di valori mobiliari o fa richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione secondo l'articolo 26 della legge del 19 giugno 201516 sull'infrastruttura finanziaria, deve pubblicare previamente un prospetto.

1

Se non partecipa all'offerta pubblica, l'emittente dei valori mobiliari non è tenuto a collaborare alla redazione del prospetto.

2

Art. 38 1

Eccezioni in base al tipo di offerta

Non deve essere pubblicato un prospetto se l'offerta pubblica: a.

si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;

b.

si rivolge a meno di 150 investitori considerati clienti privati;

c.

si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;

d.

presenta un taglio minimo di 100 000 franchi;

e.

non supera un valore complessivo di 100 000 franchi, calcolato su un periodo di 12 mesi.

Ogni offerta pubblica per la rivendita di valori mobiliari che sono stati oggetto di un'offerta secondo il capoverso 1 è considerata un'offerta distinta.

2

In assenza di indizi contrari, l'offerente può, ai fini della presente disposizione, presupporre che i clienti professionali e istituzionali non abbiano dichiarato di volere essere considerati clienti privati.

3

14 15 16

RS 172.010 RS 172.021 RS 958.1 (FF 2015 4017)

7493

L sui servizi finanziari

Un fornitore di servizi finanziari non è tenuto a pubblicare un prospetto per valori mobiliari offerti al pubblico successivamente: 4

a.

fintanto che esiste un prospetto valido; e

b.

se l'emittente o le persone responsabili del prospetto hanno acconsentito alla sua utilizzazione.

Il Consiglio federale può adeguare il numero degli investitori e gli importi di cui al capoverso 1 lettere b­e, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero.

5

Art. 39

Eccezioni in base al genere di valori mobiliari

Non deve essere pubblicato un prospetto se l'offerta pubblica concerne valori mobiliari dei generi seguenti: a.

titoli di partecipazione emessi al di fuori di un aumento di capitale in cambio di titoli di partecipazione già emessi della medesima categoria;

b.

titoli di partecipazione emessi o forniti in occasione di una conversione o di una permuta di strumenti finanziari del medesimo emittente o del medesimo gruppo imprenditoriale;

c.

titoli di partecipazione emessi o forniti a seguito dell'esercizio di un diritto connesso a strumenti finanziari del medesimo emittente o del medesimo gruppo imprenditoriale;

d.

valori mobiliari offerti in permuta in occasione di una ripresa, purché siano disponibili indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del contenuto;

e.

valori mobiliari offerti o assegnati in occasione di una fusione, una scissione, una conversione o un trasferimento di patrimonio, purché siano disponibili indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del contenuto;

f.

titoli di partecipazione distribuiti come dividendi a detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria, purché siano disponibili indicazioni sul numero e genere dei titoli di partecipazione e sui motivi e dettagli dell'offerta;

g.

valori mobiliari che un datore di lavoro o un'impresa collegata offre o assegna ad attuali o ex membri del consiglio di amministrazione o della direzione o a lavoratori alle sue dipendenze, purché siano disponibili indicazioni sul numero e genere dei valori mobiliari e sui motivi e dettagli dell'offerta;

h.

valori mobiliari che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile della Confederazione o dei Cantoni, di un ente di diritto pubblico internazionale o sovranazionale, della Banca nazionale svizzera o di banche centrali estere;

i.

valori mobiliari emessi da istituti con scopo ideale per l'acquisizione di mezzi a fini non commerciali;

j.

obbligazioni di cassa;

7494

L sui servizi finanziari

k.

valori mobiliari con una scadenza inferiore a un anno (strumenti del mercato monetario);

l.

derivati non offerti sotto forma di emissione.

Art. 40

Eccezioni per l'ammissione al commercio

Non deve essere pubblicato un prospetto se sono ammessi al commercio valori mobiliari dei generi seguenti: a.

titoli di partecipazione che su un periodo di 12 mesi rappresentano complessivamente meno del 10 per cento del numero dei titoli di partecipazione della medesima categoria già ammessi al commercio presso la stessa sede di negoziazione;

b.

titoli di partecipazione emessi in occasione della conversione o della permuta di strumenti finanziari o a seguito dell'esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari, purché si tratti di titoli di partecipazione della medesima categoria dei titoli di partecipazione già ammessi al commercio;

c.

valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate dalla sede di negoziazione in Svizzera o per i quali è altrimenti garantita la trasparenza nei confronti degli investitori;

d.

valori mobiliari di cui è stata chiesta l'ammissione a un segmento di negoziazione a cui hanno accesso soltanto i clienti professionali che operano per proprio conto o soltanto per conto di clienti professionali.

Art. 41

Informazioni in assenza dell'obbligo di pubblicare un prospetto

Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli investitori devono poter prendere conoscenza delle informazioni essenziali a loro rivolte nell'ambito dell'offerta.

Sezione 2: Requisiti Art. 42

Contenuto

Il prospetto contiene le indicazioni essenziali per la decisione dell'investitore concernenti: 1

a.

l'emittente nonché il garante e il prestatore di garanzie, segnatamente le indicazioni concernenti: 1. il consiglio di amministrazione, la direzione, l'organo di revisione e altri organi, 2. l'ultimo conto semestrale o annuale oppure, in mancanza di questi, indicazioni su valori patrimoniali e impegni, 3. l'andamento degli affari, 4. le prospettive, i rischi e le controversie principali; 7495

L sui servizi finanziari

b.

i valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio presso una sede di negoziazione, segnatamente i diritti, gli obblighi e i relativi rischi per gli investitori;

c.

l'offerta, segnatamente il tipo di collocamento e il ricavo netto stimato dell'emissione.

