Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

Disegno

(Legge su Innosuisse, LASPI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20152, decreta:

Sezione 1: Agenzia e obiettivo Art. 1

Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

L'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

1

2

Essa si organizza in modo autonomo e tiene una propria contabilità.

3

Essa prende in modo indipendente le proprie decisioni in materia di promozione.

4

Essa è gestita in base a principi dell'economia aziendale.

5

Il Consiglio federale stabilisce la sede dell'Agenzia.

L'Agenzia è iscritta nel registro di commercio sotto la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)».

6

Art. 2

Obiettivo

Attraverso Innosuisse la Confederazione intende promuovere l'innovazione fondata sulla scienza nell'interesse dell'economia e della società.

1

Per raggiungere questo obiettivo Innosuisse rispetta i principi e i mandati di cui all'articolo 6 della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) e adempie i compiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

2

1 2 3

RS 101 FF 2015 7833 RS 420.1

2015-1045

7881

Legge su Innosuisse

Sezione 2: Compiti e collaborazione Art. 3

Compiti

Innosuisse è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza.

1

2

Essa adempie i compiti di cui agli articoli 18 capoversi 1 e 2 nonché 19­24 LPRI4.

Essa rappresenta la Confederazione presso organizzazioni e organi internazionali nel settore della promozione dell'innovazione secondo l'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI, nella misura in cui vi è autorizzata dal Consiglio federale, dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), e prende provvedimenti e decisioni nell'ambito della partecipazione della Confederazione a tali organizzazioni e organi.

3

Essa promuove nel suo ambito di competenza l'informazione sui programmi nazionali e internazionali e la presentazione di domande di sussidio.

4

Essa partecipa alla preparazione degli atti normativi della Confederazione relativi alla promozione dell'innovazione che riguardano i compiti di cui ai capoversi 2 e 3.

5

Nella misura in cui il Consiglio federale le affida questo compito, realizza programmi di promozione tematici.

6

Essa coordina le proprie attività con i provvedimenti adottati a livello regionale e cantonale, in particolare per sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza nonché la consulenza in materia di trasferimento di sapere e tecnologie.

7

Art. 4

Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici

Innosuisse può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri.

1

Nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale, può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.

2

Sezione 3: Organizzazione Art. 5

Organi

Gli organi di Innosuisse sono:

4

a.

il consiglio d'amministrazione;

b.

la direzione;

RS 420.1

7882

Legge su Innosuisse

c.

il Consiglio dell'innovazione;

d.

l'ufficio di revisione.

Art. 6

Consiglio d'amministrazione: posizione, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

Il consiglio d'amministrazione è il massimo organo direttivo di Innosuisse. Si compone di 5­7 membri del mondo scientifico ed economico esperti in materia di promozione dell'innovazione.

1

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Esso li nomina per una durata di quattro anni. Può rinnovare una volta il mandato dei membri e due volte quello del presidente. Può revocare i membri del consiglio d'amministrazione per gravi motivi.

2

I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono indicare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

3

I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono indicare le loro relazioni d'interesse.

4

Il consiglio d'amministrazione adotta le misure organizzative necessarie a tutelare gli interessi di Innosuisse e a evitare conflitti d'interesse.

5

Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato con Innosuisse è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni5.

6

I membri del consiglio d'amministrazione comunicano prontamente al medesimo eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione chiede la revoca del membro al Consiglio federale.

7

I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato e anche successivamente.

8

Art. 7 1

5 6

Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione: a.

emana il regolamento di organizzazione;

b.

approva, su proposta del Consiglio dell'innovazione, il programma pluriennale di cui all'articolo 45 LPRI6;

c.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; RS 220 RS 420.1

7883

Legge su Innosuisse

d.

emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;

e.

emana l'ordinanza sui sussidi di cui all'articolo 23 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

f.

emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

g.

rappresenta Innosuisse quale parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers);

h.

decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore; sottopone per approvazione al Consiglio federale l'inizio e la fine del rapporto di lavoro;

i.

decide, su proposta del direttore, in merito all'inizio, alla modifica e alla fine dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

j.

nomina: 1. i membri del Consiglio dell'innovazione, 2. gli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2 su proposta del Consiglio dell'innovazione;

k.

emana un'ordinanza sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sull'indennizzo degli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

l.

vigila sul Consiglio dell'innovazione e sulla direzione;

m. provvede all'istituzione di un sistema di controllo interno e di un sistema di gestione dei rischi adeguati a Innosuisse; n.

adotta il budget;

o.

redige e adotta un rapporto di gestione per ogni anno d'esercizio e sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto. Nel contempo gli presenta proposte di discarico del consiglio d'amministrazione e d'impiego di eventuali utili. Esso pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato;

p.

sottopone al Consiglio federale la richiesta d'indennità di cui all'articolo 15;

q.

disciplina nel regolamento di organizzazione le attività di comunicazione di Innosuisse.

