Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private Concluso il ...
Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti tra la Svizzera e il Liechtenstein; intenzionati a consolidare le relazioni economiche esistenti fra le Parti nel settore delle assicurazioni e a promuovere, nell'osservanza di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicurati; considerato che il 19 dicembre 1996 le Parti hanno concluso un Accordo concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa3 che autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel territorio di una Parte contraente a esercitare la loro attività nel territorio dell'altra Parte contraente mediante una succursale o nell'ambito della libera prestazione dei servizi4 e che i mercati assicurativi della Svizzera e del Liechtenstein sono strettamente legati, in particolare nel settore dell'assicurazione di diritto privato contro i danni causati dagli elementi naturali; e considerato che nel settore dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, l'articolo 176 dell'ordinanza sulla sorveglianza5 disciplina soltanto l'attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio svizzero, mentre l'articolo 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del Liechtenstein sull'assicurazione degli immobili6 contempla invece l'attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio del Liechtenstein e della Svizzera;
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Dal testo originale tedesco.
FF 2015 5667 Accordo del 19 dic. 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (Accordo concernente l'assicurazione diretta; RS 0.961.514), entrato in vigore il 9 lug. 1998.
Art. 5 dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta.
Ordinanza del 9 nov. 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011).
Verordnung vom 25. Jan. 2005 zum Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden (Gebäudeversicherungsverordnung, GVersV; LR 705.31).
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Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private. Acc. con il Liechtenstein
decisi a eliminare gli ostacoli nel settore dell'assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali e quindi a promuovere tra i due Stati la solidarietà in questo settore, a complemento del vigente Accordo concernente l'assicurazione diretta hanno convenuto quanto segue:
A. Disposizioni generali Art. 1
Scopo dell'Accordo
Il presente Accordo ha lo scopo di creare la base per una cerchia di solidarietà comune concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein.
Art. 2
Diritto applicabile
Le disposizioni degli articoli 33 e 84 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori7 e degli articoli 171175 nonché 177181 OS applicabili in Svizzera al settore dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali valgono, nella versione in vigore, per il campo d'applicazione e per la durata del presente Accordo anche nel Principato del Liechtenstein.
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Le competenze di verifica e approvazione nonché le altre competenze attribuite all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente all'articolo 33 LSA e agli articoli 177181 OS si applicano nella versione in vigore anche alle imprese di assicurazione attive nel Liechtenstein e agli assicurati liechtensteinesi. Per esercitare queste competenze la FINMA sente la Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA; Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein).
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Art. 3
Campo d'applicazione materiale
Il presente Accordo si applica alle imprese di assicurazione attive nel settore dell'assicurazione diretta che esercitano l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali in Svizzera o nel Liechtenstein, che hanno la loro sede sociale o una succursale sul territorio di una Parte contraente e che sottostanno alla vigilanza delle imprese di assicurazione private conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 4
Campo d'applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali a cose (beni mobili e fabbricati) situate sul territorio di una Parte contraente.
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Legge federale del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01).
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Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private. Acc. con il Liechtenstein
B. Disposizioni particolari Art. 5
Limitazioni della prestazione
Se i risarcimenti spettanti a un singolo stipulante accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione superano per un evento assicurato 25 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo. È riservata una riduzione maggiore secondo il paragrafo 2.
1
Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione superano per un evento assicurato in Svizzera e nel Liechtenstein un miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.
2
I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono addizionati nell'ambito delle limitazioni della prestazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
3
I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
4
Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento.
5
Le limitazioni della prestazione di cui ai paragrafi 1 e 2 corrispondono alle vigenti disposizioni dell'articolo 176 OS. La ripresa formale di eventuali modifiche della disposizione nel quadro del presente Accordo ha un effetto meramente dichiaratorio.
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C. Esecuzione dell'Accordo Art. 6
Collaborazione e Commissione mista
La collaborazione tra le autorità di vigilanza sulle assicurazioni delle Parti contraenti si basa sull'articolo 7 dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta.
1
Secondo l'articolo 8 dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta, la Commissione mista sorveglia l'esecuzione dell'Accordo ed esercita le funzioni previste dall'Accordo. L'articolo 8 dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta si applica per analogia.
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Art. 7
Composizione delle controversie
L'articolo 9 dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta si applica per analogia alla composizione delle controversie.
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D. Disposizioni finali Art. 8
Relazione con accordi esistenti
Il presente Accordo non modifica in alcun modo l'esistente Accordo concernente l'assicurazione diretta.
Art. 9
Rapporti con Paesi terzi
Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti tra le imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceversa.
Art. 10
Evoluzione del diritto interno
Per il tramite della Commissione mista la Svizzera informa il Liechtenstein il più presto possibile, ma almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, circa le modifiche della propria legislazione interna che intende apportare in settori disciplinati dal presente Accordo. Il Liechtenstein pubblica nel Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale) liechtensteinese le disposizioni legali svizzere applicabili in virtù del presente Accordo.
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In caso di previste modifiche fondamentali della legislazione interna svizzera riguardanti la portata e il contenuto dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, si applica la procedura di revisione dell'Accordo secondo l'articolo 11.
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Art. 11
Revisione dell'Accordo
La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all'altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica.
Art. 12
Denuncia dell'Accordo
Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data di tale notifica.
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Le Parti contraenti si impegnano ad adottare entro questo termine le misure per risolvere il loro regime relativo all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.
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Art. 13
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie.
È determinante il giorno di ricezione dell'ultima notifica.
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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Vaduz, in duplice esemplare in lingua tedesca il 10 luglio 2015.
Per la Confederazione Svizzera:
Per il Governo del Principato del Liechtenstein:
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