Termine di referendum: 24 dicembre 2015
Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione) del 12 dicembre 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20132, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1
Oggetto, campo d'applicazione e scopo
La presente legge disciplina: a.
il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all'esame federale di professione e ai corsi preparatori all'esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
b.
il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.
Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.
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Art. 2
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
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a.
sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;
b.
borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
RS 101 FF 2013 4733
2014-3310
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c.
prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.
Sezione 2: Contributi della Confederazione Art. 3
Principio
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.
Art. 4
Condizioni
La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 514 e 16 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 20093.
Art. 5
Ripartizione
Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.
Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 6
Sostegno all'armonizzazione intercantonale
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.
1
Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
2
Art. 7
Statistica
Per l'approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all'istruzione.
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www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche
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Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8
Abrogazione di un altro atto normativo
La legge del 6 ottobre 20064 sui sussidi all'istruzione è abrogata.
Art. 9 1
Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta5 in votazione popolare.
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3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014
Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 15 settembre 20156 Termine di referendum: 24 dicembre 2015
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RU 2007 5871 L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF 2015 5163).
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