15.059 Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture dell'11 settembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, due disegni di decreti federali concernenti l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture e il finanziamento relativo a tale adesione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2357

6021

Compendio La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture («Asian Infrastructure Investment Bank», AIIB) è un nuovo istituto finanziario regionale che intende contribuire a uno sviluppo economico sostenibile in Asia, soprattutto con investimenti nel settore delle infrastrutture. La Svizzera è stata tra i primi Paesi europei a decidere di partecipare al processo di costituzione della Banca, sottoscrivendone lo Statuto il 29 giugno 2015 a Pechino.

Situazione iniziale In Asia, mantenere il dinamismo della crescita e il successo della lotta contro la povertà che ne deriva richiede enormi investimenti nelle infrastrutture locali. In questo contesto, l'AIIB intende non solo mettere a disposizione fondi propri, ma anche mobilitare capitali pubblici e privati cooperando a tal fine con organismi statali ed enti sia pubblici che privati. I finanziamenti sono assicurati da mutui, partecipazioni e garanzie; la Banca potrà inoltre concedere anche sostegno tecnico e sussidi. La Banca finanzierà innanzitutto progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque e delle acque reflue, ma anche investimenti in impianti portuali, misure di tutela dell'ambiente, tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni nonché nello sviluppo economico e logistico nelle aree urbane e rurali. L'AIIB sarà dotata di un capitale di 100 miliardi di dollari americani, 20 dei quali dovranno essere stanziati, mentre il resto viene messo a disposizione come capitale di garanzia.

La Banca, la cui costituzione nasce da un'iniziativa della Cina, conta oggi 57 potenziali membri fondatori, tra cui 37 Paesi regionali e 20 non regionali, questi ultimi soprattutto Paesi europei (inclusa la Svizzera). I principali Paesi regionali sono Cina, India, Russia, Indonesia, Pakistan, Filippine, Singapore e Kazakistan, ma fanno parte di questo gruppo anche Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nonché Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Gli altri principali Paesi non regionali sono Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia e i Paesi scandinavi. I Paesi extraeuropei che rientrano in questo gruppo sono Brasile, Egitto e Sudafrica.

I negoziati sullo Statuto, condotti dai responsabili designati, si sono svolti in cinque cicli. La Svizzera è stato uno dei primi Paesi esterni
alla regione a parteciparvi, a partire dal terzo ciclo. Il progetto si fondava in gran parte sugli statuti di altre banche di sviluppo. Lo Statuto dell'AIIB, firmato a Pechino il 29 giugno 2015 da 50 membri fondatori, corrisponde quindi in larga misura alle norme di istituti analoghi.

Contenuto del progetto Il progetto ha lo scopo di definire le condizioni che permetteranno alla Svizzera di ratificare lo Statuto dell'AIIB e di aderirvi. Comprende due decreti concernenti l'adesione della Svizzera all'AIIB (con approvazione dello Statuto) e il finanziamento relativo a tale adesione.

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La Svizzera è uno dei primi Paesi d'Europa ad aver deciso di partecipare al processo di costituzione della Banca. Secondo il risultato dei negoziati, la partecipazione al capitale ammonta a 706,4 milioni di dollari americani, 141,3 dei quali da versare in cinque tranche annuali. Grazie ai voti supplementari previsti per il ruolo di membro fondatore, la quota di voto della Svizzera è superiore alla sua partecipazione al capitale e corrisponde allo 0,8745 per cento. La Svizzera intende continuare a partecipare attivamente al processo di costituzione e sviluppo dell'AIIB e s'impegna per essere rappresentata in seno al Consiglio di amministrazione da un amministratore supplente durante l'importante fase iniziale.

La prevista adesione della Svizzera all'AIIB si iscrive nel quadro della politica estera, della politica economica esterna e della politica di sviluppo del nostro Paese. L'AIIB ha i requisiti ideali per diventare un pilastro importante del sistema internazionale delle banche di sviluppo. Essa può contribuire in modo decisivo a rispondere all'enorme fabbisogno infrastrutturale, a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e quindi a lottare contro la povertà in Asia, dove si concentra la quota più elevata di povertà al mondo. La partecipazione della Svizzera consolida altresì le relazioni con la Cina e con l'area asiatica e offre alle imprese svizzere nuove possibilità di sviluppare relazioni commerciali con questa regione.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Risultato dei negoziati 1.4 Contenuto dello Statuto 1.5 Valutazione

6026 6026 6026 6027 6027 6028

2

Commento ai singoli articoli dello Statuto

6028

3

Partecipazione 3.1 Adesione della Svizzera 3.2 Partecipazione della Svizzera al capitale 3.3 Rappresentanza e influenza 3.4 Attuazione 3.5 Obblighi

6035 6035 6036 6037 6037 6038

4

Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.1.1 Ripercussioni finanziarie 4.1.2 Conseguenze sull'effettivo del personale 4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni sociali e ambientali 4.5 Consultazione

6038 6038 6038 6039

5

Rapporto con il programma di legislatura

6041

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Subordinazione al freno delle spese 6.3 Forma dell'atto

6042 6042 6042 6042

Allegati: 1 Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (il testo è accluso al termine del messaggio) 2 Rapporto sullo Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture 3 Asian Infrastructure Investment Bank

6024

6040 6040 6040 6041

6051 6044 6049

Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Disegno)

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Decreto federale concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Disegno)

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture («Asian Infrastructure Investment Bank», AIIB) è un nuovo istituto finanziario regionale che intende contribuire a uno sviluppo economico sostenibile in Asia, soprattutto con investimenti nel settore delle infrastrutture. La costituzione dell'AIIB nasce da un'iniziativa della Cina. Il processo di costituzione è iniziato formalmente il 24 ottobre 2014, quando 22 Paesi asiatici hanno sottoscritto la relativa dichiarazione d'intenti.

Il fabbisogno della regione in termini di finanziamento delle infrastrutture è enorme.

Uno studio della Banca asiatica di sviluppo (AsDB) del 2012 giunge alla conclusione che l'Asia dovrebbe investire circa 8000 miliardi di dollari nelle proprie infrastrutture per mantenere l'attuale dinamismo di crescita e il successo della lotta contro la povertà1. Secondo lo studio, circa 1,8 miliardi di persone non hanno accesso a strutture sanitarie, 0,8 miliardi vivono senza elettricità e 0,6 miliardi senza acqua potabile. La presenza di infrastrutture potrebbe contribuire a promuovere una crescita geografica e sociale solidale, permettendo la creazione di posti di lavoro, riducendo i costi di produzione, migliorando l'accesso ai mercati e garantendo l'approvvigionamento energetico e idrico.

La nuova Banca integrerà gli altri istituti finanziari attivi nella regione, in particolare l'AsDB e la Banca mondiale e collaborerà con loro. L'AIIB intende allinearsi alle norme degli altri istituti, puntando tuttavia a una maggiore efficienza e vicinanza alla clientela, vale a dire ai beneficiari dei crediti. Il motto della Banca è «lean, clean and green» (snella, pulita e verde). La sua costituzione è anche una reazione al fatto che alcuni Paesi in sviluppo ritengono di non avere sufficiente influenza in seno agli organi decisionali degli istituti finanziari esistenti.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Nel corso del processo di costituzione, molti altri Paesi si sono aggiunti ai membri fondatori. Ad oggi, l'AIIB conta 57 potenziali membri fondatori («prospective founding members»), 37 dei quali sono Paesi regionali e 20 Paesi non regionali, questi ultimi soprattutto Paesi europei. Molti membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in primo luogo quelli occidentali, avevano inizialmente esitato, avanzando riserve soprattutto in merito al ruolo di leadership della Cina e, di conseguenza, al rispetto delle norme internazionali in ambito sociale e ambientale della nuova Banca. La Svizzera, insieme a Regno Unito e Lussemburgo, è stata tra i primi Paesi non regionali europei a prendere parte al processo di costituzione. Poco prima dello scadere del termine per l'iscrizione, altri 17 Paesi non regionali hanno deciso di partecipare. Un buon numero di altri Paesi, 1

Infrastructure for Supporting Inclusive Growth and Poverty Reduction in Asia, Banca asiatica di sviluppo 2012; Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport, Telecommunications, Water and Sanitation in Asia and the Pacific: 2010­2020, documento di lavoro n. 248 della Banca asiatica di sviluppo, 2010.

6026

oltre ai 57 membri fondatori, hanno già mostrato interesse a un'eventuale adesione.

Considerato il numero di adesioni, questo nuovo istituto beneficia di un ampio sostegno internazionale.

