ad 14.402 Iniziativa parlamentare Registrazione e valutazione dei protocolli d'accesso elettronici dei membri delle Camere Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014 Parere del Consiglio federale del 14 gennaio 2015

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere sul rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014 in merito all'iniziativa parlamentare 14.402 «Registrazione e valutazione dei protocolli d'accesso elettronici dei membri delle Camere».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-3222

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Parere 1

Situazione iniziale

Il progetto dell'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio N) intende disciplinare le competenze in materia di analisi nominale in riferimento a persone, in particolare per accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso comprovato secondo l'ordinanza del 22 febbraio 20121 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione. In linea di massima le disposizioni della suddetta ordinanza si applicano anche all'Assemblea federale (art. 57q cpv. 3 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). D'ora in poi le competenze che rientrano nell'ambito del Parlamento saranno disciplinate nell'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare (Oparl). Chi sospetta un abuso deve rivolgersi all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Questi redige un rapporto e chiede alla persona interessata l'autorizzazione a procedere a un'analisi nominale in riferimento a persone. In seguito incarica il gestore del sistema di procedere a un'analisi dei dati relativi all'utilizzo dell'infrastruttura elettronica. Se il diretto interessato non vi acconsente, l'autorizzazione dovrà essere data dalla Delegazione amministrativa per quanto riguarda i deputati e dal presidente del gruppo interessato per quanto riguarda i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari.

L'Ufficio N aveva già voluto disciplinare la questione nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 13.403 «Extranet. Accesso per i deputati» dell'8 novembre 20134.

Visto che il Consiglio federale si era opposto, nel suo parere del 20 novembre 20135, a estendere l'accesso su Extranet, il 14 febbraio 2014 l'Ufficio N ha deciso di ritirare l'intero progetto e di sottoporre al Consiglio soltanto la parte non contestata dal Consiglio federale. Quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla questione che già allora era incontestata.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che spetti in primo luogo al Parlamento disciplinare le proprie competenze. Saluta tuttavia la volontà di quest'ultimo di precisare i principi che regolano la protezione dei dati.

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RS 172.010.442 RS 172.010 RS 171.115 FF 2013 7665 FF 2013 7677