Accordo amministrativo sulla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) del 4 dicembre 2015
La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP), convengono quanto segue:
Art. 1
Principio
La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) comprende tutti gli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I suoi organi forniscono consulenza e coordinazione in merito a decisioni, mezzi e misure della Confederazione e dei Cantoni riguardo a sfide comuni in materia di politica di sicurezza.
Art. 2
Oggetto
Il presente accordo disciplina per la RSS: a.
i compiti e l'organizzazione dei suoi organi;
b.
il finanziamento della segreteria RSS.
Art. 3
Organi della RSS
La Piattaforma politica e la Piattaforma operativa costituiscono gli organi permanenti della RSS. La Confederazione e i Cantoni vi sono rappresentati in maniera paritetica.
1
Gli organi della RSS consigliano e coordinano la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica di sicurezza.
2
Si occupano di tematiche rilevanti nell'ambito di un'agenda in materia di politica di sicurezza da definire periodicamente.
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4
I gruppi di lavoro della RSS costituiscono organi non permanenti della RSS.
Art. 4
Piattaforma politica RSS
La Piattaforma politica è costituita dai capi del DDPS e del DFGP, nonché dai presidenti della CDDGP e della CG MPP.
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Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.
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3
La Piattaforma politica: a.
definisce periodicamente l'agenda in materia di politica di sicurezza e i relativi obiettivi concreti e adotta le necessarie decisioni;
b.
contribuisce alla preparazione delle decisioni degli organi decisionali politici in seno alla Confederazione e ai Cantoni;
c.
approva il preventivo annuale, il consuntivo annuale e il rapporto annuale;
d.
emana un regolamento organizzativo per gli organi della RSS.
Art. 5
Piattaforma operativa RSS
La Piattaforma operativa RSS è costituita da sei rappresentanti ciascuno della Confederazione e dei Cantoni: 1
a.
il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
b.
il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
c.
il capo dello Stato maggiore dell'esercito;
d.
il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
e.
il capo della Politica di sicurezza in seno alla Segreteria generale del DDPS;
f.
il direttore della Direzione generale delle dogane;
g.
il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
h.
il segretario generale della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP);
i.
il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
j.
il presidente della Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC);
k.
il presidente della Conferenza delle istanze della coordinazione svizzera dei pompieri (CI CSP);
l.
il presidente della Società dei capi di polizia delle Città svizzere (SCPCS).
Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.
2
3
La Piattaforma operativa: a.
elabora l'agenda in materia di politica di sicurezza della RSS secondo le direttive della Piattaforma politica RSS;
b.
prepara gli affari della Piattaforma politica RSS e formula proposte;
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c.
Art. 6
decide in merito alla costituzione di gruppi di lavoro, nonché in merito al mandato, alla composizione e alla durata del mandato degli stessi.
Gruppi di lavoro della RSS
Ai gruppi di lavoro della RSS possono partecipare, oltre a rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, anche rappresentanti dei Comuni e dell'economia privata.
1
I gruppi di lavoro della RSS trattano tematiche della RSS per periodi di tempo limitati.
2
Art. 7 1
2
Delegato RSS e segreteria RSS
Il delegato RSS: a.
dirige la segreteria RSS;
b.
gestisce ed elabora gli affari delle piattaforme;
c.
allestisce in collaborazione con la Piattaforma operativa un preventivo annuale, un consuntivo annuale e un rapporto annuale sulle attività della RSS per la Piattaforma politica;
d.
cura i contatti con i partner della RSS e recepisce la visione d'insieme della Confederazione e dei Cantoni nei progetti principali in materia di politica di sicurezza;
e.
è subordinato al presidente della Piattaforma politica.
Egli è nominato dalla Piattaforma politica.
Con la segreteria RSS, egli è subordinato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.
3
Sul piano del diritto del personale, il delegato RSS e il personale della segreteria RSS sono assunti dal DDPS.
4
La segreteria RSS si presenta come organo neutrale nei confronti degli interlocutori della RSS.
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Art. 8
Finanziamento della segreteria RSS
Il finanziamento della segreteria RSS è a carico dei Cantoni e della Confederazione Svizzera nella misura del 50 per cento ciascuno.
1
I costi della segreteria RSS comprendono le spese di materiale e personale per il delegato RSS e il personale.
2
Il limite di spesa per i costi della segreteria RSS ammonta a 1,1 milioni di franchi annui.
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Art. 9 1
Consuntivo annuale
Il consuntivo annuale è riveduto dall'Ispettorato DDPS.
Sulla base del consuntivo annuale, la Segreteria generale della CDDGP allestisce le fatture per i singoli Cantoni di volta in volta per il 31 dicembre.
2
Art. 10
Modifiche
Modifiche di lieve entità al presente accordo sono possibili in ogni momento.
Devono aver luogo in forma scritta e devono essere apportate dai rappresentanti delle Parti contraenti.
Art. 11
Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore con la firma delle Parti contraenti il 1° gennaio 2016 ed è concluso per una durata indeterminata.
1
I rappresentanti delle Parti contraenti possono denunciare il presente accordo con un preavviso di dodici mesi di volta in volta per la fine di un anno civile.
2
Berna, 4 dicembre 2015
21 ottobre 2015
Per la Confederazione Svizzera: La consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Il consigliere federale Ueli Maurer, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
12 novembre 2015
Per i Cantoni: Hans-Jürg Käser, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Norman Gobbi, presidente della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)
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