Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 2, decreta:
Art. 1 L'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo multilaterale) è approvato.
1
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare: a.
il decreto del ...4 concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nonché la legge federale del ...5 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) a condizione che siano state approvate dall'Assemblea federale; e
b.
che i due atti: 1. non siano stati oggetto di una votazione popolare, o 2. siano stati accettati in votazione popolare.
Art. 2 Il Consiglio federale deposita le notifiche seguenti in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettere a ed e del dell'Accordo multilaterale: a.
1 2 3 4 5
La Svizzera ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni che precisano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica.
RS 101 FF 2015 4467 RS ...; FF 2015 4555 RS ...; FF 2015 4661 RS ...; FF 2015 4593
2015-0666
4553
Approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari. DF
b.
La Svizzera ha istituito misure adeguate volte a garantire il rispetto degli standard prescritti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.
Art. 3 Il Dipartimento federale delle finanze comunica, in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo multilaterale, i metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura, applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato B dell'Accordo multilaterale).
1
Trasmette, in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo multilaterale, il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per quanto concerne la Svizzera (allegato D).
2
Informa in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.
3
Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
4554