Termine di referendum: 9 luglio 2015

Legge federale sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali del 20 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20141, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 66a

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 26a

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano un importo stabilito dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

1 2 3

FF 2014 4655 RS 642.11 RS 642.14

2014-0212

2297

Imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali. LF

Art. 72t

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015.

Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l'importo di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 marzo 20155 Termine di referendum: 9 luglio 2015

4 5

RS 642.11 FF 2015 2297

2298