15.081 Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione del Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE del 25 novembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e attua il Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE (disegno di legge federale concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2839

7585

Compendio Oggetto del presente progetto è l'Accordo con l'UE del 27 maggio 2015 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

L'Accordo comprende essenzialmente tre elementi: lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE, lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente e l'esenzione dall'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

Situazione iniziale All'indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d'imposta ha acquistato grande importanza e l'attenzione di un'ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (di seguito standard globale). L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard globale dell'OCSE con le Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. In occasione dell'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard globale. Molti di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatta salva la conclusione delle necessarie procedure legislative interne.

Contenuto del progetto I negoziati con l'UE si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma di un Protocollo che modifica l'Accordo del 26 ottobre 2004 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente il vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio, trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE.

Il presente Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE (di seguito Accordo con l'UE) consente di convenire lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE. È stato
possibile evitare le deroghe specifiche avanzate dall'UE. Negli ultimi mesi sono già stati ottenuti determinati progressi nell'accesso al mercato dello spazio europeo. L'Accordo con l'UE disciplina essenzialmente tre aspetti: ­

lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE;

­

lo scambio di informazioni su richiesta secondo il vigente standard globale dell'OCSE conformemente all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE del 2014;

7586

­

l'esenzione dall'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate, ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio.

L'Accordo è completato da una Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui queste ultime si impegnano a metterlo in vigore il 1° gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE siano concluse per tale data.

Inoltre l'Accordo contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.

Il presente messaggio non prevede una legge di attuazione. Per attuare lo scambio automatico di informazioni dovrà essere applicata la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sottoposta al Parlamento dal Consiglio federale il 5 giugno 2015, mentre per lo scambio di informazioni su domanda dovrà essere applicata la legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

L'introduzione dello standard globale con l'UE è parte integrante della strategia del Consiglio federale che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale.

Inoltre è stato possibile avviare i colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell'accesso al mercato e di realizzare ampiamente la regolarizzazione del passato. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale, l'Accordo con l'UE in quanto principale partner commerciale è nell'interesse della Svizzera.

7587

Indice Compendio

7586

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni 1.1.2 L'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE 1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 1.3 Panoramica sul contenuto dell'Accordo 1.4 Rapporto con il diritto europeo e il diritto internazionale 1.4.1 Convenzione sull'assistenza amministrativa e MCAA 1.4.2 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni 1.4.3 Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria 1.4.4 Accordo antifrode 1.5 Valutazione 1.5.1 Adozione di standard internazionali 1.5.2 Esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate 1.5.3 Transizione dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni 1.5.4 Regolarizzazione del passato 1.5.5 Accesso al mercato 1.5.6 Conclusione

7590 7590

2

Risultati della consultazione 2.1 In generale 2.2 Risultati della procedura di consultazione 2.3 Conclusione

7600 7600 7600 7601

3

Spiegazioni concernenti il Protocollo di modifica 3.1 Considerazioni preliminari 3.2 Spiegazioni concernenti l'ingresso del Protocollo di modifica 3.3 Commento ai singoli articoli dell'Accordo con l'UE 3.4 Spiegazioni relative all'allegato I (standard comune di comunicazione di informazioni) 3.5 Spiegazioni relative all'allegato II 3.6 Spiegazioni relative al Protocollo di modifica

7602 7602 7602 7603

Diritto di applicazione e abrogazione del diritto previgente 4.1 Diritto di applicazione per l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE 4.2 Abrogazione di due leggi federali 4.2.1 Legge sulla fiscalità del risparmio (LFR)

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4

7588

7590 7591 7592 7593 7594 7594 7595 7596 7596 7597 7597 7597 7598 7598 7598 7599

7610 7619 7621

7623 7624 7624

4.2.2 5

Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)

7625

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni 5.2 Ripercussioni per l'economia 5.3 Ripercussioni per le imposte

7626

6

Rapporto con il programma di legislatura

7629

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Referendum 7.3 Forma dell'atto

7630 7630 7630 7631

7626 7627 7628

Decreto federale che approva e attua un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE (Disegno)

7633

Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

7635

7589

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all'OCSE, allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (di seguito «standard globale») inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Lo standard globale doveva essere unico e: ­

soddisfare requisiti elevati per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e riservatezza;

­

assicurare la reciprocità;

­

prevedere norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi i trust e le società di sede.

In seguito la Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard globale dell'OCSE.

Poiché lo standard globale sviluppato dall'OCSE è in linea con le direttive del Consiglio federale, la Svizzera ha appoggiato la dichiarazione adottata in occasione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 6 e 7 maggio 2014 e l'adozione definitiva dello standard in seno al Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard globale con le Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. In occasione dell'assemblea plenaria del Forum globale tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard globale. Molti di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatta salva la conclusione delle necessarie procedure legislative interne.

Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)1 nonché il messaggio concernente l'approvazione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale)2. Se lo scambio automatico di informazioni dovesse essere introdotto con una Giurisdizione sulla base di questi due accordi internazionali, sarà necessaria un'attivazione bilaterale. Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha posto in consultazione una prima attivazione bilaterale. Si tratta dell'introduzione dello 1 2

FF 2015 4467 FF 2015 4613

7590

scambio automatico di informazioni con l'Australia3. In alternativa all'attuazione mediante la combinazione Convenzione sull'assistenza amministrativa ­ MCAA ­ attivazione bilaterale, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto anche con un accordo bilaterale. Quest'ultima variante è la procedura scelta per l'UE ed è oggetto del presente messaggio.

Anche l'UE ha compiuto diversi passi verso l'attuazione dello standard globale dell'OCSE. Il 9 dicembre 2014 è stata approvata una revisione della direttiva dell'UE relativa alla cooperazione amministrativa4, per la quale a partire dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'Austria 5, gli Stati membri dell'UE raccolgono dati secondo lo standard globale dell'OCSE e li scambiano tra loro per la prima volta nel 20176. Oltre alle trattative con la Svizzera, l'UE ha avviato negoziati anche con altri Stati terzi (Liechtenstein, Andorra, San Marino, Principato di Monaco) finalizzati all'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

1.1.2

L'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Dal 1° luglio 2005 nell'UE si applica la direttiva sulla fiscalità del risparmio 7 che disciplina la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, versati alle persone fisiche in uno Stato membro dell'UE al di fuori del proprio Stato di residenza. In sostanza, questa direttiva prevede lo scambio automatico di informazioni concernenti i pagamenti di interessi. Singoli Stati membri adottano in alternativa un sistema di ritenuta d'imposta. L'UE ha concluso accordi sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, San Marino, il Principato di Monaco e determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri per impedire che contribuenti di Paesi membri eludessero la direttiva europea sulla fiscalità del risparmio mediante investimenti su piazze finanziarie al di fuori dell'UE. In linea di principio tutti questi accordi si fondano sul sistema della direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio. L'Accordo del 26 ottobre 20048 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo sulla fiscalità del risparmio) è entrato in vigore il 1° luglio 2005 e fa parte degli «Accordi bilaterali II».

3

4

5

6

7

8

La relativa documentazione è disponibile all'indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Dipartimento federale delle finanze.

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

L'Austria applicherà la direttiva 2014/107/UE nella sua integralità soltanto dal 1º gennaio 2017, vale a dire che raccoglierà i dati secondo lo standard globale dell'OCSE e li scambierà solo dal 2018.

Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

RS 0.641.926.81

7591

Analogamente alla direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio, le misure a garanzia dell'imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri di interessi costituiscono l'elemento centrale dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. L'Accordo prevede una ritenuta d'imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi che sono effettuati da un agente pagatore in Svizzera ­ solitamente una banca ­ a una persona fisica avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro dell'UE. La ritenuta d'imposta è concepita come imposta di garanzia, ovvero la ritenuta d'imposta non assolve l'obbligo fiscale. Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d'imposta, le persone interessate possono autorizzare l'agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio contiene inoltre una clausola sullo scambio di informazioni su richiesta. Tale clausola è limitata ai casi di frode fiscale e violazioni analoghe nonché ai redditi contemplati dall'Accordo.

Oltre alle misure a garanzia dell'imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio comprende un ulteriore elemento centrale, ovvero una disposizione che, a determinate condizioni, abroga l'imposizione alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate in relazione con la Svizzera.

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Dal 2008 la Commissione europea si prefiggeva di rivedere la direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio per eliminare le scappatoie fiscali. Da un lato, si trattava di estendere il concetto di interessi ad altri strumenti finanziari come ad esempio i prodotti strutturati a capitale protetto, determinati contratti di assicurazione sulla vita e gli investimenti collettivi di capitale che fino ad allora non erano stati considerati.

D'altro lato, bisognava impedire l'elusione della direttiva attraverso società e strutture interposte, come ad esempio i trust. Oltre alla direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio dovevano essere riveduti anche i relativi accordi con Paesi terzi, poiché il loro contenuto si basava in larga misura sulla direttiva. A tal proposito, il 14 maggio 2013 il Consiglio per l'economia e la finanza dell'UE (ECOFIN) ha dato mandato alla Commissione europea per avviare negoziati con Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino volti ad adeguare l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Nelle negoziazioni avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione anche gli sviluppi internazionali. Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato a sua volta il mandato di negoziazione relativo all'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE.

Sulla base di questo mandato di negoziazione, i negoziati con l'UE sono stati condotti allo scopo di raggiungere un aggiornamento tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Tuttavia, in tempi relativamente brevi è emerso che una simile revisione avrebbe presentato numerose problematiche tecniche per le quali sarebbe stato indispensabile elaborare soluzioni complesse. Nel caso in cui fosse stata perseguita una rapida conclusione dei negoziati, questi avrebbero dovuto limitarsi a pochi punti. Invece per un aggiornamento completo sarebbe stato necessario prevedere trattative molto più lunghe. Pertanto entrambe le parti avevano concluso che in linea di principio un aggiornamento puramente tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sarebbe stato possibile quale soluzione transitoria, ma nel contesto dell'adozione di uno standard globale sullo scambio automatico di informazioni da 7592

parte dell'OCSE, prevista per la primavera del 2014, sarebbe stato anche precario per la durata, incompleto nel contenuto e troppo oneroso rispetto ai risultati auspicati.

Dopo che l'OCSE il 15 luglio 2014 ha adottato lo standard globale e il Consiglio federale ha approvato l'8 ottobre 2014 un mandato di negoziazione con l'UE per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, le trattative in corso sulla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono state riorientate. Per quanto riguarda le competenze interne all'UE nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il parere degli Stati membri e della Commissione europea la competenza in materia è dell'UE. Per questo motivo i negoziati sono stati svolti con l'UE e hanno determinato l'attuale risultato.

I negoziati si sono conclusi con la parafatura il 19 marzo 2015 e con la firma il 27 maggio 2015 di un Protocollo che modifica l'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio (di seguito «Protocollo di modifica»), il quale introduce lo scambio automatico di informazioni tra le Parti contraenti. A livello materiale il Protocollo rielabora quasi interamente e sostituisce l'Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni. È stata scelta la forma del protocollo di modifica poiché il mandato della Commissione europea si basava sulla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, consentendo di trasporre determinati elementi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio nel nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE.

1.3

Panoramica sul contenuto dell'Accordo

L'Accordo riveduto («Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE», di seguito «Accordo con l'UE») disciplina essenzialmente tre aspetti: ­

lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE: l'Accordo ha ripreso senza deroghe lo standard globale. Laddove quest'ultimo attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell'Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale con tutte le Giurisdizioni partner;

­

lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell'OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE);

­

l'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate, ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Il Protocollo di modifica è completato da una Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui esse si impegnano a metterlo in vigore con effetto al 1° gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE si siano concluse per tale data. Il Protocollo di modifica contiene inoltre le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.

