Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20151, decreta: I La legge del 12 giugno 20092 sull'IVA è modificata come segue: Art. 3 lett. g Ai sensi della presente legge si intende per: g.

attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;

Variante del Consiglio federale Art. 3 lett. h Ai sensi della presente legge si intende per: h.

1 2

persone strettamente vincolate: 1. i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine, 2. fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto;

FF 2015 2161 RS 641.20

2014-0674

2227

Legge sull'IVA

Variante dell'organo consultivo Art. 3 lett. h Ai sensi della presente legge si intende per: h.

persone strettamente vincolate: i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; la detenzione di una partecipazione del 20 per cento o meno al capitale azionario o al capitale sociale non qualifica come persona strettamente vincolata, e ciò si applica, per analogia, a una corrispondente partecipazione a una società di persone;

Art. 4 cpv. 2 e 3 Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.

3

Art. 7 cpv. 2 e 3 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas in condotte per il gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l'energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati.

2

In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione:

3

a.

disponga di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione) e al momento dell'importazione non vi rinunci; oppure

b.

esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, e realizzi una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi l'anno.

Art. 10 cpv. 1, 1bis , 1ter, 2 e 2bis È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:

1

a.

con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o

b.

ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.

2228

Legge sull'IVA

1bis

Esercita un'impresa chiunque:

a.

svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di risorse che non sono considerate controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2; e

b.

agisce in nome proprio nei confronti di terzi.

L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.

1ter

2

È esentato dall'assoggettamento chi: a.

realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;

b.

esercita un'impresa con sede all'estero che sul territorio svizzero, indipendentemente dalla cifra d'affari, esegue esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture: 1. prestazioni esenti dall'imposta, 2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi fornisce prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti, 3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas in condotte per il gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;

c.

quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

2bis

Art. 12 cpv. 3 Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi l'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

3

Art. 14 cpv. 1 e 2 1

L'assoggettamento inizia: a.

per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero: nel momento in cui viene avviata l'attività imprenditoriale;

b.

per tutte le altre imprese: nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.

2229

Legge sull'IVA

2

L'assoggettamento termina: a.

per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero: 1. al termine dell'attività imprenditoriale, 2. in caso di liquidazione di un patrimonio: alla chiusura della procedura di liquidazione;

b.

per tutte le altre imprese: alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.

Art. 15 cpv. 1 lett. c e 4 1

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: c.

ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d'imposizione (art. 13), ad eccezione degli istituti di previdenza, per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;

Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l'imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell'AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

4

Variante del Consiglio federale Art. 19 cpv. 2 Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante, se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione). Questa disposizione non è applicabile se per una parte delle prestazioni il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e per un'altra parte all'estero.

2

Variante dell'organo consultivo Mantenere il diritto vigente Art. 21 cpv. 2 n. 2, 3, 8, 11, frase introduttiva, 14, frase introduttiva e lett. b, 16, 17, 18, 21 lett. c, 25, 28, 28bis, 30 e 31, cpv. 6 e 7 2

Sono esclusi dall'imposta: 2.

concerne soltanto il testo francese

3.

concerne soltanto il testo francese

2230

Legge sull'IVA

8.

le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;

11. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione: 14. le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori: b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono, 16. le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di ordine culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore, che sono di ordine culturale; 17. le prestazioni in caso di manifestazioni, come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole, effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali; 18. nel settore assicurativo: a. le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, b. le prestazioni delle assicurazioni sociali, c. le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione: ­ prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali, ­ prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge, ­ prestazioni che servono alla formazione e al perfezionamento professionali, d. le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione; 21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:

3

RS 231.1

2231

Legge sull'IVA

c.

la locazione di posti per il parcheggio di veicoli, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,

25. Abrogato 28. le prestazioni effettuate: a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, b. tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative, c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti alla loro fondazione o le loro unità organizzative; 28bis. la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche; 30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale; 31. le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica che, nell'ambito dei fini previsti nel loro statuto, vengono prospettate ai benefattori quale contropartita per il loro contributo.

Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né terzi che non sono collettività pubbliche, nonché i suoi istituti e fondazioni, purché siano stati fondati da collettività pubbliche senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di terzi che non sono collettività pubbliche.

6

Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.

7

Variante del Consiglio federale Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione). Se non è possibile indicare chiaramente l'imposta, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'AFC.

1

2

L'opzione è esclusa per: b.

2232

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o deve utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Legge sull'IVA

Variante dell'organo consultivo Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente o lo dichiari nel rendiconto (opzione).

1

2

L'opzione è esclusa per: b.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Art. 23 cpv. 2 n. 2, 3, 3bis, 7 e 10 2

Sono esenti dall'imposta: 2.

la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché lo stesso destinatario della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all'estero;

3.

la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD4), del regime di deposito doganale (art. 50­57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso debitamente o con autorizzazione successiva dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

3bis. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62­66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo; 7.

le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: a. per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all'estero, o b. che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero;

4

RS 631.0

2233

Legge sull'IVA

Art. 24, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 24a

Imposizione dei margini

Se ha acquistato oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità per rivenderli, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente sul prezzo d'acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d'acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d'affari imponibile.

