Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
Disegno
(LIOm) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali č modificata come segue: Art. 17 cpv. 1bis e 3 1bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autoritā fiscale disciplina la procedura.
3
Abrogato
Art. 18 cpv. 1bis e 1ter L'imposta č restituita integralmente o in parte per i carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.
1bis
La parte d'imposta destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale č restituita integralmente o in parte per il carburante impiegato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste. Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi; stabilisce inoltre le condizioni che determinano la restituzione parziale della parte d'imposta.
1ter
II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2015 1951 RS 641.61
2014-1384
1967
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
1968