Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Golden Bell V 149 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 24 giugno 2015: 1.

L'apparecchio con gioco automatico Golden Bell V 149 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio con gioco automatico Golden Bell V 149 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 23 647 franchi, sono imputate a Proms Operating SA. Previa deduzione dell'anticipo di 15 000 franchi, resta un saldo di 8647 franchi a favore della CFCG. L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Al ricorso contro le cifre 1­3 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

6.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

7.

Notifica: Proms Operating SA, Casella postale 37, 1782 Belfaux p. Adr. RA Luzi Stamm, Seminarstrasse 34, 5400 Baden

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

14 luglio 2015

2015-1910

Commissione federale delle case da gioco

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