Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1° giorno feriale: 11 aprile 2016)

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del 18 dicembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 20151, decreta: I La legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio è modificata come segue: Art. 19a

Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP3 e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.

1

Ai fini della scelta della strategia d'investimento, l'istituto di previdenza informa l'assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L'assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.

2

La prestazione d'uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.

3

1 2 3

FF 2015 1527 RS 831.42 RS 831.40

2014-2749

7915

L sul libero passaggio

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20154 Termine di referendum: 9 aprile 2016

4

FF 2015 7915

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