7593

1.4

Rapporto con il diritto europeo e il diritto internazionale

1.4.1

Convenzione sull'assistenza amministrativa e MCAA

La Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa») costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale. L'articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013.

L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014 e costituisce un accordo supplementare che consente di attuare lo standard globale conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (di seguito «standard comune di comunicazione di informazioni») elaborato dall'OCSE quale parte integrante dello standard globale.

Per questa ragione lo standard comune di comunicazione di informazioni è allegato al MCAA. Poiché il MCAA non stabilisce i Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni, è necessaria un'attivazione bilaterale separata con uno Stato partner.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA ­ quest'ultimo unitamente al disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (D-LSAI) ­ stanno seguendo attualmente la procedura di approvazione parlamentare. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con le singole Giurisdizioni partner sulla base del MCAA sarà presentata per approvazione all'Assemblea federale in progetti legislativi distinti. Il 29 aprile 2015 è stato posto in consultazione il primo di essi, il quale mira a introdurre lo scambio automatico di informazioni con l'Australia9.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell'UE non avviene attraverso
la Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA, bensì sulla base dell'Accordo con l'UE, che costituisce una base legale a sé stante in materia. Quest'ultimo non contempla lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora la Convenzione sull'assistenza amministrativa fosse approvata, essa rappresenterebbe l'unico fondamento giuridico per lo scambio spontaneo di informazioni con gli Stati membri dell'UE. Per contro, l'Accordo con l'UE prevede uno scambio di informazioni su richiesta. Se l'Accordo con l'UE e la Convenzione sull'assistenza amministrativa verranno adottati, gli Stati membri dell'UE che hanno aderito alla Convenzione disporranno di tre basi legali per richiedere informazioni alla Svizzera (art. 5 dell'Accordo con l'UE, art. 5 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e la clausola di assistenza amministrativa prevista da un'eventuale 9

La relativa documentazione è disponibile all'indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Dipartimento federale delle finanze.

7594

convenzione per evitare le doppie imposizioni [CDI]). Poiché non sono ancora oggetto di revisione, tra le CDI con i singoli Stati membri soltanto quelle con la Croazia, la Lettonia e la Lituania non contengono ancora una clausola per lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE. In merito all'obbligo di prestare assistenza amministrativa su domanda le tre basi legali summenzionate sono sostanzialmente equivalenti, poiché tutte si orientano allo standard globale dell'OCSE, come formulato in particolare nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel suo Commento. Per contro potrebbero sussistere differenze riguardanti l'applicabilità temporale e le imposte per cui è prestata assistenza amministrativa su domanda. Certe CDI con Stati membri dell'UE contengono una clausola sull'assistenza amministrativa che si limita a determinate imposte.

Tuttavia l'articolo 5 dell'Accordo con l'UE si applica alle informazioni concernenti tutte le imposte ed è stato pertanto ripreso, adeguandolo allo standard globale dell'OCSE, dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio e integrato nell'Accordo con l'UE. Uno Stato che richiede assistenza amministrativa deve decidere a quale base legale fare riferimento. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) verifica in seguito se lo Stato richiedente soddisfa le condizioni stabilite nella base legale prescelta. L'applicazione di più basi legali per una domanda non è concessa.

Qualora l'AFC respinga una domanda, lo Stato richiedente può inoltrare la stessa domanda con riferimento a un'altra base legale. L'AFC verifica allora se nella nuova normativa scelta le condizioni sono rispettate.

1.4.2

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le clausole sull'assistenza amministrativa nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Nel protocollo di ogni convenzione una specifica disposizione stabilisce che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiarsi informazioni su base automatica. Deve pertanto essere istituita una nuova base legale affinché possa essere introdotto lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE costituisce una base giuridica di diritto internazionale di questa natura.

Tra l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE e le singole CDI con Stati membri dell'UE vi sono delle sovrapposizioni negli ambiti dello scambio di informazioni su domanda (art. 5 dell'Accordo con l'UE) e dell'esenzione dall'imposta alla fonte per pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese (art. 9 dell'Accordo con l'UE). Per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta si rimanda alle considerazioni riguardanti la Convenzione sull'assistenza amministrativa esposte precedentemente. Per l'esenzione dall'imposta alla fonte la società interessata può fare riferimento alla base legale che più le conviene. Ad esempio potrebbe appellarsi all'articolo 9 dell'Accordo con l'UE, nel caso in cui la CDI applicabile non dovesse prevedere un tasso zero per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni. (Si vedano al riguardo le spiegazioni in merito agli articoli 5 e 9 nel numero 3.3.)

7595

1.4.3

Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse dalla Svizzera con il Regno Unito10 e l'Austria11. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in uno Stato partner può regolarizzare fiscalmente i propri valori patrimoniali non ancora dichiarati detenuti presso una banca in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull'imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in uno Stato partner. In alternativa, le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l'agente pagatore a comunicare l'importo dei redditi da capitale allo Stato partner. L'attuazione dello standard globale rende superfluo l'assoggettamento dei redditi da capitale basato sulle convenzioni sull'imposizione alla fonte. Pertanto la Svizzera stipulerà bilateralmente sia con il Regno Unito sia con l'Austria un accordo concernente l'abrogazione delle Convenzioni sull'imposizione alla fonte. In questo processo occorre garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo con l'UE. Nell'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto dal presente messaggio il Consiglio federale viene autorizzato a concludere convenzioni di abrogazione. (In merito all'abrogazione della legge del 15 giugno 201212 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale [LIFI] si vedano le spiegazioni nel numero 4.2.)

1.4.4

Accordo antifrode

L'Accordo antifrode13 disciplina l'assistenza amministrativa e giudiziaria nel caso di frode e di ogni altra attività illecita in ambito di imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte speciali di consumo su alcol, tabacco e oli minerali ecc.), sussidi e appalti pubblici. Dato che l'Accordo antifrode non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, non è ancora entrato in vigore. La Svizzera ha ratificato l'Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica anticipatamente dal 2009 nei confronti degli Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato a loro volta e che hanno dichiarato di applicarlo anch'essi anticipatamente.

In linea di principio l'Accordo con l'UE non si ripercuote sull'Accordo antifrode.

Soltanto nell'ambito dell'assistenza amministrativa su richiesta in virtù dell'articolo 5 dell'Accordo con l'UE, applicabile a tutte le imposte (dirette e indirette), vi è una sovrapposizione con il campo di applicazione dell'Accordo antifrode. Entrambi 10

11

12 13

Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, modificata dal protocollo del 20 marzo 2012 (RS 0.672.936.74).

Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (RS 0.672.916.33).

RS 672.4 Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81).

7596

gli accordi rappresentano una possibile base legale per le richieste di assistenza amministrativa concernenti le imposte indirette.

1.5

Valutazione

1.5.1

Adozione di standard internazionali

L'Accordo con l'UE prevede lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE. Benché l'UE, in merito a singoli punti, volesse andare oltre lo standard globale, nell'Accordo è stato possibile adottarlo senza deroghe.

Laddove lo standard attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell'Accordo. Inoltre l'Accordo contiene una procedura semplificata per l'applicazione tra Svizzera e UE di future rielaborazioni dello standard comune di comunicazione di informazioni, a condizione che tali adeguamenti siano già stati introdotti nel diritto interno. I diversi elementi esposti consentono di applicare uno standard sullo scambio automatico di informazioni uniforme con tutte le Giurisdizioni partner. In aggiunta, in merito alla protezione dei dati è stato possibile convenire una regolamentazione che non trascendesse lo standard globale dell'OCSE e che prevedesse l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nell'UE.

Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto lo standard in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse potrebbero fungere da base per ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali delle Parti contraenti. In tal senso lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come strumenti complementari.

1.5.2

Esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate

La relativa disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio14. Essa opera nell'interesse della piazza economica svizzera, poiché assicura alle società svizzere, che ottengono dividendi, interessi e canoni da altre società del gruppo stabilite in uno Stato membro dell'UE, vantaggi fiscali analoghi alle società che sono residenti in uno Stato membro. Con questa disposizione non è possibile riscuotere l'imposta alla fonte su tali pagamenti. In molti casi ciò rappresenta una notevole riduzione dell'onere fiscale complessivo di un gruppo.

Infatti, in mancanza di possibilità per calcolarle efficacemente nello Stato del beneficiario, le imposte alla fonte su pagamenti all'interno di un gruppo generano spesso un'imposizione eccessiva. La presente disposizione rivestirà un ruolo rilevante in particolare in relazione ai redditi che non sono già esenti dall'imposta alla fonte in virtù del diritto nazionale del rispettivo Stato membro dell'UE o di una CDI con la Svizzera.

14

Rispetto all'art. 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati passaggi di natura transitoria che non sono più pertinenti.

7597

1.5.3

Transizione dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni

Il Protocollo di modifica contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni. In questo modo entrambi i sistemi non saranno applicati contemporaneamente, ma lo scambio automatico di informazioni sostituirà senza interruzioni il sistema della fiscalità del risparmio.

1.5.4

Regolarizzazione del passato

Negli ultimi anni diversi Stati membri dell'UE hanno avviato programmi di regolarizzazione del passato. Alla luce del maggiore impegno nella lotta contro l'evasione fiscale, il numero di contribuenti nei Paesi membri che prevedono una possibilità di regolarizzazione a tempo indeterminato è aumentato in modo consistente. Si pensi ad esempio alla Germania e all'autodenuncia esente da pena da essa adottata. Data l'esclusiva competenza nazionale in materia, la possibilità di negoziare una soluzione unitaria per tutti gli Stati membri dell'UE era esclusa. Tuttavia nel corso dei negoziati i rappresentanti della Commissione europea si sono detti disposti a far notare agli Stati membri come offrire una possibilità di regolarizzazione del passato prima dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni sia importante e nel loro stesso interesse. Dopo la firma di un'intesa sulle questioni fiscali con l'Italia il 23 febbraio 2015, nel complesso è possibile considerare risolta la questione della regolarizzazione del passato con i Paesi confinanti e con i principali Stati membri dell'UE.

1.5.5

Accesso al mercato

Nel quadro delle trattative sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE e in linea con il mandato di negoziazione, la Svizzera ha presentato all'UE e a diversi suoi Stati membri le proprie richieste per la salvaguardia e il miglioramento dell'accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nello spazio europeo. I negoziatori comunitari e anche gli Stati membri dell'UE hanno reagito con riserva o negativamente all'intenzione di correlare formalmente entrambi i dossier, dato che considerano lo scambio automatico di informazioni uno standard internazionale vincolante che la Svizzera dovrebbe introdurre rapidamente. Inoltre, in singoli casi, la possibilità di svolgere colloqui sull'accesso al mercato è stata vincolata a una soluzione in materia di libera circolazione delle persone.

