Legge federale sull'imposta preventiva

Progetto

(Legge sull'imposta preventiva, LIP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 20151; visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19653 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Proposta della maggioranza Art. 16 cpv. 2bis 2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se sono soddisfatte le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile secondo:

a.

l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; o

b.

l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le disposizioni d'esecuzione di tale accordo.

Art. 20 2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

1

Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica deve essere ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale.

2

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FF 2015 4395 FF 2015 4429 RS 642.21

2015-1303

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Se, nei casi previsti dall'articolo 16 capoverso 2bis, la dichiarazione della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure la notifica non sono presentate tempestivamente, la procedura di notifica è concessa previa riscossione di una multa disciplinare secondo l'articolo 64.

3

Proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 16 cpv. 1 lett. c 1

L'imposta preventiva scade: c.

sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 90 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 20 2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile entro un anno dalla scadenza di tale prestazione, sempre che sia stata dichiarata entro il termine di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera c.

1

L'ordinanza determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa.

2

Proposta della maggioranza Art. 70c V. Disposizioni transitorie della modifica del ...

Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche alle fattispecie che risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore della modifica del ..., salvo che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1o gennaio 2011.

1

Se il contribuente soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2bis, l'interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.

2

La richiesta è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

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Proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 70c Stralciare II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Non entrare in materia

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