Decreto federale su un articolo costituzionale concernente le tasse sul clima e sull'elettricità

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20151, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 131a

Tasse sul clima e sull'elettricità

Per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere un consumo energetico parsimonioso e razionale, la Confederazione può riscuotere una tassa sui combustibili e i carburanti (tassa sul clima) e una tassa sull'elettricità.

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Le tasse sono determinate in modo da contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione.

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La Confederazione tiene conto delle imprese il cui esercizio o la cui produzione presenta un consumo energetico e un'emissione di gas serra particolarmente elevati.

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Il prodotto delle tasse è ridistribuito alla popolazione e all'economia.

Se la riscossione della tassa sul clima applicata ai carburanti causa una diminuzione dei proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 85), una quota corrispondente del prodotto della tassa sul clima è utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 85 capoversi 2 e 3.

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Art. 197 n. 123 12. Disposizioni transitorie dell'art. 131a (Tasse sul clima e sull'elettricità) La tassa sul CO2 secondo il diritto anteriore è sostituita al momento della sua abrogazione con la tassa sul clima. Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo il diritto anteriore è sostituito al momento della sua abrogazione con la tassa sull'elettricità.

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Le tasse sul clima e sull'elettricità sono aumentate gradualmente, per quanto l'effetto di incentivazione perseguito lo richieda.

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FF 2015 6395 RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

2015-2127

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Articolo costituzionale concernente le tasse sul clima e sull'elettricità. DF

3 Le misure di promozione finanziate secondo il diritto anteriore con il prodotto della tassa sul CO2 che sono mantenute nel nuovo diritto vengono ridotte gradualmente e sono soppresse completamente entro cinque anni dall'introduzione della tassa sul clima.

Le misure di promozione finanziate secondo il diritto anteriore con il supplemento di cui al capoverso 1 che sono mantenute nel nuovo diritto vengono ridotte gradualmente e sono soppresse completamente entro dieci anni dall'introduzione della tassa sull'elettricità. Gli impegni assunti durante questo periodo transitorio devono terminare al più tardi 25 anni dopo l'introduzione della tassa sull'elettricità.

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La ridistribuzione secondo l'articolo 131a capoverso 4 è effettuata soltanto a condizione che i proventi della tassa sul clima non siano utilizzati per le misure di promozione ai sensi del capoverso 3 e i proventi della tassa sull'elettricità non siano utilizzati per misure di promozione ai sensi del capoverso 4.

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II Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

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