15.047 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale) del 5 giugno 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (disegno di modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-0681

4613

Compendio Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa). Il presente disegno si prefigge di approvare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e, per poterla attuare, di apportare le necessarie modifiche alla legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

Situazione iniziale Dal mese di marzo 2009 la Svizzera riconosce lo standard globale per lo scambio di informazioni in ambito fiscale. L'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa da parte di tutti gli Stati del G20 e di quasi tutti gli Stati dell'OCSE conferisce di fatto alla suddetta Convenzione il valore di standard globale. Con la sua adesione essa ribadisce il suo impegno nella lotta internazionale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta al fine di tutelare l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Contenuto del progetto Il campo di applicazione materiale della Convenzione sull'assistenza amministrativa può essere definito individualmente introducendo determinate riserve. Il Consiglio federale propone che la Convenzione sull'assistenza amministrativa si applichi per la Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede tre forme di scambio di informazioni: quello su domanda, quello spontaneo e quello automatico.

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Lo scambio di informazioni su domanda corrisponde allo standard dell'OCSE che la Svizzera ha ripreso dal 2009 in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in accordi sullo scambio d'informazioni in materia fiscale.

­

Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene anche introdotto lo scambio spontaneo di informazioni, ovvero le informazioni che uno Stato ha già ricevuto possono essere a loro volta trasmesse a un altro Stato che si presume interessato. La Convenzione sull'assistenza amministrativa elenca cinque casi in cui le informazioni vanno trasmesse spontaneamente.

­

La Convenzione sull'assistenza amministrativa può servire da base per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. A questo scopo occorrono però ulteriori accordi che devono essere approvati dall'Assemblea federale. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA), che la Svizzera ha firmato il 19 novembre 2014, è un accordo complementare di questo tipo. La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce la base giuridica per il MCAA ed

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è quindi il prerequisito per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni basato sul MCAA.

Dovrebbe essere inoltre possibile la notifica diretta per posta di documenti di autorità estere verso la Svizzera e inversamente la notifica diretta per posta di documenti di autorità svizzere verso l'estero. Si propone di escludere le altre forme di assistenza amministrativa previste nella Convenzione sull'assistenza amministrativa tramite la formulazione di riserve.

L'introduzione di una riserva limita infine l'applicabilità a un periodo dopo la firma da parte della Svizzera della Convenzione sull'assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi di diritto materiale per l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti.

L'esecuzione dell'assistenza amministrativa sotto il profilo procedurale deve essere disciplinata nel diritto interno. I principi giuridici necessari per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, in particolare quelli relativi allo scambio spontaneo di informazioni, devono essere inseriti nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

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Indice Compendio

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1

4617 4617

Punti essenziali della Convenzione sull'assistenza amministrativa 1.1 Situazione iniziale 1.2 Panoramica sul contenuto della Convenzione sull'assistenza amministrativa 1.3 Integrazione nella strategia del nostro Collegio 1.4 Valutazione

4618 4620 4623

2

Rapporto con altri accordi

4623

3

Risultati della consultazione 3.1 Aspetti generali 3.2 Risultati della procedura di consultazione 3.3 Novità rispetto al progetto posto in consultazione

4624 4624 4624 4626

4

Commento ai singoli articoli della Convenzione sull'assistenza amministrativa

4627

5

Spiegazioni relative all'atto di attuazione 5.1 Presentazione 5.2 Commento ai singoli articoli dell'atto di attuazione

4648 4648 4649

6

Ripercussioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa e della legislazione di attuazione 6.1 Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni 6.2 Ripercussioni economiche e fiscali

4657 4657 4658

7

Rapporto con il programma di legislatura

4659

8

Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità 8.2 Forma dell'atto 8.3 Delega delle competenze legislative

4659 4659 4659 4660

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Disegno)

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Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione sull'assistenza amministrativa

1.1

Situazione iniziale

La Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è scaturita nel 1988 da una collaborazione fra il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). È stata presentata alla firma il 25 gennaio 1988 ed è entrata in vigore per i primi cinque Stati (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1995. Nei primi anni il numero degli Stati firmatari non è aumentato di molto.

Nel 2009 la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è stata riveduta per adeguarla agli sviluppi internazionali e per consentire anche agli Stati che non fossero membri del Consiglio d'Europa o dell'OCSE di aderirvi. Il Protocollo d'emendamento è entrato in vigore il 1° giugno 2011. Di seguito per «Convenzione sull'assistenza amministrativa» si intende la Convenzione riveduta dal Protocollo d'emendamento del 1° giugno 2011.

Negli ultimi anni sia gli Stati del G20 sia gli Stati membri dell'OCSE hanno invitato tutti i Paesi ad aderire alla Convenzione. Il numero degli Stati che l'ha firmata è quindi aumentato passando a 70: in 48 Paesi è già entrata in vigore (stato: 1° maggio 2015)1. Tra gli Stati firmatari rientrano tutti gli Stati del G20 e gli Stati membri dell'OCSE ad eccezione di Israele2. Il campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa è stato inoltre esteso negli ultimi due anni a 153 Territori d'oltremare e alle dipendenze della Corona Britannica nonché ai Territori dei Paesi Bassi e della Danimarca. Il termine «Parti» designa gli Stati e i Territori nei quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa è in vigore.

Grazie al sostegno di cui gode tale Convenzione da parte del G20 e dell'OCSE e della vasta base di Stati firmatari, l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa è diventata lo standard nella collaborazione internazionale sulle questioni fiscali. Il 9 ottobre 2013 il Consiglio federale ha deciso di firmare tale Convenzione.

La firma è stata apposta il 15 ottobre 2013 presso la sede dell'OCSE a Parigi.

1

2 3

Un elenco aggiornato con tutti gli Stati e i Territori è disponibile sul sito: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Tableau des juridictions participantes.

Israele ha tuttavia emesso una dichiarazione d'intenti in questo senso.

Si tratta di Anguilla, Aruba, Bermuda, Curaçao, Gibilterra, Groenlandia, Guernsey, Isole Cayman, Isole Färöer, Isola di Man, Isole di Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat e Saint Martin.

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1.2

Panoramica sul contenuto della Convenzione sull'assistenza amministrativa

Principi generali La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale che consente alle Parti di prestarsi reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda diverse imposte. Oltre allo scambio di informazioni, prevede altre forme di assistenza amministrativa.

La struttura modulare della Convenzione sull'assistenza amministrativa e la possibilità di formulare riserve permette a ciascuno Stato di escludere determinate modalità di cooperazione e definire il campo di applicazione in base alle proprie esigenze. In questo modo gli Stati possono decidere individualmente a quali forme di cooperazione vincolarsi. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono vincolanti e non possono essere fatti oggetto di riserve.

Gli ordinamenti giuridici delle Parti sono espressamente rispettati. Nessuno Stato può essere obbligato ad adottare misure contrarie alla propria legislazione.

Un principio generale della Convenzione sull'assistenza amministrativa è l'equilibrio tra gli interessi delle autorità fiscali e la protezione giuridica dei contribuenti.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa pone requisiti severi di segretezza sui dati scambiati. Si applicano sia le prescrizioni in materia di segretezza dello Stato richiedente sia quelle dello Stato richiesto.

In linea di massima il principio della specialità è garantito. Un uso delle informazioni per fini diversi da quelli fiscali è consentito solo previa autorizzazione esplicita dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa sottostà al principio di reciprocità.

Nessuna Parte può richiedere un'assistenza amministrativa per imposte per le quali essa non la fornisce. Parimenti una Parte può richiedere assistenza amministrativa solo nelle forme in cui essa la fornisce.

Tipi di scambio di informazioni La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede tre tipi di scambio di informazioni: 1.

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Le Parti sono tenute a scambiare informazioni su domanda (cfr. art. 5 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). In questa forma di scambio le informazioni relative a un caso particolare sono trasmesse in risposta a una domanda concreta di un altro Stato. Il contenuto e la portata di questo obbligo corrispondono allo standard dell'OCSE, come è stabilito in particolare nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (Modello di convenzione dell'OCSE) e nel relativo commento. Lo scambio di informazioni su domanda comprende anche domande raggruppate (cfr. in merito art. 5 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). In convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e in accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA) la Svizzera ha già convenuto con numerosi Stati partner una clausola per lo scambio di informazioni fiscali conforme

allo standard.4 La Convenzione sull'assistenza amministrativa consente alla Svizzera di aumentare il numero degli Stati partner con i quali poter scambiare informazioni su domanda conformemente allo standard5.

2.

Le Parti sono inoltre tenute a scambiare spontaneamente le informazioni, ciò che costituisce una nuova forma di collaborazione per la Svizzera (cfr. art. 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Lo scambio spontaneo di informazioni prevede che le informazioni (non trasmesse quindi in risposta a una preventiva richiesta) che uno Stato ha già ricevuto possono essere a loro volta trasmesse a un altro Stato che si presume ne sia interessato.

3.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che una o più Parti possano concordare lo scambio automatico di informazioni (cfr. art. 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Nello scambio automatico di informazioni vengono trasmesse automaticamente a intervalli regolari informazioni precedentemente definite con precisione (ad es. estratti conto bancari o redditi patrimoniali) a un altro Stato. Per attivare lo scambio automatico di informazioni occorre un accordo supplementare (cfr. spiegazioni fornite al n. 1.3 e all'art. 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Le tre modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda. Spesso un'informazione trasmessa spontaneamente o automaticamente costituisce il punto di partenza di una domanda di assistenza amministrativa, ad esempio se uno Stato trasmette spontaneamente informazioni su una determinata persona a un altro Stato.

L'autorità fiscale dello Stato che ha ricevuto le informazioni avvia un'indagine e costata che ha bisogno di ulteriori informazioni per valutare definitivamente il caso.

Per poterle ottenere, può presentare domanda di assistenza amministrativa allo Stato che ha fornito le prime informazioni.

Altre forme di collaborazione Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede altre forme di assistenza amministrativa in materia fiscale: controlli fiscali simultanei (cfr. art. 8 della Convenzione), controlli fiscali all'estero (cfr. art. 9 della Convenzione), assistenza amministrativa per il recupero di crediti fiscali (cfr. art. 11 della Convenzione) compresi i provvedimenti conservativi (cfr. art. 12 della Convenzione) nonché l'assistenza amministrativa per la notifica di documenti (cfr.

art. 17 della Convenzione) o la notifica diretta di documenti (cfr. art. 17 par. 3 della Convenzione). Queste forme di collaborazione non rientrano nella parte obbligatoria della Convenzione sull'assistenza amministrativa e possono essere escluse mediante riserva o dichiarazione.

4

5

Una panoramica aggiornata di tutte le CDI con clausola per lo scambio di informazioni conformemente allo standard dell'OCSE e di tutti i TIEA è disponibile nel sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI): www.sif.admin.ch > Temi > Politica fiscale internazionale > Doppia imposizione e assistenza amministrativa.

Complessivamente vi rientrano 36 partner (Stati e Territori con i quali la Svizzera non ha firmato o posto in vigore una clausola di scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE, ma che hanno posto in vigore o almeno firmato la Convenzione): Albania, Anguilla, Arabia Saudita, Aruba, Azerbaigian, Belize, Bermuda, Brasile, Isole di Turks e Caicos, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Camerun, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Curaçao, Gabon, Georgia, Gibilterra, Guatemala, Indonesia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Marocco, Moldova, Monaco, Montserrat, Nuova Zelanda, Nigeria, Filippine, Saint Martin, Sudafrica, Tunisia e Ucraina (stato: 1° maggio 2015).

4619

Riserve e dichiarazioni La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le Parti possano formulare determinate riserve e dichiarazioni.6 Le riserve sono elencate esaustivamente nell'art. 30 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Possono essere presentate alla firma, al deposito della ratifica o in qualsiasi momento successivo. È prassi corrente presentarle al momento della ratifica. La possibilità di presentare una dichiarazione è prevista nell'articolo 4 paragrafo 3 e nell'articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Le dichiarazioni servono a informare gli altri Stati su una determinata prassi nel proprio ambito nazionale. La questione concernente le riserve e le dichiarazioni che la Svizzera dovrà presentare è sottoposta all'Assemblea federale. Le riserve e le dichiarazioni proposte dal Consiglio federale sono illustrate nelle spiegazioni degli articoli a cui si riferiscono.

Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi legali materiali per l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti.

L'esecuzione dell'assistenza amministrativa sotto il profilo procedurale deve essere disciplinata nel diritto interno. Le basi legali necessarie per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, in particolare quelle concernenti lo scambio spontaneo di informazioni, devono essere inserite nella legge del 28 settembre 20127 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Esse sono illustrate nel numero 5.

1.3

Integrazione nella strategia del nostro Collegio

La nostra decisione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa corrisponde alla nostra strategia per una piazza finanziaria concorrenziale ed integra che rispetta gli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni. La Svizzera deve poter disporre anche in futuro di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale, obiettivo che un'economia aperta di medie dimensioni come la Svizzera può raggiungere soltanto conformandosi e contribuendo a dar forma agli standard internazionali vigenti. Nel campo dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, gli standard internazionali hanno in particolare lo scopo di creare condizioni eque: nessuno Stato deve approfittare del mancato rispetto degli standard nell'assistenza amministrativa internazionale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa ha una funzione importante in questo contesto. Con il suo carattere multilaterale essa garantisce gli stessi diritti e obblighi a tutte le Parti e quindi condizioni eque alle piazze finanziarie. L'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa contribuisce a conseguire i suoi obiettivi in materia di politica dello sviluppo, poiché questa Convenzione è aperta anche ai Paesi in sviluppo e pertanto offre loro l'opportunità di intensificare la lotta contro l'evasione fiscale.

6

7

Le riserve e le dichiarazioni presentate dalle Parti possono essere consultate nel sito Internet dell'OCSE: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Liste des déclarations, réserves et autres communications pour la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

RS 672.5

4620

Scambio di informazioni su domanda Il 13 marzo 2009 abbiamo deciso di revocare la riserva riguardo all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE. In questo modo la Svizzera ha potuto estendere lo scambio di informazioni con altri Paesi sulla base di una domanda concreta e motivata. Il rispetto dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda viene verificato con valutazioni tra pari (peer reviews) del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Nel quadro della prima fase della peer review, svoltasi nel mese di giugno 2011, il Forum globale ha rivolto alla Svizzera numerose raccomandazioni, tra cui la necessità di adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard in materia di scambio di informazioni. Nel frattempo la Svizzera è stata ammessa alla fase 2 della valutazione a cui verrà sottoposta nella seconda metà del 2015. Ci adoperiamo per adottare le misure necessarie ad attuare tali raccomandazioni, affinché la Svizzera possa conseguire nella seconda fase della peer review una buona valutazione globale.

