Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2016 Adottata il 18 novembre 2015 dal Consiglio federale Approvata il 18 dicembre 2015 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali

Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), vista la Strategia di e-government Svizzera del 18 dicembre 2015, che ha la seguente missione «L'obiettivo perseguito dal Governo elettronico è evidente: mettere le autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all'economia e all'amministrazione per via elettronica in maniera rapida, trasparente e a costi contenuti», hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera dal 2016.

1

2

Istituisce a tale scopo l'organizzazione «e-government Svizzera» e i suoi organi.

Art. 2

Collaborazione

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni (enti pubblici) garantiscono l'attuazione coordinata della Strategia di e-government Svizzera. Si assistono vicendevolmente in virtù della Convenzione quadro per conseguire la missione comune. Per il loro settore si basano sulle decisioni degli organi previsti dalla Convenzione quadro e mettono a disposizione dei partner, nel quadro delle direttive legali, idee, metodi e soluzioni.

1

I Cantoni conservano la loro autonomia; la firma della Convenzione quadro non limita il loro settore di competenza e di organizzazione.

2

3

I Cantoni coinvolgono i Comuni nel conseguimento degli obiettivi.

Il Comitato direttivo, il Comitato di pianificazione e la Segreteria dell'organizzazione «e-government Svizzera» garantiscono l'attuazione coordinata della strategia.

4

2015-2233

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Art. 3

Utilizzazione multipla di dati e soluzioni

Gli enti pubblici provvedono affinché nessun limite inopportuno, legale o effettivo, ostacoli l'utilizzazione dei loro dati o delle loro soluzioni da parte di altri enti pubblici svizzeri, in particolare per quanto concerne le direttive legali sulla tutela del segreto, sulla protezione dei dati, sugli acquisti pubblici e sulla cessione di diritti di utilizzazione.

1

Gli enti pubblici si fanno concedere, nella misura del possibile, i diritti necessari per l'utilizzazione dei beni immateriali risultanti dalle prestazioni sviluppate da terzi.

2

Art. 4

Standard

Per l'elaborazione delle prestazioni di Governo elettronico o parti di esse gli enti pubblici si basano su standard nazionali o internazionali riconosciuti.

1

Gli standard determinanti a livello nazionale sono quelli dell'associazione eCH.

Gli enti pubblici li dichiarano di regola vincolanti. Questo vale in particolare per gli acquisti e lo sviluppo di soluzioni.

2

Gli enti pubblici partecipano, nella misura delle loro possibilità, all'elaborazione degli standard dell'associazione eCH.

3

Art. 5

Coordinamento e scambio specialistico

La Conferenza svizzera sull'informatica1 mette a disposizione appositi organi, come ad esempio gruppi specializzati, che possano contribuire a piattaforme al fine di garantire il coordinamento tecnico e specialistico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1

2 Gli

enti pubblici tengono conto delle raccomandazioni della CSI sulla collaborazione tecnica.

La Conferenza dei cancellieri di Stato istituisce un apposito gruppo specializzato composto dai responsabili del Governo elettronico di tutti i Cantoni per garantire lo scambio specialistico nell'ambito del Governo elettronico.

3

La Confederazione designa un coordinatore federale delle attività di Governo elettronico che garantisce lo scambio specialistico nell'ambito del Governo elettronico tra le unità amministrative della Confederazione e che funge da interlocutore primario della Confederazione.

4

Art. 6

Protezione dei dati e sicurezza informatica

I partecipanti alla collaborazione nell'ambito del Governo elettronico osservano, per il trattamento dei dati, le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati rispettivamente le prescrizioni cantonali vigenti in materia.

1

1 2

CSI, Conferenza del lavoro ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione del 14 maggio 2009 sulla collaborazione tra gli enti pubblici in ambito informatico; www.sik.ch RS 235.1

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Adottano le necessarie misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità dei sistemi informatici, nonché di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della verificabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

2

Art. 7

Normative

La Confederazione e i Cantoni garantiscono che la necessità di normativa sia valutata per tempo e che la creazione di nuove basi legali sia integrata tempestivamente come sottoprogetto nella pianificazione e nello svolgimento dei progetti.

Art. 8

Accesso alle prestazioni delle autorità

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantito un accesso semplice e sicuro alle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità.