1.3

Risultato dei negoziati

Lo Statuto dell'AIIB è stato redatto dai responsabili designati nel corso di cinque cicli di negoziati. Il testo si rifà ampiamente agli statuti delle banche di sviluppo già esistenti. La Svizzera, insieme al Regno Unito e al Lussemburgo, ha partecipato ai negoziati a partire dal terzo ciclo, tenutosi alla fine di marzo 2015 ad Almaty in Kazakistan. Gli altri Paesi non regionali sono stati coinvolti nei negoziati nei due ultimi cicli, che hanno avuto luogo rispettivamente a Pechino (fine aprile 2015) e a Singapore (maggio 2015). I Paesi dell'OCSE hanno insistito collettivamente sul rispetto delle norme in materia di governance e di politiche operative e sulla garanzia di una sorveglianza assoluta da parte del Consiglio di amministrazione («board of directors») nei confronti del Presidente e della direzione della Banca. In tutti questi ambiti è stato possibile apportare miglioramenti. In materia di norme è stata definita una buona base, che i responsabili dei negoziati potranno consolidare nel corso dei cicli successivi, dedicati soprattutto alle politiche operative e finanziarie del nuovo istituto. Gli statuti dell'AIIB sono stati varati dai responsabili designati nel corso del quinto ciclo di negoziati, tenutosi a Singapore alla fine di maggio 2015.

Il 29 giugno 2015 sono stati sottoscritti da 50 membri fondatori, tra cui la Svizzera.

Gli altri sette membri fondatori hanno tempo fino alla fine dell'anno.

1.4

Contenuto dello Statuto

Lo Statuto dell'AIIB è basato su quelli di altre banche di sviluppo multilaterali, in particolare la Banca asiatica di sviluppo (AsDB) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Lo Statuto consta di undici capitoli: ­

Scopo, funzioni e membri

­

Capitale

­

Operazioni della Banca

­

Finanze della Banca

­

Governance

­

Disposizioni generali

­

Recesso e sospensione dei membri

­

Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

­

Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni

­

Emendamenti, interpretazione, arbitrato

­

Disposizioni finali

6027

Lo Statuto è completato da un rapporto dei responsabili dei negoziati («chief negotiators' report»), che contiene commenti supplementari ad alcuni articoli («explanatory notes»), ma non ha forza giuridica.

1.5

Valutazione

Lo Statuto della Banca corrisponde in larga parte alle norme di istituti analoghi.

Esso si fonda sulle esperienze fatte con tali norme, pur mantenendo una certa flessibilità. Le disposizioni e i commenti forniscono garanzie in merito a questioni essenziali come governance, rispetto delle norme internazionali e costituzione di appropriati meccanismi di controllo interno. Oltre alla politica operativa presentata nel progetto, che include anche le procedure relative ai bandi di concorso e le norme sociali e ambientali, vi è anche un dispositivo che permette di gestire l'AIIB in modo corretto e conforme alle norme, riducendo i rischi finanziari di una partecipazione della Svizzera. Questo apparato, insieme all'ampio sostegno internazionale di cui gode il progetto, riduce anche il rischio di predominanza o di abuso da parte di un Paese o di un gruppo di Paesi. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta della prima volta in cui Paesi industrializzati occidentali aderiscono così chiaramente come minoranza a una banca di sviluppo dominata da Paesi della regione asiatica.

2 Art. 1­2

Commento ai singoli articoli dello Statuto Scopo e funzioni

Questi articoli definiscono lo scopo dell'AIIB e ne illustrano le funzioni. Lo scopo della Banca è di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia investendo in progetti infrastrutturali e altri settori economici. Questo nuovo istituto mira altresì a favorire la cooperazione e il partenariato regionali al fine di gestire al meglio le sfide legate allo sviluppo (art. 1). A tale scopo, l'AIIB mette a disposizione fondi propri per finanziare in particolare il settore delle infrastrutture e altri settori economici e mobilita capitali pubblici e privati per raggiungere questi obiettivi di sviluppo (art. 2). In questo contesto, tiene conto in particolare delle esigenze dei Paesi membri meno sviluppati. Secondo un primo modello imprenditoriale, la Banca finanzierà innanzitutto progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque e delle acque reflue, ma anche investimenti in impianti portuali, misure di tutela dell'ambiente, tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni nonché investimenti nello sviluppo economico e logistico nelle aree urbane e rurali. L'AIIB collaborerà con organismi statali, enti pubblici e settore privato e, a medio termine, investirà anche nella promozione delle piccole e medie imprese. In questa fase iniziale gli ambiti di attività e il modello imprenditoriale dell'AIIB sono ancora formulati in modo molto generale. Gli elementi centrali, come le priorità operative (settori, strumenti ecc.), l'impegno a collaborare con il settore privato, le condizioni di finanziamento e il grado di propensione al rischio saranno definiti con maggiore precisione nel corso del processo di costituzione.

6028

Art. 3

Membri

I membri della Banca si dividono in Paesi regionali (della regione Asia-Pacifico) e Paesi non regionali (art. 3). I principali Paesi regionali sono: Cina, India, Indonesia, Pakistan, Filippine, Singapore e Kazakistan, ma fanno parte di questo gruppo anche Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nonché Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda2.

Con Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan sono rappresentati in seno alla Banca mondiale anche Paesi regionali membri del gruppo di voto della Svizzera. Inoltre, anche la Russia è stata ammessa come Paese regionale, benché formalmente non abbia questa qualifica.

Con poche e ovvie eccezioni, i membri regionali sono quelli beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) secondo l'attuale elenco stilato dall'OCSE. La maggior parte di essi figura nei gruppi di Paesi con reddito medio-basso o medio-alto («lower middle or upper middle income countries») e cinque (Bangladesh, Cambogia, Laos, Myanmar e Nepal) appartengono al gruppo di Paesi meno sviluppati («least developed countries»). Molti di questi Paesi (Azerbaigian, Bangladesh, Georgia, Indonesia, Giordania, Cambogia, Kirghizistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan e Vietnam) beneficiano inoltre degli aiuti offerti nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera. Il livello di povertà in tutti questi Paesi è ancora elevato, tanto che, secondo uno studio dell'AsDB, 1,6 miliardi di persone vi vive con meno di due dollari al giorno3.

I Paesi regionali sono 20. Oltre alla Svizzera, vi sono numerosi Paesi dell'Europa occidentale (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia e i Paesi scandinavi). I Paesi extraeuropei che rientrano in questo gruppo sono Brasile, Egitto e Sudafrica. Ad oggi, gli Stati Uniti non hanno manifestato l'intenzione di aderire all'AIIB e nemmeno il Giappone (in quanto Paese regionale) sembra per il momento essere pronto a unirsi ai membri. D'altro canto, numerosi Paesi regionali e non regionali (tra cui molti Paesi dell'UE non ancora membri) hanno segnalato in modo manifesto l'interesse a una futura adesione. I nuovi membri possono essere ammessi in qualsiasi momento con una decisione di maggioranza speciale dei Governatori (per le regole di maggioranza che disciplinano le decisioni del Consiglio dei Governatori si rimanda ai commenti degli art. 2131).

Art. 4­8

Capitale

Questi articoli fissano il capitale sociale e la procedura di sottoscrizione e di versamento degli importi sottoscritti; disciplinano altresì la responsabilità dei membri e definiscono le cosiddette risorse ordinarie in capitale.

Il capitale iniziale autorizzato della Banca ammonta a 100 miliardi di dollari americani, 20 miliardi dei quali da versare in un arco temporale di cinque anni, mentre i restanti 80 miliardi costituiscono il capitale richiamabile («callable capital»), che viene utilizzato cioè solo se necessario per coprire i crediti della Banca (art. 4 e 6). Il capitale effettivo, relativamente elevato, ha un effetto positivo sulla solvibilità della Banca e, di conseguenza, sulla capacità di offrire prestiti a condizioni favorevoli sul 2

3

Le definizioni di Asia e Oceania secondo le Nazioni Unite fungono da base per la suddivisione in Paesi regionali e non regionali: «Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings» (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm).

Midterm Review of Strategy 2020: Meeting the Challenges of a Transforming Asia and Pacific, AsDB, 2014.

6029

mercato dei capitali. Il 75 per cento del capitale della Banca è riservato ai Paesi regionali. Il capitale iniziale autorizzato può essere aumentato dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori; in tale contesto a ogni membro deve essere accordata la possibilità di aumentare la propria quota parte (art. 5).

Come emerge dalle spiegazioni fornite nel rapporto dei responsabili dei negoziati, l'ammontare della partecipazione al capitale dipende in linea di principio dalla forza economica dei membri. Per i membri fondatori, la quota parte è stata calcolata (separatamente per i Paesi regionali e non regionali) in funzione del prodotto interno lordo (60 % ai prezzi correnti e 40 % con una correzione che tiene conto del potere d'acquisto).

La responsabilità che incombe ai membri in funzione delle loro quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione; nessun membro risponde inoltre degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione (art. 7).

Le sottoscrizioni iniziali di capitale sono riportate nell'Allegato A dello Statuto. Con la sottoscrizione annunciata di 98,2 miliardi di dollari, il capitale autorizzato è quasi interamente sottoscritto. Dei 75 miliardi di dollari riservati ai Paesi regionali, 73,4 sono sottoscritti. Solo Malesia e Singapore non hanno sottoscritto l'intera quota parte. Nel gruppo dei Paesi non regionali, 24,8 miliardi di dollari su 25 sono stati sottoscritti. Il Portogallo è l'unico Paese al di sotto della propria quota parte.

