Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 10 luglio 2015 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte riscosse sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

1 2

nel Liechtenstein: (i) l'imposta sul reddito, (ii) l'imposta sugli utili, (iii) l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, (iv) l'imposta sul patrimonio, e (v) l'imposta sulle cedole,

Dal testo originale tedesco.

FF 2015 6367

2015-2323

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(di seguito «imposta del Liechtenstein»); b)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali: (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio), (di seguito «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Principato del Liechtenstein o la Confederazione Svizzera;

b)

(i)

c)

il termine «persona» designa le persone fisiche, le società, le eredità indivise («ruhende Nachlässe») e qualsiasi altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,

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il termine «Liechtenstein» designa il Principato del Liechtenstein e, in senso geografico, il territorio del Principato del Liechtenstein in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, (ii) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

(ii) nel Liechtenstein, l'amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein; h)

per quanto riguarda uno Stato contraente, il termine «cittadino» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

i)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa l'insieme dei piani, dei sistemi, dei fondi, delle fondazioni, dei trust e delle altre regolamentazioni di uno Stato contraente che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato, e (ii) sono amministrate principalmente per gestire o versare prestazioni previdenziali o generare redditi per conto di almeno uno di tali regimi.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali.

Tuttavia, questa espressione non designa le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

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c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» designa in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività

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della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività commerciale per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività commerciale in questo altro Stato, sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione designa in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività commerciale nell'altro Stato 6373

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contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività commerciale, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa; nell'attribuzione degli utili bisogna considerare le funzioni esercitate dall'impresa tramite la stabile organizzazione e altre parti dell'impresa, i valori patrimoniali impiegati e i rischi assunti.

3. Nel caso in cui uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e impone di conseguenza utili dell'impresa che sono già stati soggetti a imposizione nell'altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto necessario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiustamento dell'imposta prelevata sugli stessi, se approva l'aggiustamento del primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione la doppia imposizione che ne risulta.

4. Quando gli utili comprendono redditi considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede di direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Quando: a)

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un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

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b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un'impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati di conseguenza utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere assoggettati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per almeno un anno prima del pagamento dei dividendi;

b)

un'istituzione di previdenza; o

c)

uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o la sua Banca centrale.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da 6375

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altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente, il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Il termine «interessi» non si applica ai redditi che rientrano nell'ambito di competenza dell'articolo 10. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione

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Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo l'espressione «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente consegue dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

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4. Gli utili che una persona residente di uno Stato contraente consegue dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili: a)

derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale quotate in una borsa di uno Stato contraente o riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; oppure

b)

dall'alienazione di partecipazioni al capitale di una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente consegue dall'esercizio di una libera professione o d'altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui questa persona disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» designa, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili e fiduciari.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 e degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

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3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Fatto salvo l'articolo 19 paragrafo 1, i redditi da lavoro subordinato conseguiti da persone che hanno domicilio in uno Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell'altro Stato e che vi si recano in linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri), sono imponibili solo nello Stato di cui sono residenti.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se la permanenza in questo Stato è sostenuta, direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. In questi casi il reddito è imponibile solo nello Stato contraente in cui l'artista dello spettacolo o lo sportivo è residente.

Art. 18

Pensioni

Fatto salvo l'articolo 19, le pensioni e rimunerazioni analoghe (comprese le prestazioni in capitale), pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego o a una professione indipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

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Art. 19

Funzioni pubbliche

1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, le rendite e le prestazioni in capitale e altre rimunerazioni simili, versate da uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente locale, o da una persona giuridica di diritto pubblico, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, a titolo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione politica, ente o persona giuridica, sono imponibili solo in detto Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15 e 18 si applicano alle rimunerazioni, comprese le pensioni, rendite, prestazioni in capitale e altre rimunerazioni simili, versate ad una persona fisica da un'istituzione di diritto pubblico che ha sede in uno degli Stati contraenti, a titolo dei servizi resi a detta istituzione, alla quale partecipano congiuntamente i due Stati contraenti, le loro suddivisioni politiche o enti locali.

Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo quali siano le istituzioni di diritto pubblico previste da questa disposizione.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente

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dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Liechtenstein concernenti l'eliminazione della doppia imposizione che non pregiudicano questo principio generale, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Se un residente del Liechtenstein consegue redditi o possiede un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Liechtenstein esenta fiscalmente questi redditi o questo patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può tener conto dell'esenzione per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente. Tuttavia, per gli utili di cui all'articolo 13 paragrafo 4 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Svizzera.

b)

Se un residente del Liechtenstein consegue redditi che secondo gli articoli 10 e 16 sono imponibili in Svizzera, il Liechtenstein computa l'imposta riscossa in Svizzera sull'imposta del Liechtenstein dovuta sul reddito o sul patrimonio di questa persona; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta del Liechtenstein calcolata prima del computo che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.

