Procedura di consultazione

Commissioni parlamentari Iv. pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata affinché sia chiaro in ogni caso quale Cantone è competente per il finanziamento residuo delle cure fornite ambulatorialmente o in una casa di cura. L'articolo 25a capoverso 5 LAMal è completato come segue: «Il Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato è competente per la determinazione e il versamento del finanziamento residuo. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza.» Inizio della consultazione: 9 settembre 2015 Termine della consultazione: 18 dicembre 2015 La documentazione della consultazione può essere ottenuta presso: Servizi del Parlamento, segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità, tel.

058 322 99 27 / 058 322 94 24, fax 058 322 96 56, www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/Pagine/default.aspx oppure può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

22 settembre 2015

2015-2572

Cancelleria federale

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