Per quanto concerne le raccomandazioni di adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard in materia di scambio di informazioni, abbiamo già: ­

firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa;

­

riveduto numerose CDI esistenti e concluso nuove CDI e TIEA che prevedono un'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE;

­

posto in consultazione, il 22 ottobre 2014, l'avamprogetto di legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI).

Il Forum globale ha apprezzato le misure prese dalla Svizzera ed è giunto alla conclusione che la raccomandazione di adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard per lo scambio di informazioni possa essere considerata attuata. Al riguardo si deve sottolineare che l'obiettivo del Forum globale è la firma e non l'entrata in vigore delle rispettive convenzioni.

Per l'ammissione della Svizzera alla fase 2 della valutazione è stata decisiva la firma della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Con l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera può aumentare notevolmente il numero degli Stati partner per lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard OCSE. Di uguale importanza è stato il notevole numero di CDI e TIEA riveduti e conclusi. Con la terza misura la Svizzera può ampliare ulteriormente il numero di Stati partner.

Oggi la Svizzera ha di fatto firmato 57 CDI e TIEA, di cui 44 sono entrati in vigore (stato: 1° maggio 2015). Se la Convenzione sull'assistenza amministrativa entrasse oggi in vigore per la Svizzera, il numero degli Stati partner aumenterebbe passando da 36 a 93 Stati e Territori. Del resto con la LASSI la Svizzera può rendere la propria rete di CDI non ancora riveduta unilateralmente conforme allo standard. Nel caso della LASSI si tratta di una misura transitoria, poiché accordi bilaterali sono da preferirsi a soluzioni unilaterali e pertanto la Svizzera continuerà ad adoperarsi per la revisione delle CDI esistenti con questi Stati.8

8

La consultazione concernete la LASSI è terminata il 5 febbraio 2015. Attualmente vengono valutati i pareri espressi.

4621

Scambio automatico di informazioni Gli Stati del G20 hanno incaricato l'OCSE di sviluppare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (standard globale). Esso è stato approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'OCSE e confermato il 20 e 21 settembre 2014 dagli Stati del G20. Dopo aver consultato le competenti commissioni parlamentari e i Cantoni, l'8 ottobre 2014 abbiamo approvato i mandati per negoziare con gli Stati partner l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

Il 29 ottobre 2014, 51 Stati e Territori9 hanno firmato a Berlino l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA). Il MCAA è lo strumento di attuazione dello standard globale creato dall'OCSE. Esso contiene le seguenti caratteristiche principali:

9

­

Si fonda sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa che costituisce la base giuridica degli accordi per lo scambio automatico di informazioni. L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa precisa che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente informazioni.

­

Il MCAA può essere firmato da qualsiasi Stato che abbia almeno manifestato l'intenzione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa.

­

Il MCAA è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approvazione nazionali.

­

Il MCAA prevede che lo scambio automatico di informazioni sia attivato bilateralmente. In proposito devono essere soddisfatte le seguenti premesse: ­ entrambe le Giurisdizioni devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa; ­ entrambe le Giurisdizioni devono aver firmato il MCAA; ­ entrambe le Giurisdizioni devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard; ­ entrambe le Giurisdizioni devono aver comunicato al segretariato dell'Organo di coordinamento di essere interessati a uno scambio automatico di informazioni con l'altra Giurisdizione.

­

Il MCAA prevede che, al momento della firma, ogni Giurisdizione comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo standard. La condizione affinché lo scambio automatico di informazioni sia un vincolo giuridico rispetto a un altro Stato è tuttavia l'adempimento delle premesse elencate. Se tali condizioni sono soddisfatte soltanto successivamente, il MCAA trova applicazione soltanto a partire da quel momento.

Albania, Anguilla, Argentina, Aruba, Austria, Belgio, Bermuda, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernesey, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Isole Färöer, Isola di Man, Isole di Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia e Ungheria.

4622

­

L'elenco delle Giurisdizioni con cui un determinata Giurisdizione intende procedere allo scambio automatico di informazioni può essere presentato all'atto della firma del MCAA oppure in un secondo tempo.

Il 19 novembre 2014 abbiamo deciso di firmare il MCAA e l'abbiamo sottoscritto lo stesso giorno. Il MCAA e quindi l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è oggetto di un messaggio separato (cfr. il messaggio concernente l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la sua attuazione (legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)). Poiché il MCAA si basa sull'articolo 6 di quest'ultima, l'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa è dunque la condizione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA.

1.4

Valutazione

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è una importante parte integrante della nostra strategia per una piazza finanziaria svizzera competitiva rispettosa degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare di quelli sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni.

Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera può estendere la propria rete di Stati partner con i quali scambiare informazioni conformi allo standard e adempiere quindi una raccomandazione del Forum globale. Essa può introdurre lo scambio spontaneo di informazioni, assurto a standard internazionale.

Inoltre, con la Convenzione sull'assistenza amministrativa non viene introdotto lo scambio automatico di informazioni. Essa è tuttavia la condizione affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA, che sarà presentato separatamente all'Assemblea federale.

Presentando diverse riserve e dichiarazioni previste come opzione dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera può escludere diverse forme di assistenza amministrativa che di norma non ha concordato neanche nelle sue CDI e nei suoi TIEA. Sarà consentita unicamente la notifica diretta di documenti per posta.

Con l'aumento delle relazioni internazionali si moltiplicano le situazioni in cui un residente in Svizzera è assoggettato a imposta anche all'estero. Vista la possibilità di notificare direttamente i documenti, i contribuenti possono tutelare meglio i loro diritti all'estero ricevendo per tempo le informazioni che li concernono.

2

Rapporto con altri accordi

La Svizzera ha già concluso numerosi accordi di collaborazione internazionale in materia fiscale (ad es. CDI, TIEA, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE del 26 ottobre 200410 o l'Accordo antifrode tra la Svizzera e l'UE del 26 ottobre 200411). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è un'altra base giuridica per accordare assistenza amministrativa ad altri Stati e riceverla da questi. I diversi accordi coesistono e la Convenzione sull'assistenza amministrativa 10 11

RS 0.641.926.81 RS 0.351.926.81

4623

non preclude la possibilità di fornire assistenza amministrativa in base ad altri accordi esistenti o futuri (cfr. commento all'articolo 27 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Per lo scambio di informazioni su domanda ciò significa che per gli Stati o Giurisdizioni in cui sono già in vigore una CDI o un TIEA conforme allo standard, in futuro sussisteranno due possibili basi giuridiche. Per quanto riguarda l'obbligo di accordare assistenza amministrativa su domanda, in linea di principio essi sono quindi equivalenti, perché tutti e due si basano sullo standard dell'OCSE, come viene stabilito in particolare nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel relativo commento (cfr. commento all'art. 5 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Possono invece esserci differenze per quanto riguarda l'applicabilità temporale e le imposte considerate nella Convenzione. Gli Stati che presentano una domanda di informazioni alla Svizzera devono indicare ogni volta su quale principio giuridico si basa la domanda. L'AFC verifica se nel principio giuridico scelto sono soddisfatte le condizioni stabilite. Non è possibile ricorrere a più principi giuridici per una domanda. Se l'AFC respinge una domanda, lo Stato richiedente può presentare la stessa domanda sulla base di un'altra base giuridica. L'AFC verifica se in quest'altra base giuridica scelta sono soddisfatte le condizioni stabilite.

Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera si impegna per la prima volta a scambiare informazioni anche spontaneamente. Le CDI e i TIEA della Svizzera non prevedono alcuno scambio spontaneo di informazioni. Questo avverrà quindi esclusivamente in base alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e solo nei confronti delle Parti di questa Convenzione.

3

Risultati della consultazione

3.1

Aspetti generali

Dal 14 gennaio al 21 aprile 2015 la Convenzione sull'assistenza amministrativa e le modifiche alla LAAF necessarie per la sua attuazione sono state oggetto di una procedura di consultazione. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è un accordo multilaterale che non può essere modificato in modo unilaterale. Nel quadro della sua approvazione si deve tuttavia definire quali riserve e quali dichiarazioni debbano essere presentate dalla Svizzera.

Le risposte alla consultazione sono pervenute da 25 Cantoni, sei partiti politici, sei associazioni mantello nazionali dell'economia e dieci rappresentanti degli ambienti interessati. Inoltre è giunto anche il parere di altri 11 partecipanti. Cinque dei partecipanti invitati hanno rinunciato a presentare un parere.

3.2

Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

Tutti i Cantoni ad eccezione di uno hanno espresso il loro consenso per l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa o hanno perlomeno manifestato comprensione in merito.

4624

Cinque partiti sono d'accordo con l'avamprogetto. Un partito respinge l'avamprogetto in linea generale.

16 delle 27 associazioni, organizzazioni e imprese che hanno presentato un parere materiale circa la Convenzione sull'assistenza amministrativa hanno comunicato di appoggiare l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Cinque partecipanti alla consultazione non hanno comunicato di essere contrari o favorevoli all'avamprogetto, ma hanno presentato osservazioni e richieste. Due associazioni hanno espresso un atteggiamento prevalentemente critico nei confronti dell'avamprogetto. Quattro partecipanti alla consultazione sono contrari all'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

I seguenti aspetti della Convenzione sull'assistenza amministrativa sono stati valutati in modo critico: a.

Scambio spontaneo di informazioni: vengono criticati lo scambio spontaneo di informazioni in quanto tale e la poca chiarezza sulla forma concreta di attuazione. L'attuazione dovrebbe essere cauta (ma conforme allo standard) tenendo in considerazione la reciprocità, cioè la prassi effettiva, non solo quella dichiarata ufficialmente. I Cantoni dovrebbero essere coinvolti nel processo dell'attuazione concreta. Dovrebbe essere chiarita in particolare anche la rilevanza materiale (in termini di importi) per una comunicazione spontanea.

b.

Principio di specialità: numerosi Cantoni si chiedono se anche in futuro sia consentito fornire informazioni in materia fiscale ad altre autorità, se le informazioni ricevute sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa sono già state prese in considerazione nelle relative decisioni di tassazione. Si deve impedire che le autorità fiscali cantonali non possano più assolvere i loro obblighi di fornire informazioni.

c.

Riserve e dichiarazioni: alcuni partecipanti suggeriscono di introdurre l'assistenza per la notifica di documenti, ma di rinunciare all'introduzione della notifica diretta per posta oppure di permetterla soltanto con ulteriori limitazioni.

Inoltre vanno sottolineati i seguenti aspetti critici relativi alla modifica della LAAF: a.

Abrogazione dell'autolimitazione (art. 22 cpv. 6 LAAF): numerosi Cantoni richiedono l'abrogazione dell'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Mantenere questa autolimitazione in vista dell'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni e dello scambio automatico di informazioni non appare logico.

Altri suggeriscono di modificare almeno la disposizione, in modo che l'autolimitazione non sia più valida per Stati dai quali la Svizzera possa ricevere informazioni senza previa domanda.

b.

Abrogazione del divieto di impiego delle informazioni bancarie ottenute tramite assistenza amministrativa (art. 21 cpv. 2 LAAF): un certo numero di Cantoni chiede l'abrogazione o l'adeguamento dell'articolo 21 capoverso 2 LAAF. La disposizione vieta l'impiego di informazioni bancarie ottenute tramite assistenza amministrativa e trasmesse all'estero che secondo il diritto svizzero non avrebbero potuto essere ottenute. Mantenere questa disposizione in vista dell'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni e dello scambio automatico di informazioni non appare più giustificabile. Alcuni Cantoni ritengono che la posizione avvantaggiata di autorità fiscali estere 4625

non sia soddisfacente ma comprensibile in vista del mantenimento del segreto bancario a livello nazionale.

3.3

Novità rispetto al progetto posto in consultazione

Rispetto all'avamprogetto, il disegno di decreto federale (compreso l'allegato) presenta le seguenti modifiche:

12

a.

Oltre alle riserve proposte nel quadro della consultazione, la Svizzera dovrebbe formulare anche una riserva secondo l'articolo 30 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Con essa la Svizzera si riserva di non fornire assistenza amministrativa per quei crediti fiscali che esistono già al momento dell'entrata in vigore per la Svizzera della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La riserva si riferisce anche a crediti fiscali che esistono al momento del ritiro di una riserva secondo l'articolo 1 capoverso 3 numero 1 o 2 del disegno di decreto federale e che, con il ritiro della riserva, ricadrebbero di nuovo nell'ambito di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La riserva relativa all'assistenza in materia di esecuzione secondo l'articolo 30 paragrafo 1 lettera b comprende già questa riserva, ma visto che altre Parti hanno presentato una doppia riserva, anche la Svizzera dovrebbe procedere in tal modo e definire così i punti poco chiari (art. 1 cpv. 3 n. 3 del disegno di decreto federale).

b.

Vengono eliminate le due disposizioni dell'avamprogetto di decreto federale che ci avrebbero autorizzato a ritirare riserve o dichiarazioni qualora queste fossero diventate prive di fondamento. Visto che il ritiro delle riserve o delle dichiarazioni deve essere sottoposto all'Assemblea federale per l'approvazione o risultare da modifiche di leggi, si può rinunciare a tali disposizioni nel disegno di decreto federale (art. 1 cpv. 4 e art. 2 cpv. 2 dell'avamprogetto di decreto federale).

c.

L'articolo 4 capoverso 3 LAAF viene riformulato in modo che la disposizione trovi applicazione sia per lo scambio di informazioni su domanda che per lo scambio spontaneo di informazioni. La novità è rappresentata dal fatto che la disposizione deve esprimere più chiaramente che le informazioni concernenti terzi non devono essere trasmesse se queste non sono presumibilmente rilevanti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata. Tale principio è contenuto già nel messaggio relativo alla LAAF12 e corrisponde alla prassi attuale dell'AFC. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto la prassi esistente dell'AFC dovrebbe essere inserita nel testo di legge. La riformulazione comporta la necessità di adeguare la struttura dell'articolo 4 LAAF e si ripercuote anche sulla definizione della persona interessata nell'articolo 3 lettera a LAAF.

d.

L'articolo 22 capoverso 6 LAAF prevede che la Svizzera presenti richieste di assistenza amministrativa per informazioni bancarie soltanto se è possibile ottenere queste informazioni secondo il diritto svizzero. La novità è che questa autolimitazione dovrebbe essere in parte abrogata. Un nuovo capoverso 7

Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587, spiegazioni ad art. 4 cpv. 2).