2. In Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Se un residente di Svizzera consegue redditi o possiede un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nel Liechtenstein, la Svizzera esenta fiscalmente questi redditi o questo patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili di cui all'articolo 13 paragrafo 4, questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione nel Liechtenstein.

b)

Se un residente di Svizzera percepisce dividendi che, secondo le disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nel Liechtenstein, la Svizzera accorda, a domanda del residente, uno sgravio d'imposta. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Liechtenstein, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la

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Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Liechtenstein; (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Liechtenstein sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

3. Se una società residente di uno Stato contraente percepisce i dividendi da una società residente nell'altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono sottoposti nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposti i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, dell'articolo 11 paragrafo 4 o dell'articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i canoni e altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono sottoposte nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposte le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

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Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti e all'occorrenza riunirla.

5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte, su richiesta della persona, a un arbitrato. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura 6383

Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nell'articolo 26 paragrafo 2.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte oppure della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni 6384

Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, all'imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato; e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28

Protocollo

L'allegato Protocollo è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 29

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue l'ultima di tali notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 26, a informazioni inerenti ad anni fiscali o agli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

6385

Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la Convenzione del 22 giugno 19953 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale. Tuttavia, le disposizioni della Convenzione del 1995 continueranno ad essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati prima della data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

Art. 30

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione dopo la sua entrata in vigore per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

alle imposte trattenute alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto il 10 luglio 2015 a Vaduz, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Adrian Hasler

3

RU 1997 891

6386

Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

Protocollo

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, all'atto della firma a Vaduz, il 10 luglio 2015, della Convenzione tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 3. par. 1 lett. i Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» designa le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma del presente Protocollo:

4 5

a)

nel Liechtenstein: (i) qualsiasi ente a cui si applicano le prescrizioni della legge del 20 ottobre 1987 sulla previdenza professionale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge; BPVG), LR 831.40, nonché le relative ordinanze, (ii) qualsiasi ente a cui si applicano le prescrizioni della legge del 14 dicembre 1952 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung; AHVG), LR 831.10, nonché le relative ordinanze, (iii) qualsiasi ente a cui si applicano le prescrizioni della legge del 23 dicembre 1959 sull'assicurazione invalidità (Gesetz über die Invalidenversicherung; IVG), LR 831.20, nonché le relative ordinanze, e (iv) qualsiasi ente a cui si applicano le prescrizioni della legge del 10 dicembre 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; ELG), LR 831.30, nonché le relative ordinanze;

b)

in Svizzera, tutti i piani e le istituzioni che rientrano nel campo di applicazione: (i) della legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) della legge federale del 19 giugno 19595 su l'assicurazione per l'invalidità,

RS 831.10 RS 831.20

6387

Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

(iii) della legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, nonché le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata.

2. Ad art. 4 a)

6 7

Con riferimento all'articolo 4 paragrafo 1, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: (i) le istituzioni di previdenza costituite in questo Stato; (ii) le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi pubblici o di utilità pubblica, ovvero religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione e i cui redditi o utili sono generalmente esentati da imposta in questo Stato secondo la sua legislazione; e (iii) nel caso di un fondatore o di un beneficiario residente in Svizzera: le fondazioni del Liechtenstein che sottostanno all'imposta sugli utili (non esclusivamente all'imposta minima sugli utili, la cosiddetta «Mindestertragssteuer», come ad es. le strutture relative al patrimonio privato), purché né il fondatore, né il beneficiario e nemmeno una persona loro vicina possa disporre, di fatto o di diritto, del patrimonio della fondazione o dei redditi che ne derivano. La valutazione avviene nel singolo caso tenendo conto di tutte le circostanze. Affinché una fondazione con tali caratteristiche sia considerata residente nel Liechtenstein devono essere soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni: ­ nei documenti di costituzione della fondazione il fondatore non si riserva alcun diritto di revoca (la fondazione è irrevocabile), ­ nei documenti di costituzione della fondazione il fondatore non si riserva alcun diritto di modifica dei documenti della fondazione (ad es. gli atti di fondazione (statuto) o altri atti di fondazione) (il fondatore non ha alcun diritto di modifica dei documenti della fondazione), ­ né il fondatore, né una persona a lui vicina dispongono di un diritto di impartire istruzioni per esercitare un'influenza determinante nel o contro il consiglio di fondazione, ­ i beneficiari non hanno alcun diritto ai finanziamenti provenienti dalla fondazione (il rapporto giuridico tra i beneficiari e la fondazione non ha alcun carattere simile all'usufrutto).

