Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 10 settembre 2016

Iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)», presentata il 12 febbraio 2015; dopo che l'11 febbraio 2015 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)», presentata il 12 febbraio 2015, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2015-0544

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Amaudruz Céline, Chemin Kermely 1, 1206 Genève 2. Amstutz Adrian, Lauenenweg 10, 3657 Schwanden 3. Blocher Christoph, Wängirain 53, 8704 Herrliberg 4. Brunner Toni, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel 5. Föhn Peter, Gängstrasse 38, 6436 Muotathal 6. Freysinger Oskar, Ch. de Crettamalerne 5, 1965 Savièse 7. Pieren Nadja, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf 8. Vogt Hans-Ueli, Turbinenstrasse 60, 8005 Zürich 9. Brand Heinz, Landstrasse 177, 7250 Klosters 10. Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 11. Geissbühler Andrea, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil 12. Herzog Verena, Mittelrütistrasse 6, 8500 Frauenfeld 13. Keller Peter, Kernenweg 4, 6052 Hergiswil 14. Knecht Hansjörg, Oberdorfstrasse 602, 5325 Leibstadt 15. Liebrand Anian, Oezlige 4, 6215 Beromünster 16. Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen 17. Müller Thomas, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach 18. Nidegger Yves, Délices 2, 1203 Genève 19. Pantani Roberta, Corso San Gottardo 54c, 6830 Chiasso 20. Parmelin Guy, Route de Mély 20, 1183 Bursins 21. Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil 22. Rime Jean-François, Rue du Stade 71, 1630 Bulle 23. Rösti Albert, Wildenrüti 420, 3661 Uetendorf 24. Rusconi Pierre, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo 25. Rutz Gregor, Susenbergstrasse 107, 8044 Zürich 26. Stahl Jürg, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten 27. Stamm Luzi, Seminarstrasse 34, 5400 Baden

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato Il diritto svizzero anziché giudici stranieri, Casella postale 23, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 10 marzo 2015.

25 febbraio 2015

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 e 4 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

1

La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

4

Art. 56a

Obblighi di diritto internazionale

La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

1

In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

2

3

Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190

Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante) Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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