Il saldo non sottoscritto del capitale autorizzato, vale a dire 1,6 miliardi di dollari, lascia poche quote per eventuali nuovi membri. Questi all'inizio dovranno pertanto accontentarsi di quote simboliche molto esigue e l'AIIB dovrà, al momento convenuto, procedere a un aumento selettivo del capitale a loro favore. Questa questione sarà riaffrontata all'inizio del 2016, dopo la costituzione della Banca. Visto il numero elevato di nuovi membri interessati, si può supporre che la Banca procederà a un aumento (selettivo) del capitale già nei prossimi anni.

Art. 9­15

Operazioni della Banca

Negli articoli contenuti in questo capitolo viene fatta una distinzione tra operazioni ordinarie, finanziate da risorse ordinarie, e operazioni speciali, finanziate mediante risorse speciali. Vengono inoltre definiti i beneficiari e i metodi operativi (strumenti), nonché i limiti applicabili alle operazioni ordinarie e i principi che disciplinano le operazioni. Vi si trovano infine le disposizioni relative all'assistenza tecnica accordata dalla Banca.

L'AIIB può finanziare progetti in tutti i Paesi membri, se conformi al suo scopo (art. 11 segg.). Le sue attività non sono pertanto limitate ai Paesi regionali. In casi particolari, e sulla base di una decisione a maggioranza qualificata dei membri, la Banca può anche svolgere attività in un Paese non membro. Possono beneficiare del sostegno della Banca i membri stessi, le istituzioni e gli enti territoriali pubblici o le imprese private. Gli strumenti utilizzati dalla Banca sono mutui, partecipazioni e garanzie nonché eventualmente altre forme di finanziamento. Secondo l'articolo 15, la Banca può fornire altresì assistenza tecnica e sussidi agli investimenti («investment grants»). Essa finanzia le proprie attività mediante risorse ordinarie «ordinary resources», ma può anche accettare o costituire le cosiddette risorse speciali («special funds resources»), che possono essere impiegate per finanziamenti concessionali. Infine, può assumere anche l'amministrazione di fondi fiduciari («trust funds») di terzi, sempre se conformi ai suoi scopi.

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Le attività della Banca sono soggette ad alcuni limiti (art. 12). Gli investimenti previsti nel quadro delle operazioni ordinarie, per esempio, non possono superare l'importo totale del capitale sottoscritto, comprese riserve ed utili. Diversamente da quanto accade in altre banche di sviluppo, questo rapporto, detto «gearing ratio», può tuttavia essere incrementato al massimo fino al 250 per cento con una decisione a maggioranza qualificata dei Governatori, tenendo conto della situazione finanziaria della Banca. Inoltre, le partecipazioni della banca al capitale sociale («disbursed equity investments») non possono mai superare il totale del capitale sottoscritto, comprese le riserve generali.

Nelle sue operazioni l'AIIB applica i principi di una sana gestione bancaria («sound banking») (art. 13). Le operazioni finanziarie devono essere conformi alle politiche operative e di finanziamento e, nell'effettuarle, occorre controllare se il beneficiario dispone di altre soluzioni di finanziamento; le condizioni, inoltre, devono essere adeguate al finanziamento previsto e al rischio. Infine, la Banca fa in modo di non concentrare le proprie risorse in modo sproporzionato su un solo membro. Questi articoli stabiliscono inoltre che i bandi di concorso sia per le operazioni ordinarie sia per quelle speciali non sottostanno a restrizioni di alcun genere, ma devono essere condotte secondo una logica solidale.

La concezione delle politiche operative e finanziarie dell'AIIB svolge un ruolo fondamentale per le sue operazioni future. Tali politiche devono definire in particolare le priorità operative (settori, strumenti ecc.), il modello imprenditoriale propriamente detto (strumenti, condizioni ecc.), i principi in materia di procedure e aggiudicazione e infine i sistemi interni di gestione e controllo (governance, gestione finanziaria e dei rischi ecc.). Alcuni di questi documenti, tra cui un piano d'esercizio indicativo e, soprattutto, i principi concernenti le norme in ambito sociale e ambientale («environmental and social framework», ESF) nonché in materia di politica dei bandi di concorso, figurano già nel progetto e saranno completati e finalizzati entro la fine del 2015. Per tale ragione non è al momento possibile fornire informazioni vincolanti a tale proposito. Il presente progetto e le discussioni sinora
condotte mostrano tuttavia che, per quanto concerne le proprie politiche e i propri principi operativi, la Banca intende allinearsi alle pratiche già applicate da banche di sviluppo simili. L'elaborazione del quadro sociale e ambientale è condotta da un noto esperto americano, che ha svolto un ruolo determinante anche nella definizione delle politiche di altre banche di sviluppo, come la Banca mondiale e la BERS. I lavori in corso dell'AIIB si fondano pertanto su norme esistenti di altri istituti e tengono conto dei processi di riforma in atto. Nella seconda metà del 2015 l'AIIB ha avviato un'ampia consultazione pubblica sull'organizzazione delle proprie norme in ambito sociale e ambientale; entro la fine di settembre 2015 ne sarà pronta una versione aggiornata. Dopo tre anni, gli standard che ne risulteranno saranno sottoposti a verifica. Un'altra priorità dell'AIIB è di definire procedure di autorizzazione rapide ed efficaci. L'equilibrio di queste diverse esigenze sarà oggetto dei prossimi negoziati, nei quali la Svizzera, insieme ad altri Paesi che condividono la sua posizione, s'impegnerà affinché l'AIIB rispetti le buone pratiche a livello internazionale.

Art. 16­20

Finanze della Banca

Questo capitolo disciplina in particolare l'assunzione di fondi da parte della Banca e la possibilità di accettare Fondi speciali. Per procurare i fondi necessari, l'AIIB contrarrà debiti sul mercato internazionale dei capitali. Questi articoli disciplinano anche l'assegnazione e la ripartizione del reddito netto, nonché l'impiego delle 6031

risorse della Banca per coprire le perdite. Per quanto concerne l'impiego del reddito netto, vale a dire la costituzione di riserve (per la quale non vi sono prescrizioni particolari), degli utili non distribuiti, dell'utilizzo per altri scopi o della ripartizione tra i membri, il Consiglio dei Governatori decide a maggioranza qualificata. Sulla base di una decisione a maggioranza speciale, l'AIIB può inoltre istituire filiali. I principi dettagliati della gestione finanziaria e dei rischi (politica delle riserve, indicatori di rischio, orientamento al mercato, trasparenza, rendiconti ecc.) saranno disciplinati nell'ambito della politica finanziaria della Banca, che sarà presentata entro la fine di settembre 2015. Questa politica ha un ruolo fondamentale, dal momento che le operazioni dell'AIIB e il contesto generale sono per natura non esenti da rischi. Inoltre, la solvibilità della Banca dipende anche dalla sua capacità di attrarre capitale.

Art. 21­31

Governance

Questi articoli descrivono le strutture di governance del nuovo istituto, la composizione e i poteri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, le procedure di voto e il ruolo del Presidente e dei quadri.

Gli organi decisionali della Banca sono costituiti dal Consiglio dei Governatori («Board of Governors»), dal Consiglio di amministrazione («Board of Directors») e dal Presidente o dalla direzione. Le principali disposizioni a tale proposito figurano nello Statuto e nel regolamento («By Laws»); di quest'ultimo è disponibile un progetto concernente in particolare il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione.

Le competenze decisionali spettano al Consiglio dei Governatori, nel quale tutti i membri sono rappresentati con un seggio (art. 2224). Le competenze decisionali possono, con alcune eccezioni, essere delegate al Consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le decisioni relative all'ammissione di nuovi membri, all'aumento del capitale sociale, alla sospensione di un membro, all'elezione del Consiglio di amministrazione o del Presidente, alle riserve e agli utili, alla modifica dello Statuto o allo scioglimento della Banca. Le decisioni del Consiglio dei Governatori necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi (art. 28). Per decisioni di particolare importanza è tuttavia richiesta la maggioranza qualificata (maggioranza speciale o «special majority»: maggioranza dei Governatori con una maggioranza delle quote di voto; maggioranza qualificata o «super majority»: due terzi dei Governatori con tre quarti delle quote di voto).

Il Consiglio di amministrazione («Board of Directors») ha il compito di sorvegliare la direzione e di decidere in merito alle politiche e alle operazioni della Banca; in presenza di una maggioranza di almeno tre quarti delle quote di voto, può tuttavia delegare le decisioni al Presidente (art. 2527). Per il resto, le decisioni necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi. Il Consiglio di amministrazione consta di dodici membri, con nove seggi destinati ai Paesi regionali e tre ai Paesi non regionali. Per ciascun seggio sono inoltre previsti uno o due (a seconda delle dimensioni del gruppo di voto) amministratori supplenti. La decisione in merito alle
modalità di attribuzione di questo secondo seggio di amministratore supplente è ancora al vaglio del Consiglio dei Governatori. L'amministratore supplente («alternate director») fa parte del Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute, ma può votare solo in vece di supplente di un amministratore. Il numero

6032

dei membri del Consiglio di amministrazione e la sua composizione possono essere modificati dal Consiglio dei Governatori con maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione non risiederà in modo permanente presso la sede della Banca (art. 27). Si tratta infatti di un Consiglio di amministrazione non permanente («non resident board»), che si riunisce in linea di principio almeno quattro volte all'anno. Eventuali sedute supplementari si terranno per via elettronica. Sotto questo aspetto, l'AIIB differisce dalla maggioranza degli istituti finanziari multilaterali4. In questo contesto è importante che il Consiglio di amministrazione si assuma comunque il proprio obbligo di sorveglianza e i propri compiti di gestione. Lo Statuto definisce chiaramente queste responsabilità, ma solo l'esperienza potrà mostrarne l'applicazione pratica. Dal momento che il Consiglio di amministrazione non è permanente, non vi sono nemmeno consulenti ammessi alle sedute; la partecipazione regolare alle sedute è pertanto possibile solo per i membri dell'AIIB che possono nominare un amministratore (supplente). Il fatto che il Consiglio di amministrazione non sia permanente rende necessaria anche un'organizzazione corrispondente dei gruppi di voto.