Le indicazioni sono redatte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2

3

Il prospetto contiene inoltre un riassunto comprensibile delle indicazioni essenziali.

Se non è possibile indicare nel prospetto il corso di emissione definitivo e il volume emesso , il prospetto indica il massimo corso di emissione possibile e i criteri e le condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume emesso. Le indicazioni sul corso di emissione definitivo e sul volume emesso sono depositate presso l'organo di verifica e pubblicate.

4

Nel caso delle offerte per le quali è fatta valere un'eccezione ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2, nel prospetto occorre indicare che lo stesso non è ancora stato esaminato.

5

Art. 43

Eccezioni

L'organo di verifica può stabilire che talune indicazioni non debbano essere inserite nel prospetto se: a.

la pubblicazione di tali indicazioni potrebbe danneggiare seriamente l'emittente e la loro omissione non induce in errore gli investitori in relazione a fatti e circostanze essenziali per la valutazione della qualità dell'emittente e delle caratteristiche dei valori mobiliari;

b.

le relative informazioni rivestono un'importanza secondaria e non sono tali da influenzare la valutazione dell'andamento degli affari né quella delle prospettive, dei rischi e delle controversie principali dell'emittente, del garante o del prestatore di garanzie; o

c.

si tratta di indicazioni relative a valori mobiliari negoziati presso una sede di negoziazione e negli ultimi tre anni i rendiconti periodici dell'emittente sono stati conformi alle prescrizioni determinanti in materia di presentazione dei conti.

Art. 44

Rimando

Il prospetto può contenere in tutte le sue parti rimandi a documenti pubblicati precedentemente o contemporaneamente, salvo nel riassunto.

Art. 45

Riassunto

1

Il riassunto ha lo scopo di facilitare un raffronto tra valori mobiliari analoghi.

2

Nel riassunto è chiaramente evidenziato che: a.

7496

lo stesso va inteso come introduzione al prospetto;

L sui servizi finanziari

b.

la decisione di investimento non deve basarsi sul riassunto, bensì sulle indicazioni dell'intero prospetto;

c.

la responsabilità per il riassunto sussiste soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia suscettibile d'indurre in errore, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre parti del prospetto.

Art. 46

Suddivisione

1

Il prospetto può constare di un unico documento o di più documenti distinti.

2

Se consta di più documenti, il prospetto va suddiviso nelle parti seguenti: a.

un modulo di registrazione con le indicazioni sull'emittente;

b.

una descrizione dei valori mobiliari con le indicazioni sui valori mobiliari che sono oggetto dell'offerta pubblica o di cui si prevede l'ammissione al commercio presso una sede di negoziazione;

c.

il riassunto.

Art. 47

Prospetto di base

Il prospetto può essere allestito sotto forma di un prospetto di base, segnatamente nel caso di titoli di credito emessi in un programma d'offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193417 sulle banche o da società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...18 sugli istituti finanziari.

1

Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua pubblicazione relative all'emittente, al garante e al prestatore di garanzie come pure ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.

2

Le condizioni definitive dell'offerta sono pubblicate almeno in una versione con indicazioni orientative in occasione dell'offerta pubblica. Allo scadere del termine di sottoscrizione sono pubblicate nella loro versione definitiva e depositate presso l'organo di verifica.

3

4

L'approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.

Art. 48

Disposizioni completive

Il Consiglio federale emana, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di emittenti e valori mobiliari, disposizioni completive, segnatamente:

17 18

a.

sul formato del prospetto e del prospetto di base, del riassunto, delle condizioni definitive e dei supplementi;

b.

sul contenuto del riassunto;

c.

sulle indicazioni minime del prospetto;

d.

sui documenti ai quali è possibile rimandare.

RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525

7497

L sui servizi finanziari

Sezione 3: Agevolazioni Art. 49 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all'obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti: 1

2

3

a.

somma di bilancio di 20 milioni di franchi;

b.

cifra d'affari di 40 milioni di franchi;

c.

250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Esso può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per: a.

gli emittenti che si capitalizzano in misura limitata presso una sede di negoziazione;

b.

le emissioni di diritti di opzione;

c.

gli emittenti che offrono pubblicamente valori mobiliari in maniera regolare o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione in Svizzera.

Definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare: a.

del genere di valori mobiliari emessi;

b.

del volume dell'emissione;

c.

della situazione di mercato;

d.

della necessità concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;

e.

dell'attività e delle dimensioni degli emittenti.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale Art. 50

Investimenti collettivi di capitale aperti

Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della LICol19, la direzione del fondo e la società d'investimento a capitale variabile (SICAV, art. 13 cpv. 2 lett. a e b LICol) allestiscono un prospetto.

1

Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.

3

4

Il prospetto e le sue modifiche devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

19

RS 951.31

7498

L sui servizi finanziari

Art. 51

Investimenti collettivi di capitale chiusi

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 98 LICol20 allestisce un prospetto.

1

Il prospetto contiene segnatamente le indicazioni figuranti nel contratto di società conformemente all'articolo 102 capoverso 1 lettera h LICol.

2

Al prospetto della società di investimento a capitale fisso di cui all'articolo 110 LICol si applica per analogia l'articolo 50.

3

Art. 52

Eccezioni

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol21, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoverso 3ter LICol e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

Sezione 5: Esame del prospetto Art. 53

Obbligo

Il prospetto deve essere sottoposto all'organo di verifica prima della sua pubblicazione. Quest'ultimo ne esamina la completezza, la coerenza e la comprensibilità.

