Traduzione1

Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale Conclusa il 1° giugno 2011 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione, considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi ­ peraltro ampiamente positivo ­ ha accresciuto le possibilità di evasione e frode fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali; prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati sul piano internazionale nel corso degli ultimi anni, a livello bilaterale o multilaterale, per lottare contro l'evasione e la frode fiscale; considerando che un coordinamento degli sforzi tra gli Stati è necessario per incoraggiare qualsiasi forma di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le imposte di qualsiasi natura garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei diritti dei contribuenti; riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante, facilitando la corretta valutazione degli obblighi fiscali e aiutando il contribuente a tutelare i propri diritti; considerando che i principi fondamentali in virtù dei quali ogni persona può esigere, per la determinazione dei propri diritti e obblighi, una procedura regolare devono essere riconosciuti in ogni Stato come applicabili in materia fiscale e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere i legittimi interessi del contribuente, accordandogli in particolare un'appropriata protezione contro la discriminazione e la doppia imposizione; convinti pertanto che gli Stati dovrebbero prendere misure o fornire informazioni, tenendo conto della necessità di tutelare la confidenzialità delle informazioni nonché degli strumenti internazionali relativi alla tutela della sfera privata e ai flussi di dati di carattere personale; considerando che un nuovo quadro di cooperazione è stato attuato e che è auspicabile disporre di uno strumento multilaterale per permettere al più ampio numero di

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Dal testo originale francese.

FF 2015 4661

2015-0686

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Reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Conv.

Stati di beneficiare di questo nuovo quadro e di applicare i più elevati standard internazionali di cooperazione per quanto concerne la fiscalità; desiderosi di concludere una Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione Art. 1

Oggetto della Convenzione e persone considerate

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo IV, le Parti si accordano reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Se del caso, tale assistenza include atti compiuti da organi giudiziari.

2. Tale assistenza amministrativa include: a.

lo scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all'estero;

b.

la riscossione di crediti fiscali, compresi i provvedimenti conservativi; e

c.

la notifica di documenti.

3. Una Parte accorda assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona interessata sia un residente o un cittadino di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica: a.

alle seguenti imposte: i. imposte sul reddito o sugli utili, ii. imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, iii. imposte sul patrimonio netto, riscosse per conto di una Parte; e

b.

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alle seguenti imposte: i. imposte sul reddito, sugli utili o sugli utili di capitale o sul patrimonio netto riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali di una Parte, ii. contributi obbligatori della sicurezza sociale dovuti alle amministrazioni pubbliche o a organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico, e iii. imposte di altre categorie, esclusi i dazi riscossi per conto di una Parte, ovvero: A. imposte sulle successioni o sulle donazioni, B. imposte sulla proprietà immobiliare,

Reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Conv

C.

imposte generali su beni e servizi, come le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite, D. determinate imposte su beni e servizi come le accise, E. imposte sull'uso o sulla proprietà di veicoli a motore, F. imposte sull'uso o la proprietà di beni mobili altri che i veicoli a motore, G. qualsiasi altra imposta, iv. imposte rientranti nelle categorie di cui al precedente punto iii, riscosse per conto di suddivisioni politiche o enti locali di una Parte.

2. Le imposte esistenti a cui si applica la presente Convenzione sono elencate nell'allegato A secondo le categorie menzionate nel paragrafo 1.

3. Le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa o al Segretario generale dell'OCSE (di seguito «Depositari») qualsiasi modifica da apportare all'Allegato A e risultante da una modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2. Tale modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

4. La presente Convenzione si applica anche, dalla loro introduzione, alle imposte di natura identica o analoga istituite da una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione in relazione a detta Parte, in aggiunta o in sostituzione alle imposte esistenti elencate nell'Allegato A. In questo caso, la Parte interessata informa uno dei Depositari dell'introduzione di tali imposte.