Il Presidente della Banca è responsabile della gestione dell'istituto (art. 29) ed è al tempo stesso il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente deve essere cittadino di uno dei Paesi regionali ed è eletto con una procedura aperta e basata sul merito. Anche il Vicepresidente è nominato con una procedura analoga, ma non è necessario che sia cittadino di un Paese regionale. Per garantire la continuità, si è deciso ancor prima che la Banca venisse costituita di eleggere un Presidente designato («President designate»). La scelta tra le due candidature pervenute è stata effettuata alla fine di agosto 2015 ed è caduta, per consenso unanime, sul candidato cinese Jin Liqun, che aveva diretto il segretariato incaricato dei lavoratori preparatori per la costituzione della Banca. La nomina sarà confermata formalmente dai Governatori in occasione dell'assemblea inaugurale.

L'ultimo articolo del capitolo in oggetto (art. 31) contiene la clausola riportata anche negli accordi costitutivi di altre banche di sviluppo, secondo cui la Banca non può esercitare alcuna influenza politica né permettere che le proprie decisioni siano influenzate dall'orientamento politico di uno dei suoi membri.

Art. 28

Voto

I diritti di voto di ciascun membro sono costituiti dai voti derivanti dal numero di quote sottoscritte nonché dai voti di base e, se del caso, dai voti di membro fondatore. Grazie ai voti di base (ed eventualmente a quelli di membro fondatore) attribuiti in parti uguali a ciascun membro, il peso dei Paesi con quote di capitale inferiori risulta rafforzato rispetto a quello dei grandi finanziatori. Con una partecipazione al capitale del 30,3413 per cento (del capitale sottoscritto di 98,2 miliardi di dollari), la Cina, principale sottoscrittore, disporrà ad esempio di un peso di voto del 26,0637 per cento, collocandosi nettamente al di sotto della maggioranza richiesta per le decisioni normali, ma conservando una minoranza di blocco per le decisioni prese secondo la regola della maggioranza qualificata. Il secondo sottoscrittore è l'India,

4

La Banca europea d'investimento (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) funzionano secondo questo modello, ma hanno proprietari e compiti che possono essere solo in parte confrontati con quelli dell'AIIB.

6033

con il 7,5118 dei voti, seguito dalla Russia (5,9254 %) e dalla Germania (4,1475 %).

I BRICS5 hanno complessivamente il 43,3 per cento dei voti.

In termini di ripartizione del capitale, i Paesi non regionali e i Paesi OCSE sono in minoranza rispetto a quelli regionali. In generale, i partecipanti occidentali devono pertanto fare un'opera di convinzione per far passare le proprie richieste. Sinora si è delineata una chiara volontà di collaborare e creare una banca di sviluppo esemplare; ciononostante, non si può escludere che vi siano delle opinioni divergenti, nel qual caso i Paesi non regionali si vedranno costretti ad accettare compromessi importanti.

D'altro canto, i Paesi OCSE detengono ad oggi più del 25 per cento dei voti, percentuale che consente loro, votando congiuntamente, di opporre il proprio veto a decisioni importanti. Il peso dei voti potrà variare in caso di un eventuale aumento (selettivo) del capitale.

Art. 32­36

Disposizioni generali

La sede principale della Banca è a Pechino (Repubblica Popolare Cinese). La Banca può inoltre costituire agenzie e uffici in altri luoghi, che non saranno solo semplici antenne nei Paesi beneficiari. È già al vaglio l'istituzione di un'agenzia in Europa, per la sede della quale è lecito attendersi la candidatura formale di vari Paesi europei. Anche la Svizzera ha manifestato il proprio interesse ad accogliere la sede dell'agenzia europea. Negli articoli in oggetto si prescrive inoltre che l'inglese è la lingua di lavoro della Banca e che per questioni relative all'interpretazione dello Statuto fa fede il testo inglese (art. 34). Infine, la Banca è tenuta a collaborare strettamente con altri istituti finanziari internazionali e con le organizzazioni internazionali.

Art. 37­39 Art. 40­43

Recesso e sospensione di membri Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

Gli articoli relativi al recesso e alla sospensione di un Paese membro nonché alla sospensione e alla cessazione dell'attività della Banca coincidono in gran parte con le corrispondenti disposizioni contenute nell'Accordo di fondazione dell'AsDB. Essi disciplinano in particolare le modalità di recesso di un membro, la sospensione della qualifica di membro nel caso in cui un Paese non adempia ai propri obblighi nonché il calcolo di crediti e impegni finanziari.

Secondo le relative disposizioni, un recesso dalla Banca è possibile in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno sei mesi. Le quote del membro uscente sono riacquistate dalla Banca al valore indicato nei registri contabili. Gli ex sottoscrittori restano tuttavia responsabili per la loro quota (anche con il capitale richiamabile) in caso di diminuzioni inattese di capitale attribuibili a perdite risultanti da finanziamenti effettuati dalla Banca prima del loro recesso. Le modalità d'attuazione di queste disposizioni, riprese dall'AsDB, saranno decise caso per caso.

Art. 44­52

Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni

Questi articoli comprendono le consuete disposizioni che disciplinano ad esempio lo statuto legale della Banca, l'immunità di giurisdizione, l'impignorabilità degli averi, l'inviolabilità degli archivi nonché le immunità e i privilegi (fiscali) del personale. Si 5

Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

6034

rifanno in larga parte alle disposizioni dell'AsDB. Tuttavia, i privilegi fiscali comprendono anche gli «esperti» e i «consulenti». Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la Svizzera si avvarrà, nei limiti previsti dallo Statuto, della riserva prevista all'articolo 51 paragrafo 2 dello Statuto concernente l'imposizione di salari ed emolumenti versati a cittadini o residenti svizzeri.

Art. 53­56

Emendamenti, interpretazione, arbitrato

Lo Statuto può essere emendato dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori, ad eccezione delle modifiche delle disposizioni concernenti il diritto di recedere dalla Banca, le limitazioni della responsabilità e i diritti relativi all'acquisto del capitale sociale, che richiedono l'unanimità. L'interpretazione dello Statuto spetta in ultima istanza al Consiglio dei Governatori. Una procedura di arbitrato è infine prevista in caso di disaccordo tra la Banca e un Paese uscente o tra la Banca e un membro una volta terminate le operazioni della Banca.

Dal momento che la maggior parte delle disposizioni dello Statuto può essere emendata dalla maggioranza qualificata (art. 53, par. 1), la Svizzera potrebbe essere sottoposta a disposizioni, nuove o modificate, che non ha approvato. In tali casi la Svizzera potrebbe esercitare il diritto di recesso dalla Banca, diritto la cui modifica richiede l'unanimità. La Svizzera potrebbe così sottrarsi a disposizioni che ritiene inaccettabili. Il Consiglio federale affiderà al rappresentante svizzero in seno al Consiglio dei Governatori il mandato di accettare o rifiutare un emendamento che richiede la maggioranza qualificata, mentre gli emendamenti delle norme fondamentali, che richiedono l'unanimità (art. 53, par. 2), saranno sottoposti al Parlamento.

Art. 57­60

Disposizioni finali

L'adesione formale all'AIIB avviene depositando i documenti di ratifica (art. 58).

Lo Statuto entra in vigore quando almeno 10 membri con un capitale minimo complessivo del 50 per cento lo avranno ratificato (art. 59). L'avvio delle attività della Banca è previsto per la fine del 2015 o l'inizio del 2016. Per accordare un diritto di partecipazione a questa fase cruciale ai Paesi fondatori ancora impegnati nel processo di ratifica sono stati messi a punto meccanismi speciali definiti nelle disposizioni transitorie (contenute nei commenti ai singoli articoli). Queste prevedono che tali membri (detti «signatories») partecipino in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio dei Governatori. In seno al Consiglio di amministrazione, possono essere rappresentati da un rappresentante informale del proprio gruppo di voto, senza tuttavia poter votare. In questa fase l'AIIB s'impegnerà tuttavia per prendere decisioni che godano del consenso più ampio possibile tra i membri fondatori.