A metà marzo del 2015 è stato possibile avviare colloqui esplorativi con la Commissione europea su un eventuale accordo settoriale sui servizi finanziari (ASF), la cui fattibilità e possibile impostazione devono ancora essere sottoposte a ulteriori chiarimenti. L'UE farà dipendere la prosecuzione di tali colloqui e la relativa tempistica da come evolveranno, in generale, i rapporti con la Svizzera (in particolare in merito alla libera circolazione delle persone e a determinate questioni istituzionali). A livello europeo la Svizzera si è impegnata anche per una rapida conclusione delle procedure in corso per il riconoscimento dell'equivalenza. In questo contesto nel mese di novembre 2015 la Commissione europea ha riconosciuto come equivalenti la regolamentazione e la vigilanza svizzere delle controparti centrali (CCP), le quali 7598

forniscono servizi di compensazione per lo svolgimento di operazioni mediante piattaforme di negoziazione. Nel mese di giugno del 2015 per quanto concerne il settore assicurativo, l'UE ha riconosciuto l'equivalenza tra la normativa e la vigilanza svizzere e la direttiva Solvency II. Inoltre, nel quadro di ulteriori colloqui con diversi Stati membri dell'UE, la Svizzera persegue la salvaguardia e un possibile miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. Nel corso di tali discussioni saranno tematizzate in particolare anche le esigenze giuridiche in materia di vigilanza, le cui regolamentazioni non rientrano esclusivamente nelle competenze dell'UE.

1.5.6

Conclusione

L'Accordo con l'UE è in linea con la strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale. Esso rappresenta un ulteriore passo determinante verso l'introduzione dello standard globale dell'OCSE in Svizzera, poiché permette di introdurre lo scambio automatico di informazioni con 28 Stati membri dell'UE, tra cui Paesi confinanti e Stati partner importanti. L'entrata in vigore dell'Accordo il 1° gennaio 2017 è subordinata alla condizione che per tale data i processi di approvazione in Svizzera e nell'UE siano conclusi.

L'Accordo con l'UE ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi, nel rispetto dei parametri posti dal mandato di negoziazione del Consiglio federale: ­

conclusione dei negoziati in tempi ristretti per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo come annunciato il 1° gennaio 2017, in ottemperanza alla dichiarazione fatta dal Consiglio federale al Forum globale nell'ottobre 2014 e fatti salvi i vincoli della procedura legislativa svizzera;

­

conclusione dello scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE, evitando le deroghe specifiche avanzate dall'UE;

­

scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard dell'OCSE vigente;

­

prosecuzione dell'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate;

­

avvio di colloqui esplorativi con la Commissione europea per la salvaguardia e il miglioramento dell'accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nell'area dell'UE, escludendo altri servizi;

­

promozione dell'interesse comune a un'attuazione coerente dello standard globale dell'OCSE, volta a ottenere condizioni di concorrenza eque (level playing field) attraverso meccanismi di verifica efficaci.

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello globale, è nell'interesse della Svizzera concludere con l'UE, principale partner commerciale e di investimento, un accordo in materia. Rinviare l'entrata in vigore dell'Accordo successivamente al 1° gennaio 2017 implicherebbe il mancato adempimento da parte della Svizzera delle dichiarazioni fatte al Forum globale del 2014.

7599

2

Risultati della consultazione

2.1

In generale

Il Protocollo di modifica è stato oggetto di una procedura di consultazione durata dal 27 maggio 2015 al 17 settembre 2015.

Tra gli interpellati hanno partecipato alla consultazione 25 Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, sei partiti politici, sei associazioni mantello nazionali dell'economia nonché otto rappresentanti di ambienti interessati. Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri quattro partecipanti.

2.2

Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Tutti i Cantoni sono favorevoli, tuttavia il Cantone Ticino approva il progetto solo a condizione che l'articolo 9 dell'Accordo con l'UE sia adeguato alla direttiva dell'UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie 15. Anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze sostiene il progetto.

Tra i sei partiti politici che hanno preso parte alla consultazione, cinque sono a favore del progetto, mentre un partito è contrario.

Tra le 18 associazioni e organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla questione, 13 approvano il progetto e cinque sono contrarie.

Le principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione riguardano l'integrazione dell'Accordo con l'UE, la concorrenza equa con le altre piazze finanziarie (level playing field), l'accesso al mercato, la regolarizzazione del passato nonché la protezione dei dati e il principio di specialità. Diverse critiche e richieste sono formulate sia dai contrari e sia dai sostenitori dell'Accordo con l'UE.

Integrazione dell'Accordo con l'UE: alcuni partecipanti alla consultazione criticano la mancata integrazione dell'Accordo con l'UE nel quadro del pacchetto globale di rielaborazione e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali con l'UE, ovvero il mancato coordinamento tra i relativi dossier. Secondo i contrari all'Accordo con l'UE, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere convenuto con l'intera UE ma con i singoli Stati membri, in modo tale da imporre più facilmente le contropartite. Solo in alcuni casi è stato chiesto un migliore scambio di informazioni fiscali anche con i Paesi emergenti e in via di sviluppo. Nel complesso, i partecipanti alla consultazione sostengono il rispetto dei criteri definiti dal Consiglio federale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

Concorrenza equa con le altre piazze finanziarie (level playing field): i pareri pervenuti esprimono riserve sul fatto che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati che non convengono accordi equivalenti con le piazze finanziarie concorrenti. In tal modo verrebbe infatti violato il principio del pari trattamento di tutte le piazze finanziarie internazionali. Poiché all'UE sarebbe stato 15

Direttiva 2011/96 del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.

7600

conferito solo il mandato di negoziare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino e il Liechtenstein, si teme che la Svizzera sia l'unica piazza finanziaria ad attuare lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell'UE a partire dal 1° gennaio 2017. Per la medesima ragione viene anche richiesto di rimandare la ratifica dell'Accordo.

Accesso al mercato: nonostante alcuni partecipanti sottolineino la correlazione tra la questione dell'accesso al mercato e quella della libera circolazione delle persone, molti partecipanti ritengono che l'attuale accesso al mercato sia insoddisfacente.

Diversi pareri chiedono di riservare elevata priorità ai negoziati in materia. Gli oppositori dell'Accordo con l'UE ritengono che garantire a lungo termine l'accesso al mercato debba essere un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner. In merito a tale questione evidenziano anche che la competenza in materia, anziché all'UE, spetterebbe ai singoli Stati membri.

Regolarizzazione del passato: generalmente i partecipanti alla consultazione ritengono che l'offerta di un'adeguata possibilità di regolarizzazione del passato sia un importante presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. In tale contesto viene richiesta una soluzione che si applichi a tutti gli Stati membri dell'UE e non soltanto ai Paesi limitrofi della Svizzera. Si citano inoltre concretamente singoli Stati membri che non dispongono di una sufficiente possibilità di regolarizzazione del passato.

Protezione dei dati e principio di specialità: secondo la maggioranza dei pareri pervenuti, il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità anche nella prassi è un aspetto molto importante. Mentre i partecipanti alla consultazione considerano in gran parte sufficiente il quadro normativo per la protezione dei dati nell'UE, alcuni di loro esprimono qualche dubbio sull'esecuzione del diritto in materia da parte degli Stati membri dell'UE.

2.3

Conclusione

Nonostante i pareri abbiano espresso critiche in egual misura contrarie e favorevoli, nel suo insieme il progetto è stato accolto positivamente in fase di consultazione.

Molte considerazioni si riferiscono infatti allo scambio di informazioni in generale e alla sua attuazione in un secondo tempo. Il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE sia nell'interesse del nostro Paese. La Svizzera potrà rispettare quanto dichiarato in merito all'attuazione dello scambio automatico di informazioni unicamente se l'Accordo con l'UE entra in vigore come previsto il 1° gennaio 2017.

Il Consiglio federale riserva un'elevata priorità alla tutela e al miglioramento dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari nello spazio europeo.

Negli ultimi mesi sono già stati ottenuti progressi. Tuttavia l'obiettivo di tutelare e migliorare l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari nello spazio europeo si ricollega alla competenza dell'UE in materia e pertanto può essere realizzato in modo completo e giuridicamente vincolante per entrambe le Parti contraenti soltanto mediante un accordo settoriale sui servizi finanziari con l'UE (ASF). La possibilità di concludere un simile accordo è stata affrontata nel quadro di primi colloqui esplorativi e al momento è sotto esame.

7601

3

Spiegazioni concernenti il Protocollo di modifica

3.1

Considerazioni preliminari

Il Protocollo che modifica l'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio firmato dalla Svizzera e dall'UE il 27 maggio 2015 consiste in quattro articoli (cfr. le spiegazioni nel n. 3.6).

Secondo l'articolo 1 del Protocollo di modifica l'attuale Accordo viene completamente modificato e trasformato in un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE consistente in 11 articoli e tre allegati (cfr. al riguardo le spiegazioni nei n. 3.3 ­ 3.5). L'allegato I contiene lo standard comune di comunicazione di informazioni, l'allegato II degli estratti dal Commento relativo a tale standard e l'allegato III l'elenco delle autorità competenti.

Gli articoli 2­4 del Protocollo di modifica ne disciplinano l'entrata in vigore e l'applicazione, il completamento dell'Accordo con l'UE con un Protocollo concernente lo scambio automatico di informazioni su richiesta nonché le lingue del Protocollo di modifica (cfr. le spiegazioni nel n. 3.6).

3.2

Spiegazioni concernenti l'ingresso del Protocollo di modifica

L'ingresso chiarisce lo scopo e le condizioni quadro del Protocollo di modifica. Esso spiega che il Protocollo serve ad attuare lo standard globale tra le Parti contraenti e a migliorare la conformità fiscale a livello internazionale.

L'ingresso specifica in particolare che il Protocollo di modifica adegua la clausola sullo scambio automatico di informazioni su richiesta all'attuale standard globale dell'OCSE (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE).

Inoltre, si fa riferimento all'impegno delle Parti contraenti ad applicare il loro diritto in materia dei protezione di dati anche in relazione alle informazioni scambiate e a informarsi reciprocamente in merito alle modifiche di tale legislazione e sulla relativa prassi. Allo scopo di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e di osservare il principio di specialità, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera dovranno, in aggiunta, adottare misure adeguate e mettere a disposizione un'infrastruttura efficace per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. il commento all'art. 6 dell'Accordo con l'UE).

L'ultimo paragrafo dell'ingresso precisa infine che le categorie delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i conti oggetto di comunicazione nonché il volume delle informazioni scambiate così come definiti nell'Accordo con l'UE sono intesi a ridurre la possibilità dei contribuenti di evitare la comunicazione del reddito e del patrimonio rilevanti. Lo scambio di informazioni previsto, necessario e commisurato allo scopo, consentirà alle amministrazioni fiscali delle Parti contraenti di lottare contro l'evasione fiscale transfrontaliera. L'esclusione prevista esplicitamente dall'Accordo di determinate istituzioni finanziarie e di certi conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale è quindi conciliabile con lo scopo dello scambio di informazioni. Per contro si rinuncia alla determinazione generale di limiti di importo che potrebbero essere facilmente elusi scindendo i conti tra diverse istituzioni finanziarie.

7602

3.3

Commento ai singoli articoli dell'Accordo con l'UE

Art. 1

Definizioni

Nell'articolo 1 sono definite le espressioni impiegate nell'Accordo con l'UE Il paragrafo 1 contiene una serie di definizioni in linea con il Modello di accordo tra autorità competenti16, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Nell'espressione «Autorità competente» rientrano le persone e autorità delle diverse Giurisdizioni elencate nell'allegato III che è parte integrante dell'Accordo. In conformità con il progetto concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone a tal proposito il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato.

Le definizioni delle espressioni «Istituzione finanziaria di uno Stato membro», «Istituzione finanziaria della Svizzera», «Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» e «Conto oggetto di comunicazione» corrispondono per analogia al significato stabilito nello standard comune di comunicazione di informazioni (cfr. al riguardo il n. 3.4). I significati di «Conto oggetto di comunicazione di uno Stato membro» e «Conto oggetto di comunicazione della Svizzera» corrispondono alle definizioni di «Conto oggetto di comunicazione» per la Svizzera e gli Stati membri dell'UE.

