Decreto federale I concernente il preventivo per il 2015 dell'11 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20142, decreta:

Art. 1

Conto economico

Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2015 è approvato.

1

2

Il conto economico chiude con: Franchi

a.

spese di

66 673 130 300

b.

ricavi di

67 642 374 600

c.

un'eccedenza di ricavi di

Art. 2

969 244 300

Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2015 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

Art. 3

7 916 942 100 209 301 900

Trasferimenti di crediti; spese per il personale

Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

2

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF.

2015-0494

1647

Preventivo per il 2015. DF I

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

3

Art. 4

Trasferimenti di crediti; settore TIC

Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione concerne i trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali, scorte oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. Sono altresì autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali, scorte oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

2

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

3

Art. 5

Rimanenti trasferimenti di crediti

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

1

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

2

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), trasferimenti tra i crediti di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

3

1648

Preventivo per il 2015. DF I

Art. 6

Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2015 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite totali di

67 116 042 700

b.

entrate totali di

67 665 494 900

c.

un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di

Art. 7

549 452 200

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 67 189 154 657 franchi.

Art. 8 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

ordine e sicurezza pubblica

120 000 000

b.

difesa nazionale

734 000 000

c.

programma edilizio 2015 del settore dei PF (progetti singoli)

119 400 000

d.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

244 000 000

rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

e.

2

È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2015 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)

Art. 9

114 000 000

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

previdenza sociale

13 900 000

b.

trasporti

18 000 000

c.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

5 700 000

1649

Preventivo per il 2015. DF I

Art. 10

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2015 del settore dei PF

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera c e il credito quadro per il programma edilizio 2015 del settore dei PF di cui all'articolo 8 capoverso 2.

1

I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

2

Art. 11

Decreto federale concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009­2014

La durata di validità del decreto federale del 10 dicembre 20093 concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009­2014 è prorogata di tre anni, sino alla fine del 2017.

Art. 11a

Credito aggiuntivo per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana

In aggiunta al credito quadro secondo l'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale del 22 dicembre 20114 concernente un credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito aggiuntivo di 13 milioni di franchi.

Art. 12

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

3 4

FF 2009 7989 FF 2012 245

1650