Traduzione1

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari Concluso il 29 ottobre 2014 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Considerato che le giurisdizioni dei firmatari dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Accordo») sono le Parti della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale o della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le modifiche definite dal Protocollo di modifica alla Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale («Convenzione»), o i territori compresi da questa Convenzione, o che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che vi sia il primo scambio di informazioni relative a Conti Finanziari; considerato che le giurisdizioni hanno l'intenzione di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente la loro relazione concernente l'assistenza reciproca in materia fiscale; considerato che lo standard comune di comunicazione di informazioni è stato elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali; considerato che un Paese che ha firmato o espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventerà una Giurisdizione ai sensi della sezione 1 del presente Accordo soltanto se diventerà Parte della Convenzione; considerato che le leggi delle Giurisdizioni rispettive impongono o dovrebbero imporre alle Istituzioni Finanziarie di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di seguire le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata degli scambi definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica stabilite nello standard comune di comunicazione di informazioni; considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti dello standard comune di comunicazione di informazioni e che, se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;

1 2

Dal testo originale francese.

FF 2015 4553

2015-0667

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Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari

considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le Autorità Competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici; considerato che l'articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scambio di informazioni avverrà su base bilaterale tra Autorità Competenti; considerato che al momento del primo scambio le Giurisdizioni hanno attuato o dovrebbero attuare (i) le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informazioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupazioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l'applicazione delle disposizioni della sezione 4 del presente Accordo); considerato che le Autorità Competenti delle Giurisdizioni hanno l'intenzione di concludere un accordo per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale sulla base di scambi automatici in applicazione della Convenzione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso), nel rispetto del diritto dell'UE (se applicabile) e ferme restando la riservatezza e altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa, le Autorità Competenti hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significato seguente: a)

il termine «Giurisdizione» designa un Paese o un territorio per cui la Convenzione è in vigore e diventata effettiva tramite la firma di ratifica conformemente all'articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all'articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;

b)

l'espressione «Autorità Competente» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, le persone e autorità elencate all'allegato B della Convenzione;

c)

l'espressione «Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, (i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione, a esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione che sia situata al di fuori della Giurisdizione, e (ii) qualsiasi succursale di un Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione se questa succursale è situata nella Giurisdizione;

d)

l'espressione «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione» designa qualsiasi Istituzione Finanziaria della Giurisdizione che non è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione;

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e)

l'espressione «Conto Oggetto di Comunicazione» designa un Conto finanziario aperto presso un Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e che, conformemente alle procedure di comunicazione e adeguata verifica previste dallo standard comune di comunicazione di informazioni, è stato identificato quale conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione rispetto a un'altra Giurisdizione, o detenuto da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione rispetto a un'altra Giurisdizione;

f)

l'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (Commentari inclusi) elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20;

g)

l'espressione «Segretariato dell'Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell'OCSE che, conformemente al paragrafo 3 articolo 24 della Convenzione, sostiene l'organo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità Competenti delle Parti della Convenzione;

h)

l'espressione «Accordo effettivo» significa, per due Autorità Competenti, qualunque esse siano, che le due Autorità Competenti hanno manifestato l'intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni e hanno adempiuto le altre condizioni previste al numero 2.1 della sezione 7. Le Autorità Competenti per cui il presente Accordo è entrato in vigore sono elencate all'allegato E.

2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell'applicazione dell'Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nello standard comune di comunicazione di informazioni. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o se le Autorità Competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell'applicazione dell'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della stessa Giurisdizione.

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i Conti Oggetto di Comunicazione 1.1 Conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 22 della Convenzione e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nello standard comune di comunicazione di informazioni, ogni Autorità Competente scambierà ogni anno con le altre Autorità Competenti per cui questo Accordo è effettivo, in maniera automatica le informazioni ottenute conformemente a tali norme e precisate nel paragrafo 2.

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1.2 Nonostante il paragrafo precedente, le Autorità Competenti delle Giurisdizioni elencate nell'allegato A trasmetteranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui al paragrafo 2. Le Autorità Competenti delle Giurisdizioni che non figurano nell'allegato A riceveranno sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 2.

Le Autorità Competenti non invieranno queste informazioni alle Autorità Competenti delle Giurisdizioni elencate nell'allegato A.