1

Il Consiglio federale può designare valori mobiliari il cui prospetto deve essere esaminato soltanto dopo la pubblicazione se una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193422 sulle banche o una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...23 sugli istituti finanziari conferma che al momento della pubblicazione sono disponibili le più importanti informazioni sull'emittente e sui valori mobiliari.

2

I prospetti per investimenti collettivi di capitale non devono essere esaminati. È fatto salvo l'obbligo di approvazione per i documenti di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e e 120 LICol24.

3

Art. 54

Organo di verifica

L'organo di verifica necessita dell'abilitazione della FINMA. La FINMA può abilitare diversi organi di verifica, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

1

L'organo di verifica è organizzato in modo da assicurare l'adempimento indipendente dei suoi compiti.

2

20 21 22 23 24

RS 951.31 RS 951.31 RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 951.31

7499

L sui servizi finanziari

L'organo di verifica e le persone incaricate della sua direzione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3

Se l'organo di verifica non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato l'organo di verifica non colma le lacune che mettono a rischio l'adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l'abilitazione.

4

Se non vi è alcun organo di verifica privato, il Consiglio federale designa un organo competente per questo compito.

5

Art. 55

Procedura e termini

La procedura dell'organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa.

1

2

L'organo di verifica esamina i prospetti senza indugio dopo averli ricevuti.

Se constata che un prospetto non soddisfa i requisiti legali, l'organo di verifica ne informa la persona che ha presentato il prospetto entro 10 giorni civili dalla ricezione di quest'ultimo, indicandone i motivi, e la invita a migliorarlo.

3

L'organo di verifica decide in merito all'approvazione del prospetto eventualmente migliorato entro 10 giorni civili dalla sua ricezione.

4

5

Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.

Se entro i termini di cui ai capoversi 4 e 5 l'organo di verifica non emette alcuna decisione, il prospetto non è considerato approvato.

6

Art. 56

Prospetti esteri

L'organo di verifica può approvare un prospetto allestito in virtù di norme giuridiche estere se: 1

a.

lo stesso è stato allestito in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali formate da autorità di vigilanza sui valori mobiliari; e

b.

gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, sono equiparabili ai requisiti della presente legge; non è necessario allestire una chiusura contabile singola verificata.

Esso può prevedere che i prospetti approvati secondo determinati ordinamenti giuridici siano considerati approvati anche in Svizzera.

2

Esso pubblica un elenco dei Paesi la cui approvazione dei prospetti è riconosciuta in Svizzera.

3

25

RS 172.021

7500

L sui servizi finanziari

Art. 57

Validità

Dopo l'approvazione, i prospetti sono validi durante 12 mesi per offerte pubbliche o ammissioni al commercio presso una sede di negoziazione di valori mobiliari della medesima categoria e dello stesso emittente.

1

I prospetti relativi a titoli di credito emessi in un programma d'offerta da una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193426 sulle banche o da una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...27 sugli istituti finanziari sono validi fino a quando cessa l'emissione continua o ripetuta dei relativi titoli di credito.

2

Art. 58

Supplementi

Un supplemento al prospetto deve essere elaborato se, tra l'approvazione del prospetto e la chiusura definitiva di un'offerta pubblica o l'avvio del commercio presso una sede di negoziazione, emergono o sono constatate nuove circostanze suscettibili di influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari.

1

Il supplemento è comunicato all'organo di verifica immediatamente dopo che la nuova circostanza è emersa o constatata.

2

L'organo di verifica decide in merito all'approvazione del supplemento entro sette giorni civili al massimo. Il supplemento è pubblicato immediatamente dopo tale termine. I riassunti sono completati con le informazioni contenute nel supplemento.

3

L'organo di verifica tiene un elenco delle circostanze che per loro natura non necessitano un' approvazione. I supplementi relativi a tali circostanze sono pubblicati contestualmente alla comunicazione all'organo di verifica.

4

Se una nuova circostanza secondo il capoverso 1 emerge in occasione di un'offerta pubblica, il termine dell'offerta scade al più presto due giorni dopo la pubblicazione del supplemento. Gli investitori possono ritirare una sottoscrizione o una promessa di acquisto fino allo scadere del termine di sottoscrizione o del termine dell'offerta.

5

Art. 59

Emolumenti

Per le sue decisioni e prestazioni l'organo di verifica riscuote emolumenti a copertura dei costi.

1

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall'articolo 46a della legge del 21 marzo 199728 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

26 27 28

RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 172.010

7501

L sui servizi finanziari

Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari Art. 60

Obbligo

Se uno strumento finanziario è offerto a clienti privati, il produttore deve previamente redigere un foglio informativo di base.

1

Il Consiglio federale può designare terzi qualificati ai quali può essere delegata la redazione del foglio informativo di base. Il produttore rimane responsabile della completezza e dell'esattezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base nonché del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 60­71.

2

Se sono offerti a titolo indicativo strumenti finanziari a clienti privati, deve essere per lo meno redatta una versione provvisoria del foglio informativo di base con indicazioni orientative.

3

Art. 61

Eccezioni

Non deve redigere un foglio informativo di base chi offre valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento.

1

Se sono equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.

2

Art. 62

Assicurazioni

Se un'assicurazione sulla vita riscattabile secondo l'articolo 3 lettera b numero 6 comprende un altro strumento finanziario, deve essere redatto un foglio informativo di base concernente sia l'assicurazione sulla vita sia l'altro strumento finanziario.

1

L'obbligo d'informare dell'assicuratore di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del 2 aprile 190829 sul contratto d'assicurazione è considerato adempiuto con la consegna del foglio informativo di base.

