Termine di referendum: 9 luglio 2015

Legge federale sul credito al consumo (LCC) Modifica del 20 marzo 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 gennaio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 2 aprile 20142, decreta: I La legge federale del 23 marzo 20013 sul credito al consumo è modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 lett. f 1

La presente legge non si applica: f.

ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi;

Art. 8

Limitazione

I contratti di leasing di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13­16, 17 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 3, 19­24, 25 capoversi 1, 2 lettera b e 3, 26, 29 e 31­40.

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I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12­16, 17 capoversi 1 e 2, 18 capoversi 1 e 3, 19­24, 25 capoversi 1, 2 lettera b e 3, 27 e 30­40.

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Art. 31 cpv. 1 e 3 Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 2 e 3) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Può chiedere al consumatore l'estratto del registro delle esecu-

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zioni e un'attestazione del salario o, se questi non esercita un'attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito.

In caso di dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati. Non può limitare la verifica ai documenti indicati nel capoverso 1.

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Art. 32

Sanzioni

Il creditore che violi in modo grave l'articolo 28, 29, 30 o 31 perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull'indebito arricchimento.

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Il creditore che violi l'articolo 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, l'articolo 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese.

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Sezione 8: Pubblicità Art. 36, rubrica Principio Art. 36a 1

Pubblicità aggressiva

La pubblicità per i crediti al consumo non deve essere aggressiva.

I creditori definiscono in modo adeguato in una convenzione di diritto privato quale pubblicità è considerata aggressiva.

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Se la convenzione non è conclusa entro congruo termine o se la reputa insufficiente, il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è considerata aggressiva.

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Art. 36b

Disposizione penale

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente contravviene al divieto di pubblicità aggressiva.

Sezione 10: Competenze Art. 40 cpv. 1 lett. a 1

L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente: a.

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offre garanzie per un'attività ineccepibile e la sua situazione economica è sana;

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 marzo 20154 Termine di referendum: 9 luglio 2015

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