2. In relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di un'altra Giurisdizione le informazioni da scambiare sono: a)

il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia: (1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e (2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

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g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f) l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Sezione 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizione che fornisce le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2 le informazioni scambiate identificheranno la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione alla sezione 2 paragrafo 2 e con riserva della notifica prevista alla sezione 7, date enunciate comprese, le informazioni devono essere scambiate a partire dagli anni specificati nell'allegato F ed entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se questo Accordo è effettivo tra le due Autorità Competenti e se le loro Giurisdizioni rispettive sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile conforme alla portata dello scambio definito alla sezione 2 e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica previste dallo standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Abrogato 5. Le Autorità Competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).

6. Le Autorità Competenti elaborano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura in vista di massimizzare la normalizzazione e ridurne la complessità e i costi e li elencheranno nell'allegato B.

Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione Un'Autorità Competente informa l'altra Autorità Competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni. L'Autorità

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Competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Sezione 5: Riservatezza e protezione dei dati 1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di riservatezza e altre tutele previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele che possono essere stabilite dall'Autorità Competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nell'allegato C.

2. Ciascuna Autorità Competente notifica immediatamente al Segretariato dell'Organo di coordinamento qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità Competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità Competente citata.

Sezione 6: Consultazioni e modifiche 1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo, ciascuna Autorità Competente può chiedere consultazioni tra una o più Autorità Competenti per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente Accordo. L'Autorità Competente che ha richiesto le consultazioni informa, se del caso, il Segretariato dell'Organo di coordinamento in merito a tutte le misure elaborate, e il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa l'insieme delle Autorità Competenti, anche se queste ultime non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi misura elaborata.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità Competenti per cui l'Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma del consenso scritto.

Sezione 7: Durata dell'Accordo 1. Un'Autorità Competente deve depositare una notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento al momento della firma del presente Accordo o il più presto possibile dopo che la sua Giurisdizione ha costituito la legislazione necessaria per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni che: a)

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indichi che la sua Giurisdizione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni e che precisi le date pertinenti che riguardano i Conti Preesistenti, i Nuovi Conti e l'applicazione o la fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;

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b)

confermi se la Giurisdizione debba figurare nell'allegato A;

c)

indichi uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura (allegato B);

d)

precisi le tutele, se del caso, per la protezione dei dati personali (allegato C);

e)

indichi che ha costituito le misure adeguate per garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e vi allega il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per includerlo nell'allegato D; e

f)

indichi un elenco di Giurisdizioni di Autorità Competenti rispetto a cui ha l'intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).

Le Autorità Competenti notificano quanto prima al Segretariato dell'Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate agli allegati succitati.

2.1. Il presente Accordo sarà effettivo tra le due Autorità Competenti al più tardi: (i) dalla data in cui la seconda delle due Autorità Competenti ha depositato presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1, compreso l'elenco delle Giurisdizioni delle altre Autorità Competenti conformemente alla lettera (f) del paragrafo 1 e, se applicabile, (ii) dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è effettiva per le due Giurisdizioni.

2.2. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell'OCSE un elenco di Autorità Competenti firmatarie dell'Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo (allegato E).

2.3. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell'OCSE le informazioni fornite dalle Autorità Competenti conformemente alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1. Le informazioni fornite conformemente alle lettere (c) e (f) del paragrafo 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell'Organo di coordinamento.

3. Un'Autorità Competente può sospendere lo scambio di informazioni nell'ambito del presente Accordo mediante comunicazione scritta a un'altra Autorità Competente che indica che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente Accordo. La sospensione ha effetto immediato.

Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo e della Convenzione relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Un'Autorità Competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accordo rispetto a una determinata Autorità Competente con comunicazione scritta
indirizzato al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data 4561

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della comunicazione. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.

Sezione 8: Segretariato dell'Organo di coordinamento 1. Salvo se stabilito diversamente nell'Accordo, il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa l'insieme delle Autorità Competente in merito a qualsiasi notifica che riceve per questo Accordo e notifica a tutti i firmatari dell'Accordo la firma dell'Accordo da parte di una nuova Autorità Competente.