2

Art. 63

Contenuto

Il foglio informativo di base contiene le indicazioni essenziali che consentono agli investitori di adottare decisioni di investimento consapevoli e di confrontare tra loro diversi strumenti finanziari.

1

2

Le indicazioni comprendono in particolare:

29

a.

il nome dello strumento finanziario e l'identità del produttore;

b.

il genere e le caratteristiche dello strumento finanziario;

c.

il profilo di rischio e di rendimento dello strumento finanziario, con l'indicazione della perdita massima sul capitale investito che rischiano gli investitori;

d.

i costi dello strumento finanziario;

RS 221.229.1

7502

L sui servizi finanziari

e.

la durata di detenzione minima e la negoziabilità dello strumento finanziario;

f.

l'informazione sulle autorizzazioni e sulle approvazioni connesse allo strumento finanziario.

Art. 64

Requisiti

1

Il foglio informativo di base deve essere facilmente comprensibile.

2

È un documento a sé stante distinto chiaramente dai materiali pubblicitari.

Art. 65

Adeguamenti

Il produttore verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali.

1

La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base possono essere delegate a terzi qualificati. Il produttore rimane responsabile della completezza e dell'esattezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base nonché del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 60­71.

2

Art. 66

Disposizioni completive

Il Consiglio federale emana disposizioni completive relative al foglio informativo di base. Disciplina segnatamente: a.

il contenuto;

b.

l'ampiezza delle informazioni, la lingua e la presentazione grafica;

c.

le modalità della messa a disposizione;

d.

l'equivalenza tra i documenti esteri e il foglio informativo di base ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2.

Capitolo 3: Pubblicazione Art. 67

Prospetto per valori mobiliari

L'offerente di valori mobiliari o la persona che ne chiede l'ammissione al commercio: 1

a.

deposita il prospetto presso l'organo di verifica dopo la sua approvazione;

b.

pubblica il prospetto al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica o dell'ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari.

Se una categoria di titoli di partecipazione di un emittente è ammessa per la prima volta al commercio presso una sede di negoziazione, il prospetto è messo a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

2

7503

L sui servizi finanziari

3

Il prospetto va pubblicato in una delle forme seguenti: a.

in uno o più giornali con una diffusione conforme all'emissione o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC);

b.

in una copia cartacea messa a disposizione gratuitamente alla sede dell'emittente o presso gli organi responsabili dell'emissione;

c.

in forma elettronica sul sito Internet dell'emittente, del garante, del prestatore di garanzie, della sede di negoziazione o degli organi responsabili dell'emissione; o

d.

in forma elettronica sul sito Internet degli organi di verifica.

Se il prospetto è pubblicato in forma elettronica, su richiesta sono messe a disposizione gratuitamente copie cartacee.

4

L'organo di verifica iscrive i prospetti approvati in un elenco che rende disponibile per 12 mesi.

5

Se il prospetto è allestito sotto forma di più documenti distinti o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni che compongono il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I singoli documenti sono messi gratuitamente a disposizione degli investitori. In ogni singolo documento è indicato dove si possono ottenere gli altri documenti che, insieme a tale documento, formano il prospetto completo.

6

Il tenore e la veste del prospetto e dei supplementi, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono corrispondere in ogni momento alla versione depositata presso l'organo di verifica.

7

Art. 68

Prospetto per investimenti collettivi di capitale

Il prospetto per un investimento collettivo di capitale è pubblicato al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica.

1

2

Alla pubblicazione si applica per analogia l'articolo 67 capoversi 3, 4 e 6.

Art. 69

Foglio informativo di base

Se uno strumento finanziario, per il quale deve essere redatto un foglio informativo di base, è oggetto di un'offerta pubblica, il foglio informativo di base è pubblicato al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica.

1

2

Si applica per analogia l'articolo 67 capoversi 3 e 4.

Art. 70

Modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari

L'emittente comunica tempestivamente le modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari affinché agli investitori sia garantito l'esercizio dei propri diritti.

1

Del rimanente, il contenuto e l'ampiezza delle informazioni della pubblicazione si fondano sulle condizioni di emissione. Si applica per analogia l'articolo 67 capoversi 3 e 4.

2

3

Sono fatte salve particolari disposizioni di legge.

7504

L sui servizi finanziari

Capitolo 4: Pubblicità Art. 71 1

La pubblicità relativa agli strumenti finanziari deve essere riconoscibile come tale.

Nella pubblicità occorre indicare il prospetto e il foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e dove si possono ottenere.

2

La pubblicità e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base.

3

Capitolo 5: Responsabilità Art. 72 Chiunque abbia cooperato a dare o a diffondere in prospetti, nel foglio informativo di base o in documenti analoghi indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, è responsabile, verso gli acquirenti degli strumenti finanziari, del danno loro cagionato, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile.

1

La responsabilità per le indicazioni contenute nei riassunti sussiste soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia suscettibile d'indurre in errore, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre parti del prospetto.

2

La responsabilità per indicazioni false o suscettibili d'indurre in errore in merito alle prospettive principali sussiste soltanto se le indicazioni sono state fornite o diffuse scientemente o senza segnalare l'incertezza legata a evoluzioni future.

3

Capitolo 6: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli collettivi Art. 73

Prodotti strutturati

I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati che non hanno un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da: 1

30 31

a.

una banca secondo la legge dell'8 novembre 193430 sulle banche;

b.

un'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200431 sulla sorveglianza degli assicuratori;

RS 952.0 RS 961.01

7505

L sui servizi finanziari

c.

una società di intermediazione mobiliare secondo la legge del ...32 sugli istituti finanziari;

d.

un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente.