1

La Confederazione e i Cantoni adottano misure adeguate a garantire il funzionamento di portali comuni a tutti i livelli federali.

2

La base legale è costituita dalle Linee guida e dalle convenzioni sulle prestazioni di cui all'articolo 22.

3

Art. 9

Esecuzione operativa dei progetti comuni di Governo elettronico

La Confederazione e i Cantoni creano le condizioni necessarie per l'organizzazione, il finanziamento e la gestione di progetti comuni di Governo elettronico quali infrastrutture di base e altre prestazioni.

Capitolo 2: Organizzazione «e-government Svizzera» Sezione 1: Comitato direttivo Art. 10

Compiti e competenze

Il Comitato direttivo è responsabile dell'attuazione della Strategia di e-government Svizzera.

1

2

I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono in particolare: a.

approvare le Linee guida;

b.

dirigere l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera e verificare annualmente i progressi compiuti nell'attuazione;

c.

approvare il rapporto annuale;

d.

assicurare il riesame della Convenzione quadro conformemente all'articolo 24;

e.

informare in merito alle sue decisioni il Consiglio federale, la CdC, l'Unione delle Città svizzere (UCS), l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e altri servizi interessati; 7983

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f.

Art. 11

prendere posizione su tematiche strategiche del settore del Governo elettronico.

Composizione

Il Comitato direttivo è composto in totale da nove rappresentanti, segnatamente tre rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

1

2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), da due rappresentanti degli altri dipartimenti e della Cancelleria federale. Il Consiglio federale designa queste due persone su proposta del DFF;

b.

i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;

c.

i rappresentanti dei Comuni sono designati dall'UCS e dall'ACS.

Art. 12

Presidenza, costituzione e modalità di lavoro

Il capo del DFF detiene la presidenza. Per il resto il Comitato direttivo si costituisce da sé.

1

Il Comitato direttivo si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre membri.

2

3

La Segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

Il presidente del Comitato di pianificazione e il capo della Segreteria partecipano con voto consultivo.

4

Il Comitato direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese: 5

6

a.

dalla maggioranza dei membri presenti; e

b.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti della Confederazione e dei Cantoni.

Il Comitato direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

La supplenza è possibile per motivi gravi e previo consenso del presidente del Comitato direttivo.

7

Se entro il termine prestabilito nessun membro si oppone a una proposta o ne chiede la trattazione collegiale, il Comitato direttivo delibera al di fuori delle sedute.

8

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Sezione 2: Comitato di pianificazione Art. 13

Compiti e competenze

Il Comitato di pianificazione pianifica e coordina l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera ed è responsabile della realizzazione delle Linee guida.

1

2

I compiti e le competenze del Comitato di pianificazione sono in particolare: a.

approvare gli affari da sottoporre al Comitato direttivo;

b.

preparare le Linee guida da sottoporre al Comitato direttivo;

c.

assumersi la responsabilità dell'attuazione delle Linee guida, in particolare delle procedure di controllo e della gestione dei rischi delle Linee guida in corso;

d.

fungere da mediatore nelle divergenze di opinione tra le parti contraenti della convenzione sulle prestazioni e adoperarsi per giungere a un accordo amichevole;

e.

sorvegliare i lavori della Segreteria.

Art. 14

Composizione

Il Comitato di pianificazione è composto da tre specialisti in Governo elettronico per ciascuna delle tre amministrazioni: federale, cantonale e comunale.

1

2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal coordinatore per il Governo elettronico e da due rappresentanti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Il Consiglio federale designa queste due persone su proposta del DFF;

b.

i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;

c.

i rappresentanti dei Comuni sono designati dall'UCS e dall'ACS.

Il Consiglio federale, la CdC, l'UCS e l'ACS designano inoltre ciascuno due sostituti permanenti per i loro delegati.

3

Art. 15

Ricorso a specialisti

Il Comitato di pianificazione può ricorrere a specialisti in ambito economico e scientifico.

Art. 16 1

Costituzione e modalità di lavoro

Il Comitato di pianificazione si costituisce da sé. Designa il presidente.

Il Comitato di pianificazione si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno quattro volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre membri.