1

Per oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità importati dal rivenditore, l'imposta sull'importazione versata può essere addizionata al prezzo d'acquisto.

2

È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

3

Il Consiglio federale stabilisce cosa s'intenda per oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità.

4

Se più oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità sono acquistati a un prezzo complessivo, l'imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d'acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

5

Art. 25 cpv. 2 lett. abis 2

L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta): abis. su giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;

Variante del Consiglio federale Art. 25 cpv. 3 Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono destinati a essere asportati o consegnati si applica l'aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni rispetto a quelle che rientrano nel settore della ristorazione; diversamente si applica l'aliquota normale. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici si applica l'aliquota ridotta.

3

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Legge sull'IVA

Variante dell'organo consultivo Mantenere il diritto vigente Art. 27 cpv. 3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un'imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d'imposta troppo elevato.

3

Art. 28 cpv. 3 3

Attuale cpv. 4

Art. 28a 1

Deduzione dell'imposta precedente fittizia

Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia se: a.

nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato un bene mobile usato e accertabile;

b.

il bene è destinato a essere fornito a un acquirente; e

c.

all'acquisto del bene non gli viene trasferita l'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta precedente fittizia viene calcolata sull'importo pagato dal contribuente.

Tale importo comprende l'imposta.

2

3 Per i beni assoggettati all'imposizione dei margini secondo l'articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

Art. 29 cpv. 1bis e 4 1bis Per le prestazioni eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite sul territorio svizzero e si sarebbe potuto optare per la loro imposizione secondo l'articolo 22.

4 Per la determinazione dell'imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 37 cpv. 3 secondo periodo ... Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.

3

2235

Legge sull'IVA

Art. 38 cpv. 1 lett. a Se l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi o l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica:

1

a.

in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD5;

Art. 42 cpv. 4 La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge.

4

Variante del Consiglio federale Art. 42 cpv. 6 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

6

Variante dell'organo consultivo Mantenere il diritto vigente Art. 44 cpv. 2 La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell'AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell'imposta.

2

Art. 45 cpv. 1 lett. a, c, d e 2, frase introduttiva e lett. b 1

5

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: a.

prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;

c.

la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero, che non soggiace all'imposta sull'importazione, e che viene effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;

d.

la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas in condotte per il gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.

RS 642.11

2236

Legge sull'IVA

È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:

2

b.

acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.

Art. 45a

Prestazioni che non soggiacciono all'imposta sull'acquisto

Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto le prestazioni escluse dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 o esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 23.

Art. 51 cpv. 2 lett. b e 3 La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:

2

b.

il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD); e

L'AFD può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

3

Art. 52 cpv. 2 Se al momento dell'importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato e se l'importazione non è esente da imposta secondo l'articolo 53, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta sull'acquisto (art. 45­49).

2

Art. 53 cpv. 1 lett. g 1

È esente da imposta l'importazione di: g.

energia elettrica in condotte, gas in condotte per il gas naturale e teleriscaldamento;

Art. 54, rubrica Base di calcolo Art. 56 cpv. 4 Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 75 LD). La prescrizione è sospesa finché è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge.

4

Art. 58 lett. c, cbis e d Non viene riscosso un interesse moratorio se: c.

i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale: 2237

Legge sull'IVA

1.

2.

sono riesportati, o sono stati assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);

cbis. in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; d.

abrogata

Variante del Consiglio federale Art. 70 cpv. 2 Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti. Il termine di conservazione inizia con la fine del periodo fiscale. Se dopo la scadenza del termine di conservazione non è ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassazione, l'obbligo di conservazione dura finché subentra la prescrizione del diritto di tassazione. Per il resto, si applica l'articolo 958f del Codice delle obbligazioni6.

2

Variante dell'organo consultivo Mantenere il diritto vigente Titolo prima dell'art. 74

Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità Sezione 1: Segreto e assistenza amministrativa Titolo prima dell'art. 76

Sezione 2: Protezione dei dati Art. 76

Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'AFC è autorizzata a trattare dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali.

1

L'AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per accertare l'assoggettamento fiscale.

2

6 7

RS 220 RS 831.10

2238

Legge sull'IVA

Art. 76a

Sistema d'informazione

L'AFC gestisce un sistema d'informazione per trattare dati personali e dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali nonché i profili della personalità.

1

2

Il sistema serve per: a.

accertare l'assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;

b.

accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;

c.

verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall'imposta e le relative imposte precedenti;

d.

verificare l'esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all'imposta o per la cui imposizione si è optato;

e.

eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto;

f.

garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;

g.

infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

h.

trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

i.

lottare contro i reati fiscali;

j.

tenere statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta;

k.

eseguire analisi e profili di rischio.

