1 Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 85a

Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

Art. 86

Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale

Le strade nazionali e i contributi per le misure volte a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

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A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a.

il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;

b.

il prodotto netto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;

c.

il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;

d.

il prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;

e.

una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti

RS 101 FF 2015 1717

2014-3104

1837

Creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. DF

per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; l'indicizzazione di tale importo è stabilita per legge; f.

altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 3

a.

contributi a misure volte a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

b.

contributi alle spese per le strade principali;

c.

contributi a opere di protezione contro i pericoli naturali e a misure di protezione ambientale e del paesaggio imposte dalla circolazione stradale;

d.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

e.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali;

f.

ricerca e amministrazione.

4 Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

Se nel finanziamento speciale ne è comprovata la necessità, è possibile accreditare prodotti dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d al finanziamento speciale anziché al fondo.

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6 È possibile impiegare prodotti dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d per ridurre tagli in altri settori di compiti della Confederazione, qualora i tagli decisi nel quadro di misure di risparmio siano pari ad almeno l'1 per cento delle uscite previste.

Art. 87, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 87b

Impiego di tasse per il traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione vengono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo: a.

contributi a misure di protezione ambientale imposte dal traffico aereo;

b.

contributi a misure di sicurezza volte a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali misure non spetti alle autorità pubbliche;

c.

contributi a misure volte a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

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Art. 131 cpv. 2 e 2bis 2

La Confederazione può inoltre riscuotere: a.

un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;

b.

un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

2bis Se i mezzi per l'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.

Art. 196 n. 3, rubrica, nonché cpv. 2 e 2bis 3. Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria) Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

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2bis Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.

II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

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