4626

dovrebbe essere aggiunto all'articolo 22 LAAF in modo che il capoverso 6 non sia valido in relazione a quegli Stati dai quali la Svizzera può ottenere informazioni senza previa richiesta. Questa parziale abrogazione dell'autolimitazione viene giustificata dal fatto che in base allo scambio automatico di informazioni e allo scambio spontaneo di informazioni la Svizzera in futuro riceverà da questi Stati informazioni senza necessità di richiesta, in particolare anche informazioni bancarie. In determinati casi queste informazioni non saranno tuttavia sufficienti per stabilire in modo definitivo l'obbligo fiscale secondo il diritto svizzero. Saranno necessarie ulteriori informazioni e per questo le autorità fiscali svizzere devono avere la possibilità di richiederle tramite una procedura di assistenza amministrativa. La modifica proposta non influisce sul segreto bancario a livello nazionale, ovvero per i contribuenti in Svizzera con conti bancari in Svizzera. Le regole per ottenere informazioni bancarie a livello nazionale per l'applicazione e l'attuazione del diritto fiscale svizzero non vengono modificate da questo disegno. Pure le informazioni bancarie ottenute in Svizzera nel quadro di una richiesta dall'estero potranno essere utilizzate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero (art. 21 cpv. 2 LAAF).

4

Commento ai singoli articoli della Convenzione sull'assistenza amministrativa

Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione Art. 1

Oggetto della Convenzione e persone considerate

Par. 1 La Convenzione sull'assistenza amministrativa si prefigge l'assistenza amministrativa in materia fiscale tra le Parti. L'articolo 1 paragrafo 1 precisa che l'assistenza amministrativa può includere se del caso atti compiuti da organi giudiziari. Ogni singola Parte stabilisce quali autorità forniscono assistenza amministrativa secondo il proprio diritto nazionale. Tale precisazione è quindi il risultato del carattere multilaterale della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'assistenza amministrativa viene sempre accordata con riserva del capitolo IV che tutela i diritti dei contribuenti e indica i limiti dell'assistenza amministrativa (cfr. in particolare l'art. 21 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Par. 2 L'assistenza amministrativa include tre ambiti: lo scambio di informazioni (compresi i controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all'estero), la riscossione dei crediti fiscali (compresi i provvedimenti conservativi) e l'assistenza per la notifica di documenti (cfr. capitolo III). Una Parte non deve obbligatoriamente accordare tutte queste forme di assistenza amministrativa e può presentare riserve (cfr. art. 30 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e il precedente n. 1.2 «Riserve e dichiarazioni»). Se una Parte presenta una riserva per una determinata forma di assistenza amministrativa, non può richiedere tale forma di assistenza amministrativa alle altre Parti.

4627

Par. 3 Questo paragrafo tratta il campo di applicazione personale della Convenzione sull'assistenza amministrativa, per cui la cittadinanza e la residenza delle persone interessate dall'assistenza amministrativa sono irrilevanti. La disposizione chiarisce che una persona interessata dall'assistenza amministrativa non può obiettare di non essere cittadino di una delle Parti o di non esservi residente.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione sull'assistenza amministrativa ha un vasto campo di applicazione sotto il profilo materiale, socì da garantire che le peculiarità della legislazione tributaria delle diverse Parti siano tenute in considerazione. Tuttavia è possibile presentare riserve per quanto concerne le imposte considerate nella Convenzione sull'assistenza amministrativa ed è quindi possibile definire il campo di applicazione della Convenzione su base individuale. 42 Stati hanno colto questa opportunità e hanno limitato il campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa a determinate imposte (stato: 1° maggio 2015). Una Parte può richiedere assistenza amministrativa alle altre Parti solo sulle imposte per le quali è disposta a fornirla.

Par. 1 La lettera a elenca le imposte che rientrano obbligatoriamente nel campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e che non possono essere escluse tramite riserva. Si tratta di imposte sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale e sul patrimonio che sono riscosse a livello nazionale.

La lettera b elenca le imposte che possono essere escluse dal campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa con una riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett. a). Si tratta delle suddette imposte, se queste non vengono riscosse a livello nazionale. Per la Svizzera sono le imposte cantonali e, per quanto applicabili, le imposte comunali sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale e sulla sostanza.

Inoltre, la lettera b elenca i contributi obbligatori della sicurezza sociale da versare allo Stato o agli organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico nonché tutte le altre categorie di imposte (ad es. imposte sulle successioni e sulle donazioni, imposte sulla proprietà immobiliare, imposte sul valore aggiunto e imposte sulle vendite, imposte sui veicoli a motore ecc.) a prescindere da quale livello statale vengano riscosse. Sono invece esclusi i dazi.

Proponiamo che l'assistenza amministrativa che la Svizzera deve accordare in base alla Convenzione sia limitata alle seguenti imposte: imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi) e sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza
mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali). Concretamente sono le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili, sul capitale e l'imposta preventiva. Non rientrano invece nel campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa i contributi della sicurezza sociale, in quanto non sono considerati imposte. I contributi obbligatori da versare allo Stato o agli organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico, come ad esempio i contributi AVS, sono esplicitamente esclusi mediante una riserva concernente l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero ii (cfr. art. 1 par. 3 del disegno di decreto federale). Anche i contributi alla previdenza professionale 4628

(2° pilastro) non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa dato che non sono imposte. Questi contributi non sono menzionati esplicitamente nella Convenzione sull'assistenza amministrativa, dato che sono una peculiarità svizzera. L'approccio da noi proposto corrisponde alla politica generalmente seguita in materia di CDI. La Svizzera è libera di convenire bilateralmente un più ampio campo di applicazione per lo scambio di informazioni nel quadro di una CDI o di un TIEA, come ha già fatto precedentemente in determinati CDI e TIEA.

Presentando una riserva relativa al campo di applicazione materiale della Convenzione, la Svizzera non deve accordare alcuna assistenza amministrativa per quanto concerne le categorie di imposte escluse, ma non la può nemmeno richiedere alle altre Parti per tali categorie.

Par. 2­4 Le imposte a cui si applica la Convenzione sull'assistenza amministrativa per una Parte sono elencate nell'allegato A. Per la Svizzera si possono così riassumere: ­

le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi),

­

le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).

Il contenuto dell'allegato A può essere modificato anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Il paragrafo 3 descrive la relativa procedura. Se le imposte elencate nell'allegato A sono sostituite nel diritto nazionale da imposte identiche o analoghe, la Convenzione sull'assistenza amministrativa si applica a queste imposte. Questo approccio corrisponde in linea di massima a quello adottato nelle CDI e nei TIEA. Il paragrafo 4 obbliga le Parti a notificare tali modifiche. Il nostro Collegio è autorizzato a comunicare le modifiche da apportare all'allegato A (cfr. art. 3 cpv. 2 del disegno di decreto federale).

Capitolo II: Definizioni generali Art. 3

Definizioni

Nell'articolo 3 vengono definite le espressioni utilizzate nella Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Par. 1 Le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano le Parti che chiedono assistenza amministrativa in materia fiscale e le Parti a cui tale assistenza è richiesta.

Il termine «imposta» comprende tutte le imposte per cui è applicabile la Convenzione sull'assistenza amministrativa (per quanto concerne il campo di applicazione materiale, cfr. art. 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

L'espressione «credito fiscale» non designa solo gli importi di imposta veri e propri, comprensivi di eventuali importi aggiuntivi, ma anche gli interessi di mora, le multe 4629

amministrative e le relative spese di riscossione dovute e non ancora corrisposte (conformemente all'art. 30 par. 1 lett. b della Convenzione, l'assistenza amministrativa può essere esclusa per la riscossione di crediti fiscali o di multe amministrative; cfr. in merito cap. III sez. III). Un credito fiscale deve essere già dovuto, il che significa che in linea di principio l'importo dell'imposta deve essere definito. Tuttavia non deve corrispondere obbligatoriamente all'importo dovuto definitivamente perché può basarsi ad esempio su stime. L'espressione «credito fiscale» non comprende solo il debito fiscale personale del contribuente, ma anche la responsabilità di un terzo che deve riscuotere l'imposta alla fonte e/o versarla all'amministrazione.

L'espressione «autorità competente» designa le autorità elencate nell'allegato B della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Per la Svizzera corrisponde al capo del Dipartimento federale delle finanze o alla persona autorizzata a rappresentarlo. Questa definizione corrisponde a quella contenuta nelle CDI e nei TIEA.

Il termine di «cittadino» comprende persone sia fisiche sia giuridiche, società di persone, altre associazioni e soggetti giuridici. Le persone fisiche si intendono come cittadini se possiedono la cittadinanza della Parte interessata. Le persone giuridiche si intendono appartenenti a una Parte se sono state costituite in conformità con la legislazione in vigore in questa Parte. Per quanto concerne la cittadinanza delle persone giuridiche, la Convenzione sull'assistenza amministrativa segue la teoria della costituzione o dell'incorporazione utilizzata anche in Svizzera. Le Parti possono definire il termine di «cittadinanza» mediante una dichiarazione nell'allegato C.

Dato che la definizione utilizzata nella Convenzione corrisponde a quella svizzera, tale dichiarazione risulta superflua.

Par. 2 Tutte le espressioni non definite nell'articolo 2 paragrafo 1 vengono interpretate secondo la legislazione propria della Parte che applica concretamente la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Le CDI e i TIEA conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione analoga.

Par. 3 Le modifiche apportate all'allegato B (autorità competente) devono essere comunicate a uno dei Depositari della Convenzione sull'assistenza amministrativa (Consiglio d'Europa e OCSE). Siamo autorizzati a comunicare le modifiche apportate a questo allegato (cfr. art. 3 cpv. 4 del disegno di decreto federale).

Capitolo III: Forme di assistenza Sezione I: Scambio di informazioni Art. 4

Disposizioni generali

Par. 1 Ai sensi del paragrafo 1 le Parti sono tenute a scambiarsi le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione del proprio diritto interno in relazione alle imposte considerate nella Convenzione sull'assistenza amministrativa. La premessa della verosimile pertinenza corrisponde allo standard internazionale per l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Sono quindi escluse 4630

le cosiddette raccolte di prove (fishing expeditions) o lo scambio di informazioni che non sono rilevanti per l'assoggettamento di un determinato contribuente o di un determinato gruppo di persone. Il principio contenuto nel paragrafo 1 è realizzato negli articoli 4­9.

L'espressione «in particolare come previsto dalla presente sezione» esprime il concetto che, oltre alle cinque forme di assistenza amministrativa di cui al capitolo III sezione I (scambio di informazioni su domanda, spontaneo o automatico, controlli fiscali simultanei e controlli all'estero), sono ammesse anche altre forme di scambio di informazioni. Nella prassi le diverse forme possono anche essere miste.

Per altre forme di scambio di informazioni o per le forme miste dello scambio di informazioni, occorre però l'accordo delle autorità competenti di entrambi gli Stati interessati.

Par. 3 Prima di trasmettere informazioni a un altro Stato, alcuni Stati prevedono nella loro legislazione interna che le persone interessate devono essere informate. Il paragrafo 3 consente a questi Stati di informare previamente i loro cittadini o residenti sul loro territorio anche nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa, inviando loro una pertinente dichiarazione. Una riserva in merito concerne sia lo scambio di informazioni su domanda sia lo scambio spontaneo di informazioni.

Finora nove Stati e Territori hanno colto questa opportunità (Giappone, Lettonia, Paesi Bassi [compresi i territori caraibici olandesi, Aruba, Curaçao e Saint Martin], Polonia e Stati Uniti) (stato: 1° maggio 2015).

Lo scambio efficace di informazioni non deve essere impedito o ritardato eccessivamente dall'informazione preliminare della persona interessata. Inoltre, in determinate situazioni devono essere previste eccezioni all'informazione preliminare (cfr.

commento all'art. 21 par. 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Il diritto svizzero prevede l'informazione preliminare della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere negli articoli 14 e 14a LAAF. Sono previste eccezioni all'informazione preliminare nell'articolo 21a LAAF. In questi casi la persona interessata e le altre persone legittimate a ricorrere vengono informate a posteriori. Questa norma è valida anche per lo scambio di informazioni su domanda in
applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Inoltre, la LAAF deve essere completata al fine di prevedere una notifica alla persona interessata e alle altre persone legittimate a ricorrere anche nell'ambito dello scambio spontaneo di informazioni (cfr. in merito art. 22b LAAF).

Partendo da questo presupposto, la Svizzera deve presentare una dichiarazione secondo la quale l'autorità competente del nostro Paese può informare le persone interessate prima di trasmettere informazioni a un'altra Parte (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a del disegno di decreto federale). Concretamente questo significa che vengono applicate le prescrizioni sull'informazione della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere, contenute nell'ultima versione valida della LAAF.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

Per quanto riguarda il contenuto e la portata, lo scambio di informazioni su domanda previsto nella Convenzione sull'assistenza amministrativa corrisponde allo standard dell'OCSE, come è stabilito in particolare nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel relativo commento. Comprende anche domande raggruppate 4631

(cfr. commento in merito nei n. marg. 50 e 167 del commento sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa). In linea di principio, le CDI, i TIEA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa sono strumenti equivalenti per convenire uno scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Per quanto riguarda le Parti con cui la Svizzera ha concordato una CDI con una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard o un TIEA, l'articolo 5 in linea di massima non comporta un'estensione dell'obbligo di accordare l'assistenza amministrativa. Vi possono invece essere differenze nella durata dell'applicabilità. Con l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera aumenta il numero di Stati partner con i quali può scambiare informazioni su domanda (cfr. n. 1.3).

L'esecuzione dello scambio di informazioni su domanda in applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa è disciplinata nella LAAF (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF).

Art. 6

Scambio automatico di informazioni

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che due o più Parti possano convenire in determinati casi e secondo una procedura concordata congiuntamente, uno scambio automatico di informazioni ai sensi dell'articolo 4.

Affinché sia attivato lo scambio automatico di informazioni occorre quindi un accordo supplementare.

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa non si esprime in merito alla competenza a livello nazionale per concludere un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Per determinati Stati questo articolo offre una base giuridica sufficiente per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni mediante un accordo amministrativo tra autorità competenti. Di contro, nella legislazione svizzera in vigore, non esiste una base sufficiente per un tale modo di procedere (vedi in merito anche il n. 1.3). Se la Svizzera volesse convenire lo scambio automatico di informazioni con altre Parti in base all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, sarebbe quindi necessario un accordo separato, che l'Assemblea federale dovrebbe approvare.