L'emissione di prodotti strutturati, da parte di società veicolo, a clienti privati è ammessa se tali prodotti: 2

3

a.

sono offerti da 1. intermediari finanziari secondo la legge sulle banche, la legge sugli istituti finanziari e la LICol33, 2. imprese di assicurazione secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, 3. un istituto estero sottostante a una vigilanza equivalente; e

b.

sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare la garanzia.

Art. 74

Portafogli collettivi interni

I portafogli collettivi interni di natura contrattuale per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente possono essere istituiti da banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193434 sulle banche e da società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...35 sugli istituti finanziari soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: 1

a.

fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti;

b.

non emettono relative quote;

c.

non offrono pubblicamente la partecipazione e non la pubblicizzano.

Per i portafogli collettivi interni deve essere redatto un foglio informativo di base secondo gli articoli 60­66.

2

La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate alla società di audit prudenziale.

3

In caso di fallimento della banca o della società di intermediazione mobiliare, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono scorporati in favore degli investitori.

4

32 33 34 35

RS ...; FF 2015 7525 RS 951.31 RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525

7506

L sui servizi finanziari

Titolo quarto: Consegna di documenti Art. 75

Diritto

Il cliente ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano che il fornitore di servizi finanziari ha redatto nell'ambito della relazione d'affari.

1

2

Con il consenso del cliente, la consegna può avvenire in forma elettronica.

Art. 76

Procedura

Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

1

Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei relativi documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2

Se il fornitore di servizi finanziari non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il giudice.

3

In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese processuali, del fatto che il fornitore di servizi finanziari si sia rifiutato di consegnare i documenti.

4

Titolo quinto: Organi di mediazione Capitolo 1: Mediazione Art. 77

Principio

Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono, per quanto possibile, risolte da un organo di mediazione nell'ambito di una procedura di mediazione.

Art. 78

Procedura

La procedura dinanzi all'organo di mediazione è non burocratica, equa, rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita.

1

Ad eccezione della comunicazione di conclusione della procedura emessa dall'organo di mediazione, la procedura è confidenziale. Le dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito della procedura di mediazione e la corrispondenza intercorsa tra una parte e l'organo di mediazione non possono essere utilizzate in un'altra procedura.

2

Le parti non hanno il diritto di consultare la corrispondenza tra l'organo di mediazione e l'altra parte.

3

7507

L sui servizi finanziari

4

Una domanda di mediazione può essere accolta in ogni momento se: a.

è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura dell'organo di mediazione o con il modulo messo a disposizione dall'organo di mediazione;

b.

il cliente rende verosimile di aver precedentemente informato il fornitore di servizi finanziari sul proprio punto di vista e di aver cercato di accordarsi con lui;

c.

non è palesemente abusiva o non è già stata svolta una procedura di mediazione per una causa riguardante lo stesso oggetto; e

d.

né un'autorità di conciliazione, né un'autorità giudiziaria, né un tribunale arbitrale, né un'autorità amministrativa si occupano o si sono occupati della causa.

La procedura si svolge nella lingua ufficiale della Confederazione scelta dal cliente. Sono fatti salvi accordi derogatori tra le parti, sempre che rientrino nell'ambito del regolamento di procedura dell'organo di mediazione.

5

L'organo di mediazione valuta liberamente i casi che gli sono sottoposti e non è vincolato a istruzioni.

6

L'organo di mediazione adotta le misure opportune in vista della mediazione, purché quest'ultima non sembri a priori priva di probabilità di successo.

7

Se non è possibile raggiungere un'intesa o se questa si prospetta irraggiungibile, l'organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla alla comunicazione di conclusione della procedura.

8

Art. 79

Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure

La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude né impedisce la possibilità di adire il giudice civile.

1

Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l'attore può rinunciare unilateralmente all'esecuzione della procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile36.

2

L'organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un'autorità di conciliazione, un'autorità giudiziaria, un tribunale arbitrale o un'autorità amministrativa si occupa della causa.

3

Capitolo 2: Obblighi del fornitore di servizi finanziari Art. 80

Obbligo di affiliazione

Al più tardi con l'inizio della loro attività i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.

36

RS 272

7508

L sui servizi finanziari

Art. 81

Obbligo di partecipazione

I fornitori di servizi finanziari che sono interessati da una domanda di mediazione presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.

1

Essi devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un parere e richieste di informazione dell'organo di mediazione.

2

Art. 82

Obbligo di informazione

I fornitori di servizi finanziari informano i clienti sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione: 1

a.

all'avvio di una relazione d'affari nel quadro dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d;

b.

in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e

c.

in qualsiasi momento, su richiesta.

L'informazione viene fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell'organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.

2

Art. 83

Partecipazione finanziaria

I fornitori di servizi finanziari versano contributi finanziari all'organo di mediazione al quale sono affiliati. I contributi sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell'organo di mediazione.

Capitolo 3: Ammissione ed esclusione Art. 84

Ammissione

L'organo di mediazione è tenuto ad ammettere ogni fornitore di servizi finanziari che adempie le condizioni di affiliazione.

Art. 85

Esclusione

Il fornitore di servizi finanziari che disattende ripetutamente gli obblighi di cui agli articoli 81­83 viene escluso dall'organo di mediazione.

Art. 86

Obbligo di informazione

L'organo di mediazione informa le competenti autorità di vigilanza e il servizio di registrazione sui fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati e su quelli a cui nega l'affiliazione o che ha escluso.