Questo disciplinamento è applicabile per analogia anche a stabilimenti e imprese fiduciarie costituite nel Liechtenstein e simili a fondazioni («Trust reg.»).

RS 831.30 RS 831.40

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Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

b)

Resta inoltre inteso che persone o strutture che, come ad esempio le strutture relative al patrimonio privato, sottostanno nel Liechtenstein esclusivamente all'imposta minima sugli utili, non sono considerate come «un residente dell'altro Stato contraente» e allo scopo di beneficiare dei vantaggi della convenzione, sono considerati trasparenti sotto il profilo fiscale.

c)

È fatto salvo il Trattato del 29 marzo 19238 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein.

3. Ad art. 10 par. 3 lett. a Se la durata minima di detenzione di cui all'articolo 10 paragrafo 3 lettera a al momento del pagamento dei dividendi non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui all'articolo 10 paragrafo 2 è stata trattenuta in occasione del pagamento e la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

4. Ad art. 10, 11, 12 e 21

8

a)

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 21 non si applicano ai redditi risultanti da un'operazione, da una parte di operazione o da una sequenza di operazioni oppure incassati da un ente, se lo scopo principale della conclusione di queste o dell'istituzione dell'ente consiste nel beneficiare dei vantaggi degli articoli 10, 11, 12 e 21 e se, facendo astrazione dall'operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall'ente, tali redditi sarebbero imputati a una persona non residente in alcuno dei due Stati contraenti.

b)

Le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 non si applicano ai dividendi risultanti da un'operazione, da una parte di operazione o da una sequenza di operazioni oppure incassati da un ente, se lo scopo principale della conclusione di queste o dell'istituzione dell'ente consiste nel beneficiare dei vantaggi dell'articolo 10 paragrafo 3 e se, facendo astrazione dall'operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall'ente, tali dividendi sarebbero imputati a una persona che non soddisfa le condizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 in merito a tali dividendi.

c)

Se, facendo astrazione dall'operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall'ente, i redditi sarebbero imputati a una persona che, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in base a un altro accordo, trarrebbe in relazione a tali redditi vantaggi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, allora lo scopo principale dell'operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell'ente non consiste nel beneficiare dei vantaggi degli articoli 10, 11, 12 e 21.

RS 0.631.112.514

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Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

5. Ad art. 15 par. 4 a)

L'espressione «luogo di lavoro» designa il luogo in cui la persona è integrata nell'esercizio del suo datore di lavoro.

b)

Il termine «domicilio» designa il luogo in cui la persona ha il suo domicilio fiscale principale.

c)

la qualità di frontaliere decade se la persona, in caso di occupazione durante l'intero anno civile, a causa della sua attività non rientra al proprio domicilio per oltre 45 giorni lavorativi.

6. Ad art. 18 Per le persone residenti in uno Stato contraente e assicurate alla previdenza professionale nell'altro Stato contraente, la Svizzera verserà al Liechtenstein una compensazione di 450 000 franchi all'anno. Il Liechtenstein presenta annualmente la fattura alla Svizzera.

7. Ad art. 18 e 24 Con riferimento agli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che esercita un'attività in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza costituita e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza.

8. Ad art. 18, 19 e 21 Qualora un'istituzione di previdenza di uno Stato contraente versa prestazioni di previdenza a un residente dell'altro Stato contraente, essa fornisce un attestato di detta prestazione al beneficiario.

9. Ad art. 21 Fintantoché la Svizzera assoggetta alla fonte le vincite alle lotterie, l'articolo 21 non è applicabile a vincite alle lotterie inferiori a 75 000 franchi svizzeri e queste vincite non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

10. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto:

6390

Doppia imposizione. Convenzione tra Svizzera e Liechtenstein

(i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) per quanto noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da i­v devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Resta inteso che per le domande raggruppate del Liechtenstein verranno applicate le prescrizioni del «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes».

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

11. Ad art. 26 Resta inteso che, in ambito di imposta sul valore aggiunto, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in merito avviene sulla base del Trattato del 28 ottobre 19949 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein.

Fatto il 10 luglio 2015 a Vaduz, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Adrian Hasler

9

RS 0.641.295.142

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Doppia imposizione. Conv. con il Liechtenstein

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