Anche le espressioni «Persona di uno Stato membro» e «Persona della Svizzera» sono definite secondo il Modello di accordo tra autorità competenti e concretizzate per i rapporti tra Svizzera e UE.

Secondo il paragrafo 2, tutti i termini non definiti nell'Accordo con l'UE sono intesi per gli Stati membri dell'UE secondo la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera essi sono interpretati secondo il diritto svizzero, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Le espressioni non contemplate né nel suddetto Accordo né negli allegati I e II sono anch'esse da intendere per gli Stati membri dell'UE secondo la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera secondo il diritto svizzero. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il MCAA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Art. 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione

L'articolo 2 definisce le informazioni che devono essere scambiate. Esso corrisponde al rispettivo articolo del Modello di accordo tra autorità competenti. Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Queste sono da ottenere conformemente alle norme applicabili di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite 16

«Model Competent Authority Agreement» dell'OCSE del 15 luglio 2014, consultabile all'indirizzo www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchangefinancial-account-information-common-reporting-standard.pdf.

7603

negli allegati I e II e da scambiare automaticamente ogni anno tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e della Svizzera.

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Queste ultime possono essere riassunte in tre categorie.

Informazioni concernenti l'identificazione (lett. a) Tali informazioni servono per l'identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo sul conto da parte della Giurisdizione che le riceve. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l'indirizzo e il o i NIF.

Informazioni concernenti il conto (lett. b e c) Queste informazioni servono a identificare il conto e l'istituzione finanziaria in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome e l'eventuale numero d'identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Informazioni concernenti le finanze (lett. d­g) Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario.

Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, i ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o da pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo del saldo ne viene comunicata la chiusura.

Art. 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

Secondi i paragrafi 1 e 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della Giurisdizione che fornisce le informazioni. Questo principio è contenuto nel Modello di accordo tra autorità competenti e corrisponde pertanto allo standard globale dell'OCSE. Il suo scopo è che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possano determinare in modo uniforme gli importi e la qualificazione di pagamenti rispetto a tutte le Giurisdizioni partner. L'articolo 10 capoverso 2 D-LSAI17 concretizza quanto esposto, attribuendo al Consiglio federale la competenza di stabilire le regole e i criteri secondo cui bisogna determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Occorre inoltre indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

Il paragrafo 3 è in relazione con l'articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, che prevede l'entrata in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale. La combinazione delle disposizioni fa sì che le informazioni di cui all'arti17

FF 2015 4593 4600

7604

colo 2 debbano essere scambiate a partire dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica. Il paragrafo 3 stabilisce anche che le informazioni devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro fine settembre.

I paragrafi 4 e 5 disciplinano aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello di diritto internazionale. I paragrafi 4 e 5 coincidono con i corrispettivi paragrafi del Modello di accordo tra autorità competenti.

Art. 4

Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione dell'Accordo

L'articolo 4 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia fiscale da parte di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e adottare le misure sancite dal diritto nazionale, in particolare contro l'istituzione finanziaria inadempiente. La legge sullo scambio automatico di informazioni prevista dovrebbe definire le misure a cui le autorità competenti svizzere dovranno ricorrere. Il D-LSAI stabilisce in particolare controlli e disposizioni penali. La collaborazione avviene tra autorità competenti, l'Accordo con l'UE non prevede infatti un contatto diretto tra autorità competenti di una Giurisdizione e un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di un'altra Giurisdizione. L'articolo 4 corrisponde al rispettivo articolo del Modello di accordo tra autorità competenti.

Art. 5

Scambio di informazioni su richiesta

L'Accordo con l'UE racchiude nell'articolo 5 anche l'obbligo per lo scambio di informazioni su richiesta. Un protocollo (art. 3 del Protocollo di modifica) e una dichiarazione della Svizzera (cfr. al riguardo le spiegazioni nel n. 3.6) completano l'articolo 5. Il Protocollo precisa le condizioni necessarie per fornire assistenza amministrativa. Nella dichiarazione la Svizzera attesta che non offrirà assistenza amministrativa se la richiesta è basata su dati ottenuti illegalmente. La stessa disposizione è prevista sostanzialmente anche dalle CDI.

Il contenuto e l'entità dello scambio di informazioni su richiesta stabilito nell'Accordo con l'UE corrisponde allo standard globale così come è determinato in particolare nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e nel relativo Commento. Esso comprende anche domande raggruppate. Inoltre possono essere scambiate informazioni per l'applicazione di tutte le imposte. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo con l'UE in esame sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire uno scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard. In merito alle basi legali per lo scambio automatico di informazioni su richiesta esistenti si considerino in parallelo le osservazioni riguardanti la Convenzione sull'assistenza amministrativa nel numero 1.4.

7605

Poiché la Svizzera ha concluso con la maggior parte degli Stati membri dell'UE una CDI con una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard, l'articolo 5 dell'Accordo con l'UE determina solo in misura limitata un aumento del numero di Stati partner con una clausola sullo scambio di informazioni adeguata allo standard. Finora la Svizzera non ha ancora convenuto una CDI contenente tale clausola con la Croazia, la Lituania e la Lettonia. I primi due Paesi hanno però aderito alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'articolo 5 dell'Accordo con l'UE comporta tuttavia un'estensione dello scambio di informazioni su richiesta per Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania e Slovacchia, poiché definisce nell'ambito delle imposte, per la cui applicazione ed esecuzione possono essere scambiate informazioni, un campo di applicazione più ampio rispetto alle CDI con questi Stati.

L'esecuzione dello scambio di informazioni su richiesta in applicazione dell'Accordo con l'UE è disciplinato nella LAAF (cfr. al riguardo art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF e le spiegazioni nel n. 4.1).

Art. 6

Riservatezza e protezione dei dati personali

L'articolo 6 si fonda in linea di massima sulle disposizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa concernenti la riservatezza e la protezione dei dati ovvero sull'obbligo di mantenere il segreto.

Secondo il paragrafo 1, qualsiasi informazione che uno Stato membro dell'UE o la Svizzera ha ottenuto conformemente all'Accordo con l'UE devono essere riservate e tutelate allo stesso modo delle informazioni che lo Stato membro o la Svizzera ha ottenuto conformemente al diritto nazionale. La Giurisdizione che fornisce le informazioni può comunicare alla Giurisdizione ricevente quali disposizioni di tutela del suo diritto nazionale devono essere rispettate anche da quest'ultima per assicurare il livello di protezione di dati richiesto. Tali disposizioni devono limitarsi a garantire la protezione dei dati. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA, che contengono disposizioni simili, il Consiglio federale sarà autorizzato a convenire con le autorità competenti delle Giurisdizioni partner quali siano le disposizioni in materia di dati che devono essere rispettate (cfr.

art. 5a LAAF e art. 6 D-LSAI18). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione dei dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola ad assicurare che la Giurisdizione partner garantisca lo stesso livello di protezione necessario. In linea di massima la protezione di dati nell'UE e in Svizzera è considerata equivalente, ragione per cui al momento non sono previsti ulteriori accordi in relazione al presente Accordo.

Il paragrafo 2 disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono comunicate soltanto alle persona o alle autorità (compresi i tribunali e le autorità di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione, delle procedure e dei procedimenti penali concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte di questa Parte contrante o dei relativi controlli. Soltanto queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e unicamente per i fini specificati (cfr. tuttavia le eccezioni all'art. 6 par. 3 dell'Accordo con l'UE). La rivelazione delle informazioni trasmesse è autorizzata in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o 18

FF 2015 4593 4598

7606

in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. Tale regola corrisponde di principio all'articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE.

Il paragrafo 3 prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere utilizzate unicamente per i fini specificati in questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (p. es.

per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l'impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e in secondo luogo l'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l'impiego. Questa disposizione rispecchia sostanzialmente quella dell'articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE.

Il paragrafo 3 non è applicabile quando a essere trasmesse ad autorità diverse da quelle fiscali, nel quadro degli obblighi legali di informazione, non sono le informazioni stesse, bensì le basi di calcolo. Se, ad esempio, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, un'amministrazione cantonale delle contribuzioni viene a conoscenza di un conto finanziario finora non dichiarato, essa adeguerà in misura corrispondente il reddito e il patrimonio del contribuente. L'amministrazione cantonale delle contribuzioni può trasmettere, in virtù dell'obbligo di informare, le basi di calcolo corrette ad altri servizi (p. es. casse di compensazione AVS o autorità preposte alle borse di studio) a condizione che non trasmetta le informazioni stesse (numero di conto, saldo del conto, redditi sul conto ecc.). La trasmissione delle informazioni stesse presuppone l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 3.

Alla Giurisdizione ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ottenute a un'altra Giurisdizione. La trasmissione a un altro Stato membro dell'UE può avvenire soltanto previa approvazione della Giurisdizione che ha fornito le informazioni. In questo modo si garantisce che una Giurisdizione non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere per via diretta. Inoltre il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni scambiate tra Stati membri dell'UE
in applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa, possono essere trasmesse alla Svizzera a condizione che lo Stato membro che aveva fornito le informazioni sia d'accordo.

Il paragrafo 4 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e del disfunzionamento delle salvaguardie. Allo Stato partner interessato occorre comunicare le eventuali sanzioni e le misure correttive applicate. Tale disposizione corrisponde dal punto di vista del contenuto a quella del Modello di accordo delle autorità competenti Art. 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

Secondo il paragrafo 1, in caso di difficoltà relative all'attuazione o all'interpretazione dell'Accordo con l'UE sono previste consultazioni tra le rispettive autorità competenti su richiesta di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera. Per questioni relative all'interpretazione la Commissione europea può quindi partecipare alla consultazione su richiesta di un'autorità competente. La Commissione europea e le altre autorità competenti devono essere informate sull'esito delle consultazioni.

Conformemente al paragrafo 2 un'autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nei confronti di un'altra autorità competente se l'Accordo non è stato o non è rispettato in misura significativa e la consultazione di cui al paragrafo 1 non ha 7607

apportato nessuna soluzione adeguata. L'autorità competente che intende sospendere nei confronti di uno Stato partner lo scambio automatico di informazioni nell'ambito dell'Accordo deve informare per scritto l'autorità competente interessata. L'inosservanza delle disposizioni relative alla riservatezza e alla protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate oppure il fatto di definire lo status delle entità come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono ad esempio giustificare una sospensione dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Accordo con l'UE.

Art. 8

Modifiche

In virtù dei paragrafi 1­4, l'Accordo con l'UE può essere modificato, previo consultazioni, mediante un protocollo di modifica oppure un nuovo accordo. Queste consultazioni sono indette nell'ambito di modifiche dello standard globale dell'OCSE o di altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell'Accordo stesso. In vista delle consultazioni ogni Parte contraente può informare l'altra Parte contraente degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sull'Accordo con l'UE.

Ciò comprende anche la conclusione di accordi rilevanti di una Parte contraente con Stati terzi. Le consultazioni si svolgono entro un mese oppure in casi urgenti il prima possibile su richiesta di una delle Parti contraenti.