Esso può istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di sostenerlo nella sua funzione di vigilanza.

2

7

RS 172.220.1

7884

Legge su Innosuisse

Art. 8

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2

Essa ha in particolare i seguenti compiti: a.

gestisce gli affari e dirige la segreteria;

b.

prende decisioni nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 4;

c.

prepara le basi decisionali del Consiglio dell'innovazione nell'ambito di cui all'articolo 10 capoverso 1 e gli sottopone proposte relative alle condizioni formali della promozione e ai mezzi finanziari disponibili; se le decisioni del Consiglio dell'innovazione si discostano dalla proposta della direzione, i due organi cercano di trovare un accordo; se non vi riescono, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d'amministrazione;

d.

emana decisioni e stipula contratti in base alle decisioni del Consiglio dell'innovazione;

e.

vigila sul budget di Innosuisse e sullo stato degli impegni assunti e previsti; essa è responsabile della gestione finanziaria, del reporting e del controlling delle attività promosse;

f.

sostiene il consiglio d'amministrazione e il Consiglio dell'innovazione nella preparazione degli affari;

g.

fa regolarmente rapporto al consiglio d'amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi particolari;

h.

decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine dei rapporti di lavoro del personale di Innosuisse; è fatto salvo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i;

i.

adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9

Consiglio dell'innovazione: posizione, nomina organizzazione e relazioni d'interesse

Il Consiglio dell'innovazione è l'organo specializzato di Innosuisse per i compiti di cui all'articolo 10.

1

2

Esso si compone di al massimo 25 membri.

I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione sono scelti in funzione delle loro competenze in materia di innovazione fondata sulla scienza e del loro rapporto con la pratica nell'economia e nella società.

3

I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato una volta.

4

I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione devono indicare al consiglio d'amministrazione le loro relazioni d'interesse.

5

I membri del Consiglio dell'innovazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono indicare le loro relazioni d'interesse.

6

7885

Legge su Innosuisse

Essi comunicano prontamente al consiglio d'amministrazione eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Quest'ultimo informa in merito nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio dell'innovazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione procede alla revoca del membro.

7

I membri del Consiglio dell'innovazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato e anche successivamente.

8

Art. 10 1

Consiglio dell'innovazione: compiti

Il Consiglio dell'innovazione: a.

decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3. Se le sue decisioni si discostano dalle proposte della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione;

b.

segue, dal punto di vista scientifico e dell'innovazione, l'esecuzione delle attività promosse secondo la lettera a;

c.

prende le decisioni nella procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPRI8;

d.

elabora proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione e le sottopone al consiglio d'amministrazione;

e.

elabora i programmi pluriennali e li sottopone al consiglio d'amministrazione;

f.

emana le disposizioni d'esecuzione relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi e alle esigenze concernenti la presentazione delle domande per ogni strumento di promozione.

Esso può proporre al consiglio d'amministrazione la nomina di esperti per valutare le domande nel suo settore di attività e per seguire i lavori di progetto. Agli esperti si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 9 capoversi 5­8 sull'indicazione delle relazioni d'interesse e sul segreto d'ufficio.

2

Art. 11 1

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione.

Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all'ufficio di revisione.

2

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata all'istituto nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.

3

Esso presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto dettagliato sui risultati della sua verifica.

4

8

RS 420.1

7886

Legge su Innosuisse

Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

5

6

Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione.

Sezione 4: Personale Art. 12 1

Condizioni di assunzione

I membri della direzione e il personale sottostanno: a.

alla LPers9; e

b.

alle disposizioni d'esecuzione della LPers, salvo disposizione contraria emanata dal consiglio d'amministrazione secondo il capoverso 2.

Il consiglio d'amministrazione emana se necessario ulteriori disposizioni d'esecuzione sulle condizioni di assunzione; tali disposizioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

2

3

Innosuisse è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 13

Cassa pensioni

I membri della direzione e il personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a­32m LPers10.

1

Innosuisse è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Fa parte della Cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

2

Sezione 5: Finanziamento e finanze Art. 14

Finanziamento

Innosuisse finanzia le sue attività mediante: a.

le indennità versate dalla Confederazione (art. 15);

b.

i mezzi finanziari di terzi (art. 16);

c.

le restituzioni secondo la legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi.

Art. 15

Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente a Innosuisse indennità per le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoversi 2­4 e 6 nonché per le spese di esercizio.

9 10 11

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 616.1

7887

Legge su Innosuisse

Art. 16

Mezzi finanziari di terzi

Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con i suoi obiettivi, i suoi compiti e la sua indipendenza.