7509

L sui servizi finanziari

Capitolo 4: Riconoscimento e pubblicità Art. 87

Riconoscimento

Gli organi di mediazione necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

1

Sono riconosciute come organi di mediazione le organizzazioni che soddisfano le seguenti condizioni: 2

3

a.

tali organizzazioni e le persone da loro incaricate della mediazione esercitano il loro compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficiente dal punto di vista organizzativo e finanziario e non ricevono istruzioni;

b.

garantiscono che le persone da loro incaricate della mediazione dispongono delle conoscenze professionali necessarie;

c.

dispongono di un regolamento di organizzazione che assicura il funzionamento dell'organo di mediazione e disciplina le condizioni di affiliazione;

d.

dispongono di un regolamento che precisa la procedura di cui all'articolo 78;

e.

dispongono di un regolamento sui contributi e sulle spese di cui all'articolo 83.

Il DFF pubblica un elenco degli organi di mediazione.

Se singoli fornitori di servizi finanziari non hanno alcuna possibilità di affiliarsi a un organo di mediazione, il DFF può obbligare un organo ad ammettere tali fornitori. Se per diversi fornitori di servizi finanziari non esiste un organo di mediazione adeguato, il Consiglio federale può istituire un simile organo.

4

Art. 88

Verifica del riconoscimento

Le modifiche che incidono sull'adempimento delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 87 sono sottoposte per approvazione al DFF.

1

Se un organo di mediazione non adempie più le condizioni per il riconoscimento, il DFF gli fissa un termine appropriato per rimediarvi.

2

Se l'organo di mediazione non pone rimedio alla situazione entro il termine fissato, il DFF gli revoca il riconoscimento.

3

Art. 89

Rendiconto

L'organo di mediazione pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività.

7510

L sui servizi finanziari

Titolo sesto: Vigilanza e scambio di informazioni Art. 90

Vigilanza

L'autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari assoggettati alla sua vigilanza rispettino i requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e all'offerta di strumenti finanziari.

1

Nell'ambito degli strumenti di vigilanza a sua disposizione, essa può prendere disposizioni per impedire o porre fine alle violazioni.

2

In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra questi ultimi e i loro clienti decide il giudice o il tribunale arbitrale competente.

3

Art. 91

Scambio di informazioni

La FINMA, l'organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l'organo di verifica dei prospetti, l'organo di mediazione e il DFF possono trasmettersi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

Titolo settimo: Disposizioni penali Art. 92 1

a.

nell'adempimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 9 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;

b.

viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell'adeguatezza e dell'idoneità di cui agli articoli 11­16;

c.

viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi ai sensi dell'articolo 28.

Art. 93 1

Violazione delle norme di comportamento

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

Violazione delle prescrizioni relative a prospetti e fogli informativi di base

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;

b.

non pubblica al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo.

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non mette a disposizione il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto.

2

7511

L sui servizi finanziari

Art. 94

Offerta illecita di strumenti finanziari

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

offre prodotti strutturati a clienti privati senza rispettare le condizioni dell'articolo 73;

b.

istituisce un portafoglio collettivo interno senza rispettare le condizioni dell'articolo 74.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Art. 95

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 96

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 97

Disposizioni transitorie

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione della formazione e della formazione continua secondo l'articolo 6.

1

I consulenti alla clientela di cui all'articolo 30 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per l'iscrizione nel registro.

2

I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo l'articolo 77 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative disposizioni del titolo terzo si applicano: 4

a.

ai valori mobiliari per i quali è stata presentata un'offerta pubblica o è stata richiesta l'ammissione al commercio presso una sede di negoziazione prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b.

agli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale può prorogare il termine di cui al capoverso 4 per i valori mobiliari, se opportuno a seguito di un'entrata in servizio tardiva dell'organo di verifica.

5

Art. 98

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7512

L sui servizi finanziari

Allegato (art. 96)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni37 Art. 652a Abrogato Art. 752 Abrogato Art. 1156 Abrogato

2. Codice di procedura civile38 Art. 114a

Procedura decisionale per le controversie in materia di servizi sul mercato finanziario

Nella procedura decisionale relativa a controversie che hanno per oggetto servizi finanziari o pretese derivanti da operazioni di deposito, di credito o assicurative, i clienti privati secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge del ...39 sui servizi finanziari che promuovono l'azione non devono né versare un anticipo delle spese (art. 98) né prestare cauzione per le spese ripetibili (art. 99).

1

Le spese ripetibili a carico di un cliente privato sono assegnate al fornitore di servizi vincente soltanto se: 2

37 38 39

a.

il cliente privato che promuove l'azione non ha presentato una domanda di mediazione per una causa riguardante lo stesso oggetto presso l'organo di mediazione riconosciuto a cui è affiliato il fornitore o non ha partecipato alla procedura, sempre che il convenuto sia affiliato a un organo di mediazione riconosciuto;

b.

il cliente privato che promuove l'azione dispone di condizioni finanziarie straordinariamente buone;

RS 220 RS 272 RS ...; FF 2015 7481

7513

L sui servizi finanziari

c.

il valore litigioso, indipendentemente da eventuali domande riconvenzionali, supera i 250 000 franchi; o

d.

il cliente privato ha agito in giudizio in malafede o in modo temerario.

Se il cliente privato risulta soccombente, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione (art. 106) e ripartire le spese processuali secondo equità: 3

4

a.

se alla conclusione di una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto il cliente privato aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;

b.

se, con il suo comportamento, il fornitore di servizi ha dato al cliente privato un motivo giustificato per promuovere l'azione;

c.

se il cliente privato dispone dei mezzi necessari, ma non di condizioni finanziarie straordinariamente buone; o

d.

nella misura in cui l'addossamento delle spese al cliente privato appaia incompatibile con la protezione dei clienti.