Qualora una Parte contraente abbia applicato una modifica adottata dall'OCSE allo standard globale, che sia nel quadro della direttiva sulla cooperazione amministrativa per gli Stati membri dell'UE, nell'ambito di un accordo con uno Stato terzo oppure nel contesto del diritto nazionale per la Svizzera, secondo il paragrafo 5 essa può richiedere una consultazione per adeguare gli allegati I e II. La Parte contraente che ha chiesto la consultazione può applicare in via provvisoria gli allegati I e II adeguati fino alla modifica formale dell'Accordo, se durante la consultazione le Parti raggiungono un consenso sui necessari adeguamenti di questi allegati. Ciò permette di agevolare le Parti contraenti nell'applicazione uniforme dello standard nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner. Con questo procedimento semplificato non si influisce sulle dovute procedure di approvazione interne. L'applicazione provvisoria di modifiche allo standard globale può avere luogo unicamente dopo l'approvazione delle stesse secondo le disposizioni interne della Svizzera o dell'UE (revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa per l'UE e approvazione dell'accordo con uno Stato terzo o revisione del diritto nazionale per la Svizzera).

Questa procedura riguarda soltanto le modifiche allo standard comune di comunicazione, e quindi agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere per identificare i conti oggetto di comunicazione.

Altre modifiche non riguardanti gli allegati I e II, quali, ad esempio, un'estensione delle informazioni da scambiare, richiederebbero necessariamente un precedente adeguamento formale dell'Accordo.

7608

Art. 9

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

L'articolo 9 riprende senza modifiche l'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio19. Si è rinunciato alla possibilità di adeguare la direttiva dell'UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi poiché complessivamente questa possibilità sarebbe stata, a determinate condizioni, meno vantaggiosa per la Svizzera rispetto all'adozione senza modifiche dell'articolo 9. Conformemente al paragrafo 1 i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: ­

la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni;

­

nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo;

­

nessuna delle due società è esente dall'imposta; e

­

entrambe le società adottano la forma di una società di capitali.

Sono fatte salve le disposizioni previste in Svizzera o negli Stati membri dell'UE al fine della prevenzione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali.

Secondo il paragrafo 2, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate e le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: ­

tali società sono collegate da una partecipazione minima pari al 25 per cento per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni;

­

una delle società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro dell'UE e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera;

­

nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali e nessuna delle stabili organizzazioni è situata in uno Stato terzo;

­

tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni; e

­

ogni società adotta la forma di una società di capitali.

Anche nell'ambito dei pagamenti di interessi e di canoni sono fatte salve le disposizioni previste dalla Svizzera o dagli Stati membri dell'UE al fine della prevenzione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali.

In base al paragrafo 3 restano impregiudicate le CDI in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

19

Rispetto all'art. 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati passaggi di natura transitoria che non sono più pertinenti.

7609

Art. 10

Denuncia

Entrambe le Parti contraenti possono denunciare l'Accordo con l'UE con un preavviso di 12 mesi. Anche in caso di denuncia tutte le informazioni ricevute nel quadro dell'Accordo continuano a essere soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 6.

Art. 11

Ambito di applicazione territoriale

L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE è valido per tutti i territori degli Stati membri dell'UE in cui si applica il trattato sull'Unione europea 20 (Trattato UE; TUE). In combinato disposto con l'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea21 (TFUE), l'articolo 52 del TUE disciplina l'ambito di applicazione territoriale dei trattati dell'UE. Gibilterra rientra ad esempio nell'articolo 355 paragrafo 3 TFUE, in virtù del quale i trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

3.4

Spiegazioni relative all'allegato I (standard comune di comunicazione di informazioni)

L'Accordo con l'UE prevede lo scambio di informazioni ottenute conformemente alle norme dello standard comune di comunicazione di informazioni. Tali norme sono indicate nell'allegato I e fanno parte dell'Accordo. L'allegato I corrisponde sostanzialmente allo standard comune di comunicazione di informazioni, a sua volta parte dello standard globale dell'OCSE, nonché all'allegato del MCAA che il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento con il messaggio del 5 giugno 201522.

In linea generale l'Accordo con l'UE disciplina le informazioni da scambiare tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera, così come le relative procedure. Lo standard comune di comunicazione di informazioni secondo l'allegato I contempla invece gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere per individuare i conti oggetto di comunicazione. In altre parole lo standard comune di comunicazione di informazioni stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali della Giurisdizione di residenza dell'istituzione finanziaria che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della Giurisdizione partner.

Lo standard comune di comunicazione di informazioni disciplina diversi elementi in relazione all'ottenimento dei dati, i quali sono illustrati qui di seguito.

Chi: le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altre istituzioni finanziarie, come le entità di investimento e determinate imprese di assicurazione. Sono escluse le istituzioni finanziarie che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale (p. es. determinati veicoli d'investimento collettivo).

20 21 22

Trattato sull'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13­390, versione consolidata.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47­390, versione consolidata.

FF 2015 4467

7610

Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l'identità della persona oggetto di comunicazione (nome, indirizzo, data di nascita, NIF ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio imponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. Essa deve contenere anche informazioni concernenti l'istituzione finanziaria che gestisce il conto.

In merito a chi: i conti oggetto di comunicazione sono quelli di persone fisiche e di entità (compresi trust e fondazioni), sebbene lo standard comune di comunicazione di informazioni contenga anche l'obbligo di verifica di entità passive e l'eventuale comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo su queste entità. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga raggirato grazie all'interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti verificabili sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un'istituzione finanziaria, i contratti assicurativi e i contratti assicurativi di rendite per i quali sono misurabili valori maturati. Sono esclusi i conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (p. es. conto di garanzia della pigione, determinate forme previdenziali come i conti del pilastro 3a).

Come: lo standard comune di comunicazione di informazioni contiene diversi obblighi di adeguata verifica in materia fiscale a seconda che si tratti di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure di un conto di una persona fisica o di un'entità. È necessario differenziare tra gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti, poiché per le istituzioni finanziarie l'ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso rispetto all'apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o entità. Per i conti di entità, l'istituzione finanziaria deve, in determinati casi, identificare le persone che stanno dietro l'entità.

Lo standard comune di comunicazione
di informazioni presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati enti o prodotti d'investimento.

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione La parte A riepiloga le informazioni da comunicare e scambiare nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite nell'articolo 2 dell'Accordo con l'UE. Questo elenco deve essere considerato in relazione ai capitoli C­E, che ne disciplinano le eccezioni.

Se un conto oggetto di comunicazione corrisponde a un conto preesistente sussiste l'obbligo di comunicare i NIF e la data di nascita del titolare unicamente se tali dati compaiono negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale ne impone la raccolta. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il NIF.

Unica eccezione è l'Accordo FATCA23, che prevede l'obbligo di rilevare il NIF 23

Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

7611

statunitense di soggetti statunitensi. Le istituzioni finanziarie devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o la data di nascita nel caso in cui non siano già a loro disposizione.

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono obbligate a comunicare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenere tale informazione.

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale Il conto è considerato oggetto di comunicazione dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna dichiararlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti sui quali non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono.

Il saldo o il valore di un conto è determinato l'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Gli Stati membri dell'UE e la Svizzera possono autorizzare le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi esterni e ad applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Nel D-LSAI il Consiglio federale propone di sfruttare questa possibilità (cfr. al riguardo l'art. 9 cpv. 1 D-LSAI24).

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche Per principio le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare ai conti di importo non rilevante e a quelli di importo rilevante differiscano.

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di
una Giurisdizione oggetto di comunicazione, a prescindere dal luogo in cui avviene la transazione. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2­3 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Il Protocollo di modifica è integrato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti inerente a tale deroga (cfr. le spiegazioni sulla quarta dichiarazione nel n. 3.6).

La parte D disciplina, in base alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, entro quali scadenze deve essere effettuata la verifica dei conti preesistenti di

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7612

persone fisiche. Si tratta dei medesimi termini di uno e due anni previsti nel D-LSAI.

Obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante Un conto preesistente di una persona fisica che ha un saldo o un valore aggregato che non supera un milione di dollari americani è un conto di importo non rilevante.

Nell'allegato I sono menzionati importi in dollari americani, precisando che si può applicare anche un importo equivalente denominato nella valuta di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera (cfr. le spiegazioni sull'all. I sez. VII e sull'art. 2 cpv. 1 lett. k D-LSAI25). Nel caso dei conti di importo non rilevante l'istituzione finanziaria deve stabilire la residenza in base a un indirizzo di residenza registrato da prove documentali o a una ricerca di indizi. Le Giurisdizioni che attuano lo standard comune di comunicazione di informazioni possono concedere alle istituzioni finanziarie l'applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio federale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. e D-LSAI26) La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato da prove documentali costituisce una procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In questo modo l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza con l'ausilio di prove documentali registrate che attestano l'attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. L'indirizzo deve essere attuale e basarsi su prove documentali affinché un'istituzione finanziaria possa basarsi su questo dato contenuto nei suoi registri. In concreto ciò significa, ad esempio, che un'istituzione finanziaria può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta d'identità valida. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III n. marg. 7­12 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Si rimanda inoltre all'articolo 11 capoversi 5 e 6 D-LSAI27 che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dallo standard comune di comunicazione di informazioni e dal relativo Commento.

Se le condizioni
per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato con prove documentali non sono adempiute, allora l'istituzione finanziaria deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. In questa ricerca l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve consultare gli archivi elettronici in base ai seguenti indizi, ovvero a una serie di fattori che possono rivelare la residenza del titolare del conto:

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­

identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

­

attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

­

uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nello Stato dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; FF 2015 4593 segg.

FF 2015 4593 4599 segg.

FF 2015 4593 4601

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­

ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

­

procura o potestà di firma valida concessa a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione; oppure

­

indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.

In caso di indizi contradditori bisogna procurarsi un'autocertificazione o prove documentali. Altrimenti la comunicazione viene effettuata in linea di principio a tutte le Giurisdizioni oggetto di comunicazione determinate nel corso della ricerca degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentato. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentati siano da comunicare alle autorità fiscali (cfr. art. 15 cpv. 1 D-LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché una determinata istituzione finanziaria ha conti non documentati e se vi si possa porre rimedio mediante adeguate misure di attuazione degli obblighi di adeguata verifica. Informazioni concernenti conti non documentati non vengono trasmesse agli Stati partner.

Obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti di importo rilevante I conti preesistenti di importo rilevante sono conti che hanno un valore aggregato superiore a un milione di dollari americani (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. l D-LSAI).

Per questi conti sono applicabili obblighi di adeguata verifica rafforzati che tra l'altro contemplano la ricerca negli archivi cartacei e la richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva.

La procedura relativa all'indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di importo rilevante. Deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica ed è inoltre prevista una ricerca negli archivi cartacei se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non contengono i necessari campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori di cui sopra sono registrati elettronicamente e quindi interrogabili tranne le procure e le potestà di firma, un'istituzione finanziaria può limitare la ricerca negli archivi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca di indizi elettronica e cartacea, per i conti di importo rilevante bisogna interrogare il responsabile del rapporto. Per l'ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiegazioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante.

Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi
conti di persone fisiche Per i nuovi conti di persone fisiche, lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede che all'atto dell'apertura del conto sia acquisita un'autocertificazione. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale devono essere applicate sostanzialmente a tutti i tipi di conto. Il titolare del conto deve firmare e datare un'autocertificazione valida, contenente altresì nome, indirizzo, Giurisdizione o Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali, numero o numeri di identificazione fiscale e data di nascita. Dopo aver ottenuto l'autocertificazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve verificarne la ragionevolezza. A tale scopo deve 7614

basarsi sulle informazioni ottenute con l'apertura del conto, compresa la documentazione raccolta ai sensi delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC).

Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento specificano che un'autocertificazione è valida finché non si verifichi un cambiamento di circostanze, a causa del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile (cfr. anche art. 11 cpv. 1 D-LSAI). Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento contengono ulteriori spiegazioni al riguardo (cfr. in particolare sez. IV n. marg. 12 segg.

del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni).