3

Partecipazione

3.1

Adesione della Svizzera

L'adesione della Svizzera all'AIIB s'iscrive nel quadro della politica estera, della politica economica esterna e della politica di sviluppo del nostro Paese. L'AIIB ha i requisiti ideali per diventare un pilastro importante dell'architettura internazionale delle banche di sviluppo. Essa può contribuire in modo decisivo a rispondere all'enorme fabbisogno d'infrastrutture, promuovere uno sviluppo economico soste6035

nibile e quindi lottare contro la povertà in Asia. La partecipazione della Svizzera consolida altresì le relazioni con la Cina e con l'area asiatica e offre alle imprese elvetiche nuove possibilità di sviluppare relazioni commerciali con questa regione.

La Svizzera segnala così anche la propria volontà di contribuire allo sviluppo dell'Asia, riconoscendo che la carenza di infrastrutture è uno dei principali ostacoli alla crescita della regione. Gli investimenti necessari nel settore delle infrastrutture in Asia sono enormi e sono coperti solo in minima parte dagli investimenti che l'AsDB (con sede a Manila) effettua in questi settori. La costituzione e il sostegno di una banca asiatica che si occupi in modo specifico di investimenti nelle infrastrutture si rivelano pertanto non solo utili, ma anche necessari. Per la Svizzera, aderire a una nuova banca multilaterale a partecipazione asiatica è particolarmente utile e appropriato per rispondere in modo efficace alle sfide specifiche della regione.

L'adesione della Svizzera deve essere altresì intesa come dichiarazione di riconoscimento e fiducia verso questa iniziativa dei Paesi regionali, in particolare della Cina. Dopo anni di politica di sviluppo solitaria, l'AIIB dà la possibilità di avvicinare la Cina alle norme internazionali. Si tratta quindi di una fase di integrazione della Cina nel sistema internazionale, che contribuisce a rafforzare la stabilità globale.

Benché gli Stati Uniti e il Giappone non siano ancora disposti ad aderirvi, l'adesione della Svizzera non provocherà attriti, vista la partecipazione di numerosi Paesi dell'Europa occidentale. La Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo hanno altresì assicurato la propria collaborazione all'AIIB.

Infine, aderendo all'AIIB, la Svizzera ha la possibilità di esercitare una certa influenza sulla sua costituzione e sulla sua evoluzione. In particolare, il nostro Paese s'impegnerà per il rispetto delle norme internazionali, soprattutto nel quadro della finalizzazione delle politiche operative e finanziarie (incl. acquisti pubblici nonché norme sociali e ambientali) e accorderà a questo aspetto la dovuta importanza nei rapporti sull'AIIB.

3.2

Partecipazione della Svizzera al capitale

Come la maggioranza dei membri fondatori, la Svizzera si è dichiarata disposta a sottoscrivere la quota di capitale sociale autorizzato che le è stata attribuita. In tal modo intende sostenere anche finanziariamente la Banca in rapporto alla sua quota parte e preservare le proprie chance di essere adeguatamente rappresentata nel Consiglio di amministrazione. La sua quota è dello 0,7064 per cento, da cui deriva una partecipazione al capitale totale autorizzato di 706,4 milioni di dollari americani (141,3 dei quali da versare in cinque tranche annuali). La quota svizzera del capitale sottoscritto (98,2 miliardi di dollari americani) corrisponde allo 0,7197 per cento. La sua quota di voto, che supera la sua partecipazione al capitale grazie ai voti supplementari previsti per il ruolo di membro fondatore, è dello 0,8745 per cento. In caso di futuro aumento selettivo del capitale, questa percentuale potrà ridursi.

La quota di partecipazione della Svizzera al capitale si colloca pertanto nell'ordine di grandezza delle sue partecipazioni ad altri istituti finanziari, vale a dire, concretamente, tra quella all'AsDB (0,58 %) e quella alla Banca africana di sviluppo (1,477 %).

6036

3.3

Rappresentanza e influenza

Partecipando in una fase iniziale al processo di costituzione dell'AIIB, la Svizzera non intendeva solo trasmettere un segnale e mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze, ma anche assicurarsi un buona posizione per partecipare agli organi decisionali della Banca, in particolare al Consiglio di amministrazione. In termini concreti, la Svizzera mira a essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione quantomeno durante l'importante fase iniziale, almeno da un amministratore supplente. Già nel corso dei negoziati, ha lavorato concretamente in questo senso e, grazie alla sua partecipazione attiva, ha ottenuto una buona posizione tra i Paesi non regionali. Tuttavia, ottenere un tale ruolo non è assolutamente scontato. La partecipazione in quanto membro fondatore garantisce naturalmente un accesso al Consiglio di amministrazione (per lo meno secondo un meccanismo di rotazione), ma dato il gran numero di Paesi non regionali, la concorrenza per i pochi seggi disponibili sarà molto serrata. Se il Consiglio dei Governatori dovesse utilizzare la possibilità di accordare due amministratori supplenti ai grandi gruppi di voto, la Svizzera avrà ottime possibilità di ottenere una partecipazione diretta.

Con la propria quota parte la Svizzera occupa la nona posizione tra i Paesi non regionali. Le chance di ottenere un seggio nel Consiglio di amministrazione dipendono essenzialmente dalla costituzione dei gruppi di voto in seno ai Paesi non regionali, questione che è in corso di chiarimento. La Svizzera cerca di influenzare questo processo a proprio favore, ma dipende essenzialmente dalle decisioni dei Paesi UE.

Ad oggi, mantiene aperte tutte le opzioni e s'impegna per ottenere la migliore posizione di partenza possibile. Al momento non è pertanto possibile fornire indicazioni più concrete in merito alla rappresentanza della Svizzera in seno al Consiglio di amministrazione.

Su proposta della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la Svizzera ha inoltre già manifestato, in modo informale, il proprio interesse ad accogliere la sede europea della Banca. Oltre alle argomentazioni politiche ed economiche, l'importanza della sua piazza finanziaria sarà naturalmente un importante punto a favore.

3.4

Attuazione

L'adesione prevista della Svizzera all'AIIB s'iscrive nell'orientamento della sua cooperazione allo sviluppo multilaterale e della sua strategia in materia di politica estera ed economica esterna. Gli istituti finanziari multilaterali sono una componente indispensabile dell'architettura internazionale dello sviluppo e un elemento essenziale della cooperazione multilaterale svizzera. L'AIIB ha il potenziale per divenire uno strumento importante di questa architettura e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico sostenibile della regione. Prendervi parte è dunque per la Svizzera una logica integrazione al portafoglio di partecipazioni alle banche multilaterali di sviluppo.

La collaborazione della Svizzera con questo nuovo istituto finanziario è possibile a più livelli. Si tratta innanzitutto, come già accennato, di assumere diritti e obblighi istituzionali in seno agli organi della Banca. In questo caso, la Svizzera si rifarà alla strategia e alle direttive già impiegate. Inoltre, la Svizzera avrà la possibilità, nel quadro di un processo multilaterale, di contribuire a fondi, per esempio in occasione 6037

della costituzione di un Fondo speciale o di altri fondi multilaterali. Infine, l'AIIB potrà offrire alla Svizzera la possibilità di versare contributi fiduciari o di intervenire con cofinanziamenti diretti negli ambiti più svariati, come già avviene con altre banche regionali di sviluppo.

Partecipando all'AIIB, la Svizzera consolida la propria presenza nella regione, e in particolare le proprie relazioni con i Paesi dell'Asia centrale membri del gruppo di voto svizzero in seno alle istituzioni di Bretton Woods. Ciò contribuirà non solo a consolidare la sua posizione nei gruppi di voto della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ma rafforzerà anche la legittimità di tali gruppi di voto in seno a queste istituzioni.

3.5

Obblighi

I diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione della Svizzera all'AIIB corrispondono in larga parte a quelli prescritti da altri istituti finanziari regionali. La responsabilità finanziaria è limitata alla partecipazione al capitale (capitale versato e capitale di garanzia) della Banca (art. 7). I rischi finanziari saranno in larga parte comparabili a quelli di banche di sviluppo analoghe anche se, nel caso specifico, la predominanza regionale fa sì che ci si trovi in presenza di una particolare configurazione di proprietari e di rischio. Gli obblighi rimanenti consistono nella concessione dei consueti privilegi e immunità del diritto internazionale (art. 44 segg.). Vi rientrano, tra l'altro, la garanzia dell'impignorabilità dei beni e dell'immunità del personale in servizio presso la Banca, l'immunità fiscale per i salari e gli emolumenti versati dalla Banca a queste persone nonché per investimenti e prestiti della Banca. In questo caso la Svizzera, come già fatto in seno ad altre banche regionali di sviluppo, applicherà nei limiti previsti dallo Statuto la riserva prevista all'articolo 51 paragrafo 2 dello Statuto, concernente l'imposizione di salari ed emolumenti versati a cittadini o residenti svizzeri. Questa decisione è resa necessaria soprattutto dal fatto che l'AIIB applica l'immunità fiscale anche agli esperti e ai consulenti.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il capitale di partecipazione della Svizzera, calcolato in base alla sua quota di capitale autorizzato, ammonta a 706,4 milioni di dollari americani. In cinque rate annuali va pagato il 20 per cento del capitale di partecipazione, vale a dire 141,28 milioni di dollari. L'importo non versato è considerato capitale di garanzia. La prima rata di 28,256 milioni di dollari è dovuta all'entrata in vigore o alla ratifica degli atti costitutivi. La seconda e le successive tre rate sono ogni volta pagabili nel giorno dell'anno in cui gli atti costitutivi sono entrati in vigore6.