Capitolo II Definizioni generali Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a.

le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano rispettivamente qualsiasi Parte che richiede assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte a cui tale assistenza è richiesta;

b.

il termine «imposta» designa qualsiasi imposta o contributo alla sicurezza sociale prevista dalla presente Convenzione conformemente all'articolo 2;

c.

l'espressione «credito fiscale» designa qualsiasi ammontare d'imposta nonché gli interessi, le multe amministrative e le relative spese di riscossione dovute e non ancora corrisposte;

d.

l'espressione «autorità competente» designa le persone e le autorità elencate nell'Allegato B;

e.

il termine «cittadini», per ogni Parte, designa: i. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questa Parte, e ii. tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni e altri enti costituiti in conformità con la legislazione in vigore in questa Parte.

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Per ogni Parte che ha formulato una dichiarazione a tal fine, termini ed espressioni utilizzate qui sopra sono intese ai sensi delle definizioni contenute nell'allegato C.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di una Parte, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

3. Le Parti comunicano a uno dei Depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Capitolo III Forme di assistenza Sezione I Scambio di informazioni Art. 4

Disposizioni generali

1. Le Parti scambiano, in particolare come previsto dalla presente sezione, le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella presente Convenzione.

2. Abrogato 3. Una Parte può, tramite una dichiarazione indirizzata a uno dei Depositari, indicare che, conformemente alla propria legislazione interna, le proprie autorità possono informare un residente o un cittadino prima di fornire le informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 5 e 7.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli fornisce qualsiasi informazione di cui all'articolo 4 concernente una determinata persona o transazione.

2. Se le informazioni disponibili negli incarti fiscali dello Stato richiesto non bastano a dar seguito alla domanda di informazioni, questo Stato prende tutte le misure necessarie per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Art. 6

Scambio automatico di informazioni

Per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 4.

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Art. 7

Scambio spontaneo di informazioni

1. Una Parte comunica, senza domanda preliminare, a un'altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni: a

la prima Parte ha motivo di ritenere che esista una riduzione o un'esenzione anomala d'imposta nell'altra Parte;

b

un contribuente ottiene, nella prima Parte, una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento all'imposta nell'altra Parte;

c

le operazioni tra un contribuente di una Parte e un contribuente di un'altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una diminuzione d'imposta in una Parte o nell'altra o in entrambe le Parti;

d

una Parte ha motivo di ritenere che esista una diminuzione d'imposta dovuta a trasferimenti fittizi di utili tra gruppi di imprese;

e

a seguito di informazioni comunicate a una Parte da un'altra Parte, la prima Parte è venuta a conoscenza di informazioni che possono essere utili alla determinazione dell'imposta nell'altra Parte.

2. Ogni Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 le pervengano ai fini della loro trasmissione a un'altra Parte.

Art. 8

Controlli fiscali simultanei

1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano per determinare i casi oggetto di un controllo fiscale simultaneo e le procedure da rispettare. Ogni Parte decide se partecipare o meno a un determinato controllo fiscale simultaneo.

2. Ai fini della presente Convenzione, per «controllo fiscale simultaneo» si intende un controllo effettuato in virtù di un accordo secondo cui una o più Parti convengono di verificare simultaneamente, ciascuna sul suo territorio, la situazione fiscale di una o più persone che presentano per le Parti un interesse comune o complementare allo scopo di scambiarsi le informazioni così ottenute.

Art. 9

Controlli fiscali all'estero

1. Su domanda dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare i rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla parte pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto.

2. Se la domanda è approvata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data e il luogo del controllo, l'autorità o il funzionario incaricato di tale controllo, nonché le procedure e le condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento del controllo. Qualsiasi decisione relativa allo svolgimento del controllo fiscale è presa dallo Stato richiesto.