1

2

Essa si procura mezzi finanziari di terzi in particolare mediante le liberalità di terzi.

Il consiglio d'amministrazione emana disposizioni sulla gestione dei mezzi finanziari di terzi.

3

Art. 17

Rapporto di gestione

Il rapporto di gestione comprende il conto annuale (chiusura singola) e la relazione annuale.

1

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

La relazione annuale comprende in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sulle priorità in materia di politica del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri degli organi e su quelle degli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2.

3

Il conto annuale e la relazione annuale devono essere verificati dall'ufficio di revisione.

4

Art. 18

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti di Innosuisse espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

2

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell'allegato al bilancio.

3

La contabilità d'esercizio deve comprovare i costi e i ricavi delle singole attività di promozione.

4

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Art. 19

Riserve

Innosuisse può costituire riserve. I mezzi finanziari di terzi di cui all'articolo 16 capoverso 2 possono essere destinati alle riserve.

1

Le riserve non possono superare il 10 per cento del budget annuale. I mezzi finanziari di terzi non sono compresi.

2

Art. 20

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Innosuisse nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

7888

Legge su Innosuisse

Essa accorda a Innosuisse prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 3.

2

3

L'AFF e Innosuisse disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 21

Imposte

Innosuisse è esente per le sue prestazioni da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva;

c.

le tasse di bollo.

Art. 22 1

Immobili

La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari.

Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione.

2

La Confederazione fattura a Innosuisse un importo adeguato per la locazione degli immobili.

3

La locazione e i dettagli relativi all'utilizzo sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e Innosuisse.

4

D'intesa con la Confederazione, Innosuisse può prendere in locazione gli immobili necessari al di fuori della Confederazione o, se opportuno, farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.

5

Sezione 6: Ordinanza sui sussidi Art. 23 Il consiglio d'amministrazione stabilisce nell'ordinanza sui sussidi in particolare:

12

a.

gli strumenti di promozione di Innosuisse;

b.

le condizioni della promozione e del sostegno;

c.

la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPRI12;

d.

le condizioni e le modalità di concessione dei sussidi a partner di ricerca esteri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri;

e.

il calcolo dei sussidi e le modalità di versamento.

RS 420.1

7889

Legge su Innosuisse

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 24

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Innosuisse nell'ambito dell'obiettivo e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.

1

2

Negli obiettivi strategici fissa anche il limite massimo delle spese amministrative.

Art. 25

Vigilanza

Il Consiglio federale vigila su Innosuisse; ne garantisce l'indipendenza professionale.

1

2

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: a.

la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b.

l'approvazione dell'inizio e della fine del rapporto di lavoro del direttore;

c.

la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;

d.

l'approvazione dell'ordinanza sui sussidi;

e.

l'approvazione dell'ordinanza sugli onorari dei membri del Consiglio dell'innovazione e sull'indennizzo degli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2;

f.

l'approvazione dell'ordinanza sul personale;

g.

l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione in merito all'impiego di eventuali utili;

h.

la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;

i.

il discarico al consiglio d'amministrazione.

Esso può visionare tutti i documenti di gestione di Innosuisse e informarsi in qualsiasi momento sulle sue attività.

3

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 26

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 27

Istituzione di Innosuisse

Innosuisse sostituisce la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

Innosuisse subentra nei rapporti giuridici esistenti e, se necessario, li ridefinisce.

1

Il Consiglio federale fissa la data in cui Innosuisse acquisisce la personalità giuridica.

2

7890

Legge su Innosuisse

Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti a Innosuisse e approva l'inventario corrispondente. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

3

Esso emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può in particolare mettere a disposizione di Innosuisse i crediti preventivati per la CTI nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti di Innosuisse.

4

Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'istituzione di Innosuisse sono esenti da tasse e imposte.

5

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200313 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione di Innosuisse.

6

Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della CTI sono trasferiti a Innosuisse alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale di quest'ultima. È fatta salva la nomina della direzione.

1

Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro e l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al mantenimento del salario percepito fino a tale data per un periodo di due anni, finché sussiste un rapporto di lavoro.

2

Entro un termine di due mesi al massimo, Innosuisse propone al personale che ha ripreso un contratto di lavoro a nome di Innosuisse che sostituisce il contratto precedente. Tale contratto non prevede un periodo di prova.

3

I ricorsi del personale in corso al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicati in base al diritto previgente.

4

Art. 29 1

Datore di lavoro competente

Innosuisse è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che sottostanno alla CTI secondo il diritto previgente; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Innosuisse è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

13

RS 221.301

7891

Legge su Innosuisse

Art. 30

Altre disposizioni transitorie

Il DEFR può aggiornare mediante decisione, senza l'addebito di tasse o imposte, le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 27 capoverso 5 nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte di Innosuisse.