6

La data di entrata in vigore dello Statuto è ancora incerta. Se entrerà in vigore entro la fine del 2015, si può partire dal presupposto che le due prime rate dovranno essere pagate nel 2016. In tal caso, per queste due rate dovrà essere chiesto un credito aggiuntivo.

6038

Per finanziare la partecipazione della Svizzera al capitale dell'AIIB, è necessario un capitale totale di 735,51 milioni di franchi, ripartiti tra un credito complessivo per il capitale da stanziare e un credito d'impegno per il capitale garantito. Il credito complessivo per il capitale da stanziare (pari a 144,96 mio. fr.) consta di un credito d'impegno di 134,22 milioni di franchi (141,28 mio. USD al corso di cambio di 0,95 fr./USD), destinato al capitale stanziabile, e di un credito d'impegno di 10,74 milioni di franchi (pari al 10 % del capitale da versare dal 2017), destinato alla riserva per eventuali fluttuazioni di corso. Tale riserva è necessaria perché l'impegno assunto dalla Svizzera nei confronti dell'AIIB è in dollari. Il credito d'impegno per il capitale garantito ammonta a 590,55 milioni di franchi e include una riserva di 53,67 milioni per eventuali fluttuazioni di corso (pari al 10 % del capitale garantito).

Per i versamenti del capitale stanziabile la tesoreria dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) effettua delle operazioni per garantire i corsi. Le rate annuali sono iscritte nel preventivo del 2016 (26,8 mio. fr.) e degli anni successivi della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Le prime tre rate della parte stanziabile del capitale saranno integralmente compensate dai fondi destinati alla cooperazione internazionale sia presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sia presso la DSC (DFAE). Le ultime due rate saranno compensate nella misura in cui potranno essere imputate all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), punto sul quale deciderà il Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in considerazione di criteri particolari. Non c'è da attendersi una decisione prima dell'estate 2016. Si può partire dal presupposto che almeno una parte sostanziale del capitale stanziabile sarà imputata all'APS. In considerazione del nesso materiale tra questo impegno e le attività della cooperazione internazionale, è in linea di massima giustificato compensare almeno una parte delle spese nell'ambito dei citati preventivi dell'APS. Al pari dell'AsDB e di altre banche regionali di sviluppo, dalle quali ha ripreso buona parte delle disposizioni dei rispettivi accordi costitutivi, l'AIIB contribuirà a promuovere
uno sviluppo e una crescita sostenibili.

L'eventuale creazione di un'agenzia dell'AIIB in Svizzera avrebbe probabilmente conseguenze finanziarie minime per la Confederazione.

4.1.2

Conseguenze sull'effettivo del personale

Come per le altre banche di sviluppo, la competenza di curare le relazioni istituzionali con l'AIIB spetta congiuntamente alla SECO e alla DSC.

Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 12 dicembre 19777 concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, l'aiuto finanziario multilaterale è in effetti un compito comune della DSC e della SECO.

Il provvedimento previsto non provoca attualmente alcun aumento del personale.

7

RS 974.01

6039

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'esecuzione dei decreti federali proposti è esclusivamente di competenza della Confederazione e non comporta alcun onere per i Cantoni e neppure per i Comuni.

4.3

Ripercussioni per l'economia

L'economia svizzera approfitterà sotto diversi punti di vista dell'adesione all'AIIB.

L'adesione facilita in effetti l'accesso ai concorsi lanciati nel quadro dei progetti del nuovo istituto finanziario, concorsi per i quali non è prevista alcuna restrizione.

Oltre ai beni e ai servizi, saranno aggiudicati anche mandati di consulenza. Le imprese elvetiche partecipano già ai mandati pubblici finanziati o aggiudicati direttamente dalle banche multilaterali di sviluppo. La piazza finanziaria svizzera può inoltre beneficiare dell'AIIB mediante l'emissione di prestiti. In linea di massima si presume che ogni franco speso per l'aiuto pubblico multilaterale allo sviluppo aumenti in media il prodotto interno lordo di 1,51 franchi. Nel calcolare questo importo si tiene conto anche delle ripercussioni degli acquisti di organismi internazionali presso imprese elvetiche8.

L'AIIB offre anche agli specialisti svizzeri occasioni di impiego in svariati settori della nuova Banca. La Svizzera sostiene peraltro i cittadini svizzeri con misure mirate nella ricerca di impieghi adeguati presso l'AIIB, come presso altri istituti finanziari.

Infine, l'AIIB promuoverà un aumento della crescita in Asia, sarà fonte di nuovi investimenti e creerà nuovi sbocchi che avranno effetti positivi per l'economia svizzera. Ciò permetterà di sviluppare le relazioni economiche esistenti, di allacciare nuovi contatti e di aprire nuovi mercati.

4.4

Ripercussioni sociali e ambientali

Nel complesso l'adesione all'AIIB avrà un impatto sociale e ambientale positivo. Lo sviluppo delle infrastrutture in Asia apre nuove prospettive economiche alla popolazione locale, genera crescita e incrementa i redditi, agevola l'accesso all'acqua e al cibo e permette così a un gran numero di persone di liberarsi dalle catene della povertà. L'adesione della Svizzera all'AIIB vuole contribuire anche al raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile)9 e di lotta contro la povertà. A medio termine, la diffusione delle norme sociali e ambientali internazionali preconizzata dall'AIIB può anche sfociare in un'attuazione più responsabile dei progetti regionali in materia d'infrastrutture e tradursi quindi in un valore aggiunto sostanziale sotto il profilo ambientale e sociale.

8 9

Retombées économiques de l'aide publique au développement en Suisse, studio del 2010, Berna, aprile 2012. Lo studio è in corso di aggiornamento.

L'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile sarà adottata dalla comunità internazionale in occasione del vertice ONU di fine settembre 2015.

6040

4.5

Consultazione

In virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200510 sulla consultazione (LCo), il presente progetto è stato sottoposto a una procedura di consultazione che, in ragione dell'urgenza del dossier, è stata molto breve (dal 12 agosto 2015 al 2 settembre 2015). Ciononostante la maggior parte dei Cantoni e un certo numero di partiti e associazioni nonché altre organizzazioni interessate hanno colto l'occasione per trasmettere il proprio parere. Il rapporto sui risultati della procedura è consultabile sul sito della Confederazione11.

La maggior parte dei partecipanti sottolinea il ruolo propulsore che l'AIIB potrà svolgere in Asia nella promozione di uno sviluppo economico sostenibile e nella lotta contro la povertà. L'adesione della Svizzera rafforza anche le relazioni del nostro Paese con la Cina e i legami con la regione asiatica offrendo opportunità di sviluppo alle imprese elvetiche. Alcuni partecipanti sono però critici per quanto riguarda la qualità dei futuri standard ambientali e sociali dell'AIIB, il loro effetto sullo sviluppo della regione asiatica e la compensazione (parziale) delle spese di finanziamento nell'ambito della cooperazione internazionale. Esprimono inoltre dubbi in merito alle possibilità della Svizzera e dei Paesi con opinioni affini di esercitare un'influenza.

Le questioni emerse sull'orientamento della politica di sviluppo e sul rispetto degli standard saranno chiarite con il progetto del primo documento strategico e, in particolare, con gli standard ambientali e sociali. Sulla scorta dei lavori condotti sinora e dei documenti sottoposti a consultazione, l'orientamento della politica di sviluppo appare chiaro. Si può quindi partire dal presupposto che i membri fondatori si impegneranno affinché gli standard in materia di istituzione, organizzazione e attività della Banca siano definiti e implementati nel rispetto della prassi internazionale. In questo senso, si giustifica la compensazione, almeno parziale, prevista dal nostro Consiglio in ambito di cooperazione internazionale e non è necessario procedere con urgenza a una modifica radicale del progetto. Nel complesso, i pareri espressi nel quadro della consultazione confermano che l'impegno profuso per l'istituzione dell'AIIB gode di un ampio consenso. La Svizzera è inoltre invitata ad assumere un ruolo attivo e a collaborare alla definizione e al rispetto dei suddetti standard.

5

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 201212 sul programma di legislatura 2011­2015 e neppure nel decreto federale del 15 giugno 201213 sul programma di legislatura 2011­2015 dato che, allora, l'adesione all'AIIB non era prevedibile.

10 11

12 13

RS 172.061 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca FF 2012 305 FF 2012 6413

6041

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto è retto dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14, secondo cui gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, l'Assemblea federale approva i trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost.), salvo se la loro conclusione sia di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

6.2

Subordinazione al freno delle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto federale concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che comporta una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi.

6.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tra le caratteristiche delle organizzazioni internazionali vi sono il fatto di essere fondate su un trattato internazionale, di avere per membri degli Stati o altri soggetti di diritto internazionale pubblico, di disporre di organi decisionali propri e di godere della personalità giuridica internazionale.