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3. Una Parte può informare uno dei Depositari della sua intenzione di non accettare, in generale, le domande di cui al paragrafo 1. Questa dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Art. 10

Informazioni contraddittorie

Se una Parte riceve da un'altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano in contraddizione con le informazioni di cui dispone, essa ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II Assistenza al recupero Art. 11

Recupero di crediti fiscali

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, al recupero dei crediti fiscali del primo Stato come se si trattasse dei propri crediti fiscali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti fiscali per i quali esiste un titolo che ne permetta il recupero nello Stato richiedente e che, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto altrimenti, non sono contestati.

Tuttavia, se il credito concerne una persona non residente dello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica soltanto quando il credito non può più essere contestato, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto altrimenti.

3. L'obbligo di accordare assistenza al recupero di crediti fiscali concernenti una persona deceduta o la sua successione si limita al valore della successione o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito deve essere recuperato dalla successione o dai beneficiari di quest'ultima.

Art. 12

Provvedimenti conservativi

Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta provvedimenti conservativi ai fini del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito è contestato o se il titolo esecutivo non è stato emanato.

Art. 13

Documenti da allegare alla domanda

1. La domanda di assistenza amministrativa, presentata in virtù della presente sezione, è corredata da: a.

un'attestazione in cui viene precisato che il credito fiscale concerne un'imposta prevista dalla presente Convenzione e, per quanto concerne il recupero, che il credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 11;

b.

una copia ufficiale del titolo che permette l'esecuzione nello Stato richiedente; e

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c.

qualsiasi altro documento necessario per il recupero o per prendere i provvedimenti conservativi.

2. Il titolo che permette l'esecuzione nello Stato richiedente è, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito da un titolo che permette l'esecuzione nello Stato richiesto non appena ricevuta la domanda di assistenza.

Art. 14

Termini

1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non è esigibile sono rette dalla legislazione dello Stato richiedente. La domanda di assistenza contiene informazioni in merito a questo termine.

2. Gli atti di recupero effettuati dallo Stato richiesto a seguito di una domanda di assistenza e che, secondo la legislazione di questo Stato, avrebbero l'effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a questi atti.

3. In ogni caso lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito a una domanda di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni dalla data del titolo esecutivo iniziale.

Art. 15

Privilegi

Il credito fiscale per il cui recupero viene fornita assistenza non gode nello Stato richiesto di nessuno dei privilegi concessi ai crediti fiscali di questo Stato anche se la procedura di recupero impiegata è quella che questo Stato applica ai propri crediti fiscali.

Art. 16

Termini di pagamento

Se la sua legislazione o la sua prassi amministrativa lo permette in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può concedere una moratoria o un pagamento rateale, ma deve previamente informare lo Stato richiedente.

Sezione III Notifica di documenti Art. 17

Notifica di documenti

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie emanate dallo Stato richiedente e che concernono un'imposta considerata dalla presente Convenzione.

2. Lo Stato richiesto procede alla notifica: a.

nelle forme previste dalla propria legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;

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b.

nella misura del possibile, secondo la forma specifica domandata dallo Stato richiedente, o la forma che più le si avvicina, prevista dalla propria legislazione interna.

3. Una Parte può procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento a una persona che si trova sul territorio dell'altra Parte.

4. Nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata nel senso di annullare una notifica di documenti effettuata da una Parte contraente conformemente alla propria legislazione.

5. Se un documento è notificato conformemente al presente articolo, non è necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora si accerti che il destinatario non conosca la lingua nella quale il documento è redatto, lo Stato richiesto lo farà tradurre o riassumere nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. Lo Stato richiesto può anche chiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un riassunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.

Capitolo IV Disposizioni comuni alle diverse forme di assistenza Art. 18

Informazioni fornite dallo Stato richiedente

1. La domanda di assistenza indica, se del caso: a

l'autorità o il servizio all'origine della domanda presentata dall'autorità competente;

b

il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata;

c

nel caso di una domanda di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni in relazione alle sue esigenze;

d

nel caso di una domanda di assistenza ai fini del recupero o di provvedimenti conservativi, la natura del credito fiscale, gli elementi costitutivi di tale credito e i beni sui quali il credito può essere recuperato;

e

nel caso di una domanda di notifica, la natura e l'oggetto del documento da notificare;

f

se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all'articolo 21 paragrafo 2 lettera g.

