Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 20151; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20152, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici Titolo prima dell'art. 15a

Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 15a 1 In casi giustificati, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Stabilisce l'ammontare dell'indennità in funzione dell'età, della situazione personale e lavorativa, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il versamento dell'indennità deve essere approvato dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

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3

1 2 3

Il versamento di un'indennità è escluso se il giudice: a.

lascia la funzione poiché raggiunge l'età legale di pensionamento;

b.

è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o

c.

ha disdetto di propria iniziativa il rapporto di lavoro o non si candida in vista della rielezione.

FF 2015 1861 FF 2015 1885 RS 173.711.2

2015-0248

1879

Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell'AF

4

L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

5

Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se: a.

riprende il rapporto di lavoro prima che sia trascorso un anno dalla sua risoluzione; e

b.

la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale lo richiede; quest'ultima tiene conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

2. Ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20104 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 14a In casi giustificati, l'autorità di vigilanza può versare al procuratore generale o al sostituto procuratore generale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Essa stabilisce l'ammontare dell'indennità in funzione dell'età, della situazione personale e lavorativa, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

1

Il versamento dell'indennità deve essere approvato dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

2

Il versamento di un'indennità è escluso se il procuratore generale o il sostituto procuratore generale:

3

a.

lascia la funzione poiché raggiunge l'età legale di pensionamento;

b.

è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o

c.

ha disdetto di propria iniziativa il rapporto di lavoro o non si candida in vista della rielezione.

4

L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

5

Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se:

4

a.

riprende il rapporto di lavoro prima che sia trascorso un anno dalla sua risoluzione; e

b.

l'autorità di vigilanza lo richiede; quest'ultima tiene conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

RS 173.712.23

1880

Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell'AF

II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore [il primo giorno del mese successivo alla votazione finale].

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2

È applicabile per la prima volta alle elezioni a partire dal 2015.

1881

Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell'AF

1882