Il 19 novembre 2014 abbiamo approvato la firma del MCAA e l'abbiamo sottoscritto lo stesso giorno. Il MCAA e quindi l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è oggetto di un messaggio separato (cfr. n. 1.3). Poiché il MCAA si basa sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'entrata in vigore di quest'ultima è la condizione per introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù del MCAA.

Art. 7

Scambio spontaneo di informazioni

Nello scambio spontaneo di informazioni una Parte comunica spontaneamente le informazioni di cui dispone a un'altra Parte, partendo dal presupposto che possano interessare a quest'ultima. A differenza dello scambio di informazioni su domanda, la trasmissione di informazioni avviene senza domanda preliminare («spontaneamente»). Rispetto allo scambio automatico di informazioni non viene stabilito in via preliminare con una o più Parti quali informazioni (ad es. ricavi periodici in forma di interessi) trasmettere sistematicamente e a intervalli regolari.

Lo scambio spontaneo di informazioni è uno strumento nuovo per la Svizzera nelle relazioni con le autorità competenti estere. All'interno della Svizzera le autorità 4632

fiscali effettuano già lo scambio spontaneo di informazioni in applicazione degli articoli 111 e 112a della legge federale del 14 dicembre 199013 sull'imposta diretta (LIFD), degli articoli 39 e 39a della legge federale del 14 dicembre 199014 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e degli articoli 36 e 36a della legge federale del 13 ottobre 196515 sull'imposta preventiva (LIP).

Par. 1 Questo paragrafo elenca i casi in cui una Parte deve trasmettere spontaneamente informazioni all'altra Parte, ovvero quando: a.

vi sono motivi di ritenere che esista una riduzione d'imposta in un'altra Parte;

b.

un contribuente ottiene una riduzione o un'esenzione che comporterebbe un aumento d'imposta o un'imposizione in un'altra Parte;

c.

una relazione d'affari tra contribuenti residenti in diverse Parti avviene tramite uno o più altri Paesi in modo che possa risultare una diminuzione d'imposta in una o in entrambe le Parti;

d.

vi sono motivi di ritenere che esista una diminuzione d'imposta dovuta a trasferimenti fittizi di utili all'interno di un gruppo d'imprese;

e.

a seguito di informazioni che una Parte ha ricevuto da un'altra Parte, la prima Parte è venuta a conoscenza di informazioni che potrebbero essere utili anche alla determinazione dell'imposta nell'altra Parte.

Nel 2006 l'OCSE ha approvato un manuale che dovrebbe fornire un aiuto pratico alle autorità fiscali nell'esecuzione delle diverse forme d'assistenza amministrativa16. Nel secondo capitolo di questo manuale si affronta la tematica dello scambio spontaneo di informazioni. Le spiegazioni e gli esempi che seguono sono ripresi da questo manuale.

Lo scambio spontaneo di informazioni per sua natura si basa sulla collaborazione attiva delle autorità fiscali locali (ad es. ispettori fiscali ecc.). Per esperienza le informazioni scambiate spontaneamente si dimostrano utili, perché riguardano in generale determinate domande che sono state individuate o scelte da funzionari tributari dello Stato che ha trasmesso le informazioni durante o dopo un controllo o un altro tipo di indagine fiscale.

L'efficacia dello scambio spontaneo di informazioni dipende essenzialmente dalla motivazione e dalla volontà dei funzionari dello Stato che le trasmette. È importante pertanto che i suoi funzionari tributari trasmettano automaticamente alle autorità competenti le informazioni che possono essere interessanti per l'altra Parte. Per questo motivo le autorità fiscali devono sviluppare strategie per sostenere e promuovere lo scambio spontaneo di informazioni. Al riguardo occorre tenere presente che la trasmissione di informazioni utili aumenta la probabilità di ricevere in cambio anche informazioni utili per sé.

13 14 15 16

RS 642.11 RS 642.14 RS 642.21 Disponibile su: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l'échange de renseignements.

4633

I seguenti esempi dimostrano l'esistenza di diversi scenari che possono portare a uno scambio spontaneo di informazioni: ­

Da un controllo della società X nello Stato A risulta che alla voce spese generali è stato effettuato un pagamento di oltre 40 000 Euro a una società Y non collegata con sede nello Stato B. Da una verifica dei conti risulta che questo importo è stato effettivamente versato alla società Y, ma da un controllo del conto corrente bancario della società X risulta che lo stesso giorno sono stati effettuati due versamenti, uno di oltre 25 000 Euro e l'altro di oltre 15 000 Euro. L'ispettore tributario nota il seguente appunto nell'agenda del direttore: «François Z (che ha fornito le prestazioni dirigenziali) ha richiesto che fosse effettuato un versamento di 25 000 Euro sul conto della società Y e un secondo pagamento di 15 000 sul suo conto bancario personale». Poiché l'ispettore sospetta che il secondo versamento non sia stato registrato nella contabilità della società Y, e quindi ritiene che questa informazione sia interessante per l'amministrazione delle contribuzioni dello Stato B, avvia uno scambio spontaneo di informazioni con lo Stato B tramite l'autorità competente.

­

All'autorità fiscale dello Stato A sono state trasmesse informazioni anonime che dimostrano che Jean X, residente nello Stato A, ha ricevuto elevate somme in contanti che suo padre ha depositato nel suo conto bancario nello Stato B. Suo padre possiede un ristorante. Jean X ha dichiarato che suo padre avrebbe versato queste somme per due motivi: (1) per eludere l'imposizione degli utili del suo ristorante trasferendo importi elevati all'estero e (2) per sostenere finanziariamente suo figlio nello Stato A. Da un controllo della situazione fiscale di Jean X si evince che egli non ha mai presentato una dichiarazione fiscale nello Stato A, sebbene i suoi estratti conto attestino che dalle somme versategli da suo padre abbia ottenuto cospicui proventi da interessi imponibili. L'ispettore calcola che nell'anno fiscale 2003 sono stati versati complessivamente 50 000 Euro in più tranche sul conto corrente bancario di Jean X. Egli parte dal presupposto che le informazioni raccolte potrebbero essere interessanti per l'amministrazione delle contribuzioni dello Stato B, poiché sospetta che questi proventi non siano stati dichiarati in quello Stato. Parla della questione con l'autorità competente per avviare uno scambio spontaneo di informazioni con lo Stato B. Le informazioni scambiate comprendono, in particolare, la copia di un rapporto, copie di ricevute bancarie importanti e il nome del padre di Jean X.

­

Per evitare i casi di doppia imposizione del reddito da lavoro, lo Stato A utilizza il metodo di esenzione fiscale. Maria, che risiede nello Stato A, ne ha beneficiato in quanto nell'anno fiscale 2003 ha lavorato per più di 183 giorni nello Stato B. Poiché la CDI tra questi due Paesi conferisce allo Stato B il diritto di tassare il reddito da lavoro di Maria, lo Stato A comunica spontaneamente allo Stato B di aver concesso a Maria un'esenzione fiscale nell'anno fiscale 2003.

I casi elencati nell'articolo 7 in merito a quando deve essere effettuato uno scambio spontaneo di informazioni costituiscono la base di diritto materiale per lo scambio spontaneo di informazioni. Possiamo disciplinare dettagliatamente in un'ordinanza gli obblighi connessi a questo articolo (cfr. in merito l'art. 22a cpv. 1 LAAF). Inoltre, il DFF deve poter emanare istruzioni per disciplinare determinati aspetti pratici e la collaborazione tra le autorità federali e quelle cantonali (cfr. in merito l'art. 22a 4634

cpv. 5 LAAF). In questo contesto esse si basano sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati in quest'ambito. A livello internazionale il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) sta sviluppando un contesto per lo scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale in materia di imposizione delle persone giuridiche. Tuttavia, in questo articolo attualmente non compaiono ulteriori raccomandazioni o precisazioni internazionali sugli obblighi. Il DFF ha istituito un gruppo di lavoro con gli attori interessati per elaborare la nostra ordinanza e le istruzioni del DFF.

Par. 2 Le informazioni trasmesse spontaneamente concernono dati che sono già a disposizione delle autorità fiscali di una Parte. L'autorità fiscale di una Parte non è obbligata ad acquisire informazioni da altri possessori delle stesse per lo scambio spontaneo di informazioni. In linea di massima, nello scambio spontaneo di informazioni possono essere scambiati tutti i tipi di dati, incluse le informazioni bancarie.

Affinché lo scambio spontaneo di informazioni funzioni, queste devono poter essere qualificate come importanti. L'articolo 7 paragrafo 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa stabilisce pertanto che ogni Parte adotti le misure e attui le procedure necessarie affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le informazioni possano essere inoltrate all'altra Parte. Le basi giuridiche per i provvedimenti e le procedure necessari in Svizzera devono essere introdotte nella LAAF (cfr. art. 22a­22e LAAF).

Art. 8

Controlli fiscali simultanei

Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano per determinare i casi oggetto di controlli fiscali simultanei nonché le procedure da rispettare. Ogni Parte verifica nel proprio territorio la situazione fiscale di una o più persone allo scopo di scambiare le informazioni utili così ottenute con le altre Parti che hanno effettuato simultaneamente controlli fiscali. In casi transfrontalieri i controlli fiscali simultanei tra le autorità fiscali di due o più Parti possono rappresentare uno strumento efficace per contrastare la sottrazione d'imposta. L'articolo 8 crea la base giuridica per tale collaborazione. Tuttavia, essa non è vincolante, poiché ogni Parte si riserva il diritto di decidere se partecipare o meno in un caso concreto ai controlli fiscali simultanei.

Art. 9

Controlli fiscali all'estero

Su domanda dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare i rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla parte pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto. Non è obbligatorio accogliere tale domanda e l'autorità competente dello Stato richiesto può decidere di volta in volta su ogni singola domanda. Inoltre, è possibile fare una dichiarazione con cui si manifesta l'intenzione di non accettare, in linea di principio, tali domande (cfr. par. 3). Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento. Due Territori dei Paesi Bassi (Curaçao e Saint Martin) hanno rilasciato tale dichiarazione per determinate imposte (stato: 1° maggio 2015).

Secondo l'articolo 271 capoverso 1 CP17, chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a un'autorità 17

RS 311.0

4635

o a un funzionario è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.

L'esecuzione di un controllo fiscale in Svizzera si qualifica in linea di principio come un atto d'ufficio che rientra nel campo di applicazione di questa disposizione.

Per non violare l'articolo 271 capoverso 1 CP occorre pertanto un'autorizzazione, che attualmente non è prevista dal diritto svizzero. In nessuna CDI o in nessun TIEA è stata convenuta la possibilità di effettuare controlli fiscali all'estero.

Partendo da questo presupposto la Svizzera deve fare una dichiarazione nella quale manifesta l'intenzione di non accettare in linea di principio tali domande (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del disegno di decreto federale).

Art. 10

Informazioni contraddittorie

Questo articolo prevede che una Parte che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, riceve informazioni da un'altra Parte, ne informa la Parte che le ha fornite, purché esse si discostino notevolmente dalle informazioni già disponibili. In questo modo la Parte che ha le inviate è messa in condizione di verificare la correttezza delle informazioni di cui dispone.

Sezione II: Assistenza al recupero Nella sezione II la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede una maggiore collaborazione nel recupero di crediti fiscali. L'assistenza amministrativa nel recupero è l'aiuto fornito da uno Stato a un altro Stato nel recupero di crediti fiscali nei confronti di persone che dispongono di valori patrimoniali nello Stato richiesto.

L'assistenza al recupero viene accordata solo su domanda. In linea di principio lo Stato richiesto deve recuperare le imposte come se fossero le proprie e utilizzare a tal fine i mezzi che gli competono in base al proprio ordinamento giuridico. È anche possibile chiedere a uno Stato di adottare provvedimenti conservativi tipici come il sequestro di oggetti o il blocco di conti bancari (cfr. art. 12 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). L'assistenza al recupero secondo la suddetta Convenzione corrisponde nel contenuto all'articolo 27 del Modello di convenzione dell'OCSE. Questa forma di collaborazione è facoltativa e secondo il commento sul Modello di convenzione dell'OCSE deve essere concordata solo se, dopo aver ponderato diversi fattori, entrambi gli Stati giungono alla conclusione che nel caso concreto una tale collaborazione ha senso18. Si deve esaminare, in particolare, se i sistemi fiscali, le amministrazioni delle contribuzioni e i sistemi giuridici di entrambi gli Stati sono strutturati in maniera analoga per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, se l'assistenza al recupero offre vantaggi equilibrati e reciproci per entrambe le Parti, in che misura le amministrazioni delle contribuzioni di entrambe le Parti saranno in grado di accordare efficacemente assistenza al recupero, se i flussi commerciali e di investimenti tra entrambe le Parti sono sufficientemente elevati per giustificare questo tipo di collaborazione. Anche secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa questa forma di collabora18

Cfr. commento dell'OCSE all'art. 27 del Modello di convenzione dell'OCSE, pag. C(27)-1. Disponibile su: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Conventions fiscales > Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune ­ différentes versions disponibles > 2010 Version complète du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE > C(27)-1.

4636

zione è facoltativa e può essere esclusa mediante riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett. b della Convenzione sull'assistenza amministrativa). 26 Stati e Territori hanno colto questa opportunità (Albania [in parte], Anguilla, Argentina, Austria, Belize, Bermuda, Canada, Cipro, Colombia, Costa Rica, Giappone [in parte], Gibilterra, Guernsey, Indonesia, Irlanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole di Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Kazakistan, Malta [in parte], Montserrat, Russia, Slovacchia [in parte] e Stati Uniti) (stato: 1° maggio 2015).

Finora la Svizzera non ha convenuto di fornire un'assistenza globale al recupero in nessuna CDI e in nessun TIEA. Solamente nella CDI del 30 gennaio 197419 tra la Svizzera e l'Austria è stata concordata, con il Protocollo del 21 marzo 2006, l'assistenza al recupero per quanto concerne l'imposta sui salari. La soluzione ivi riportata è collegata all'imposizione dei frontalieri contestualmente abolita e al cambio di metodo adottato dall'Austria per evitare le doppie imposizioni sul reddito da attività lucrativa dipendente passando dal metodo dell'esenzione al metodo del computo. In nessun altro Stato esiste una situazione analoga e pertanto la Svizzera ritiene che questo tipo di assistenza amministrativa non sia necessaria.

Partendo da questo presupposto la Svizzera deve presentare una riserva ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 1 lettera b della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 3 del disegno di decreto federale).