2. Tutti i firmatari dell'Accordo si ripartiscono in maniera paritaria e su base annua, i costi di gestione dell'Accordo sostenuti dal Segretariato dell'Organo di coordinamento. Nonostante la frase precedente, i Paesi eleggibili saranno esentati dalla ripartizione dei costi conformemente all'articolo X del Regolamento di procedura dell'Organo di coordinamento della Convenzione.

Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

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Allegato

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari ...

...

...

...

...

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato presso: 1.

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero d'identificazione fiscale (NIF) o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4.

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di Riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

nel caso di un Conto di Custodia: a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione 4563

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b)

alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6.

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

7.

nel caso di conti diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C. Nonostante la parte A punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui tali conti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se (i) quest'ultimo non è rilasciato dalla Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione in questione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

E. Nonostante la parte A punto 1 non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

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Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno civile seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto e determinato all'ultimo giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno civile, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno civile.

D. Ciascuna giurisdizione può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuna giurisdizione può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora una giurisdizione consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

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B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1.

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nel punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi («indicia») e applicare i punti da 3 a 6: a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; e) procura o potestà di firma attualmente valida a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3.

Qualora nessuno degli indicia elencati nel punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

Qualora taluno degli indicia elencati nel punto 2 lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare il punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

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5.

Qualora un indirizzo di fermo posta o «c/o» emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nel punto 2 lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto.

Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto come conto non documentato.

6.

Nonostante la rilevazione di indicia di cui al punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se: a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i. un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano le Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, e ii. Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto; b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i. un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano le Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, ovvero ii. Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

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C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1.

Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B punto 2.

2.

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui al punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto; b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione; c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge; d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3.

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati: a) residenza del Titolare del Conto; b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

4568

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e) f)

presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero «c/o» del Titolare del Conto; e presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4.

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui ai punti 1 e 2 l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

Effetti del rilevamento di indicia a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui sopra non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità del punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui sopra siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui sopra venga rilevato un indirizzo di fermo posta o «c/o» e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B punto 2 lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto come conto non documentato.

6.

Se, al 31 dicembre [...], un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno civile successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte con riferimento a tale conto entro l'anno civile successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale 4569

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verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche deve essere completata entro il [...].

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per Nuovi Conti di Persone Fisiche Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A. Per i Nuovi Conti di Persone fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che 4570

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può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Entità Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi 250 000 dollari americani (USD), al 31 dicembre [...], non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno civile successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi 250 000 USD, al 31 dicembre [...], e un Conto Preesistente di Entità che non superi tale importo, al 31 dicembre [...], ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno civile successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

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D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alle lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimen-

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b)

c)

to di cui alla parte A punto 6 lettera b) della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili: i. le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD; o ii. un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi 250 000 USD, al 31 dicembre [...], deve concludersi entro il 31 dicembre [...].

2.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi 250 000 USD, al 31 dicembre [...], ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno civile successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

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Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi Conti di Entità Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione: 1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/ KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A punto 2 lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

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a)

b)

c)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A punto 6 lettera b) della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di assicurazione per il quale è Misu4575

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rabile un Valore Maturato o di un Contratto di rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1.

Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti

4.

Tutti gli importi in dollari sono da considerarsi in dollari americani (USD) e vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

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Sezione VIII: Definizioni Si applicano le definizioni seguenti: A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione 1.

Per «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.

2.

Per «Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in una Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in una Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

Per «Istituzione Finanziaria» si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

Per «Istituzione di Custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi.

Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

Per «Istituzione di Deposito» si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

Per «Entità di Investimento» si intende ogni Entità: a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate, ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi; o b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di deposito, un'Istituzione di custodia, un'Impresa di assicurazioni specificata o un'Entità di investimento di cui alla lettera a).

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Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine «Entità di Investimento» non include un'Entità che è un'Entità non finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D punto 9 lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «Istituzione Finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

Il termine «Attività Finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine «Attività Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

Per «Impresa di Assicurazioni Specificata» si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione 1.

4578

Per «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è: a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

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c)

d) e)

2.

qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B punto 1 lettere a) e b) ed è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni; un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

Per «Entità Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'«Entità Statale»). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

a) Una «parte integrante» di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b) Per «entità controllata» si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che: i. l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate; ii. gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; iii. il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Statali in caso di scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servi-

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zio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3.

