Accordo amministrativo sulla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) del 4 dicembre 2015

La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP), convengono quanto segue:

Art. 1

Principio

La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) comprende tutti gli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I suoi organi forniscono consulenza e coordinazione in merito a decisioni, mezzi e misure della Confederazione e dei Cantoni riguardo a sfide comuni in materia di politica di sicurezza.

Art. 2

Oggetto

Il presente accordo disciplina per la RSS: a.

i compiti e l'organizzazione dei suoi organi;

b.

il finanziamento della segreteria RSS.

Art. 3

Organi della RSS

La Piattaforma politica e la Piattaforma operativa costituiscono gli organi permanenti della RSS. La Confederazione e i Cantoni vi sono rappresentati in maniera paritetica.

1

Gli organi della RSS consigliano e coordinano la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica di sicurezza.

2

Si occupano di tematiche rilevanti nell'ambito di un'agenda in materia di politica di sicurezza da definire periodicamente.

3

4

I gruppi di lavoro della RSS costituiscono organi non permanenti della RSS.

Art. 4

Piattaforma politica RSS

La Piattaforma politica è costituita dai capi del DDPS e del DFGP, nonché dai presidenti della CDDGP e della CG MPP.

1

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Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.

2

3

La Piattaforma politica: a.

definisce periodicamente l'agenda in materia di politica di sicurezza e i relativi obiettivi concreti e adotta le necessarie decisioni;

b.

contribuisce alla preparazione delle decisioni degli organi decisionali politici in seno alla Confederazione e ai Cantoni;

c.

approva il preventivo annuale, il consuntivo annuale e il rapporto annuale;

d.

emana un regolamento organizzativo per gli organi della RSS.

Art. 5

Piattaforma operativa RSS

La Piattaforma operativa RSS è costituita da sei rappresentanti ciascuno della Confederazione e dei Cantoni: 1

a.

il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);

b.

il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

c.

il capo dello Stato maggiore dell'esercito;

d.

il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);

e.

il capo della Politica di sicurezza in seno alla Segreteria generale del DDPS;

f.

il direttore della Direzione generale delle dogane;

g.

il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);

h.

il segretario generale della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP);

i.

il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);

j.

il presidente della Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC);

k.

il presidente della Conferenza delle istanze della coordinazione svizzera dei pompieri (CI CSP);

l.

il presidente della Società dei capi di polizia delle Città svizzere (SCPCS).

Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.

2

3

La Piattaforma operativa: a.

elabora l'agenda in materia di politica di sicurezza della RSS secondo le direttive della Piattaforma politica RSS;

b.

prepara gli affari della Piattaforma politica RSS e formula proposte;

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c.

Art. 6

decide in merito alla costituzione di gruppi di lavoro, nonché in merito al mandato, alla composizione e alla durata del mandato degli stessi.

Gruppi di lavoro della RSS

Ai gruppi di lavoro della RSS possono partecipare, oltre a rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, anche rappresentanti dei Comuni e dell'economia privata.

1

I gruppi di lavoro della RSS trattano tematiche della RSS per periodi di tempo limitati.

2

Art. 7 1

2

Delegato RSS e segreteria RSS

Il delegato RSS: a.

dirige la segreteria RSS;

b.

gestisce ed elabora gli affari delle piattaforme;

c.

allestisce in collaborazione con la Piattaforma operativa un preventivo annuale, un consuntivo annuale e un rapporto annuale sulle attività della RSS per la Piattaforma politica;

d.

cura i contatti con i partner della RSS e recepisce la visione d'insieme della Confederazione e dei Cantoni nei progetti principali in materia di politica di sicurezza;

e.

è subordinato al presidente della Piattaforma politica.

Egli è nominato dalla Piattaforma politica.

Con la segreteria RSS, egli è subordinato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.

3

Sul piano del diritto del personale, il delegato RSS e il personale della segreteria RSS sono assunti dal DDPS.

4

La segreteria RSS si presenta come organo neutrale nei confronti degli interlocutori della RSS.

5

Art. 8

Finanziamento della segreteria RSS

Il finanziamento della segreteria RSS è a carico dei Cantoni e della Confederazione Svizzera nella misura del 50 per cento ciascuno.

1

I costi della segreteria RSS comprendono le spese di materiale e personale per il delegato RSS e il personale.

2

Il limite di spesa per i costi della segreteria RSS ammonta a 1,1 milioni di franchi annui.

3

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Art. 9 1

Consuntivo annuale

Il consuntivo annuale è riveduto dall'Ispettorato DDPS.

Sulla base del consuntivo annuale, la Segreteria generale della CDDGP allestisce le fatture per i singoli Cantoni di volta in volta per il 31 dicembre.

2

Art. 10

Modifiche

Modifiche di lieve entità al presente accordo sono possibili in ogni momento.

Devono aver luogo in forma scritta e devono essere apportate dai rappresentanti delle Parti contraenti.

Art. 11

Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore con la firma delle Parti contraenti il 1° gennaio 2016 ed è concluso per una durata indeterminata.

1

I rappresentanti delle Parti contraenti possono denunciare il presente accordo con un preavviso di dodici mesi di volta in volta per la fine di un anno civile.

2

Berna, 4 dicembre 2015

21 ottobre 2015

Per la Confederazione Svizzera: La consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Il consigliere federale Ueli Maurer, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

12 novembre 2015

Per i Cantoni: Hans-Jürg Käser, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Norman Gobbi, presidente della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)

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