Inoltre la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede, all'articolo 30 paragrafo 1 lettera c, una riserva temporale. Le Parti possono riservarsi il diritto di non fornire alcuna assistenza amministrativa per qualsiasi credito fiscale in essere riconducibile allo Stato in oggetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, o laddove fosse stata formulata una riserva in riferimento al campo di applicazione, al momento del ritiro di tale riserva per le imposte della rispettiva categoria. Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa per i crediti fiscali in essere, subentra l'assistenza al recupero; per questa ragione gli Stati che escludono in via generale l'assistenza al recupero non hanno bisogno di formulare questa riserva. La riserva in questione viene compresa fondamentalmente dalla riserva
relativa all'assistenza al recupero. Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, prevediamo comunque di formulare tale riserva (cfr. art. 1 cpv. 3 del disegno di decreto federale). 20 Stati e Territori hanno formulato una riserva ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 1 lettera c (Austria, Belgio, Bermuda, Costa Rica, Croazia, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Italia, Jersey, Kazakistan, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria). Di questi, 11 Stati e Territori hanno formulato una riserva anche nell'ambito dell'assistenza al recupero (Austria, Bermuda, Costa Rica, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Kazakistan, Malta e Slovacchia).

19

Art. 26a della CDI; RS 0.672.916.31

4637

Sezione III: Notifica di documenti Art. 17

Notifica di documenti

Par. 1 Questa forma di collaborazione tra autorità fiscali ha lo scopo di agevolare la notifica di documenti ai contribuenti all'estero. Su domanda di una Parte, l'altra Parte notifica documenti emessi nello Stato richiedente alle persone residenti nello Stato richiesto. L'assistenza amministrativa nella notifica di documenti rientra nell'ambito non obbligatorio della Convenzione sull'assistenza amministrativa e può essere esclusa mediante riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett. d della Convenzione). 17 Stati e Territori hanno colto questa opportunità (Albania [in parte], Argentina, Belize, Bermuda, Canada, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Irlanda, Jersey, Malta [in parte], Slovacchia [in parte], Stati Uniti e Sudafrica) (stato: 1° maggio 2015).

La Svizzera ha convenuto una tale assistenza per la notifica solo con la Francia per quanto concerne determinate imposte20. L'assistenza per la notifica serve ad applicare il diritto fiscale in situazioni internazionali. Tuttavia, comporta un onere amministrativo elevato. Riteniamo pertanto che l'assistenza per la notifica non debba essere estesa ad altri Stati. La Svizzera deve quindi avvalersi della possibilità di presentare una riserva. Tuttavia dev'essere consentito il recapito diretto della posta (cfr. commento all'art. 17 par. 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Par. 3 L'articolo 17 paragrafo 3 consente alle Parti di trasmettere direttamente per posta un documento a una persona residente nel territorio dell'altra Parte. Questa disposizione può comprendere, in particolare, documenti nel quadro di una procedura di tassazione, del recupero o della notifica mediante una procedura di assistenza amministrativa in corso. È possibile presentare una riserva relativa a questo paragrafo, benché questo articolo preveda che in linea di principio si debba concedere l'assistenza per la notifica (cfr. art. 30 par. 1 lett. e della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Per contro, è anche possibile presentare una riserva solo per l'assistenza per la notifica, autorizzando però la notifica diretta per posta.

In Svizzera la notifica diretta per posta di documenti con contenuto vincolante da parte di autorità estere a destinatari che si trovano in Svizzera è considerata come esecuzione illecita di un atto ufficiale sul territorio svizzero21. Tuttavia, non costituisce un atto d'ufficio vietato, in particolare, se il recapito diretto per posta dall'estero

20 21

Art. 28bis della CDI; RS 0.672.934.91 Art. 271 CP per le autorità estere in Svizzera, e/o art. 299 CP, al contrario, per le autorità svizzere all'estero.

4638

è previsto in un accordo internazionale. In Svizzera è già possibile notificare direttamente per posta documenti nel quadro di alcuni accordi multilaterali e bilaterali22.

Con la crescente internazionalizzazione delle relazioni aumentano le situazioni per cui una persona residente in Svizzera è in parte tassata anche all'estero, ad esempio a causa di un immobile ubicato all'estero o di un'attività lucrativa svolta all'estero. Se in tali casi lo Stato estero non può notificare direttamente documenti al contribuente o al suo rappresentante, le singole leggi di solito prevedono misure sostitutive che fungono da notifica (ad es. la pubblicazione nell'organo di pubblicazione ufficiale o l'affissione presso l'Ufficio delle contribuzioni). È fortuito che il contribuente venga a conoscenza di documenti notificati in quel modo. È altrettanto aleatorio che il contribuente possa attivarsi in merito a tali documenti e possa adottare rimedi giuridici nei tempi stabiliti. Proponiamo pertanto di consentire la notifica diretta di documenti per posta. Di conseguenza, la Svizzera non deve presentare alcuna riserva relativa all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale.

Capitolo IV: Disposizioni comuni alle diverse forme di assistenza Art. 18

Informazioni fornite dallo Stato richiedente

Questo articolo elenca le informazioni che devono essere contenute in una domanda di assistenza amministrativa. Lo scambio di informazioni può avvenire solo se la domanda è formulata in maniera il più possibile dettagliata e contiene il maggior numero possibile di informazioni. Con le indicazioni di cui all'articolo 18 paragrafo 1 si vuole evitare la caccia alle informazioni (le cosiddette fishing expeditions).

Tuttavia devono essere interpretate in senso lato per non ostacolare uno scambio efficace di informazioni. L'articolo 18 è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato in particolare ai sensi dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e del relativo commento. Prevale sull'articolo 6 capoverso 2 LAAF. Di seguito vengono elencati solo gli elementi che sono importanti per le forme di assistenza amministrativa per cui non deve o non può essere presentata riserva.

Se necessario, le domande che vengono presentate applicando la Convenzione sull'assistenza amministrativa devono contenere le seguenti indicazioni:

22

a.

l'autorità all'origine della domanda;

b.

il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata;

Art. 16 PAII CEAG (RS 0.351.12), art. 52 CAS (il testo non è pubblicato nella RS [vedi sito Internet sull'assistenza giudiziaria internazionale: www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf/recht/multilateral/sdue.html), art. 28 AAF (RS 0.351.926.81) e precedenti accordi aggiuntivi che completano la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale con la Francia (art. X; RS 0.351.934.92), l'Italia (art. XII; RS 0.351.945.41), la Germania (art. IIIA; RS 0.351.913.61) e l'Austria (art. IX, RS 0.351.916.32) in combinato disposto con l'articolo 32 dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).

4639

c.

nel caso di una domanda di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle;

d.

in ogni caso, conformità o meno della domanda alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Inoltre lo Stato richiedente deve spiegare che in linea di principio ha esaurito tutte le misure disponibili previste dalla sua legislazione e dalla sua prassi amministrativa (cfr. art. 21 par. 2 lett. g della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Dopo che è stata presentata una domanda, lo Stato richiedente deve informare lo Stato richiesto se viene a conoscenza di eventuali nuovi fatti. In generale, lo Stato richiedente deve cercare per quanto possibile di minimizzare il dispendio per lo Stato richiesto.

Art. 20

Risposta alla domanda di assistenza

Par. 1 e 2 Lo Stato richiesto deve informare tempestivamente lo Stato richiedente se può accogliere o meno la domanda. Se viene dato seguito alla domanda, lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente in merito alle misure prese e al risultato della sua assistenza (par. 1). Se la domanda è respinta, occorre informare lo Stato richiedente indicando i motivi che hanno portato al respingimento della domanda (par. 2).

Lo Stato richiedente deve avere la possibilità di migliorare o completare la sua domanda. L'articolo 6 capoverso 3 LAAF prevede una norma analoga. Se la procedura si prolunga, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente sullo stato di avanzamento dei lavori.

Par. 3 Se, nel caso di una domanda di informazioni, lo Stato richiedente ha indicato la forma in cui desidera riceverle e se lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest'ultimo fornisce le informazioni nella forma desiderata. Questo impegno vale solo se lo Stato richiesto è in grado di soddisfare la richiesta che riguarda la forma.

Art. 21

Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza

Questo articolo si prefigge di conciliare gli interessi del contribuente e dello Stato richiesto con l'interesse per una collaborazione il più efficace possibile tra autorità fiscali. Prevede diverse possibilità limitare l'obbligo di fornire assistenza amministrativa. Questi limiti sono conformi allo standard dell'OCSE, ragione per cui questo articolo deve essere interpretato in particolare ai sensi dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e del relativo commento. Le seguenti spiegazioni si limitano alle forme di assistenza amministrativa per cui non deve o non può essere formulata alcuna riserva.

Par. 1 L'articolo 21 paragrafo 1 afferma che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione e dalla prassi amministrativa nello Stato richiesto non sono pregiudicati. Questo principio secondo cui il diritto e la prassi amministrativa dello Stato richiesto vanno rispettati è evocato anche in altri punti della Convenzione sull'assistenza amministrativa, ad esempio nell'articolo 4 paragrafo 3 di quest'ultima. Contestualmente nel commento si afferma però che questi diritti e garanzie 4640

non dovrebbero essere utilizzati in modo da vanificare l'obiettivo della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Per quanto concerne l'informazione delle persone interessate prima che siano trasmesse le informazioni a un altro Stato, ciò significa ad esempio che devono essere previste eccezioni a questa notifica (cfr. commento all'art. 4 par. 3 della Convenzione). In quanto alla Svizzera, il principio significa che le prescrizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non vengono pregiudicate dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Par. 2 lett. a, c, d, e In linea di principio, il paragrafo 2 lettere a, c, d, e è conforme all'articolo 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato ai sensi del commento all'articolo 26 di tale Modello di convenzione.

In merito al paragrafo 2 lettera e occorre precisare che in questo caso si può contestare non soltanto un'imposizione nello Stato richiedente che contrasta con una CDI, ma anche un'imposizione nello Stato richiedente che è in contrasto con tutti i principi di imposizione vigenti in generale o con un altro accordo che lo Stato richiesto ha concluso con lo Stato richiedente. Una violazione dei principi di imposizione vigenti in generale possono essere, ad esempio, un'imposizione con effetti confiscatori o una sanzione eccessiva per reati fiscali nello Stato richiedente.

Par. 2 lett. b Il paragrafo 2 lettera b precisa che lo Stato richiesto non è obbligato ad adottare misure contrarie all'ordine pubblico. È conforme a un principio fondamentale della collaborazione internazionale, in base al quale uno Stato non deve adottare misure per conto di un altro Stato che sono contrarie al proprio ordine pubblico.

Par. 2 lett. f Il paragrafo 2 lettera f contiene il principio di non discriminazione. Nel Modello di convenzione dell'OCSE questo concetto è contenuto nell'articolo 24 (non discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 26 paragrafo 1 (nessuno scambio di informazioni se l'imposizione è in contrasto con la Convenzione). Inoltre, il paragrafo 2 lettera f corrisponde all'articolo 5 paragrafo 5 lettera g del Modello di Accordo sullo scambio automatico di informazioni fiscali e pertanto deve essere interpretato ai sensi del commento su tale Modello di accordo. Lo Stato richiesto può respingere
una domanda di assistenza amministrativa se, a parità di condizioni, le informazioni chieste dallo Stato richiedente penalizzano i cittadini dello Stato richiesto.

Par. 2 lett. g Lo Stato richiesto può negare l'assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha esaurito tutte le misure previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa (cfr. anche l'art. 18 par. 1 lett. f della Convenzione sull'assistenza amministrativa) a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate.

Questo requisito è contenuto esplicitamente nel Modello di Accordo sullo scambio automatico di informazioni fiscali (cfr. art. 5 par. 5 lett. g). È contenuto anche nel commento all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (n. marg. 9a).

Par. 3 e 4 In linea di massima i paragrafi 3 e 4 sono conformi all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e pertanto devono essere interpretati ai sensi del commento all'articolo 26 di tale Modello di convenzione.

4641

Art. 22

Segreto

L'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi imprescindibili in relazione allo scambio di informazioni su questioni fiscali. Clausole analoghe sono contenute nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel Modello di convenzione dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali.

Par. 1 Secondo l'articolo 22 paragrafo 1 le informazioni ottenute da una Parte in virtù dell'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa devono essere tenute segrete alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di questa Parte. La Parte richiesta può comunicare alla Parte richiedente quali disposizioni in materia di protezione dei dati personali della propria legislazione interna devono essere rispettate anche dalla Parte richiedente per garantire il livello necessario di protezione dei dati. Queste disposizioni di tutela non devono però oltrepassare quanto è necessario alla garanzia della protezione dei dati.

Questo disciplinamento è il risultato del rimando al diritto interno di una Parte ed è garante di una sufficiente protezione dei dati.

Il nostro Collegio deve essere autorizzato a convenire con le autorità competenti delle altre Parti quali disposizioni in materia di protezione di dati debbano essere rispettate (cfr. art. 5a LAAF). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che l'altra Parte garantisca lo stesso necessario livello di protezione. In questo contesto bisogna considerare che di principio tutte le Parti conoscono prescrizioni specifiche in materia di protezione di dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. L'elenco dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, che riporta gli Stati, la cui legislazione prevede una protezione dei dati adeguata, può pertanto valere in questo contesto soltanto come indicatore parziale di uno Stato che garantisce un adeguato livello di protezione in riferimento ai dati scambiati in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'elenco dell'Incaricato federale della
protezione dei dati e della trasparenza vale infatti per tutti i settori della vita e anche per le trasmissioni di dati all'estero che non si basano su un trattato internazionale. La Svizzera si può basare sulle esperienze fatte in passato per quanto concerne gli Stati con cui essa ha già scambiato dati sulla base di una CDI o di un TIEA. Il nostro Paese può inoltre riallacciarsi alle valutazioni effettuate nel quadro della peer review del Forum globale. Degli 85 Stati e Territori firmatari 72 sono stati verificati dal Forum globale (dati al 1° maggio 2015). Secondo le conclusioni della peer review, nel quadro della quale vengono esaminate le basi legali e la prassi, per quanto concerne la confidenzialità 48 Giurisdizioni sono state valutate conformi (compliant), sette ampiamente conformi (largely compliant) e quattro parzialmente conformi (partially compliant).

Altri 13 Stati hanno superato la prima fase della peer review nell'ambito della quale sono state esaminate le basi legali per il mantenimento del segreto. Tutti i 13 Stati hanno ottenuto il giudizio in place («a posto»). Sono dunque necessari ulteriori accordi in materia di protezione di dati soltanto in determinati casi.