Per «Organizzazione Internazionale» si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa.

Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) (i) che consiste principalmente di governi; (iii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione e (iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

Per «Banca Centrale» si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.

5.

Per «Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 per cento dell'attivo del fondo; b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: i. il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico, ii. il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C punto 17 lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano, iii. le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C punto 17 lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure iv. i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

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6.

Per «Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive; c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C punto 17 lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 per cento dell'attivo del fondo; e e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7.

Per «Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale» si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

Per «Emittente Qualificato di Carte di Credito» si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e b) a partire dal [...] o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9.

Per «Veicolo di Investimento Collettivo Esente» si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo 4581

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siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi del punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il [...]; b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al [...].

C. Conto Finanziario 1.

4582

Per «Conto Finanziario» si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e: a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione «Conto Finanziario» non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità; b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

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L'espressione «Conto Finanziario» non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

L'espressione «Conto di Deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio, oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

Per «Conto di Custodia» si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

Per «Quota nel Capitale di Rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

Per «Contratto di Assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

Per «Contratto di Rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7.

Per «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8.

Per «Valore Maturato» si intende il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in 4583

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base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9.

Per «Conto Preesistente» si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione alla data del [...].

10. Per «Nuovo Conto» si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il [...] o successivamente.

11. Per «Conto Preesistente di Persona Fisica» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

12. Per «Nuovo Conto di Persona Fisica» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.

13. Per «Conto Preesistente di Entità» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14. Per «Conto di Importo Non Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi 1 000 000 USD al 31 dicembre [...].

15. Per «Conto di Importo Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi 1 000 000 USD, al 31 dicembre [...] o al 31 dicembre di un anno successivo.

16. Per «Nuovo Conto di Entità» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

4584

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17. Per «Conto Escluso» si intende uno dei seguenti conti: a) un conto di previdenza che risponde ai seguenti criteri: i. il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso), ii. il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta), iii. è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto, iv. i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi, e v. alternativamente, (i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiore a 50 000 USD; ovvero (ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria, un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B punti da 5 a 7; b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: i. il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici, ii. il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con
un'aliquota ridotta), iii. i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti, e iv. i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a

50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C 4585

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della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria,

c)

d) e)

4586

un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla lettera b) punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B punti da 5 a 7; un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni, ii. la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso, iii. l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto, e iv. il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte; un conto aperto in relazione a: i. un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; ii. la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: (i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene, (ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di
pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione, (iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario

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f)

g)

(compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione, (iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanzia, e (v) il conto non è associato a un conto di cui alla lettera f); iii. l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile, iv. l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti: i. il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente, e ii. a partire dal [...] o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alle lettere da a) a f) e sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi dello standard comune di comunicazione di informazioni.

D. Conto Oggetto di Comunicazione 1.

Per «Conto Oggetto di Comunicazione» si intende un conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

Per «Persona Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: (i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; (ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto (i); (iii) un'Entità Statale; 4587

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(iv) un'Organizzazione Internazionale; (vi) un'Istituzione Finanziaria.

(v) una

Banca

Centrale;

o

3.

Per «Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona Fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

Per «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione» si intende una giurisdizione (i) con la quale vige un accordo che prevede l'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I e (ii) che figura su un elenco pubblico.

5.

L'espressione «Giurisdizione Partecipante» si intende una giurisdizione (i) con la quale vige un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e (ii) che figura su un elenco pubblico.

6.

Per «Persone che Esercitano il Controllo» si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili.

L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7.

Per «Entità Non Finanziaria» si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8.

Per «Entità Non Finanziaria Passiva» si intende i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A punto 6 lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

9.

Per «Entità Non Finanziaria Attiva» si intende un'Entità non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

4588

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c) d)

e)

f)

g)

h)

l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; oppure l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i. è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici,
una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale, ii. è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza, iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio, iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non 4589

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v.

consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria, e le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie 1.

Per «Titolare del Conto» si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3.

Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

Un'Entità è un' «Entità Collegata» di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune.

A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5.

Per «NIF» si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

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6.

Per «Prove Documentali» si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale della giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente oppure la giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata; d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Sezione IX: Efficace attuazione A. Una giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese: 1.

norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2.

norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3.

procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4.

procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5.

efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

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