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:

3

a.

dati sull'identità delle persone;

b.

dati sulle attività economiche;

c.

dati sulle situazioni reddituali e patrimoniali;

d.

dati sulle situazioni tributarie;

e.

dati su debiti e cessioni di crediti;

f.

dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;

g.

profili della personalità secondo l'articolo 3 lettera d LPD;

h.

dati sull'osservanza degli obblighi fiscali;

i.

dati sul sospetto di infrazioni;

j.

dati su reati, oggetti e mezzi di prova sequestrati;

k.

dati su procedimenti amministrativi e penali nonché su procedure di assistenza amministrativa e finanziaria.

2239

Legge sull'IVA

Art. 76b

Comunicazione dei dati

In virtù dell'articolo 10 della legge del 28 giugno 19678 sul Controllo delle finanze, per l'adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso a tutti i sistemi d'informazione dell'AFC.

1

L'AFC può comunicare o rendere accessibili i dati secondo l'articolo 76a capoverso 3 mediante procedura di richiamo al personale dell'AFD incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

2

Art. 76c

Conservazione dei dati e dei documenti

I dati e i documenti utilizzati e trattati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali azioni nocive.

1

I documenti conservati in base alla presente disposizione sono equiparati agli originali.

2

Art. 76d

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

il sistema d'informazione;

b.

le categorie dei dati personali trattati;

c.

l'elenco dei dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali;

d.

il diritto d'accesso e di trattamento;

e.

la durata di conservazione; e

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Titolo prima dell'art. 77

Sezione 3: Garanzia della corretta riscossione delle imposte Art. 86 cpv. 7 La riscossione di un ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiudicata la determinazione del credito fiscale definitivo secondo gli articoli 72, 78 e 82. Se la determinazione del credito fiscale non ha luogo a causa dell'inattività del contribuente, in particolare perché non corregge le lacune ai sensi dell'articolo 72 né chiede una decisione ai sensi dell'articolo 82, con la scadenza della prescrizione del diritto di tassazione si considerano quali credito fiscale anche gli importi dell'imposta determinati dall'AFC secondo il capoverso 2.

7

8

RS 614.0

2240

Legge sull'IVA

Art. 87 cpv. 2 In caso di ripresa fiscale, non è dovuto alcun interesse moratorio se il contribuente dimostra che la ripresa fiscale è determinata da un errore che non ha comportato perdite d'imposta per la Confederazione.

2

Art. 88 cpv. 3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.

3

Art. 89 cpv. 2, 4 e 5 Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l'AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

2

4

Abrogato

L'AFC deve indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

5

Art. 92 cpv. 1, frase introduttiva e 6 1

L'AFC può condonare in tutto o in parte un'imposta passata in giudicato se:

6

Abrogato

Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:

1

Art. 96 cpv. 4 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 105 cpv. 1 lett. b e c 1

Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive: b.

nell'ambito dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto: 1. per le contravvenzioni secondo l'articolo 96 capoversi 1­3, in sei mesi dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale, 2. in caso di sottrazione d'imposta secondo l'articolo 96 capoverso 4, in due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale,

2241

Legge sull'IVA

3.

c.

per i delitti secondo l'articolo 97 capoverso 2 e per i delitti secondo gli articoli 14­17 DPA9, in sette anni dalla fine del periodo fiscale interessato;

nell'ambito dell'imposta sull'importazione: per tutti i delitti e le contravvenzioni secondo gli articoli 96, 97 capoverso 2 e 99 nonché per i delitti secondo gli articoli 1417 DPA, in sette anni;

Art. 107 cpv. 1 lett. c e 2 1

Il Consiglio federale: c.

disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 2.

Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni con monete d'oro e con oro fino nonché l'imposizione della loro importazione.

2

Art. 109 cpv. 1 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.

1

Variante del Consiglio federale Art. 115 cpv. 1 Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

1

Variante dell'organo consultivo Mantenere il diritto vigente Art. 115a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Su oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità per i quali al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è già stata dedotta l'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente non deve essere applicata retroattivamente, purché la vendi-

9

RS 313.0

2242

Legge sull'IVA

ta dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l'imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2243

Legge sull'IVA

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

1

f.

l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d­f affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

2

2. Legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 80 cpv. 2 n. 5 2

Sono parificati alle decisioni giudiziarie: 5.

nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto: rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

3. Legge federale del 18 giugno 201012 sul numero d'identificazione delle imprese Art. 6a

Identificatore personale nel registro IDI

L'UST può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194613 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questo è necessario per identificare persone fisiche nel registro IDI.

1

10 11 12 13

RS 172.021 RS 281.1 RS 431.03 RS 831.1

2244

Legge sull'IVA

L'UST può comunicare il numero d'assicurato ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro.

2

Art. 11 cpv. 6 6

Il numero d'assicurato dell'AVS non è pubblico.

4. Legge del 28 giugno 196714 sul Controllo federale delle finanze Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: k.

14

Abrogata

RS 614.0

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Legge sull'IVA

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