Art. 31

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7892

Legge su Innosuisse

Allegato (art. 26)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 201114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) Art. 4 cpv. 5 La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.

5

Art. 13 lett. g Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: g.

un rappresentante di Innosuisse;

2. Legge federale del 14 dicembre 201215 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) Sostituzione di espressioni 1

In tutta la legge «CTI» è sostituito con «Innosuisse».

Nell'articolo 54 capoverso 1 «Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)» è sostituito con «Il Consiglio svizzero della scienza (CSS)».

2

3

In tutta la legge «CSSI» è sostituito con «CSS».

Art. 4 lett. b Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge: b.

14 15 16

l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) secondo la legge del ...16 su Innosuisse;

RS 414.20 RS 420.1 RS ...; FF 2015 7881

7893

Legge su Innosuisse

Art. 7 cpv. 1 lett. f e g nonché cpv. 4 La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: 1

f.

l'esercizio di Innosuisse;

g.

la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Il Consiglio federale può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca e a Innosuisse compiti nell'ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specifica.

4

Art. 16 cpv. 3 Le istituzioni di ricerca del settore pubblico che non sono centri federali di ricerca, ma che, in aggiunta ai provvedimenti di cui al capoverso 2, devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato, possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.

3

Art. 17 cpv. 6 I centri federali di ricerca possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.

6

Art. 18 cpv. 2 lett. d 2

Essa può inoltre sostenere: d.

le nuove leve nel settore dell'innovazione.

Art. 19 cpv. 1 e 3­5 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del ...17 su Innosuisse, Innosuisse promuove progetti d'innovazione accordando sussidi ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo.

1

Innosuisse può promuovere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali anche senza partner attuatori, se sono realizzati da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e se presentano un notevole potenziale innovativo.

3

Essa può inoltre prevedere strumenti di partecipazione ai costi degli esami volti a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti delle imprese.

4

Essa promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 3 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

5

17

RS ...; FF 2015 7881

7894

Legge su Innosuisse

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 3 1

Innosuisse può sostenere l'imprenditorialità fondata sulla scienza mediante:

Essa può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante: 2

Essa può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie, segnatamente promuovendo lo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

3

Art. 21

Indennità per l'assistenza, la consulenza, l'accompagnamento operativo e il mentorato

Per quanto riguarda l'assistenza, la consulenza e l'accompagnamento operativo secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera a nonché la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia secondo l'articolo 20 capoverso 3 sotto forma di mentorato per l'innovazione, sono indennizzate unicamente le prestazioni di fornitori di prestazioni che si sono qualificati in una procedura di selezione di Innosuisse.

1

Innosuisse tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati.

2

3

Le indennità sono accordate per sostenere: a.

i giovani imprenditori o le giovani imprese, per finanziare l'assistenza, la consulenza e l'accompagnamento operativo (art. 20 cpv. 2 lett. a);

b.

le imprese, per finanziare il mentorato per l'innovazione (art. 20 cpv. 3).

Innosuisse e i beneficiari dei sussidi di cui al capoverso 3 stabiliscono per contratto le prestazioni sostenute e l'importo massimo disponibile a tale scopo. In casi semplici l'indennità è accordata mediante decisione.

4

Art. 22

Promozione delle nuove leve

Innosuisse può promuovere tramite borse di studio le nuove leve altamente qualificate nel settore dell'innovazione.

1

Le borse di studio sono accordate nell'ambito di un programma di promozione individuale definito da Innosuisse. Quest'ultimo prevede un periodo da trascorrere: 2

a.

in un'impresa la cui attività è fondata sulla scienza, allo scopo di acquisire competenze pratiche; o

b.

in un centro di ricerca secondo l'articolo 4 lettera c o l'articolo 5, allo scopo di approfondire competenze nella ricerca orientata all'applicazione.

Le borse di studio sono accordate soltanto se il programma di cui al capoverso 2 non può essere realizzato nell'ambito di un progetto d'innovazione secondo l'articolo 19 o come provvedimento secondo l'articolo 20.

3

4

Le borse di studio sono accordate per una durata massima di tre anni.

7895

Legge su Innosuisse

Art. 23

Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)

Nell'ambito delle sue attività di promozione, Innosuisse accorda ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead).

1

2

Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

Art. 24

Applicabilità della legge sui sussidi

Alla promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi.

Art. 36 lett. c L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: c.

il limite di spesa per la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse;

Art. 57a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I consulenti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... 19 esercitano una delle attività di cui all'articolo 20 capoversi 2 lettera a e 3 sono considerati qualificati ai sensi dell'articolo 21 nel quadro del contratto in corso.

18 19

RS 616.1 RU ...; FF 2015 7881

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