2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto, non appena ne è a conoscenza, qualsiasi altra informazione relativa alla domanda di assistenza.

Art. 19 Abrogato

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Art. 20

Risposta alla domanda di assistenza

1. Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al più presto lo Stato richiedente in merito alle misure prese e al risultato della sua assistenza.

2. Se la domanda è respinta, lo Stato richiesto informa al più presto lo Stato richiedente indicando i motivi della reiezione.

3. Se, nel caso di una domanda di informazioni, lo Stato richiedente ha indicato la forma in cui desidera ricevere le informazioni e se lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest'ultimo fornisce le informazioni nella forma desiderata.

Art. 21

Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di limitare i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.

2. Salvo per quanto concerne l'articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di: a

adottare misure amministrative in deroga alla sua legislazione o alla sua prassi amministrativa oppure alla legislazione o alla prassi amministrativa dello Stato richiedente;

b

adottare misure contrarie all'ordine pubblico;

c

fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione o alla sua prassi amministrativa oppure alla legislazione o alla prassi amministrativa dello Stato richiedente;

d

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

e

accordare assistenza amministrativa se, e nella misura in cui, ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente è contraria ai principi di imposizione generalmente ammessi o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o qualsiasi altra convenzione che ha concluso con lo Stato richiedente;

f

accordare assistenza amministrativa al fine di applicare o eseguire una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente (o di soddisfare qualsiasi obbligo collegato) che risulta, a pari circostanze, discriminatoria nei confronti di un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente;

g

accordare assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate;

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h

concedere assistenza al recupero nel caso in cui l'onere amministrativo risulta essere chiaramente sproporzionato per questo Stato rispetto ai benefici che possono derivare allo Stato richiedente.

3. Qualora, ai sensi della presente Convenzione, uno Stato richiedente chieda informazioni, lo Stato richiesto usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nella presente Convenzione, ma esse, in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2 non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni allo Stato richiesto unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

4. In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, e dei paragrafi 1 e 2 in particolare, devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato richiesto di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 22

Segreto

1. Le informazioni ottenute da una Parte in virtù dell'applicazione della presente Convenzione sono tenute segrete e tutelate alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di detta Parte e, nella misura in cui sia garantito il necessario livello di protezione dei dati personali, conformemente alle garanzie che possono essere specificate dalla Parte che fornisce le informazioni ai sensi della sua legislazione interna.

2. In ogni caso queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di questa Parte, dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra.

Soltanto dette persone o autorità possono utilizzare queste informazioni e unicamente ai fini indicati qui sopra. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria concernente tali imposte.

3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista all'articolo 30 paragrafo 1 lettera a, ogni altra Parte che ottiene informazioni dalla prima Parte non può utilizzarle ai fini di un'imposta inclusa in una categoria oggetto della riserva. Parimenti, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in virtù della presente Convenzione ai fini dell'imposta inclusa in una categoria oggetto della riserva.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ottenute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni e che l'autorità competente di questa Parte ne approva tale impiego. Le informazioni fornite da una Parte a un'altra Parte possono essere trasmesse da 4680

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quest'ultima a una terza Parte, fatta salva la previa autorizzazione dell'autorità competente della prima Parte.

Art. 23

Procedimenti

1. I procedimenti relativi a misure prese in virtù della presente Convenzione dallo Stato richiesto sono avviati esclusivamente davanti alla competente istanza di questo Stato.

2. I procedimenti relativi alle misure prese dallo Stato richiedente in virtù della presente Convenzione, in particolare quelle che in materia di recupero concernono l'esistenza o l'ammontare del credito fiscale oppure il titolo che permette l'esecuzione, sono avviati esclusivamente davanti alla competente istanza di questo stesso Stato. Qualora un tale procedimento sia avviato, lo Stato richiedente informa immediatamente lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende il procedimento in attesa della decisione dell'istanza preposta. Tuttavia, se lo Stato richiedente lo domanda, esso adotta dei provvedimenti conservativi in vista del recupero. Lo Stato richiesto può anche essere informato di tale procedimento da qualsiasi persona interessata.