L'articolo 18 D-LSAI stabilisce inoltre che una persona che ha rilasciato un'autocertificazione è tenuta, in caso di cambiamento di situazione, a comunicare all'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione. La responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni presso l'istituzione finanziaria non appartiene quindi soltanto all'istituzione finanziaria stessa, bensì anche alla persona che ha compilato l'autocertificazione.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità Nel caso dei conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie devono determinare se l'entità sia (1) una persona oggetto di comunicazione, (2) un'entità non finanziaria (non financial entity, NFE) passiva per la quale occorra determinare la residenza delle persone che esercitano il controllo. L'espressione «entità non finanziaria passiva» è definita nella sezione VIII parte D punto 8 dello standard comune di comunicazione di informazioni. In altre parole, si tratta di un'entità che non è un'istituzione finanziaria e non esercita un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. Un trust o una fondazione con caratteristiche simili sono considerati entità non finanziarie passive.

Sono esclusi dall'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione i conti preesistenti di entità che presentano un saldo non superiore a 250 000 dollari americani,
purché la Giurisdizione che applica lo standard comune di comunicazione di informazioni lo autorizzi. Questa eccezione è stata introdotta nello standard comune di comunicazione di informazioni per ridurre i costi di attuazione delle istituzioni finanziarie, dal momento che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate alle entità sono più complesse di quelle applicate alle persone fisiche. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. commento all'art. 9 cpv. 1 lett. d D-LSAI28). Non appena uno di questi conti presenta un saldo o un valore aggregato superiore a 250 000 dollari americani sono applicabili le procedure di verifica, identificazione o comunicazione.

Lo standard comune di comunicazione di informazioni precisa che determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione. Tra queste vi sono, in particolare, alcune società di capitali quotate in borsa, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituzioni finanziarie (cfr. la definizione di «persona oggetto di comunicazione» alla sezione VIII parte D punto 2 dello standard comune di comunicazione di informazioni). Ai conti di queste entità non sono applicabili le procedure

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FF 2015 4467 4522

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di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni.

In base alla sezione V parte E punto 1 dello standard comune di comunicazione di informazioni i conti preesistenti di entità con un valore aggregato superiore a 250 000 dollari americani devono essere verificati entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica. Si tratta dello stesso termine di due anni previsto dal D-LSAI.

Procedura di verifica per determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione Di norma è possibile determinare se e in quale Giurisdizione un'entità sia una persona oggetto di comunicazione sulla base delle informazioni disponibili (p. es. quelle raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, all'occorrenza, attraverso un'autocertificazione. Per le spiegazioni sull'autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

Procedura di verifica per determinare la persona che esercita il controllo su un'entità Indipendentemente dal fatto che il conto sia stato identificato come conto oggetto di comunicazione attraverso la procedura di verifica summenzionata, l'istituzione finanziaria deve determinare se l'entità sia un'entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. All'occorrenza, un conto già oggetto di comunicazione deve essere comunicato anche in relazione alle persone che esercitano il controllo. In tal caso il conto viene comunicato alla Giurisdizione di residenza dell'entità e alle Giurisdizioni di residenza delle persone che esercitano il controllo su un'entità, purché in queste Giurisdizioni lo scambio automatico di informazioni sia stato introdotto a tutti gli effetti di legge.

Lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede l'identificazione delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva nell'intento di evitare che tale dispositivo giuridico sia utilizzato per eludere lo scambio automatico di informazioni.

Di norma è possibile determinare se l'entità sia un'entità non finanziaria passiva o attiva sulla base delle informazioni disponibili (p. es. quelle raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, all'occorrenza, attraverso un'autocertificazione. Per
l'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni della sezione IV. Nel caso venga identificata un'entità non finanziaria passiva è necessario determinare in un secondo tempo le persone che esercitano il controllo. Le procedure di verifica dipendono dal saldo o dal valore aggregato del conto. Se il saldo o il valore aggregato del conto supera un milione di dollari americani l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può basarsi su informazioni raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Diversamente, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve procurarsi un'autocertificazione presso il titolare del conto o presso le persone che esercitano il controllo. Per l'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni della sezione IV. Se non è possibile ottenere un'autocertificazione bisogna procedere a una ricerca di indizi per stabilire la residenza.

7616

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità Nel caso di nuovi conti di entità devono essere applicate le stesse due procedure di verifica applicate ai conti preesistenti. Poiché l'acquisizione di un'autocertificazione per i nuovi conti risulta più facile, in questi casi non è applicabile la soglia di 250 000 dollari americani. Per contro, la regola secondo cui determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione è applicabile anche ai nuovi conti.

Per stabilire se e in quale Giurisdizione un'entità è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione presso tale entità e verificarne la ragionevolezza.

Per verificare se un'entità è un'entità non finanziaria passiva si applicano le stesse procedure di verifica di cui alla sezione V. La procedura di verifica per l'identificazione delle persone che esercitano il controllo si scosta da quella di cui alla sezione V in quanto l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve in ogni caso acquisire dalle persone che esercitano il controllo un'autocertificazione per determinarne la residenza. Per l'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV.

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale Questa sezione contiene regole supplementari per l'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, tra le quali disposizioni che disciplinano il caso in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare non attendibili un'autocertificazione o prove documentali e l'aggregazione del saldo del conto. Inoltre chiarisce che nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni tutti gli importi in dollari o nella valuta nazionale di uno Stato membro o della Svizzera sono inclusivi degli importi corrispondenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale (cfr. art. 12 cpv. 2­4 D-LSAI29).

Inoltre, l'allegato I offre agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera l'opzione di prevedere una procedura alternativa nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore
maturato o di un contratto di rendita di gruppo. L'opzione è prevista alla sezione VII numero marginale 13 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Con questa variante, l'allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell'attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner.

Nell'articolo 9 capoverso 3 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alternative contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono applicabili per la Svizzera.30 Sezione VIII: Definizioni La sezione VIII contiene le definizioni delle espressioni utilizzate in relazione allo standard comune di comunicazione di informazioni, tra cui «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione», «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»,

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«conto finanziario» e «conto oggetto di comunicazione». Tali espressioni sono spiegate all'occorrenza in altri punti del presente messaggio.

Per quanto riguarda le espressioni «conto preesistente» ed «entità collegata», l'allegato I offre agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera la possibilità di scegliere le disposizioni alternative contenute nello standard comune di comunicazione di informazioni (cfr. sez. VIII parte C punto 9 e sez. VIII parte E punto 4 dello standard comune di comunicazione di informazioni come pure sez. VIII n. marg. 82 del relativo Commento). Se si ricorre a tale opzione, la definizione di «conto preesistente» viene estesa, a determinate condizioni, anche ai nuovi conti di clienti esistenti.

L'espressione «entità collegata» viene estesa al caso in cui l'entità collegata è un'entità di investimento. Con queste varianti, l'allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell'attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. Nell'articolo 9 capoverso 3 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alternative contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono applicabili per la Svizzera.

L'allegato I offre agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera anche la possibilità di autorizzare le istituzioni finanziarie, a utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto, determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale nazionale o internazionale prima che il conto finanziario fosse classificato come conto preesistente.

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tale classificazione soltanto se l'utilizzo del sistema standardizzato di codificazione industriale è in accordo con le loro consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC) o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali). Le istituzioni finanziarie possono procedere in tal modo a condizione che non siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o non attendibile (cfr. sez. VIII n. marg. 154 del Commento allo standard comune di comunicazione
di informazioni). Con queste varianti, l'allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell'attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. f D-LSAI31).

Sezione IX: Efficace attuazione Per assicurare l'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale previsti dallo standard comune di comunicazione di informazioni, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera sono tenuti ad adottare le norme e le procedure amministrative necessarie. In particolare sono tenuti ad adottare norme intese ad evitare che le istituzioni finanziarie, le persone o gli intermediari eludano questi obblighi. Inoltre le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono essere obbligate a documentare le azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione dei suddetti obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Gli Stati membri e la Svizzera devono inoltre disporre di meccanismi di controllo per verificare se le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione rispettano tali obblighi, anche nel caso di conti non documentati. Infine 31

FF 2015 4593 4599 segg.

7618

devono essere attuate procedure volte a garantire che le entità e i conti definiti nel diritto nazionale come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e conti esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. Per assicurare un'efficace attuazione gli Stati membri e la Svizzera devono prevedere sanzioni anche per i casi di non conformità.

Le disposizioni contenute nella sezione IX devono essere concretizzate nel diritto interno; per la Svizzera ciò viene realizzato nel quadro della futura LSAI.

3.5

Spiegazioni relative all'allegato II

L'UE ha inserito nella direttiva un allegato II con parti tratte dal Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Per garantire un'attuazione uniforme dello standard globale dell'OCSE tra gli Stati membri dell'UE e tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE l'allegato II è stato inserito anche nell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE. Nel quadro del MCAA, i Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni sono parte della definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni. Essi vengono quindi applicati in Svizzera in modo tale da garantire anche per il nostro Paese un'attuazione dello standard globale uniforme a tutti gli altri Stati partner.

1. Cambiamento di circostanze Questo paragrafo comprende la sezione III numero marginale 17 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni, integrato da una parte della sezione III numero marginale 13 del Commento. Esso contiene una descrizione di che cosa si intenda per «cambiamento di circostanze» e delle misure da adottare qualora un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione si sia basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza come descritta nello standard comune di comunicazione di informazioni e avvenga un cambiamento di circostanze in relazione alle prove documentali originarie.

2. Autocertificazione per i nuovi conti di entità Questo paragrafo comprende la sezione VI numero marginale 20 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Esso precisa che un'autocertificazione nel quadro della determinazione della persona che esercita il controllo su un nuovo conto di un'entità non finanziaria passiva può essere considerata attendibile solo se fatta dal titolare del conto o da detta persona che esercita il controllo.

3. Residenza di un'istituzione finanziaria Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 4 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni combinato con la sezione VIII numero marginale 5 del medesimo Commento. Tali numeri marginali contengono spiegazioni concernenti la residenza di un'istituzione finanziaria. Il Commento distingue tre casi:

7619

­

l'istituzione finanziaria che è residente fiscale in una Giurisdizione o territorio. Ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente in questa Giurisdizione;

­

l'istituzione finanziaria che non è un trust e non è residente fiscale in nessuna Giurisdizione o territorio. Questo tipo di istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente nella Giurisdizione o territorio (i) secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) in cui ha la direzione (compresa l'amministrazione effettiva) o (iii) in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

­

l'istituzione finanziaria che è un trust. Oltre a un'eventuale residenza conformemente al punto 132, ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente nella Giurisdizione o territorio in cui è residente il fiduciario (trustee). Il trust è residente in diverse Giurisdizioni o territori qualora esistano diversi fiduciari (trustee) a loro volta residenti in diverse Giurisdizioni o territori.

Se secondo i numeri 1 e 2 un'istituzione finanziaria risulta residente in diverse Giurisdizioni o territori è considerato residente nella Giurisdizione o nel territorio in cui detiene i conti. Se secondo il numero 3 l'ente finanziario è invece residente in più Giurisdizioni o territori, deve effettuare la comunicazione in tutte queste Giurisdizioni o territori. Ogni fiduciario (trustee) deve procedere alla verifica, all'identificazione e alla comunicazione conformemente al diritto della sua Giurisdizione di residenza. L'articolo 5 D-LSAI riprende la stessa norma33.

4. Conto gestito Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 62 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Esso definisce le regole in base a cui il conto si considera gestito presso un'istituzione finanziaria.

