Legge federale sulla cittadinanza svizzera
Progetto 2
(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 20142; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta: I La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 24a
Stranieri della terza generazione
Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:
1
a.
almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure si può rendere verosimile che sia stato titolare di un diritto di dimora;
b.
almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquisito un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età;
c.
è nato in Svizzera;
d.
è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio.
Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.
2
1 2 3 4
RS 101 FF 2015 717 Sarà pubblicato successivamente nel FF.
FF 2014 4461
2014-2953
737
Legge sulla cittadinanza
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Sarà pubblicata nel Foglio federale una volta che Popolo e Cantoni avranno approvato il decreto federale del ...5 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.
2
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Minoranza (Fehr Hans, Amaudruz, Brand, Bugnon, Joder, Miesch, Rutz Gregor) Non entrare in materia
5
738
FF 2015 717 735