Par. 2 L'articolo 22 paragrafo 2 disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono accessibili soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autori4642

tà di sorveglianza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione sui ricorsi concernenti tali imposte di questa Parte o della sorveglianza di quanto sopra. Soltanto queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e soltanto per questi scopi (cfr. tuttavia l'eccezione all'art. 22 par. 4 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). È consentito rivelare queste informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria in relazione con queste imposte. Questo disciplinamento corrisponde di principio all'articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione OCSE.

Par. 3 Se una Parte ha escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. art. 30 par. 1 lett. a della Convenzione e il commento all'art. 2 della Convenzione), le altre Parti non possono utilizzare le informazioni che hanno ricevuto da questa Parte per le imposte che sono state escluse dal campo di applicazione. Viceversa la Parte che ha introdotto tale riserva non può utilizzare le informazioni ricevute tramite la Convenzione sull'assistenza amministrativa per imposte che ha escluso dal suo campo di applicazione. È invece autorizzata a utilizzare per diverse imposte la base di calcolo allestita sulla base delle informazioni ricevute. Questo modo di procedere non viola l'articolo 22 paragrafo 3 per quanto le informazioni stesse non vengono ulteriormente trasmesse.

Par. 4 Questo paragrafo prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere impiegate soltanto per gli scopi previsti da questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l'impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto dello Stato interpellato e in secondo luogo l'autorità competente dello Stato interpellato ne ha approvato l'impiego. Questa disposizione corrisponde di principio a quella dell'articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione OCSE.

Il paragrafo 4 non
considera il caso in cui le basi di calcolo, ma non le informazioni stesse, vengono inoltrate, nell'ambito dei doveri di informativa previsti per legge, ad altri soggetti in qualità di autorità fiscali. Laddove un'amministrazione delle contribuzioni cantonale, ad esempio nell'ambito dello scambio spontaneo di informazioni, venisse a conoscenza di un conto bancario di un contribuente che fino a quel momento non era stato dichiarato, si procederà all'adeguamento del reddito e del patrimonio del contribuente. Questa correzione delle basi di calcolo può essere inoltrata dall'amministrazione delle contribuzioni cantonale ad altre autorità nell'ambito dei doveri di informativa previsti per legge (ad es. casse di compensazione AVS o autorità che erogano borse di studio), nella misura in cui essa non proceda all'inoltro delle informazioni stesse (ad es. numero di conto, saldo del conto, utili sullo stesso ecc.). Se, al contrario, anche le informazioni stesse devono essere inoltrate, si devono rispettare le premesse di cui al paragrafo 4.

È consentito l'inoltro a un altro Stato solo previo consenso dello Stato richiesto. In questo modo si vuole garantire che uno Stato non riceva informazioni che non potrebbe procurarsi direttamente (ad es. perché questo Stato e quello che ha comuni4643

cato le informazioni non hanno concordato uno scambio di informazioni). In questo contesto, l'articolo 20 capoverso 3 LAAF dev'essere leggermente adeguato in modo da tenere conto della possibilità di inoltrare informazioni a un'altra Parte, previo consenso dell'autorità che le ha trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 3 LAAF).

Art. 23

Procedimenti

Questo articolo stabilisce in quale Stato devono essere avviati procedimenti quando sono coinvolti due Stati (lo Stato richiedente e quello richiesto). Le considerazioni seguenti si limitano alle forme di assistenza amministrativa per le quali non deve o non può essere presentata una riserva.

Par. 1 I procedimenti contro misure di assistenza amministrativa prese in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa devono essere avviati davanti alla competente istanza dello Stato richiesto. Per quanto riguarda le misure in materia di assistenza amministrativa prese dalla Svizzera, i rimedi giuridici e la procedura sono disciplinate nella LAAF.

Par. 3 Lo Stato richiedente o, a seconda dei casi, lo Stato richiesto informa l'altro Stato sulle decisioni adottate in merito ai procedimenti avviati. Sono importanti tutte le decisioni che potrebbero influire sulla procedura di assistenza amministrativa.

Capitolo V: Disposizioni speciali Art. 24

Attuazione della Convenzione

Par. 1 e 2 Ai fini dell'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa le Parti comunicano tra di loro tramite le rispettive autorità competenti (cfr. art. 3 par. 1 della Convenzione). La disposizione sottolinea che le Parti non sono tenute a comunicare tramite i loro Ministeri degli affari esteri. Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Tali accordi non possono tuttavia essere utilizzati per limitare gli obblighi legali che la Convenzione sull'assistenza amministrativa impone alle Parti. Inoltre, le autorità competenti delle Parti devono consultarsi e devono sforzarsi di risolvere la situazione per via di amichevole composizione, se lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi e indesiderabili, segnatamente di natura economica o sociale.

L'autorità competente per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo (cfr. art. 3 cpv. 3 del disegno di decreto federale).

Par. 3­6 La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede un organo di coordinamento sotto l'egida dell'OCSE e composto di rappresentanti delle autorità competenti delle 4644

Parti. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata possono partecipare alle sedute in qualità di osservatori. L'organo di coordinamento sorveglia l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e i suoi sviluppi. Può raccomandare modifiche o integrazioni. Nell'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa da parte delle autorità competenti o nel quadro delle procedure giudiziarie possono sorgere questioni d'interpretazione, che una Parte può sottoporre all'organo di coordinamento. Tuttavia, i suoi pareri non sono vincolanti, poiché l'organo di coordinamento svolge solo una funzione di consulenza. Se sorgono difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'articolo 24 paragrafo 5 prevede che le Parti regolino la questione di comune accordo e ne informino l'organo di coordinamento. Se una persona interessata ha l'impressione che uno Stato non applichi correttamente la Convenzione sull'assistenza amministrativa, può ricorrere a rimedi giuridici previsti dalla sua legislazione nazionale, ma non a una procedura amichevole prevista da questa Convenzione.

Art. 25

Lingua

In linea di principio le domande di assistenza amministrativa e le relative risposte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE (ossia in inglese o in francese). Tuttavia, le Parti possono concordare anche bilateralmente un'altra lingua.

Art. 26

Costi

Sempre che le Parti non concordino altrimenti, le spese sostenute per fornire l'assistenza amministrativa sono a carico dello Stato richiesto. Ciò corrisponde al principio generale secondo il quale ogni Stato sostiene i propri costi legati all'assistenza amministrativa. Le spese straordinarie sostenute per fornire l'assistenza amministrativa sono invece a carico dello Stato richiedente. Potrebbe essere il caso dei costi di una procedura richiesta in particolare dallo Stato richiedente, di costi per la trasmissione di informazioni effettuata da terzi nonché dei costi per esperti o traduttori. Rientrano ugualmente in questa categoria i risarcimenti a persone interessate per danni provocati dalle misure richieste da uno Stato. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su domanda, si rinvia all'articolo 18 LAAF, che è applicabile anche nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Per lo scambio spontaneo di informazioni non è necessaria nessuna norma speciale, poiché i costi devono essere sostenuti dalle autorità che lo effettuano e che sono contemporaneamente le detentrici delle informazioni.

Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 27

Altri accordi e impegni internazionali

La Convenzione sull'assistenza amministrativa non pregiudica le possibilità di assistenza previste da altri accordi e impegni internazionali esistenti o futuri. Se esistono diverse basi legali per l'assistenza amministrativa (ad es. CDI bilaterali e TIEA o trattati multilaterali), lo Stato richiedente si riserva la facoltà di scegliere la base legale adeguata per la sua domanda (cfr. in merito anche il n. 2).

4645

L'articolo 27 paragrafo 2 è irrilevante per la Svizzera, poiché non è uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 28

Firma ed entrata in vigore della Convenzione

Par. 1­5 La Convenzione sull'assistenza amministrativa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Se uno Stato membro del Consiglio d'Europa o dell'OCSE desidera aderire a tale Convenzione nella versione antecedente alla revisione del 2009, deve comunicarlo per scritto.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata rivista nel 2009 per consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa o dell'OCSE di aderirvi. A tal fine è necessaria una richiesta dello Stato non membro del Consiglio d'Europa o dell'OCSE e una decisione presa di comune accordo dalle Parti tramite l'organo di coordinamento. La decisione presa di comune accordo dalle Parti esistenti d'invitare gli Stati che lo desiderano a firmare la Convenzione è tra l'altro condizionata dalla prassi e dalla normativa nazionale in materia di riservatezza e di protezione dei dati nonché dalla partecipazione al Forum globale. Gli Stati non membri del Consiglio d'Europa o dell'OCSE possono aderire soltanto alla Convenzione rivista.

Par. 6 e 7 Le disposizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa si applicano all'assistenza amministrativa concernente i periodi di imposizione che iniziano il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello all'entrata in vigore della Convenzione in riferimento a una Parte o, in assenza di un periodo di imposizione, le disposizioni si applicano all'assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione per una Parte. Sebbene la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia multilaterale, occorre stabilire per ciascuna relazione bilaterale il periodo durante il quale è consentita l'assistenza amministrativa. La Convenzione deve essere applicabile per entrambe le Parti. La data pertinente a tal fine corrisponde quindi alla data più in là nel tempo tra l'entrata in vigore in Svizzera e l'applicabilità presso l'altra Parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Due o più Parti possono convenire che l'assistenza amministrativa sia ammessa anche per periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori.

L'articolo 28 del paragrafo 7 prevede un'eccezione al
principio stabilito nel paragrafo 6. In caso di atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale dello Stato richiedente, la Convenzione sull'assistenza amministrativa si applica anche in relazione a periodi di imposizione od obblighi fiscali antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione. Questo articolo non richiede alcun effetto retroattivo della Convenzione. Ad esempio prima dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa non è necessario raccogliere casi che possono essere comunicati spontaneamente ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stessa. Per contro, consente a una Parte, dopo l'entrata in vigore di tale Convenzione, di richiedere informazioni su casi specifici che si riferiscono a periodi di imposizione od obblighi fiscali antecedenti all'entrata in vigore di questa Convenzione.

La disposizione speciale dell'articolo 28 paragrafo 7 può essere limitata al massimo ai tre anni precedenti l'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull'assistenza 4646

amministrativa (cfr. art. 30 par. 1 lett. f della Convenzione). Nove Stati e Territori hanno colto questa opportunità (Austria, Bermuda, Costa Rica, Croazia, Isole Vergini Britanniche, Lettonia, Lussemburgo, Russia e Slovenia) (stato: 1° maggio 2015).

Per ragioni giuridiche e legate alla certezza del diritto, la riserva relativa all'articolo 28 paragrafo 7 deve essere indicata (cfr. art. 1 cpv. 3 n. 5 del disegno di decreto federale). Se la Convenzione sull'assistenza amministrativa entra in vigore il 1° gennaio 2017, indicando la riserva sarà possibile limitarne l'applicabilità a un periodo che decorre dopo il 15 ottobre 2013, ossia dopo che con la sua firma la Svizzera ha manifestato l'intenzione di aderire a questa Convenzione. L'assistenza amministrativa per atti intenzionali perseguibili in forza del diritto penale dello Stato richiedente sarebbe limitata quindi a periodi che decorrono dal 1° gennaio 2014.

Se la Convenzione sull'assistenza amministrativa entra in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 o in un'altra data del 2017, l'assistenza amministrativa è concessa dal 1° gennaio 2018. Gli Stati del G20 e il Forum globale auspicano che lo scambio automatico di informazioni venga attuato dal 2016 con un primo scambio nel 2017 o al più tardi dal 2017 con un primo scambio nel 201823. Essi mirano quindi a una rapida attuazione della norma dell'OCSE sullo scambio automatico di dati, ma anche a garantire un'applicazione della parità di condizioni tra gli Stati, impedendo che nessuno Stato sfrutti a proprio vantaggio il ritardo nell'attuazione di questa nuova norma. La Svizzera ha comunicato al Forum globale che intende introdurre la base legale per lo scambio automatico di informazioni nei tempi previsti, in modo che gli istituti finanziari elvetici possano iniziare a raccogliere i dati dei conti bancari dei contribuenti stranieri nel 2017 e che un primo scambio di dati possa avvenire nel 2018, a condizione che l'Assemblea federale ed eventualmente il Popolo approvino per tempo i necessari testi di legge e accordi. Partendo da questo presupposto, dobbiamo essere autorizzati a concordare con le singole Parti l'applicabilità della Convenzione in periodi che decorrono al più presto dalla data di entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. art. 4 del disegno di
decreto federale). Possiamo stipulare questi accordi con altri Stati, ad esempio per poter applicare standard internazionali relativi allo scambio spontaneo di informazioni. Ci impegniamo affinché la piazza Svizzera non sia penalizzata dal profilo politico.

Art. 29

Applicazione territoriale della Convenzione

Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione ogni Stato può designare il territorio o i territori in cui è applicabile la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Questa disposizione è pensata soprattutto per gli Stati che posseggono territori d'oltremare. Per la Svizzera non è necessaria alcuna dichiarazione.

Art. 30

Riserve

La possibilità di formulare riserve è stata introdotta per consentire l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa agli Stati che non possono fornire assistenza amministrativa completa, come previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa per ragioni pratiche, costituzionali o politiche e che pertanto 23

Il 29 ottobre 2014, 55 Stati e Territori hanno annunciato che scambieranno le prime informazioni nel settembre 2017. 34 Stati e Territori hanno intenzione di scambiare le prime informazioni nel settembre 2018.

4647

avrebbero dovuto rinunciare ad aderirvi. Mediante una riserva è possibile limitare le imposte coperte dall'assistenza amministrativa e la forma dell'assistenza amministrativa.

Ogni Parte può presentare riserve al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo. Le riserve possono essere revocate in qualsiasi momento. Le riserve ammesse sono elencate dettagliatamente nell'articolo 30 paragrafo 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Non è possibile formulare altre riserve. Per una descrizione delle diverse riserve si rinvia al commento della disposizione, a cui si riferisce la riserva che ne esclude o ne limita l'applicazione. Nel disegno di decreto federale sono elencate le riserve che deve presentare la Svizzera.

Una Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigerne l'applicazione da un'altra Parte; tuttavia, se la riserva è parziale, essa può esigere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui è stata accettata. La disposizione è espressione del principio di reciprocità.

Art. 31

Denuncia

La Convenzione sull'assistenza amministrativa può essere denunciata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata a un Depositario (cfr. art. 32 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). La Parte che la denuncia rimane vincolata, dopo la denuncia stessa, all'obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, fintanto che è in possesso dei documenti o delle informazioni che ha ricevuto in applicazione della stessa.