Quando riceve l'informazione, lo Stato richiesto consulta se del caso lo Stato richiedente al riguardo.

3. Non appena è stata pronunciata una decisione definitiva in merito al procedimento presentato, lo Stato richiesto o, a seconda del caso, lo Stato richiedente notifica all'altro Stato la decisione adottata e i suoi effetti sulla domanda di assistenza.

Capitolo V Disposizioni speciali Art. 24

Attuazione della Convenzione

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti comunicano tra di loro per il tramite delle rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire in loro vece. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione per quanto li concerne.

2. Se lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un caso particolare possa avere conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si concertano e si sforzano di risolvere la situazione per via di amichevole composizione.

3. Un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti sorveglia, sotto l'egida dell'OCSE, l'attuazione e gli sviluppi della Convenzione. A tal fine, esso raccomanda qualsiasi misura suscettibile di contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, l'organo di coordinamento costituisce un forum per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda di rivedere o di modificare la Convenzione. Gli Stati che hanno firmato 4681

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ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione potranno farsi rappresentare nelle riunioni dall'organo di coordinamento a titolo di osservatori.

4. Ogni Parte può invitare l'organo di coordinamento ad esprimere un parere sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

5. Se sorgono difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di queste Parti si sforzano di risolvere la situazione per via di amichevole composizione. La decisione è comunicata all'organo di coordinamento.

6. Il Segretario generale dell'OCSE comunica alle Parti e agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata i pareri espressi dall'organo di coordinamento, conformemente al paragrafo 4 e gli accordi di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra.

Art. 25

Lingue

Le domande di assistenza e le risposte sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in qualsiasi altra lingua che le Parti interessate convengono di usare a livello bilaterale.

Art. 26

Spese

Sempre che le Parti interessate non convengano altrimenti a livello bilaterale: a

le spese ordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;

b

le spese straordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

Capitolo VI Disposizioni finali Art. 27

Altri accordi e impegni internazionali

1. Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non limitano, né sono limitate da, quelle contenute in accordi internazionali e altri impegni esistenti o che esisteranno tra le Parti interessate o in qualsiasi altro strumento relativo alla cooperazione in materia fiscale.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell'Unione Europea possono applicare, nelle loro reciproche relazioni, le possibilità di assistenza amministrativa previste dalla Convenzione nella misura in cui permettono una più ampia cooperazione di quella prevista dalle norme applicabili dell'Unione Europea.

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Art. 28

Firma ed entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso uno dei Depositari.

2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o per ogni Paese membro dell'OCSE che si esprimerà in un secondo tempo in merito al suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

4. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Paese membro dell'OCSE che diventa Parte della Convenzione dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della presente Convenzione, aperto alla firma il 27 maggio 2010 (di seguito « Protocollo 2010 »), è Parte della Convenzione come emendata da tale Protocollo, tranne se esprime un'intenzione differente mediante una notifica scritta indirizzata a uno dei Depositari.

5. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo 2010, qualunque Stato non membro del Consiglio d'Europa o dell'OCSE può chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la Convenzione come emendata dal Protocollo 2010. Qualsiasi domanda in questo senso deve essere indirizzata a uno dei Depositari che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il Consiglio dell'OCSE. La decisione di invitare gli Stati che ne fanno domanda a diventare Parti della Convenzione viene presa con il consenso delle Parti della Convenzione per il tramite dell'organo di coordinamento. Per ogni Stato che ratifica la Convenzione come emendata dal Protocollo 2010, conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui lo strumento di ratifica è stato depositato presso uno dei Depositari.