5. Trust che sono entità non finanziarie passive Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 108 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e spiega dove sono residenti entità come società di persone o analoghi dispositivi giuridici che non hanno un luogo di residenza. Inoltre specifica che i trust che sono entità non finanziarie passive non possono essere considerati come siffatti dispositivi giuridici.

Senza questa disposizione si avrebbe una duplicazione degli obblighi di informativa.

6. Indirizzo della sede principale dell'entità Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 153 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e fornisce puntualizzazioni in merito all'indirizzo della sede principale dell'entità.

32

33

Poiché il diritto fiscale svizzero tratta i trust come trasparenti, nessun trust può essere considerato residente in Svizzera ai fini dello standard comune di comunicazione conformemente al punto 1.

FF 2015 4593 4598

7620

3.6

Spiegazioni relative al Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica si compone di quattro articoli.

Art. 1 L'articolo 1 del Protocollo di modifica sancisce la sostituzione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente con un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE. Il titolo dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è modificato in «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale», in forma abbreviata «Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE» (di seguito «Accordo con l'UE»). Per il contenuto dell'Accordo si rimanda alle spiegazioni nei numeri 3.3­3.5.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il paragrafo 1 stabilisce che il Protocollo di modifica deve essere approvato o ratificato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure. Il Protocollo di modifica entra in vigore il 1° gennaio successivo all'ultima delle due notifiche.

Il paragrafo 2 si riferisce allo scambio automatico di informazioni su richiesta secondo l'articolo 5 dell'Accordo con l'UE. Lo scambio automatico è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno dell'entrata in vigore dello scambio automatico e si riferiscono agli esercizi aventi inizio il giorno della sua entrata in vigore o successivamente a tale data. L'articolo 5 dell'Accordo con l'UE non prevede quindi la retroattività. Le richieste pendenti al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica sono trattate secondo l'articolo 10 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta a sua volta, seppure a condizioni più restrittive. L'articolo 10 rimane applicabile, nella misura in cui non trovi applicazione l'articolo 5 dell'Accordo con l'UE, anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica, per le richieste di assistenza amministrativa relative agli esercizi precedenti l'entrata in vigore del Protocollo di modifica. La presente disposizione assicura il passaggio dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Il paragrafo 3 dispone che l'entrata in vigore del Protocollo di modifica non pregiudichi i crediti delle persone fisiche conformemente all'articolo 9 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ciò vale per i crediti d'imposta o i rimborsi della ritenuta allo scopo di eliminare la doppia imposizione.

In base al paragrafo 4 al termine del periodo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio la Svizzera stabilisce un bilancio finale, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri dell'UE e comunica le informazioni ottenute conformemente all'articolo 2 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio nel suo ultimo anno di applicazione. In questo modo il passaggio allo scambio automatico di informazioni è ordinato e garantisce una chiusura completa anche per i pagamenti e le comunicazioni contemplati nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

7621

Art. 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto

Le disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo con l'UE sono concretizzate in un protocollo, analogamente alle CDI. Vengono specificate, tra l'altro, le premesse che una richiesta di informazioni deve soddisfare (par. 2). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (p. es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il protocollo relativo all'accordo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (par. 3).

Il paragrafo 3 stabilisce inoltre che il requisito della «prevedibile pertinenza» per una richiesta di informazioni può essere adempiuto sia nel caso di un singolo contribuente sia nel caso di più contribuenti. In questo modo è confermata esplicitamente l'ammissibilità delle richieste raggruppate secondo lo standard elaborato dall'OCSE.

Quest'ultimo dal 2012 prevede anche richieste concrete, aventi per oggetto un gruppo di contribuenti definito, che verosimilmente non ha adempiuto i propri obblighi fiscali nello Stato richiedente. La procedura di risposta alle domande raggruppate è basata sulla legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

Il paragrafo 4 stabilisce esplicitamente che l'Accordo con l'UE non costituisce una base per lo scambio di informazioni su base spontanea.

Art. 4

Lingue

Il Protocollo di modifica è redatto in tutte le lingue dei Paesi membri dell'UE, tra cui anche le tre lingue ufficiali della Confederazione Svizzera, ciascuna versione linguistica facente egualmente fede.

Dichiarazioni delle Parti contraenti Il Protocollo di modifica è integrato da quattro Dichiarazioni congiunte e da una Dichiarazione della Svizzera.

La prima Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti stabilisce che l'entrata in vigore del Protocollo di modifica è prevista per il 1° gennaio 2017. Ciò corrisponde alla dichiarazione del Consiglio federale fatta nell'autunno 2014 al presidente del Forum globale, secondo cui il Consiglio federale prevede di introdurre lo scambio automatico di informazioni all'inizio del 2017 e di effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L'entrata in vigore dell'Accordo è subordinata alla riserva della conclusione delle procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE.

La seconda Dichiarazione congiunta stabilisce che i Commenti dell'OCSE sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni devono servire a spiegare e interpretare l'Accordo con l'UE allo scopo di assicurarne un'applicazione coerente. L'esplicito rimando ai Commenti corrisponde anche all'approccio perseguito nel MCAA. Entrambi i Commenti sono parte delle definizioni dello standard comune di comunicazione di informazioni contenuto nel MCAA e hanno dunque validità per le Parti contraenti del MCAA.

La terza Dichiarazione congiunta stabilisce, analogamente alla seconda Dichiarazione, che il Commento all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE deve essere utilizzato come fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo con l'UE relativo allo scambio di informazioni su richiesta. Anche in questo caso si mira a un'applicazione uniforme e conforme allo standard.

7622

La quarta Dichiarazione congiunta si riferisce all'allegato I della sezione III della parte A secondo cui l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e contratti di rendita, purché le leggi di uno o dell'altro Stato impediscano effettivamente all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nella dichiarazione le Parti contraenti stabiliscono che intendono verificare la rilevanza pratica di questa disposizione tra la Svizzera e i singoli Stati membri dell'UE. Si accordano inoltre sull'interpretazione secondo cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è effettivamente impedita nella vendita, se le legislazioni nella Giurisdizione oggetto di comunicazione non solo vietano la vendita di tali contratti a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche se la vendita è impedita in ogni altra circostanza. Si intende in particolare che la vendita a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione è esclusa anche se avviene nella Giurisdizione in cui l'istituzione finanziaria esercita la sua attività. Il primo elemento (vendita nella Giurisdizione oggetto di comunicazione) è soddisfatto tra la Svizzera e l'UE grazie alla necessità di avere una licenza già esistente in entrambe le Parti, fermo restando che un'istituzione finanziaria non disponga di tale licenza. Il secondo elemento (vendita impedita in ogni altra circostanza, in particolare nella Giurisdizione dove l'istituzione finanziaria esercita la propria attività) necessita una verifica approfondita, anche perché i progetti di legislazione in corso nell'UE (in particolare Solvency II) possono ripercuotersi su tale questione. Determinante è la situazione giuridica al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica. La Svizzera e gli Stati membri dell'UE si notificheranno vicendevolmente eventuali impedimenti relativi alla vendita di questi contratti secondo la loro legislazione al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

La quinta Dichiarazione è una dichiarazione unilaterale della Svizzera e si riferisce allo scambio di informazioni su richiesta secondo
l'articolo 5 dell'Accordo con l'UE. Come per le CDI, la Svizzera dichiara che non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente (cfr. anche il commento all'art. 5 dell'Accordo con l'UE, n. 3.3).

4

Diritto di applicazione e abrogazione del diritto previgente

4.1

Diritto di applicazione per l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE

Per quanto concerne il rapporto tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, l'Accordo con l'UE contiene le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni, lo scambio di informazioni su richiesta e l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti di interessi, dividendi e canoni tra società consociate.

L'Accordo con l'UE prevede nell'articolo 2 lo scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Esso è dunque applicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b D-LSAI.

Di conseguenza la LSAI è applicabile nel caso dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni con l'UE nella misura in cui le sue disposizioni non riguardino esclusivamente l'attuazione dello scambio automatico di informazioni sulla base 7623

del MCAA. Ogni Giurisdizione che attua lo standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni dovrà stilare e mettere a disposizione di tutte le Giurisdizioni partner un elenco unico e pubblicamente accessibile delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti esclusi. Il D-LSAI precisa nell'articolo 3 le istituzioni finanziarie svizzere non tenute alla comunicazione e nell'articolo 4 i conti esclusi34. Oltre alle disposizioni esecutive, la LSAI contiene disposizioni in merito all'organizzazione, alla procedura, ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili.

Nell'articolo 5 l'Accordo con l'UE prevede uno scambio di informazioni su richiesta. Esso è dunque applicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b LAAF. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa è stato proposto un adeguamento dell'articolo 1 LAAF per stabilire in modo chiaro che tale legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa per lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo.

4.2

Abrogazione di due leggi federali

4.2.1

Legge sulla fiscalità del risparmio (LFR)

L'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è disciplinata dalla legge federale del 17 dicembre 200435 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio; LFR). La LFR concretizza in particolare gli obblighi degli agenti pagatori e contiene disposizioni procedurali e penali.

Con il passaggio dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni, la LFR decade di principio. Tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica dovranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ad esempio, questo Accordo prevede che l'AFC trasferisca le ritenute d'imposta riscosse in un anno civile e comunichi le informazioni ai relativi Stati membri dell'UE almeno una volta nell'anno civile seguente (cfr. art. 2 par. 3 e art. 8 par. 2 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio). Questa fattispecie deve essere possibile anche in relazione all'ultimo anno di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (l'art. 2 cpv. 4 del Protocollo di modifica prevede il relativo conteggio finale) e devono rimanere applicabili le corrispondenti disposizioni della LFR, come ad esempio il trasferimento della ritenuta d'imposta e la divulgazione volontaria degli agenti pagatori all'AFC (art. 5 e art. 6 LFR). Nell'articolo 4 capoverso 2 LFR è inoltre previsto che una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente può essere corretta entro cinque anni. Alla luce di queste considerazioni, nella legge federale concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (legge allegata al decreto federale) è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LFR non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l'abrogazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio ovvero dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica. L'applicazione della LFR 34 35

FF 2015 4593 4594­4597 RS 641.91

7624

durante sei anni consente all'AFC di eseguire presso gli agenti pagatori i controlli relativi alla corretta applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio anche in relazione agli ultimi anni della sua attuazione. Perciò continuano ad essere necessarie le relative prescrizioni procedurali e le disposizioni penali.

L'articolo 16 LFR stabilisce che l'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è retta dalla LAAF. Questa disposizione ha un effetto puramente dichiaratorio poiché l'applicazione della LAAF può essere dedotta dall'articolo 1 capoverso 1 lettera b LFR.

Nella legge federale allegata al decreto federale viene stabilito infine che l'obbligo del segreto disciplinato nell'articolo 10 LFR sussiste anche dopo l'abrogazione della legge in questione. In pratica ciò significa che le persone incaricate dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio e della LFR devono, anche dopo la loro abrogazione, continuare a serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali. Anche le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all'articolo 8 capoverso 4 LFR, possono unicamente essere utilizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria.

4.2.2

Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)

L'applicazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria è disciplinata dalla LIFI36, in cui vengono in particolare concretizzati i diritti e i doveri degli agenti pagatori e delle persone interessate derivanti dalle convenzioni sull'imposizione alla fonte. Questa legge contiene inoltre disposizioni procedurali e penali. Con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE entrambe le convenzioni sull'imposizione alla fonte devono essere abrogate. A questo proposito deve essere concluso un accordo per l'abrogazione con il Regno Unito e l'Austria, affinché il passaggio verso lo scambio automatico di informazioni avvenga senza difficoltà. L'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto autorizza il Consiglio federale a concludere tali accordi di abrogazione.

