Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 3 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014 e del 18 settembre 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 7 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II Le disposizioni modificate qui di seguito del contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014 e del 18 settembre 2014, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 23 cifra 1 23.1

1

Durata del lavoro

La durata annuale del lavoro è di 2132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali.

FF 2014 1479 6821

2015-3016

6821

Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

Art. 26 cifre 4, 5, 6 e 7 c) 26.4

Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi/indennità Lavoro notturno

È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Deroghe nell'ambito della Legge sul lavoro sono permesse. Il lavoro notturno temporaneo inferiore a 25 notti per anno civile è pagato con un'indennità del 50 %. In caso di lavoro notturno periodico o regolare ricorrente pari o superiore a 25 notti per anno civile, i lavoratori hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10 % oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10 % del lavoro notturno da loro effettivamente svolto.

d)

Lavoro domenicale e nei giorni festivi

26.5

E' considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale (...). Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50 %.

26.6

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50 % nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indennità di salario del 50 %.

Se le ore (numero di ore effettivamente svolte) vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l'indennità di salario del 50 % deve essere comunque versata al lavoratore.

26.7

Abrogata

Appendice 8 Salari minimi e adeguamenti salariali Art. 1

Adeguamento salariale

...

Art. 2

Salari minimi (art. 36 CCL)

I salari minimi previsti dal contratto restano invariati rispetto al 2014.

Conformemente all'articolo 34.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene con il divisore di 177.7 in rapporto al salario mensile.

all'ora

a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) 6822

al mese

Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

all'ora

al mese

­ nel primo anno dopo la procedura di qualificazione* Fr. 23.64 b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) ­ nel primo anno dopo l'ottenimento del certifi- Fr. 21.38 cato

Fr. 4200.­ Fr. 3800.­

c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età Fr. 21.24 *

Fr. 3775.­

I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l'articolo 36 capoverso 3 CCL.

AFC

Attestato federale di capacità

CFP

Certificato federale di formazione pratica

PQ

Procedura di qualificazione (esami di fine tirocinio)

Regolamento supplementare per il Cantone di Ginevra Art. 1

Campo d'applicazione personale

...

Art. 2

Salari minimi contrattuali

I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio ammontano a ...: Per i lavoratori titolari di un AFC o CAP ­

il primo anno dopo la fine del tirocinio

­

dopo un anno di esperienza professionale

Fr. 4650.00

­

dopo due anni di esperienza professionale

Fr. 4850.00

­

dopo cinque anni di esperienza professionale

Fr. 5000.00

Per i lavoratori titolari di un CFP

Fr. 4500.00

Fr.4100.00

Per i lavoratori senza AFC o CAP ­

con meno di 2 anni di esperienza professionale

Fr. 4000.00

­

con più di 2 anni di esperienza professionale

Fr. 4100.00

6823

Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

Art. 3

Salari effettivi

...

Art. 4

Salari e vacanze per gli apprendisti

Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC ­

1° anno

Fr. 600.00

­

2° anno

Fr. 850.00

­

3° anno

Fr. 1000.00

­

4° anno

Fr. 1300.00

Apprendisti carrozzeria-verniciatura CFP ­

1° anno

Fr. 600.00

­

2° anno

Fr. 800.00

Gli apprendisti nel 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età. Gli apprendisti nel 2° anno, 3° anno e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età.

Art. 5

Tredicesima mensilità

Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un'intera tredicesima mensilità (100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

3 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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