Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Disegno

(Legge sulla durata del lavoro, LDL) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20151, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19712 sulla durata del lavoro è modificata come segue: Sostituzione di termini 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Negli articoli 1 capoverso 4, 18 capoverso 2, 19, 20 e 23 lettere a, b e 28 «la legge» è sostituito con «la presente legge».

2

Ingresso visti gli articoli 87, 92 e 110 della Costituzione federale3, Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Campo d'applicazione Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e ed f, 2 e 3 1

Sottostanno alla presente legge: e.

le imprese di trasporto a fune in concessione e le imprese che gestiscono ascensori in concessione;

f.

le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese di cui alle lettere b­e.

Se unicamente singole parti dell'impresa eseguono trasporti pubblici, solo queste sottostanno alla presente legge.

2

1 2 3

FF 2015 3147 RS 822.21 RS 101

2014-2027

3167

Legge sulla durata del lavoro

3 Alla presente legge soggiacciono anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano in Svizzera un'attività sottoposta alla legge. Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.

Art. 2

Lavoratori

La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un'impresa di cui all'articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applicabile ai lavoratori che svolgono la loro attività all'estero; sono fatte salve le convenzioni internazionali e le disposizioni estere più severe.

1

È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

2

3 È applicabile ai lavoratori di terzi se svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

4

Non si applica ai lavoratori dei servizi amministrativi.

L'applicabilità della presente legge ai lavoratori la cui durata del lavoro giornaliera non supera le tre ore nella media di 28 giorni è disciplinata nell'ordinanza.

5

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Durata del lavoro e del riposo Art. 3

Giorno di lavoro

Il giorno di lavoro ai sensi della presente legge comprende: a.

il turno di servizio e il turno di riposo; o

b.

il turno di servizio e la durata del riposo che precede il primo giorno di riposo.

Art. 4 cpv. 2, 4 e 5 2

Abrogato

L'ordinanza definisce le circostanze particolari in cui è giustificato prolungare la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.

4

L'ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo che devono essere considerati nel computo della durata massima del lavoro.

5

Art. 4a Ex art. 4bis

3168

Legge sulla durata del lavoro

Art. 4b

Servizio di picchetto

Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori della durata del lavoro prevista, i lavoratori si tengono pronti per eventuali interventi intesi a eliminare perturbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi sopralluoghi di controllo.

1

Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.

2

Art. 4c

Giorni di compensazione

Per giorni di compensazione si intendono i giorni di congedo che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. Le modalità sono disciplinate nell'ordinanza.

Art. 6 cpv. 1 e 2 Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; nella media di 28 giorni non deve superare 12 ore. Tra due giorni di congedo la sua durata può essere prolungata una volta fino a 13 ore.

1

Ove si diano circostanze particolari, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non deve eccedere in media 12 ore. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza.

2

Art. 7

Pause

Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di prendere un pasto. Di norma, essa deve durare almeno un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o sul luogo di servizio.

1

Il numero delle pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell'ordinanza.

Una pausa deve durare almeno 30 minuti.

2

L'ordinanza disciplina i supplementi di tempo accordati per le pause sul luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla loro durata complessiva.

3

Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non eccede nove ore e se al lavoratore è data la possibilità di prendere un pasto intermedio; a tale riguardo, occorre prevedere un'interruzione del lavoro di almeno 20 e al massimo 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro.

4

Se il turno di servizio supera nove ore, si possono assegnare interruzioni del lavoro e pause. Le pause non possono essere assegnate durante le prime due ore e le ultime tre ore del turno di servizio.

5

3169

Legge sulla durata del lavoro

Art. 8 cpv. 1 e 2 1 Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. Tra due giorni di congedo può essere ridotto una volta a 11 ore.

Ove si diano circostanze particolari, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, considerando anche i due turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve avvenire al più tardi prima del giorno di congedo successivo. L'ordinanza disciplina:

2

a.

in quali casi vi sono circostanze particolari;

b.

le modalità della compensazione.

Art. 9 cpv. 3 Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di sette volte consecutive, né per più di 15 giorni durante un periodo di 28 giorni.

3

Art. 10 cpv. 1, 2, 4 e 5 Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi devono essere adeguatamente ripartiti nell'arco dell'anno.

1

L'ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.

2

Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; quest'ultimo non dev'essere inferiore a nove ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione si applica soltanto al primo di detti giorni.

4

L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.

5

Art. 11

Conducenti di veicoli

Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus e il servizio di conducenti di veicoli tranviari sono disciplinati nell'ordinanza.

1

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 12 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Titolo prima dell'art. 13 Abrogato

3170

Legge sulla durata del lavoro

Art. 13 Abrogato Titolo prima dell'art. 14

Sezione 3: Vacanze Art. 14, rubrica e cpv. 3 Abrogati Titolo prima dell'art. 15

Sezione 4: Igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale Titolo prima dell'art. 16 Abrogato Art. 16

Giovani

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro e delle ordinanze emanate in virtù di questa legge.

1

Le autorità esecutive della presente legge sono competenti per la vigilanza e l'autorizzazione di eccezioni. Sono inoltre competenti per la cooperazione specialistica secondo le disposizioni che il Consiglio federale emana per la protezione dei giovani in virtù della legge sul lavoro.

2

Art. 17, rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e cpv. 2 L'occupazione di donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori può essere vietata per ragioni sanitarie o subordinata a condizioni speciali. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza.

2

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 5: Esecuzione della presente legge Art. 18 cpv. 2 e 3 Le autorità di vigilanza decidono sull'assoggettamento alla presente legge di singole imprese, di parti d'impresa o di esercizi accessori e sull'applicazione della presente legge a singoli lavoratori; decidono inoltre sulle controversie tra imprese e lavoratori riguardo all'osservanza della presente legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in virtù di tali disposizioni. Possono presentare proposte le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti.

2

4

RS 822.11

3171

Legge sulla durata del lavoro

I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione complementare comprendente le indicazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e della relativa ordinanza devono essere tenute a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza.

3

Art. 21 cpv. 1, 2 e 2bis In circostanze particolari, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si possono autorizzare eccezioni alle prescrizioni della presente legge a favore di singole categorie di imprese o singoli gruppi di lavoratori. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza.

1

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Le disposizioni applicabili in presenza di motivi imperativi come la forza maggiore o le perturbazioni dell'esercizio si applicano a tutte le imprese di trasporto pubblico che partecipano alla gestione diretta dell'evento.

2bis

Art. 22 cpv. 1 Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, istituisce la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro.

Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

1

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 6: Disposizioni penali Art. 24 cpv. 1, 2 e 4 Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulle misure di protezione seguenti:

1

a.

durata del lavoro e del riposo;

b.

vacanze;

c.

igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale.

Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché sull'igiene e la prevenzione degli infortuni.

2

Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge su incitamento del datore di lavoro o di un superiore oppure se questi ultimi non hanno impedito l'infrazione secondo le loro possibilità, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore. Se le circostanze lo giustificano, è possibile attenuare la pena del lavoratore o non punirlo.

4

3172

Legge sulla durata del lavoro

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 27 cpv. 2 L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale già riscosso dal lavoratore.

2

II La legge del 13 marzo 19645 sul lavoro è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. b 1

La legge non si applica, salvo l'articolo 3a: b.

alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RS 822.11

3173

Legge sulla durata del lavoro

3174