Se entrambe le convenzioni, la cui applicazione è disciplinata dalla LIFI, vengono abrogate, anche la LIFI decade. Tuttavia, anche dopo il passaggio allo scambio automatico di informazioni con l'UE dovranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con le convenzioni sull'imposta alla fonte, per cui le corrispondenti disposizioni nella LIFI continueranno a essere applicate.

Ciò vale ad esempio per il disbrigo concernente l'ultimo anno di applicazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte per quanto concerne gli importi fiscali e le comunicazioni volontarie, le cui disposizioni contenute nella LIFI, eventualmente in combinato disposto con le disposizioni degli accordi relativi all'abrogazione, devono restare applicabili.

L'esatto contenuto degli accordi relativi all'abrogazione con il Regno Unito e l'Austria non è ancora noto. Tuttavia, nella legge federale allegata al decreto federale è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LIFI non appena 36

RS 672.4

7625

si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l'abrogazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria. Da un lato esiste una relazione tematica, poiché l'introduzione dello scambio automatico di informazioni comporta l'abrogazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria, dall'altro lato, con il collegamento a questo progetto viene evitata una procedura legislativa separata per l'abrogazione della LIFI.

Anche in questo contesto deve essere chiaro che l'obbligo di mantenere il segreto, disciplinato nell'articolo 39 LIFI, deve sussistere anche dopo l'abrogazione di questa legge. Si rimanda anche alle spiegazioni relative alla legge sulla fiscalità del risparmio.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'implementazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà un onere finanziario supplementare per l'AFC, che diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni delle contribuzioni cantonali (ed eventualmente con altre autorità, cfr.

spiegazioni ad art. 15 cpv. 1 D-LSAI) per quanto concerne le informazioni ricevute dall'estero. Le spiegazioni che seguono si basano in larga misura su quelle contenute nel messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA37.

Per l'attuazione del progetto relativo allo scambio automatico di informazioni con l'UE e altri Stati scelti in virtù del MCAA, l'AFC necessita per gli anni 2015­2017 di cinque posti a tempo pieno. Per lo sviluppo di un sistema informatico fino alla sua messa in esercizio all'inizio del 2018 sono necessari mezzi materiali per 7,5 milioni di franchi circa. Dal 2018 per la gestione corrente si stimano spese annuali di 3 milioni di franchi. I crediti per le spese di personale e le spese di beni e servizi necessari per la gestione corrente a partire dal 2018 saranno richiesti nel corso del 2016 quando si deciderà l'entrata in vigore della LSAI, perché a quel momento il fabbisogno concreto per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni potrà essere stimato in maniera più mirata.

Le risorse di personale impiegate per l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria saranno in linea di massima liberate nel corso dei prossimi anni.

L'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni determina maggiori costi per il personale e per l'informatica dell'ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. I sistemi informatici devono essere adeguati per integrare i nuovi dati. Ciò può comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d'imposta.

37

FF 2015 4467 4545 segg.

7626

5.2

Ripercussioni per l'economia

Il passaggio allo scambio automatico di informazioni è uno dei fattori ­ insieme all'attuazione dell'agenda per la regolamentazione a livello globale avviata dagli Stati del G20, al sempre più difficile accesso ai mercati esteri per gli offerenti svizzeri e al calo dei proventi dovuti al basso livello dei tassi d'interesse ­ che hanno avviato una verifica fondamentale dei modelli commerciali dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Le istituzioni finanziarie direttamente interessate dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono quelle che gestiscono in Svizzera attività di clienti dell'UE e che quindi devono introdurre i necessari processi per lo scambio automatico di informazioni. L'ammontare delle attività gestite in Svizzera verrebbe influenzato anche se i clienti dell'UE le trasferissero all'estero o le utilizzassero per regolarizzare l'imposta. Se le più importanti piazze finanziarie concorrenti introdurranno lo standard globale anche al di fuori dell'UE, sarà possibile evitare svantaggi concorrenziali per gli offerenti di servizi finanziari svizzeri.

Il processo di transizione è stato avviato da qualche tempo in Svizzera e si presume che le sue aspettative siano già realizzate. Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato adottata nel mese di dicembre del 2009 e concretizzata nel mese di febbraio del 2012, il Consiglio federale ha avviato il processo per la trasparenza fiscale. In questo ambito il 1° gennaio 2013 la Svizzera ha messo in vigore le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria. Dal 2005 è inoltre già in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE che autorizza comunicazioni volontarie. Il Protocollo di modifica, oggetto del presente messaggio, prevede il cambiamento di sistema passando allo scambio automatico di informazioni. L'effetto dello scambio automatico di informazioni nel settore finanziario e nell'economia si è fatto pertanto sentire ma non è stato repentino. Le ripercussioni economiche dello scambio automatico di informazioni sono inoltre da considerare nell'ottica delle ulteriori sfide a livello economico e normativo per il settore finanziario.

Per la Svizzera il principale beneficio in caso di introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni con l'UE risiede
nel miglioramento della reputazione della sua piazza finanziaria. Attuare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni uniforme con l'UE rafforza la certezza del diritto per le istituzioni finanziarie attive a livello internazionale e al contempo rende possibile l'applicazione unitaria dei requisiti rispetto ai diversi Stati. Nel complesso, la fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni comporterà invece per le istituzioni finanziarie interessate maggiori costi. Questi costi di attuazione risultano principalmente dai lavori di preparazione a livello giuridico e tecnico (p. es. due diligence, formazioni per il personale, lavori concernenti l'informazione), dall'infrastruttura (soprattutto i sistemi informatici), in relazione con l'ottenimento, l'elaborazione, lo scambio e la garanzia della qualità dei dati nonché dai relativi costi per il personale. Gli specialisti del ramo stimano che per il settore bancario svizzero l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello globale potrebbe costare tra i 300 e i 600 milioni di franchi ovvero tra 3 e 15 milioni di franchi per istituzione. Resta inteso che ci si può basare sui processi già introdotti dalle istituzioni finanziarie per le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria e l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE nonché sul relativo know how: ampliandoli è possibile ridurre in parte i costi di attuazione previsti. Le banche ritengono comunque che i maggiori costi saranno importanti poiché le sinergie con i sistemi esistenti sono soprattutto teoriche. In generale bisogna considerare che 7627

l'introduzione dello scambio automatico di informazioni ha causato o causerà costi anche per le istituzioni finanziarie negli Stati membri dell'UE. A lungo termine sia i costi fissi che i costi correnti delle istituzioni finanziarie svizzere dovrebbero essere limitati se si riuscirà a fondarsi su uno standard uniforme e globale.

Complessivamente 96 Stati (tra cui importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, quali il Lussemburgo e Singapore) si sono impegnati a scambiare le informazioni secondo lo standard per lo scambio automatico di informazioni (56 Paesi dal 2017, 40 Paesi ­ tra cui la Svizzera ­ dal 2018). Non bisognerà attendersi massicci spostamenti di attività tra questi Stati. La garanzia di una concorrenza leale (level playing field), e quindi di pari condizioni per tutte le Giurisdizioni partner, insieme all'introduzione simultanea dello standard globale sono condizioni essenziali per garantire che a breve e medio termine non vi siano trasferimenti di attività in Stati in cui lo scambio automatico di informazioni non viene applicato. Nella misura in cui le più importanti piazze finanziarie concorrenti adottino lo standard globale con l'UE simultaneamente alla Svizzera, possono essere evitati gli svantaggi concorrenziali per gli offerenti di servizi finanziari svizzeri. In questo modo in futuro acquisiranno maggiore importanza rilevanti fattori concorrenziali positivi della Svizzera, quali la stabilità politica, il capitale umano e l'infrastruttura. A breve termine l'attuazione dello scambio automatico di informazioni comporta costi relativamente alti per le istituzioni finanziarie interessate. Queste evoluzioni come anche l'accresciuta concorrenza tra banche dovrebbero accelerare la verifica dei modelli aziendali nel campo della gestione delle attività finanziarie e potrebbero comportare adeguamenti strutturali. I costi generati dallo scambio automatico di informazioni si contrappongono tuttavia al previsto rafforzamento delle qualità della piazza finanziaria (reputazione, certezza del diritto).

5.3

Ripercussioni per le imposte

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali dell'Accordo con l'UE bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall'estero sulla base della reciprocità convenuta con gli Stati partner negli accordi.

Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l'estero per Confederazione e Cantoni sono probabili minori entrate per i seguenti motivi.

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Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all'attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni riducono gli utili del settore finanziario facendo diminuire direttamente i proventi dell'imposta sull'utile e provocando indirettamente un'eventuale diminuzione dell'occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell'imposta sul reddito.

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A causa dell'obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell'imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l'imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall'imposta preventiva.

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Con la sostituzione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria vengono soppresse le rimunerazioni e le provvigioni di riscossione contenute in tali trattati. Si tratta di circa 125 milioni di franchi (2014) per quanto riguarda l'Accordo sulla fiscalità del risparmio e di 750 000 franchi (2013) per ciò che concerne le convenzioni sull'imposizione alla fonte.

L'elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni comprende invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da attività di persone residenti in Svizzera sinora non dichiarate e detenute presso agenti pagatori degli Stati membri dell'UE. In concreto, il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi nei seguenti modi.

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Le attività non dichiarate possono a determinate condizioni essere scoperte sulla base delle comunicazioni dall'estero. Nella procedura di ricupero d'imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora e multa). L'attività regolarizzata genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patrimonio.

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La minaccia di una comunicazione dall'estero può motivare una persona disonesta dal profilo fiscale a un'autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dalle attività regolarizzate per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

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La minaccia di una comunicazione dall'estero può indurre una persona disonesta dal profilo fiscale a rimpatriare in Svizzera i suoi patrimoni. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l'imposta sull'utile e sul reddito.

Non è possibile effettuare una stima delle maggiori e delle minori entrate fiscali dovute all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Mancano informazioni concernenti diversi parametri che influenzano queste minori e maggiori entrate, in particolare manca il numero degli Stati partner con cui viene attivato lo scambio automatico di informazioni, la data di attivazione, il numero di clienti interessati e il loro comportamento prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni nonché l'ammontare delle attività di persone residenti in Svizzera sinora non dichiarate e detenute presso agenti pagatori esteri.

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Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non figura nel messaggio del 25 gennaio 201238 sul programma di legislatura 2011­2015 e nemmeno nel decreto federale del 15 giugno 201239 sul programma di legislatura 2011­2015. Esso corrisponde tuttavia all'obiettivo 3 del programma di legislatura «La stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere presi provvedimenti per sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva. Il presente accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE corri38 39

FF 2012 305 FF 2012 6413

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sponde anche all'obiettivo 9 («Le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate»).

La Svizzera e l'UE rafforzano la cooperazione in ambito fiscale e forniscono in questo modo un importante contributo per impedire l'evasione fiscale.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale che approva il Protocollo di modifica si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale40 (Cost.) secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199741 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nel caso del presente Protocollo di modifica si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell'Assemblea federale. Le stesse considerazioni valgono per la conclusione degli accordi per l'abrogazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte.

7.2

Referendum

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. In virtù dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200242 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Il Protocollo di modifica con l'UE comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva e attua il Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE sottostà a referendum facoltativo.

40 41 42

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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7.3

Forma dell'atto

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale chiede pertanto di integrare nel decreto di approvazione la legge federale concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale.

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