6. Le disposizioni della presente Convenzione,
come emendate dal Protocollo 2010, si applicano all'assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione come emendata dal Protocollo 2010 in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, le disposizioni si applicano all'assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione come emendata dal Protocollo 2010 in riferimento a una Parte. Due o più Parti possono convenire che la Convenzione come emendata dal Protocollo 2010 abbia effetto per quel che concerne l'assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 6, le disposizioni della presente Convenzione, come emendate dal Protocollo 2010, hanno effetto dalla data di entrata in vigore in riferimento a una Parte per quanto concerne gli affari fiscali che implicano 4683

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un atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale della Parte richiedente in relazione a periodi di imposizione od obblighi fiscali anteriori.

Art. 29

Applicazione territoriale della Convenzione

1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ogni Stato può designare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata a uno dei Depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La presente Convenzione entra in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la dichiarazione è stata depositata presso uno dei Depositari.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù di uno dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto concerne il territorio designato in questa dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata a uno dei Depositari. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la notifica è stata depositata presso uno dei Depositari.

Art. 30

Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di: a

non accordare alcuna forma di assistenza per le imposte delle altre Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b), a condizione che tale Parte non abbia incluso nell'allegato A della Convenzione alcuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;

b

non accordare assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti fiscali di qualsiasi natura, o di recupero di multe amministrative dovute per tutte le imposte o soltanto per le imposte di una o più categorie enumerate all'articolo 2 paragrafo 1;

c

non accordare assistenza in relazione ai crediti fiscali esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato o, se una riserva è già stata fatta in forza della lettera a) o b) qui sopra, alla data del ritiro di tale riserva in merito alle imposte della categoria in questione;

d

non accordare assistenza in materia di notifica di documenti sia per tutte le imposte o soltanto per le imposte di una o più categorie enumerate all'articolo 2 paragrafo 1;

e

non accettare le notifiche a mezzo posta previste al paragrafo 3 dell'articolo 17;

f

di applicare l'articolo 28 paragrafo 7 esclusivamente per l'assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio del terzo anno che precede quello in cui la Convenzione, come emendata dal

4684

Reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Conv

Protocollo 2010, è entrata in vigore in riferimento ad una Parte o, in mancanza di un periodo fiscale, per l'assistenza amministrativa relativa agli oneri fiscali che si originano il o dopo il 1° gennaio del terzo anno che precede quello in cui la Convenzione, come emendata dal Protocollo 2010, è entrata in vigore in riferimento ad una Parte.

2. Nessuna altra riserva è ammessa.

3. Ogni Parte può, dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei propri confronti, formulare una o più riserve di cui al paragrafo 1 e di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la riserva è stata depositata presso uno dei Depositari.

4. Ogni Parte che ha formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica a uno dei Depositari. Il ritiro ha effetto alla data in cui è stata depositata presso uno dei Depositari.

5. La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigerne l'applicazione da un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale, esigere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui è stata accettata.

Art. 31

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica a uno dei Depositari.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

3. La Parte che denuncia la presente Convenzione resta vincolata dall'articolo 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenuti in applicazione della Convenzione.

Art. 32

Depositari e le loro funzioni

1. Il Depositario presso cui è compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ai Paesi membri dell'OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione: a

ogni firma;

b

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;

d

ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 3 o dell'articolo 9 paragrafo 3, e il ritiro di tali dichiarazioni;

e

ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 paragrafo 4; 4685

Reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Conv.

f

ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 paragrafi 3 o 4, dell'articolo 3 paragrafo 3, dell'articolo 29 o dell'articolo 31 paragrafo 1;

g

ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

2. Il Depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica conformemente al paragrafo 1 informa immediatamente l'altro Depositario.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto il 1° giugno 2011 dai Depositari in virtù dell'articolo X.4 del Protocollo di modifica della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari che saranno depositati negli archivi di ogni Depositario. I Depositari trasmetteranno una copia autenticata a ogni Parte della Convenzione, come emendata dal Protocollo, e a ogni Stato legittimato a diventarne Parte.

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