L'AIIB adempie esattamente tali condizioni.

Poiché il presente trattato internazionale prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale di approvazione dello statuto va sottoposto a referendum (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

Con l'approvazione del decreto federale di adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture, l'Assemblea federale riconosce anche la competenza degli organi della Banca di prendere a maggioranza decisioni vincolanti per la Svizzera. Si tratta segnatamente della possibilità di modificare lo Statuto con una decisione a maggioranza qualificata secondo l'articolo 53 paragrafo 1 dello Statuto (cfr. cap. 2: art. 5356 Emendamenti, interpretazione, arbitrato). Il decreto federale sul finanziamento dell'adesione alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è un decreto semplice non sottoposto a referendum.

14 15

RS 101 RS 172.010

6042

Allegati: Allegato 1: Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (il testo è accluso al termine del messaggio) Allegato 2: Rapporto sullo Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture Allegato 3: Partecipazione al capitale sociale e voti attribuiti ai potenziali membri fondatori

6043

Allegato 2 Traduzione

Rapporto sullo Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB) prende origine da un'iniziativa della Cina, cui hanno aderito le Parti del Memorandum of Understanding (MOU) del 24 ottobre 2014, riconoscendo l'importanza dell'infrastruttura per lo sviluppo dell'Asia e il considerevole bisogno di ulteriore finanziamento a lungo termine per l'infrastruttura nella regione.

In occasione di una riunione ministeriale straordinaria dei firmatari del MOU, è stato istituito un forum per preparare l'istituzione dell'AIIB ­ le «riunioni dei Capi negoziatori» ­, cui hanno aderito i rappresentanti delle Parti del MOU. Queste Parti, che hanno firmato il MOU o lo hanno sostenuto in un momento successivo, sono i potenziali membri fondatori dell'AIIB e ne diventeranno membri fondatori dopo la firma e la ratifica dello Statuto.

La prima riunione dei Capi negoziatori si è tenuta nel novembre 2014 a Kunming, Cina16. La seconda ha avuto luogo nel gennaio 2015 a Mumbai, India, ed è stata copresieduta dall'India17. La terza si è svolta nel marzo 2015 ad Almaty, Kazakistan, sotto la co-presidenza del Kazakistan18. La quarta si è tenuta nell'aprile 2015 a Pechino, Cina19. La quinta ha avuto luogo nel maggio 2015 a Singapore, sotto la sua co-presidenza20. Il testo definitivo dello Statuto è stato adottato il 22 maggio 2015 alla riunione di Singapore.

Nel corso dei dibattiti in merito al progetto di Statuto dell'AIIB, i rappresentanti hanno ritenuto che determinate formulazioni nel testo erano espressione di un'interpretazione comune che andava messa per scritto. Si è quindi convenuto di riassumerla in un rapporto che sarà parte costitutiva dei documenti di base dell'AIIB, quale futuro riferimento per l'interpretazione dello Statuto. Le seguenti note esplicative vanno intese alla luce di queste considerazioni.

16

17 18 19

20

Potenziali membri fondatori: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Kazakistan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Qatar, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Uzbekistan e Vietnam.

Arabia Saudita, Maldive, Nuova Zelanda e Tagikistan hanno aderito come potenziali membri fondatori.

Giordania, Lussemburgo, Regno Unito e Svizzera hanno aderito come potenziali membri fondatori.

Egitto, Australia, Austria, Azerbaigian, Brasile, Corea, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Georgia, Iran, Islanda, Israele, Italia, Kirghizistan, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Sudafrica, Turchia ed Emirati arabi uniti hanno aderito come potenziali membri fondatori.

Hanno partecipato rappresentanti di tutti i potenziali membri fondatori.

6044

I Capi negoziatori incaricati dell'istituzione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture Singapore, 22 maggio 2015 Note esplicative Preambolo I rappresentanti sottolineano che la Banca è istituita quale istituto finanziario multilaterale con lo scopo di promuovere una crescita sostenibile e stabile in Asia.

Art. 1 par. 2 I rappresentanti osservano che l'attuale elenco delle regioni geografiche e della loro composizione relativo ad Asia e Oceania, tenuto dalle Nazioni Unite per fini statistici, costituisce la base della loro interpretazione dei termini «Asia» e «regione».

L'elenco è consultabile all'indirizzo http://unstats.un. org/unsd/methods/m49/ m49regin.htm.

I rappresentanti osservano inoltre che le decisioni future riguardanti la classificazione regionale, se necessarie, saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente all'articolo 1 paragrafo 2 e che le decisioni in merito all'ammissione di nuovi membri saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente all'articolo 3 paragrafo 2.

Art. 5 par. 2 e 3 Pur riconoscendo che in futuro il Consiglio dei Governatori potrebbe dovere esercitare un certo grado di flessibilità riducendo la quota di partecipazione regionale di cui all'articolo 5 paragrafi 2 e 3 al di sotto del 75 per cento, i rappresentanti convengono che una partecipazione regionale minima del 70 per cento sarà importante per preservare il carattere regionale della Banca. I rappresentanti osservano che nell'allegato A sono indicate quote non assegnate sia per i membri regionali (Parte A) sia per quelli non regionali (Parte B), in previsione dell'adesione di nuovi membri in entrambe le categorie.

Art. 5 par. 4 I rappresentanti osservano che il parametro fondamentale per l'attribuzione del capitale sociale ai membri, sia per il gruppo regionale sia per quello non regionale, sarà la quota relativa dell'economia globale detenuta dai membri. La quota dell'economia globale detenuta dai membri sarà misurata in funzione del loro prodotto interno lordo (PIL); la quota del PIL sarà indicativa soltanto per i membri non regionali.

I rappresentanti osservano inoltre che le revisioni del capitale sociale da parte del Consiglio dei Governatori non devono necessariamente risultare in un aumento di capitale e che ogni aumento richiederà l'approvazione del Consiglio dei Governatori conformemente all'articolo 4 paragrafo 3.

6045

Art. 6 par. 5 I rappresentanti convengono che sono considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo i membri idonei a ottenere crediti dall'Associazione Internazionale di Sviluppo (ma non dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).

Art. 11 par. 1 I rappresentanti osservano che il preambolo, nonché le funzioni e gli scopi della Banca di cui agli articoli 1 e 2 si concentrano sullo sviluppo economico nella regione dell'Asia. Nella misura consentita dalle sue politiche operative, in base all'articolo 11 paragrafo 1 la Banca potrà stanziare finanziamenti a beneficiari esterni alla regione, in conformità con il suo scopo e le sue funzioni.

Art. 13 n. 4 I rappresentanti sottolineano che le politiche operative e finanziarie della Banca, menzionate all'articolo 13 numero 4, saranno soggette all'approvazione del Consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 26 e che dovranno fondarsi sulle buone prassi internazionali. Le politiche operative e finanziarie includeranno, tra l'altro, il quadro ambientale e sociale, la divulgazione delle informazioni, gli acquisti e la sostenibilità del debito. Una politica per le operazioni nei territori contesi stabilirà che, per i finanziamenti in tali territori, è necessario il consenso dei membri conformemente all'articolo 13 numero 3 e che la Banca non prende posizione in merito alle rivendicazioni territoriali.

Art. 15 par. 1 I rappresentanti osservano che l'espressione «altre forme di assistenza analoghe» ha lo scopo di consentire la possibilità di contributi agli investimenti e di misure analoghe comunemente usate da banche multilaterali di sviluppo e da altri istituti per il finanziamento di infrastrutture. In virtù del presente paragrafo è anche possibile fornire sostegno nella preparazione di progetti.

Art. 16 n. 1 I rappresentanti osservano che il rinvio alle «disposizioni applicabili» non ha lo scopo di limitare i vantaggi di trattamento della Banca che di norma gli Stati membri accordano alle banche multilaterali di sviluppo nei loro mercati.

Art. 16 n. 8 I rappresentanti osservano che il presente numero, in combinato disposto con l'articolo 24 paragrafo 4, fornisce il quadro per l'istituzione di organi sussidiari con l'approvazione del Consiglio dei Governatori. La creazione di succursali della Banca di cui
all'articolo 32 paragrafo 2 è disciplinata nelle regole della Banca.

Art. 25 I rappresentanti osservano che, nell'assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori esaminerà norme per permettere a ogni Amministratore di una circoscrizione con più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente. Tali 6046

norme stabiliranno che un Amministratore che nomina un secondo supplente dovrà indicare quale supplente agisce in suo nome i) in sua assenza e ii) quando il posto di Amministratore è vacante secondo il paragrafo 5 lettera c.

Art. 26 I rappresentanti osservano che le principali politiche definite dal Consiglio dei Governatori conformemente all'articolo 26 numero ii includeranno la politica relativa alle ripercussioni ecologiche e sociali, gli acquisti (art. 13) e la divulgazione delle informazioni (art. 34).

Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alle principali politiche operative e finanziarie, alla delega di autorità al presidente conformemente alle politiche della Banca e alla delega della sua autorità decisionale in merito alle operazioni, sarà necessaria una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del totale dei voti.