Sono fatti salvi gli articoli 108, 109 e 116 e le disposizioni sul gratuito patrocinio.

Art. 199 cpv. 2 lett. d 2

L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione: d.

se nelle controversie tra un cliente e un fornitore di servizi finanziari viene eseguita una procedura dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto.

Art. 251a

Legge sui servizi finanziari e legge sulla sorveglianza degli assicuratori

La procedura sommaria si applica segnatamente al diritto alla consegna di una copia del dossier del cliente e di altri documenti (art. 75 della legge del ... 40 sui servizi finanziari e art. 80 della legge del 17 dicembre 200441 sulla sorveglianza degli assicuratori).

Titolo prima dell'art. 407c

Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407c Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

del presente Codice, relativi a controversie sul mercato finanziario, la nuova normativa speciale in materia di spese si applica a tutte le decisioni in materia di spese prese dopo l'entrata in vigore.

40 41

RS ...; FF 2015 7481 RS 961.01

7514

L sui servizi finanziari

3. Legge federale del 22 marzo 197442 sul diritto penale amministrativo Art. 31a 1 Salvo che IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione rivestono la

la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni forma scritta.

La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

2

La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l'ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

3

4

La notificazione è pure considerata avvenuta: a.

in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

b.

in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

Art. 34 B. Notificazione I. Elezioni di domicilio

Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

1

Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

2

Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo.

3

Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

4

Art. 34a II. Notificazione mediante pubblicazione

42

La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se: 1

a.

il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;

RS 313.0

7515

L sui servizi finanziari

c.

una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

2

3

Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

4

Art. 61 cpv. 5 e art. 64 cpv. 3 Abrogati

4. Legge del 23 giugno 200643 sugli investimenti collettivi Art. 2 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a Alla presente legge non sono sottoposte le società d'investimento svizzere nella forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: 3

a.

possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 3ter; e

Art. 3­6 Abrogati Art. 7 cpv. 3 e 5 Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del ...44 sui servizi finanziari.

3

Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.

5

Art. 10 cpv. 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 lett. b Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3­5 o all'articolo 5 capoverso 1 della legge del ...45 sui servizi finanziari.

3

3bis

43 44 45

Abrogato RS 951.31 RS ...; FF 2015 7481 RS ...; FF 2015 7481

7516

L sui servizi finanziari

Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sui servizi finanziari o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera d numeri 3 e 4 della legge sui servizi finanziari, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

3ter

4

Abrogato

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su: 5

b.

Abrogata

Titolo prima dell'art. 20

Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 2 e 3 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi: 1

c.

2

obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

Abrogato

Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.

3

Art. 21 cpv. 1 e 2, secondo periodo Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.

1

... Le indennità secondo l'articolo 28 della legge del ... 46 sui servizi finanziari devono essere accreditate all'investimento collettivo di capitale.

2

46

RS ...; FF 2015 7481

7517

L sui servizi finanziari

Art. 22 e 24 Abrogati Art. 51 cpv. 4 Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all'offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della legge del ...47 sui servizi finanziari.

4

Art. 71 cpv. 3 e 4 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione alla designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della legge del ...48 sui servizi finanziari nonché nella pubblicità.

3

4

Abrogato

Art. 73 cpv. 2 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della legge del ...49 sui servizi finanziari.

2

Titolo prima dell'art. 75 e art. 75­77 Abrogati Art. 102 cpv. 3 Abrogato Art. 116 Abrogato Art. 148 cpv. 1 lett. d, f e g È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

47 48 49

d.

offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;

f.

nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale: RS ...; FF 2015 7481 RS ...; FF 2015 7481 RS ...; FF 2015 7481

7518

L sui servizi finanziari

1.

2.

g.

fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, non fornisce tutte le indicazioni prescritte;

quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto;

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e, cpv. 2 Abrogati

5. Legge del 22 giugno 200750 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 1 cpv. 1 lett. i La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): 1

i.

legge del ...51 sui servizi finanziari.

Art. 15 cpv. 2 lett. c 2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: c.

per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200452 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione;

6. Legge del 17 dicembre 200453 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 1 cpv. 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività quale impresa di assicurazione e quale intermediario assicurativo.

1

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva, e cpv. 3 1

Sottostanno alla presente legge:

2

Non sottostanno alla presente legge:

Se circostanze particolari lo giustificano, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare dall'assoggettamento alla presente legge le 3

50 51 52 53

RS 956.1 RS ...; FF 2015 7481 RS 961.01 RS 961.01

7519

L sui servizi finanziari

imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.

Art. 3 cpv. 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b assoggettata alla presente legge (impresa di assicurazione), sottostà alla vigilanza della FINMA e per avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA.

1

Art. 40

Definizione

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione.

1

Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli assicurati e agiscono nel loro interesse.

2

3

Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

Art. 42

Obbligo di registrazione

Gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto dopo l'iscrizione in un registro dei consulenti di cui agli articoli 30­36 della legge del ...54 sui servizi finanziari (LSF).

1

2

Si applicano per analogia le condizioni di registrazione di cui all'articolo 31 LSF.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di registrazione.

Art. 43

Obbligo della formazione e della formazione continua

Gli intermediari assicurativi dispongono di conoscenze sufficienti delle norme di comportamento ai sensi della presente legge e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

1

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi stabiliscono standard minimi specifici del settore per la formazione e la formazione continua.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e di formazione continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi adeguati.

