Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPC) (Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 20141, decide: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 lett. b, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

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b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; sono riconosciuti gli importi massimi annui seguenti: 1. per una persona che vive sola: 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3; 2. se nella stessa economia domestica vivono più persone: ­ per la seconda persona, ulteriori 3000 franchi in tutte e tre le regioni; ­ per la terza persona, ulteriori 2160 franchi nella regione 1, 1800 franchi nella regione 2 e 1800 franchi nella regione 3; ­ per la quarta persona, ulteriori 1920 franchi nella regione 1, 1800 franchi nella regione 2 e 1560 franchi nella regione 3; 3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

1bis Se nella stessa economia domestica vivono più persone, l'importo massimo riconosciuto per le spese di pigione è stabilito individualmente, per ogni persona avente diritto o inclusa nel calcolo comune delle PC conformemente all'articolo 9 capoverso 2, dopodiché la somma dei singoli importi è divisa per il numero dei membri

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FF 2015 765 RS 831.30

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Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

dell'economia domestica. I supplementi sono concessi unicamente dalla seconda alla quarta persona.

Il Consiglio federale disciplina la suddivisione dei Comuni nelle tre regioni. A tal fine si basa sulla ripartizione geografica stabilita dall'Ufficio federale di statistica.

1ter

Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce in un'ordinanza la suddivisione dei Comuni. Riesamina quest'ultima se l'Ufficio federale di statistica modifica la ripartizione geografica su cui essa si fonda.

1quater

I Cantoni possono chiedere che singoli Comuni vengano inseriti in una regione con importi massimi più bassi. La richiesta è accolta se le pigioni del 90 per cento dei beneficiari di PC sono coperte dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

1quinquies

1sexies Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione coprono le spese di pigione effettive e pubblica i risultati del suo esame.

Art. 13 cpv. 2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto la somma dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, dell'importo di 13 200 franchi per le spese di pigione e degli importi per le spese riconosciute secondo l'articolo 10 capoverso 3 non sia coperta dai redditi computabili; non sono considerati i redditi direttamente legati al soggiorno nell'istituto o nell'ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni.

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II Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...3 Nei casi in cui il nuovo diritto comporta una riduzione dell'importo riconosciuto per le spese di pigione, il diritto previgente resta applicabile per tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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