Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

Disegno

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20151, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 5 cpv. 4 4 Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere c e f. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

Art. 7 cpv. 4bis 4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese di controllo, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera f non è applicabile.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Sanzioni amministrative 2

1 2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: a.

per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, all'articolo 3 o all'articolo 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

b.

per infrazioni all'articolo 2, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

FF 2015 4809 RS 823.20

2015-1632

4825

L sui lavoratori distaccati

c.

per infrazioni all'obbligo di diligenza secondo l'articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

d.

per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o c, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

e.

per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;

f.

addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo.

L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.

L'elenco è pubblico.

3

Art. 12 cpv. 1 lett. c, comminatoria penale, nonché 2 e 4 1

Chiunque: c.

non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b, c o d;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale4 commina una pena più grave.

2

e 4 Abrogati

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

RS 220 RS 311.0

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