I rappresentanti convengono che il meccanismo di vigilanza che il Consiglio di amministrazione istituirà conformemente all'articolo 26 numero iv sarà conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità, riguarderà ambiti quali la revisione dei conti, la valutazione, la frode e la corruzione, i reclami relativi ai progetti e le rimostranze del personale, e rifletterà il carattere della Banca quale istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo infrastrutturale.

Art. 60 I rappresentanti convengono che fino all'entrata in vigore dello Statuto, i potenziali membri fondatori continueranno a convocare riunioni dei Capi negoziatori, con lo scopo di ampliare il meccanismo di consultazione finalizzato all'istituzione dell'AIIB. Non appena lo Statuto sarà entrato in vigore e fino al termine fissato all'articolo 58 paragrafo 1, i potenziali membri fondatori potranno continuare a partecipare alla governance dell'AIIB in virtù di accordi transitori, in attesa del completamento della procedura di adesione. In tale periodo, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio dei Governatori includeranno rappresentanti senza diritto di voto nella maniera di seguito illustrata, per garantire che le decisioni importanti siano sostenute da un'adeguata consultazione di tutti i firmatari e siano raggiunte per consenso nella più ampia misura possibile.

a) Consiglio dei Governatori Ogni firmatario che non è ancora diventato membro potrà
inviare un rappresentante alle riunioni del Consiglio dei Governatori in qualità di osservatore.

b) Consiglio di amministrazione I firmatari potranno definire di comune accordo circoscrizioni nominali, convenendo che le circoscrizioni effettive saranno formate quando i Governatori dei membri avranno votato per un Amministratore o gli avranno attribuito i loro voti. Basandosi su queste circoscrizioni nominali, ogni circoscrizione sarà rappresentata da un Amministratore, se uno o più membri di una circoscrizione ne hanno eletto uno; se invece non vi è ancora un Amministratore per la circoscrizione, quest'ultima sarà rappresentata da uno speciale rappresentante scelto dai membri della circoscrizione mediante consultazioni. I rappresentanti della circoscrizione potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza votare. Un Amministratore 6047

rappresenterà in maniera informale i firmatari della circoscrizione che non sono ancora diventati membri, oltre a rappresentare formalmente i Governatori che lo hanno votato o che gli hanno attribuito il loro voto. Ogni circoscrizione è rappresentata da un Amministratore o da un rappresentate della circoscrizione, ma non da entrambi.

Allo scadere del termine previsto per il completamento della procedura di adesione conformemente all'articolo 58, terminerà il periodo entro il quale i firmatari possono diventare membri fondatori. A quel punto, tutti i membri fondatori parteciperanno alla governance dell'AIIB secondo i normali accordi di governance dell'AIIB, e cesserà l'efficacia degli accordi transitori.

6048

Allegato 3

Asian Infrastructure Investment Bank Allocations of Capital Stock and Prospective Voting Power 1 June 2015 Capital Allocations (USD million) Prospective Members

Regional Australia Azerbaijan Bangladesh Brunei Darussalam Cambodia China Georgia India Indonesia Iran Israel Jordan Kazakhstan Korea, Rep.

Kuwait Kyrgyz Republic Lao PDR Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal New Zealand Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Tajikistan Thailand

Number of shares

Percent of Total

Amount

Prospective Voting Power Number of Votes

Percent of Total

Percent of Regional/ Non-Regional

36,912 3.7607 % 3,691.2 39,942 3.4605 % 2,541 0.2589 % 254.1 5,571 0.4827 % 6,605 0.6729 % 660.5 9,635 0.8348 % 524 0.0534 % 52.4 3,554 0.3079 % 623 0.0635 % 62.3 3,653 0.3165 % 297,804 30.3413 % 29,780.4 300,834 26.0637 % 539 0.0549 % 53.9 3,569 0.3092 % 83,673 8.5249 % 8,367.3 86,703 7.5118 % 33,607 3.4240 % 3,360.7 36,637 3.1742 % 15,808 1.6106 % 1,580.8 18,838 1.6321 % 7,499 0.7640 % 749.9 10,529 0.9122 % 1,192 0.1214 % 119.2 4,222 0.3658 % 7,293 0.7430 % 729.3 10,323 0.8944 % 37,388 3.8092 % 3,738.8 40,418 3.5017 % 5,360 0.5461 % 536.0 8,390 0.7269 % 268 0.0273 % 26.8 3,298 0.2857 % 430 0.0438 % 43.0 3,460 0.2998 % 1,095 0.1116 % 109.5 4,125 0.3574 % 72 0.0073 % 7.2 3,102 0.2688 % 411 0.0419 % 41.1 3,441 0.2981 % 2,645 0.2695 % 264.5 5,675 0.4917 % 809 0.0824 % 80.9 3,839 0.3326 % 4,615 0.4702 % 461.5 7,645 0.6623 % 2,592 0.2641 % 259.2 5,622 0.4871 % 10,341 1.0536 % 1,034.1 13,371 1.1584 % 9,791 0.9975 % 979.1 12,821 1.1108 % 6,044 0.6158 % 604.4 9,074 0.7862 % 65,362 6.6593 % 6,536.2 68,392 5.9254 % 25,446 2.5925 % 2,544.6 28,476 2.4671 % 2,500 0.2547 % 250.0 5,530 0.4791v% 2,690 0.2741 % 269.0 5,720 0.4956 % 309 0.0315 % 30.9 3,339 0.2893 % 14,275 1.4544 % 1,427.5 17,305 1.4993 %

4.7215 % 0.6585 % 1.1389 % 0.4201 % 0.4318 % 35.5613 % 0.4219 % 10.2491 % 4.3308 % 2.2268 % 1.2446 % 0.4991 % 1.2203 % 4.7778 % 0.9918 % 0.3899 % 0.4090 % 0.4876 % 0.3667 % 0.4068 % 0.6708 % 0.4538 % 0.9037 % 0.6646 % 1.5806 % 1.5156 % 1.0726 % 8.0845 % 3.3661 % 0.6537 % 0.6762 % 0.3947 % 2.0456 %

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Capital Allocations (USD million)

Prospective Voting Power

Prospective Members

Number of shares

Percent of Total

Amount

Number of Votes

Percent of Total

Percent of Regional/ Non-Regional

Turkey United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam

26,099 11,857 2,198 6,633

2.6591 % 1.2080 % 0.2239 % 0.6758 %

2,609.9 1,185.7 219.8 663.3

29,129 14,887 5,228 9,663

2.5237 % 1.2898 % 0.4529 % 0.8372 %

3.4433 % 1.7598 % 0.6180 % 1.1423 %

733,850 74.7671 % 73,385.0 845,960 73.2925 %

100.0000 %

Total Regional Non-Regional Austria Brazil Denmark Egypt Finland France Germany Iceland Italy Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom

5,008 31,810 3,695 6,505 3,103 33,756 44,842 176 25,718 697 136 10,313 5,506 8,318 650 5,905 17,615 6,300 7,064 30,547

0.5102 % 3.2409 % 0.3765 % 0.6628 % 0.3161 % 3.4391 % 4.5687 % 0.0179 % 2.6202 % 0.0710 % 0.0139 % 1.0507 % 0.5610 % 0.8475 % 0.0662 % 0.6016 % 1.7947 % 0.6419 % 0.7197 % 3.1122 %

500.8 3,181.0 369.5 650.5 310.3 3,375.6 4,484.2 17.6 2,571.8 69.7 13.6 1,031.3 550.6 831.8 65.0 590.5 1,761.5 630.0 706.4 3,054.7

8,038 34,840 6,725 9,535 6,133 36,786 47,872 3,206 28,748 3,727 3,166 13,343 8,536 11,348 3,680 8,935 20,645 9,330 10,094 33,577

0.6964 % 3.0185 % 0.5826 % 0.8261 % 0.5314 % 3.1871 % 4.1475 % 0.2778 % 2.4907 % 0.3229 % 0.2743 % 1.1560 % 0.7395 % 0.9832 % 0.3188 % 0.7741 % 1.7886 % 0.8083 % 0.8745 % 2.9091 %

2.6075 % 11.3020 % 2.1816 % 3.0931 % 1.9895 % 11.9333 % 15.5295 % 1.0400 % 9.3258 % 1.2090 % 1.0270 % 4.3284 % 2.7691 % 3.6813 % 1.1938 % 2.8985 % 6.6972 % 3.0266 % 3.2745 % 10.8923 %

Total Non-Regional

247,664 25.2329 % 24,766.4 308,264 26.7075 %

100.0000 %

Grand Total

981,514

100.00 % 98,151.4 1,154,224

100.00 %

Notes: 1. Shares allocated to each prospective member from Schedule A of Articles of Agreement of Asian Infrastructure Investment Bank, adopted at 5th Chief Negotiators' Meeting, May 22, 2015.

2. Total authorized capital is USD 100 billion. Unallocated shares for regional members totals USD 1.6 billion. Unallocated shares for non-regional members totals USD 233 million.

3. The percentages shown in this table are based on membership of all prospective members and actual subscription to the full amounts allocated.

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