3

Art. 44

Responsabilità delle imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione si assicurano che i loro intermediari assicurativi dispongano della formazione e della formazione continua richieste per il servizio da fornire.

1

Esse provvedono affinché gli assicurati possano informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua degli intermediari assicurativi.

2

54

RS ...; FF 2015 7481

7520

L sui servizi finanziari

Art. 45 1

2

Obbligo d'informare

Gli intermediari assicurativi indicano agli assicurati: a.

il proprio nome e indirizzo;

b.

il proprio campo d'attività e se l'intermediazione è vincolata o non vincolata;

c.

la possibilità di informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell'intermediario assicurativo;

d.

la possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione conformemente al titolo quinto della LSF55;

e.

la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;

f.

il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

Essi li informano inoltre su: a.

il servizio offerto e i costi che ne conseguono;

b.

i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio offerto;

c.

i prodotti assicurativi offerti e i costi che ne conseguono;

d.

l'offerta di mercato considerata nella scelta dei prodotti assicurativi.

Le informazioni devono essere comprensibili. Possono essere fornite agli assicurati in forma standardizzata ed essere rese accessibili in forma elettronica.

3

4

La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 45a

Momento della comunicazione delle informazioni

Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni agli assicurati prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

1

Se nelle informazioni sopravvengono modifiche sostanziali, gli intermediari assicurativi ne informano l'assicurato: 5

a.

in occasione del prossimo contatto con l'assicurato, per le informazioni di cui all'articolo 45 capoverso 1;

b.

immediatamente, per le informazioni di cui all'articolo 45 capoverso 2.

Art. 45b

Obbligo di fedeltà e di diligenza

Gli intermediari assicurativi agiscono con la competenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie, nell'interesse dei propri assicurati.

1

2

Essi garantiscono l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge.

55

RS ...; FF 2015 7481

7521

L sui servizi finanziari

Art. 45c

Norme di comportamento

Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'intermediario assicurativo individua gli obiettivi e le esigenze dell'assicurato e verificano, prima di raccomandare i prodotti assicurativi, se questi sono adeguati per gli assicurati.

1

Se un contratto d'assicurazione è concluso su richiesta degli assicurati o le informazioni ricevute non sono sufficienti per valutare l'adeguatezza di un prodotto assicurativo, l'intermediario assicurativo comunica all'assicurato che non sarà effettuata alcuna valutazione.

2

Se ritiene che un prodotto assicurativo non sia adeguato per l'assicurato, l'intermediario assicurativo glielo sconsiglia prima di concludere il relativo contratto d'assicurazione.

3

Art. 45d

Indennità da parte di terzi

Gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare da terzi le indennità in relazione alla fornitura del loro servizio soltanto se: 1

a.

hanno previamente informato gli assicurati esplicitamente sull'indennità; o

b.

trasferiscono l'indennità interamente agli assicurati.

L'informazione degli assicurati indica la natura e l'entità dell'indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Se l'importo non può essere determinato in anticipo, l'intermediario assicurativo non vincolato informa l'assicurato sui parametri di calcolo e sui previsti importi minimo e massimo.

2

Sono considerate indennità le prestazioni che l'intermediario assicurativo non vincolati riceve da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

3

Art. 46 cpv. 1 lett. f 1

La FINMA: f.

protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione.

Art. 51 cpv. 1 e cpv. 2 lett. g Se un'impresa di assicurazione o una società importante del gruppo o del conglomerato non rispetta le prescrizioni della presente legge o di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati.

1

2

La FINMA può in particolare: g.

7522

Abrogata

L sui servizi finanziari

Art. 53 cpv. 4 La FINMA può inoltre ordinare provvedimenti conservativi ai sensi dell'articolo 51.

4

Art. 55 cpv. 3 Durante la moratoria per il pagamento dei premi, il contratto d'assicurazione può essere annullato o trasformato in un'assicurazione liberata soltanto se lo stipulante ne fa richiesta. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

3

Capitolo 7: Consegna di documenti Art. 80

Diritto

L'assicurato ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano che l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo ha redatto nell'ambito della relazione d'affari.

1

2

Con il consenso dell'assicurato, la consegna può avvenire in forma elettronica.

Art. 81

Procedura

Chi intende far valere il diritto alla consegna, presenta una richiesta in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

1

L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo fa pervenire gratuitamente all'assicurato una copia dei relativi documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2

Se l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo non ottempera alla richiesta di consegna, l'assicurato può adire il tribunale.

3

In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese processuali, del fatto che l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo si sia rifiutato di consegnare i documenti.

4

Titolo prima dell'art. 82

Capitolo 7a: Procedura Art. 82

Organo di mediazione

Al più tardi con l'inizio della loro attività le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono affiliarsi a un organo di mediazione.

1

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della LSF56.

2

56

RS ...; FF 2015 7481

7523

L sui servizi finanziari

Art. 84, rubrica Decisioni sui tariffali Art. 86 cpv. 1 lett. e Abrogata Art. 86a 1

Violazione delle norme di comportamento

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

nell'adempimento dell'obbligo d'informare di cui all'articolo 45 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;

b.

viola gravemente le norme di comportamento di cui all'articolo 45c;

c.

viola gli obblighi di cui all'articolo 45d.

Art. 90

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione della formazione e della formazione continua secondo l'articolo 43.

1

Gli intermediari assicurativi non vincolati di cui all'articolo 40 capoverso 2 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni sull'iscrizione nel registro dei consulenti secondo gli articoli 30­ 36 LSF57.

2

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 82.

3

57

RS ...; FF 2015 7481

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