Art. 32

Depositari e loro funzioni

Il Consiglio d'Europa e l'OCSE sono i Depositari della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'articolo 32 descrive le loro mansioni. I Depositari informano gli Stati del Consiglio d'Europa e dell'OCSE nonché ogni altra Parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa su ogni decisione e notifica o comunicazione relativa ad essa.

5

Spiegazioni relative all'atto di attuazione

5.1

Presentazione

La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi di diritto materiale per l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. Le basi legali necessarie per attuare la Convenzione, in particolare quella relativa allo scambio spontaneo di informazioni, devono essere integrate nella legge del 28 settembre 201224 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Esse sono commentate qui di seguito.

24

RS 672.5

4648

5.2

Commento ai singoli articoli dell'atto di attuazione

Introduzione La Convenzione sull'assistenza amministrativa è un accordo internazionale che prevede uno scambio di informazioni in materia fiscale e pertanto rientra nell'articolo 1 capoverso 1 lettera b LAAF. Di conseguenza, devono rientrare nella LAAF le disposizioni necessarie alla sua attuazione. La modifica principale da apportare a quest'ultima è l'inserimento di nuove disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni. Ciò richiede un adeguamento della struttura della LAAF, che ora sarà suddivisa in sei capitoli (1. Disposizioni generali, 2. Scambio di informazioni su domanda, 3. Scambio spontaneo di informazioni, 4. Trattamento dei dati, obbligo di mantenere il segreto e statistiche, 5. Disposizioni penali, 6. Disposizioni finali). Ad eccezione dei capitoli 2 e 3, in generale i capitoli sono validi indipendentemente dalla forma dello scambio di informazioni.

Art. 1 cpv. 1 La LAAF disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e spontaneo. Non disciplina l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. le spiegazioni sullo scambio automatico di informazioni al n. 1.3). Per attuare lo scambio automatico di informazioni dovrà essere emanata un'apposita legge separata che sarà oggetto di un messaggio separato.

Art. 2

Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è incaricata dell'assistenza amministrativa sulla base delle CDI, dei TIEA e in futuro della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Poiché la LAAF disciplinerà anche l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni, l'attuale formulazione dell'articolo 2 LAAF, che riguarda lo scambio di informazioni su domanda, deve essere adeguato.

Nell'articolo 2 si spiega che l'AFC è l'autorità competente di riferimento per la persona interessata dallo scambio di informazioni, per le persone legittimate a ricorrere e per l'autorità competente dello Stato partner. Tuttavia, per eseguire l'assistenza amministrativa essa può ricorrere alla collaborazione di altre autorità come ad esempio le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (cfr. ad es. art. 11 e 22a LAAF). Se una domanda di assistenza amministrativa è presentata ad un'autorità in Svizzera che non è competente per la risposta, quest'ultima la inoltra d'ufficio e tempestivamente all'AFC.

Art. 3 lett. a, bbis e d La definizione di persona interessata deve essere completata a seguito dell'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni. In questo caso non viene formulata una domanda di assistenza amministrativa, cosicché per questo scambio di informazioni si considera interessata la persona, la cui situazione fiscale è oggetto dello scambio spontaneo di informazioni.

Vengono inoltre introdotte le definizioni di scambio di informazioni su domanda e dello scambio spontaneo di informazioni.

4649

Art. 4 cpv. 1 e 3 Con l'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni l'assistenza amministrativa sarà fornita anche senza domanda. L'attuale capoverso 1, secondo il quale l'assistenza amministrativa viene prestata esclusivamente su domanda, deve essere pertanto abrogato senza sostituzione.

Il capoverso 3 disciplina le premesse per la trasmissione di informazioni relative a terzi. Deve essere riformulato in modo tale che possa trovare applicazione sia per lo scambio di informazioni su domanda sia per lo scambio spontaneo di informazioni.

Inoltre, il nuovo capoverso 3 precisa che non si possono trasmettere informazioni su terzi, se prevedibilmente esse non sono rilevanti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata. Questo fondamento è già contenuto nel messaggio relativo alla LAAF.25 È in linea con l'attuale prassi dell'AFC. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto la prassi esistente dell'AFC deve essere recepita nel testo di legge.

Per ogni persona sulla quale dovranno essere trasmesse informazioni si dovrà verificare se esse sono prevedibilmente rilevanti per la situazione fiscale della persona interessata. Il manuale dell'OCSE del 2006 sullo scambio spontaneo di informazioni26, ad esempio, prevede la comunicazione dell'identità della persona che ha fornito le informazioni trasmesse all'amministrazione delle contribuzioni, come pure le informazioni sull'intermediario finanziario se quest'ultimo ha effettuato pagamenti o transazioni. Al contrario, non si possono trasmettere informazioni su terzi se questa premessa non viene rispettata. In questo senso ci si riferisce in particolare alle persone che compaiono accidentalmente nella documentazione relativa all'interessato, e che non hanno nulla a che fare con la situazione fiscale della persona in questione.

Terze persone che sono oggetto di una trasmissione di informazioni hanno la possibilità di ricorrere (cfr. art. 14 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 2 in relazione con l'art. 22d cpv. 2).

Art. 5a

Accordi sulla protezione dei dati

All'articolo 22 paragrafo 1 la Convenzione sull'assistenza amministrativa stabilisce che la Parte che fornisce le informazioni può specificare le disposizioni di protezione del segreto che l'altra Parte deve rispettare (cfr. commento all'art. 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). In questo modo la Parte che fornisce le informazioni deve poter avere la garanzia di una protezione sufficiente dei dati.

L'articolo 5a disciplina la competenza interna per concludere tali accordi e la attribuisce al nostro Collegio nella misura in cui questi ultimi corrispondano almeno al livello di protezione della legge federale del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 9 cpv. 5 e art. 10 cpv. 4 Questi capoversi devono essere spostati in un nuovo articolo 22j (cfr. commento all'articolo 22j).

25 26 27

Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587, commento all'art. 4 cpv. 2).

Disponibile su: www.oecd.org > Thèmes > Echange de renseignements > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l'échange de renseignements.

RS 235.1

4650

Art. 14 cpv. 4 e 5, art. 14a cpv. 3bis, 4 lett. b e 5 nonché art. 17 cpv. 3 Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa si deve creare la base legale per poter notificare direttamente per posta documenti a una persona residente in un'altra Parte (cfr. commento all'art. 17 par. 3 della Convenzione). Occorre pertanto adeguare le disposizioni che disciplinano l'informazione delle persone legittimate a ricorrere e la notifica della decisione finale nel quadro della procedura di assistenza amministrativa. Quando è consentita, la notifica diretta per posta prevale sulla designazione di una persona in Svizzera autorizzata a ricevere notifiche e sulla pubblicazione nel Foglio federale. L'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa (PA) stabilisce quando un termine si intende rispettato nel quadro di una procedura amministrativa. Secondo il capoverso 1, gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Questa normativa generale si applica anche nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale per quanto concerne le notifiche inviate per posta dall'estero in Svizzera.

All'articolo 14 capoverso 5 terzo periodo viene inoltre stabilito il termine di dieci giorni in cui una persona legittimata a ricorrere che non riesce ad essere raggiunta deve designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni dell'AFC. La procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente (cfr. art. 4 cpv. 2), per cui un termine di dieci giorni è giustificato. Questa modifica àncora nella legge l'attuale prassi dell'AFC. Essa favorisce la certezza del diritto per le persone interessate poiché dalla legge risulta che in caso di domande singole il termine è di dieci giorni mentre per le domande raggruppate è di 20 giorni (cfr. art.

14a cpv. 5). I differenti periodi sono da considerare nell'ottica della diversa natura delle domande singole e delle domande raggruppate.

Art. 20 cpv. 3 La trasmissione a uno Stato terzo di informazioni ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa non è previsto nelle CDI ed è espressamente escluso nei TIEA in virtù
della natura bilaterale di questi accordi. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, che è multilaterale, prevede nell'articolo 22 paragrafo 4, secondo periodo, che le informazioni fornite da una Parte all'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza Parte previa autorizzazione dell'autorità competente della prima Parte. L'articolo 20 capoverso 3 deve essere adeguato di conseguenza. Questa competenza spetta all'AFC. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Art. 21a cpv. 4 e 5 Questi capoversi devono essere spostati nei nuovi articoli 22k e 22l (cfr. commento agli art. 22k e 22l).

28

RS 172.021

4651

Art. 22 cpv. 5bis e 7 Cpv. 5bis L'AFC verifica se le informazioni ricevute dall'estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le inoltra loro, purché ciò sia consentito dall'accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero (cfr. ad es. art. 110 seg. LIFD e art. 36­37 LIP). Si può trattare di autorità fiscali, ad esempio se le informazioni ricevute a seguito di una domanda di assistenza amministrativa presentata da un'autorità cantonale sono di interesse anche per un'altra autorità fiscale. In questo contesto si devono considerare le limitazioni all'utilizzo previste dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, come ad esempio il fatto che le informazioni ottenute in virtù di tale Convenzione non possono essere utilizzate per le imposte che sono escluse dal campo di applicazione di quest'ultima (cfr. commento all'art. 22 par. 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Ma può anche trattarsi, a titolo eccezionale e di esempio qualora conformemente alla legislazione di uno Stato è prevista una trasmissione spontanea o automatica di informazioni, di autorità che non si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la Convenzione sull'assistenza amministrativa, oppure del perseguimento o della decisione su ricorso in merito a tali imposte. Ad esempio, l'articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 198329 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che, nell'esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere o all'Ufficio federale di giustizia. Esiste un obbligo generale simile all'articolo 22a della legge federale del 24 marzo 200030 sul personale federale (LPers) per cui gli impiegati sono tenuti a denunciare i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

Esiste l'obbligo di comunicare anche per quanto concerne il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali cantonali alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 194631 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti; LAVS). La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le informazioni che una Parte ha trasmesso a un'altra Parte possono essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli fiscali se il diritto della Parte interpellata lo autorizza e se l'autorità competente interpellata che ha fornito le informazioni ne approva l'impiego (cfr. commento all'art. 22 par 4 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). In questo caso l'AFC chiede la necessaria autorizzazione.

Cpv. 7 L'articolo 22 cpv. 6 LAAF prevede che la Svizzera presenti domande di assistenza amministrativa relativamente a informazioni bancarie, nella misura in cui tali informazioni possono essere procurate ai sensi del diritto svizzero. Nell'ambito del diritto vigente ciò si verifica nell'ambito di procedure penali in materia fiscale, che in virtù del diritto penale amministrativo (reati penali riguardanti l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto, nonché altri accertamenti fiscali ai sensi dell'art. 190 seg. LIFD) vengono eseguite in ottemperanza al Codice di procedura 29 30 31

RS 211.412.41 RS 172.220.1 RS 831.10

4652

penale (delitti fiscali ai sensi dell'art. 186 e 187 LIFD). In forza di questo disciplinamento, la Svizzera rinuncia, in determinati casi, a chiedere informazioni a una Parte sebbene questa sia tenuta a fornirle per via dell'accordo applicabile per l'ottenimento e la trasmissione delle informazioni. Quest'autolimitazione si basa sulla circostanza che le autorità di tassazione, ai sensi del diritto vigente, non possono acquisire informazioni. La limitazione determina quindi un pari trattamento per l'ottenimento delle informazioni all'estero e in Svizzera.

Con l'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni e di quello automatico, la Svizzera, in assenza di una preventiva richiesta in tal senso, riceverà informazioni dalle altre Parti, comprese informazioni bancarie. Queste informazioni ricevute senza agire attivamente devono poter essere impiegate per applicare e implementare il diritto in materia fiscale svizzero nel rispetto dei limiti previsti dal diritto dei trattati (cfr. commento all'art. 22e). In determinati casi le informazioni trasmesse automaticamente o spontaneamente non sono sufficienti per accertare definitivamente l'obbligo fiscale ai sensi del diritto svizzero. Occorreranno ulteriori informazioni.

Laddove, ad esempio, la Svizzera ricevesse l'informazione che una determinata persona ha conseguito interessi su un conto all'estero, deve, per la determinazione dell'imposta patrimoniale, ottenere anche le informazioni sul saldo del conto a fine anno. Laddove non fosse in grado di ottenere queste informazioni aggiuntive, all'autorità fiscale non resta che la possibilità di una tassazione d'ufficio. In questo quadro deve essere rimossa l'autolimitazione nei confronti di Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni in assenza di una richiesta preventiva in tal senso. Nel concreto, ciò significa che l'autolimitazione nei confronti di Parti nell'ambito della Convenzione sull'assistenza amministrativa deve essere rimossa. Inoltre la formulazione è stata scelta in modo tale che l'autolimitazione venga rimossa nei rapporti con gli Stati con cui la Svizzera ha introdotto lo scambio automatico di informazioni, dal momento che, in quest'ambito, analogamente allo scambio spontaneo di informazioni, la Svizzera riceve dagli Stati partner informazioni bancarie in assenza di una preventiva
richiesta. Tuttavia lo scambio automatico di informazioni è oggetto di un messaggio a parte (cfr. n. 1.3).

Il segreto bancario a livello nazionale, vale a dire per i contribuenti in Svizzera con conti bancari nel Paese, non risente della variazione proposta. Le regole per acquisire informazioni bancarie in Svizzera ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero non risentono di alcun cambiamento per via di questo progetto. Anche nell'ambito di una domanda estera, le informazioni bancarie acquisite in Svizzera possono continuare a essere ulteriormente impiegate se la loro acquisizione fosse stata possibile ai sensi del diritto svizzero (art. 21 cpv. 2).

Art. 22a

Principi

Cpv. 1 In linea di principio l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa fornisce la base giuridica materiale per lo scambio spontaneo di informazioni. Al nostro Collegio deve essere attribuita la competenza di disciplinare gli obblighi relativi allo scambio spontaneo di informazioni e a tal fine ci baseremo sullo standard globale e sulla prassi di altri Stati in materia. Lo standard globale è descritto nel

4653

commentario alla Convenzione sull'assistenza amministrativa32 e nel Manuale dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni33. Inoltre, il il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) sta sviluppando un quadro per lo scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale in relazione all'imposizione delle persone giuridiche. La nostra ordinanza deve favorirne l'attuazione uniforme da parte delle autorità fiscali interessate. Inoltre, deve aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto. L'ordinanza deve essere elaborata in stretta collaborazione con queste autorità.

Cpv. 2 Per poter effettuare lo scambio spontaneo di informazioni si deve garantire che le autorità fiscali prendano le misure necessarie per identificare i casi in cui si devono scambiare spontaneamente informazioni ai sensi dell'accordo applicabile. Lo scambio spontaneo di informazioni si basa, per sua natura, sulla cooperazione e collaborazione attiva delle autorità fiscali locali (ad es. ispettori fiscali ecc.). Pertanto, queste ultime devono sviluppare strategie per sostenere e promuovere lo scambio spontaneo di informazioni. In linea di massima sono interessate tutte le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di competenza della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. commento all'articolo 2 della Convenzione). Data la struttura federalistica della Svizzera, sono le autorità fiscali federali e cantonali.

Cpv. 3 L'AFC è l'autorità competente in materia di esecuzione dell'assistenza amministrativa (cfr. art. 2). Si deve pertanto garantire che le altre autorità fiscali forniscano all'AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.

Se, ad esempio, un collaboratore di un'autorità fiscale cantonale individua un caso che a suo parere rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, trasmette le informazioni necessarie all'AFC, che si occuperà di seguire la procedura. La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata spontaneamente e nei termini stabiliti (cfr. anche commento all'art. 5).

L'AFC verifica se sono soddisfatte le condizioni dell'accordo applicabile per lo scambio spontaneo di informazioni e decide quali informazioni trasmettere. Prima di inviarle
si deve prestare attenzione alle disposizioni degli articoli 22b­22d che disciplinano la procedura e in particolare i diritti della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere (cfr. commento agli art. 22b­22d).

Cpv. 5 Per garantire un'esecuzione uniforme ed efficace dello scambio spontaneo di informazioni, il DFF può emanare direttive, in particolare può richiedere che vengano utilizzati determinati moduli affinché possano essere inoltrati esclusivamente in forma elettronica.

32

33

Disponibile su: www.oecd.org >Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Rapport explicatif révisé de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le protocole de 2010.

Disponibile su: www.oecd.org>Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l'échange de renseignements.

4654

Art. 22b­22d L'informazione della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere nonché la procedura per lo scambio spontaneo di informazioni si basano sugli stessi principi dello scambio di informazioni su domanda.

In linea di principio la persona interessata e altre persone legittimate a ricorrere vengono informate del previsto scambio spontaneo di informazioni prima che queste siano trasmesse (art. 22b cpv. 1). In via eccezionale, queste persone possono essere informate dello scambio spontaneo di informazioni dopo che questo è avvenuto, se lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito di un'inchiesta fossero vanificati dall'informazione preliminare (art. 22b cpv. 1). Questo capoverso corrisponde sostanzialmente all'articolo 21a capoverso 1, introdotto nel 2014 per garantire la conformità con lo standard internazionale. In virtù di questo standard, lo scambio effettivo di informazioni non deve essere impedito o ritardato indebitamente dalla necessità di notifica. Questo principio vale sia per lo scambio di informazioni su domanda sia per lo scambio spontaneo di informazioni. Si propone pertanto di utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 21a capoverso 1. In assenza di domanda, l'AFC deve stabilire, mettendosi nella posizione dell'autorità straniera, se sono soddisfatte le condizioni per un'informazione successiva.

Nell'articolo 22d non si rimanda all'articolo 18 LAAF, che disciplina i costi nell'ambito di uno scambio di informazioni su domanda. Nello scambio spontaneo di informazioni vengono trasmesse informazioni che sono già a disposizione delle autorità fiscali. I costi dello scambio spontaneo di informazioni devono pertanto essere sostenuti dalle autorità e non possono essere addossati a terzi.

Art. 22e

Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero

La Convenzione sull'assistenza amministrativa si basa sul principio di reciprocità.

Non offre alcuna possibilità di rinunciare unilateralmente a fornire assistenza amministrativa. La Svizzera pertanto riceverà informazioni dall'estero senza richiesta preliminare. Un'autorità fiscale deve di norma prendere in considerazione tutte le informazioni di cui dispone nell'applicazione e nell'esecuzione del diritto fiscale svizzero. Di conseguenza, l'articolo 22e capoverso 1 stabilisce che le informazioni ricevute spontaneamente dall'estero possono essere utilizzate per l'esecuzione e l'applicazione del diritto fiscale svizzero nel rispetto dei limiti dell'accordo (art. 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Questo articolo è applicabile a tutti i tipi di informazioni, quindi anche alle informazioni bancarie.

In qualità di autorità competente, l'AFC riceve i dati trasmessi spontaneamente dall'estero e li inoltra alle autorità fiscali interessate.

Per quanto concerne l'articolo 22e capoverso 2 si rimanda alle spiegazioni all'articolo 22 capoverso 5bis applicabile per analogia.

Art. 22f

Trattamento dei dati

L'articolo 22f accorda all'AFC l'autorizzazione di trattare dati personali degni di particolare protezione. Ne consegue che l'AFC può elaborare anche tutti gli altri dati non classificati come degni di particolare protezione. Il termine «trattare» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L'autorizzazione è applicabile ai dati ricevuti dalle autorità estere e ai dati trasmessi dalle autorità svizzere alle 4655

autorità estere. Per motivi legati alla protezione dei dati è necessario limitare il trattamento ai dati necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla legge (art. 4 cpv. 3 LPD). Per motivi di trasparenza sono menzionati esplicitamente dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.

Art. 22g

Sistema d'informazione

Per elaborare i dati ricevuti in forza degli accordi applicabili e della presente legge, l'AFC è autorizzata a gestire un sistema di informazione che contiene i dati menzionati all'articolo 22f. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell'AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali relativi a determinati progetti, da specialisti controllati dall'AFC. Il capoverso 3 elenca gli scopi per cui il sistema di informazione può essere impiegato. Ai sensi dell'articolo 16 LPD l'AFC è l'organo responsabile per questo sistema di informazione.

Il trattamento dei dati, le categorie dei dati personali elaborati, l'elenco dei dati degni di particolare protezione su procedimenti penali e sanzioni, l'autorizzazione all'accesso e al trattamento, la durata della conservazione dei dati nonché la loro archiviazione e distruzione è disciplinata dalla nostra ordinanza (cpv. 4).

Art. 22h

Obbligo di mantenere il segreto

L'articolo 22h si basa sull'articolo 39 della legge federale del 15 giugno 201234 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) nonché sull'articolo 10 della legge del 17 dicembre 200435 sulla fiscalità del risparmio (LFR). Chiunque è incaricato di eseguire le disposizioni dell'accordo applicabile e della legge è tenuto a mantenere il segreto. Questo obbligo non si applica alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dall'accordo applicabile e dalla legge, come ad esempio le comunicazioni agli Stati partner o le pubblicazioni nel Foglio federale secondo la LAAF.

In singoli casi il DFF può levare l'obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Non vi è l'obbligo di mantenere il segreto se le due condizioni seguenti sono adempiute: l'accordo applicabile permette di levare l'obbligo del segreto e nel diritto svizzero esiste una pertinente base legale. Ad esempio, secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative o di vigilanza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure delle decisioni sui ricorsi inerenti a queste imposte o della sorveglianza di quanto precede. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi, per quanto questo impiego sia ammesso dal diritto dello Stato che ha trasmesso le informazioni e l'autorità competente di questo Stato vi acconsenta. In relazione alla seconda condizione l'articolo 22a LPers stabilisce ad esempio che gli impiegati dell'Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

34 35

RS 672.4 RS 641.91

4656

Art. 22i

Statistiche

L'AFC può pubblicare le statistiche necessarie per le peer reviews del Forum globale. Non sussiste alcun diritto d'accesso alle informazioni che vanno al di là delle statistiche pubblicate ai sensi del capoverso 1. Da un lato, il Forum globale prevede che il principio di confidenzialità non valga solo per il contenuto delle domande, ma anche per le relazioni bilaterali in materia di scambio di informazioni. È importante che la Svizzera possa applicare la prassi internazionale in questo ambito senza andare oltre la sua portata. Dall'altro lato, le statistiche pubblicate non devono permettere di identificare singole persone o singoli detentori di informazioni o di dedurre informazioni che rientrano nel segreto professionale (ad es. quote di mercato o pratiche commerciali).

Art. 22j­22l Per ragioni di sistematica, le disposizioni penali che finora erano ripartite in diversi articoli della legge (art. 9 cpv. 5, art. 10 cpv. 4 e art. 21a cpv. 4) vengono spostate in un capitolo separato intitolato «Disposizioni penali». Non viene introdotta nessuna nuova disposizione penale. Il rimando al diritto penale amministrativo che finora era contenuto unicamente nell'articolo 21a capoverso 5 figura ora nell'articolo 22l. In questo modo si precisa che per il perseguimento di tutte le infrazioni contro le disposizioni penali della LAAF si applica la legge federale del 22 marzo 197436 sul diritto penale amministrativo (DPA). Inoltre si stabilisce che l'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio per infrazioni contro queste disposizioni.

6

Ripercussioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa e della legislazione di attuazione

6.1

Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Aderendo alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera si impegna a fornire assistenza amministrativa su domanda in materia fiscale a 35 nuovi Stati partner (stato: 1° maggio 2015). Ciò comporterà un aumento del numero di domande di assistenza amministrativa sia da parte degli Stati partner sia da parte della Svizzera, causando un maggior fabbisogno di personale nel Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell'AFC.

Inoltre, con la Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà introdotta una nuova forma di assistenza amministrativa per la Svizzera: lo scambio spontaneo di informazioni con tutte le Parti. La sua attuazione causerà costi supplementari per il DFF e le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. Attualmente non è possibile fare una stima di questi costi, poiché dipende dalle misure già adottate per il controllo della corretta esecuzione e applicazione del diritto fiscale svizzero presso diverse autorità fiscali e dalla regolamentazione che il nostro Collegio e il DFF dovranno introdurre nei singoli casi in applicazione dell'articolo 22a capoversi 1 e 5. Inoltre dipende dal numero di casi che verranno identificati, nell'ambito dei quali si devono scambiare informazioni spontaneamente. Per ogni singolo caso si devono informare la persona interessata e le ulteriori persone che hanno il diritto di presentare un 36

RS 313.0

4657

reclamo (cfr. spiegazioni all'art. 22b­22d LAAF), il che determinerà un maggiore lavoro presso il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell'AFC.

Secondo la nostra decisione del 25 giugno 2014 relativa alla valutazione complessiva delle risorse umane per il 2014, per l'anno in questione vengono creati 30, e per il 2016 altri 17 nuovi posti di lavoro per l'assistenza amministrativa. Sono posti a termine, per il momento, fino al 2017. La nostra decisione si basa su una valutazione complessiva degli andamenti dell'assistenza amministrativa sul piano internazionale e degli obblighi per la Svizzera in applicazione delle clausole in materia di assistenza amministrativa nelle CDI e nelle TIEA, nelle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito37 e l'Austria38, nell'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE, e nell'accordo per l'applicazione della normativa FATCA con gli Stati Uniti39. La situazione delle risorse verrà valutata di nuovo nella primavera del 2017 e portata a conoscenza del nostro Collegio. Dal momento che la Convenzione sull'assistenza amministrativa potrebbe entrare in vigore nel 2017, l'organico correlato richiesto presso il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell'AFC confluirà nella valutazione nella primavera 2017.

6.2

Ripercussioni economiche e fiscali

Il rafforzamento della collaborazione con le autorità fiscali delle Parti potrebbe causare un aumento del gettito a seguito di una migliore esecuzione del diritto fiscale svizzero. Nella misura in cui la Svizzera ottiene più informazioni sull'evoluzione del reddito e della sostanza delle persone tassate in Svizzera, sarebbe in grado di controllare meglio e far rispettare l'applicazione del diritto fiscale svizzero. Tuttavia non è possibile fare una stima in merito.

Nel contempo il rafforzamento della collaborazione in materia fiscale potrebbe indurre i contribuenti tassati in altre Parti a prelevare i valori patrimoniali depositati in Svizzera. Un tale effetto diminuirebbe i margini degli intermediari finanziari svizzeri e i loro utili, il che potrebbe causare un calo del gettito dell'imposta sugli utili. Tuttavia, rispettando gli standard internazionali, la piazza finanziaria svizzera ci guadagnerebbe in reputazione ed attrattiva. Inoltre, il rischio di sanzioni estere contro la Svizzera, ad esempio la sua inclusione in liste nere, che sono basate sul mancato rispetto degli standard internazionali in ambito fiscale e in particolare quelli in materia di trasparenza e scambio di informazioni, sarebbero escluse o notevolmente ridotte. Si può pertanto presupporre che possibili deflussi patrimoniali potrebbero essere compensati a medio e lungo termine da altri afflussi.

37

38

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Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (RS 0.672.936.74).

Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (RS 0.672.916.33).

Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

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7

Rapporto con il programma di legislatura

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata a Parigi il 15 ottobre 2013. Il progetto non figura nel messaggio del 25 gennaio 201240 sul Programma di legislatura 2011­2015 e nemmeno nel decreto federale del 15 giugno 201241 sul programma di legislatura 2011­2015. Tuttavia, corrisponde all'obiettivo 3 «la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite». Per raggiungere questo obiettivo devono essere adottate misure al fine di sviluppare ulteriormente una piazza finanziaria svizzera che ispiri fiducia, che garantisca un'imposizione conforme e sia competitiva.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 42, secondo il quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. ci autorizza a firmare e a ratificare trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali ad eccezione di quelli la cui conclusione è di nostra competenza in forza di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199743 sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione). Nel caso della Convenzione sull'assistenza amministrativa si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del nostro Collegio ma delle vostre Camere.

8.2

Forma dell'atto

Forma dell'atto della Convenzione Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita dell'emanazione di leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200244 sul Parlamento per norme di diritto si intendono quelle disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene importanti disposizioni di diritto. Il decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

40 41 42 43 44

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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Forma dell'atto di attuazione Secondo l'articolo 141a Cost. le modifiche costituzionali o legislative che servono per l'attuazione di un trattato internazionale sottoposto a referendum possono essere inserite nel decreto di approvazione del trattato. Le disposizioni di legge proposte nel disegno servono per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e risultano direttamente dagli obblighi ivi contenuti. Il disegno dell'atto di attuazione può quindi essere inserito nel decreto di approvazione.

8.3

Delega delle competenze legislative

Ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 LAAF siamo autorizzati a disciplinare nei singoli casi gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. Questa delega sembra oggettivamente appropriata e consente di tenere conto degli standard internazionali e della prassi di altri Stati.

In applicazione dell'articolo 22g capoverso 4 LAAF il nostro Collegio disciplina le modalità di gestione del sistema informatico dell'AFC che contiene i dati ricevuti in base all'accordo applicabile e alla LAAF. In particolare disciplina l'organizzazione del sistema informatico, l'accesso ai dati e i tempi di conservazione dei dati. Questa delega è conforme alla prassi comune.

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