2

3

La Segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

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Il capo della Segreteria partecipa alle sedute del Comitato di pianificazione con voto consultivo.

4

Il Comitato di pianificazione si adopera per giungere a decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese: 5

a.

dalla maggioranza dei membri presenti; e

b.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti della Confederazione e dei Cantoni.

Il Comitato di pianificazione può deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

6

7

È possibile la supplenza da parte di uno dei sostituti permanenti.

Sezione 3: Segreteria Art. 17

Compiti e competenze

La Segreteria è l'organo di stato maggiore del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione. Assiste i responsabili delle prestazioni e dei progetti nell'ambito delle Linee guida.

1

2

I compiti della Segreteria sono in particolare: a.

preparare gli affari del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione; garantire il coinvolgimento del Consiglio federale e della CdC nella preparazione di affari importanti; redigere il verbale delle sedute; assicurare l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione;

b.

elaborare le convenzioni sulle prestazioni e le basi per la preparazione delle Linee guida all'attenzione del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione;

c.

fungere da interlocutore per i responsabili delle prestazioni e dei progetti e assumere la responsabilità per la creazione e la cura della rete di relazioni con i servizi coinvolti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d.

concludere conformemente alle Linee guida convenzioni sulle prestazioni con i responsabili delle prestazioni e dei progetti e garantire il flusso delle comunicazioni all'attenzione del Comitato di pianificazione e del Comitato direttivo;

e.

garantire, su mandato del Comitato direttivo o del Comitato di pianificazione, la necessaria trasparenza attraverso adeguate misure di comunicazione;

f.

collaborare con la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato, segnatamente con il suo gruppo specializzato E-government, e con l'ufficio della CSI come piattaforma di comunicazione e di coordinamento con i Cantoni e i Comuni;

7986

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g.

assicurare le procedure di controllo per garantire il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni;

h.

osservare le attività di Governo elettronico in Svizzera e all'estero e rilevare i doppioni e le possibili sinergie;

i.

allestire e gestire, ai fini della direzione strategica, un inventario delle prestazioni per l'intero territorio nazionale in cui siano indicati lo stato di attuazione e la raggiunta maturità delle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità;

j.

assistere in particolare i responsabili delle prestazioni e dei progetti nelle questioni giuridiche relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica;

k.

promuovere e coordinare il mutamento culturale nelle amministrazioni di tutti i livelli federali, adottando d'intesa con i servizi responsabili della Confederazione e dei Cantoni nonché con l'UCS e l'ACS, opportune misure in linea con la Strategia di e-government Svizzera;

l.

predisporre all'attenzione del Comitato di pianificazione le basi per la redazione del rapporto annuale.

Art. 18

Organizzazione

La Segreteria è gestita amministrativamente dall'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). Su proposta di una delle parti della Convenzione quadro, il Comitato direttivo discute al suo interno la possibilità di esaminare l'attribuzione amministrativa e la corrispondente modifica della Convenzione quadro.

1

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva i crediti a preventivo e a consuntivo della Segreteria.

2

L'assunzione del capo della Segreteria sottostà all'approvazione del Comitato direttivo.

3

Capitolo 3: Linee guida Art. 19

Contenuto e organizzazione

La Strategia di e-government Svizzera è attuata sulla base delle Linee guida. Le Linee guida elencano le prestazioni e i progetti strategicamente importanti e definiscono le misure a breve, medio e lungo termine rilevanti per la loro realizzazione.

1

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva gli obiettivi operativi, le prestazioni e i progetti strategici elencati nelle Linee guida.

2

Le Linee guida definiscono le misure da attuare nell'anno corrente. Contengono inoltre una pianificazione di massima delle misure per i successivi quattro anni.

3

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Art. 20

Responsabilità e finanziamento

Le organizzazioni responsabili delle prestazioni e dei progetti strategici sono proposte dal Comitato di pianificazione e decise dal Comitato direttivo in base alle esigenze.

1

Le prestazioni e i progetti strategici elencati nelle Linee guida sono attuati sulla base di convenzioni sulle prestazioni.

2

La Segreteria conclude con ciascuna organizzazione responsabile la convenzione sulle prestazioni.

3

Le misure stabilite nella convenzione sulle prestazioni sono finanziate mediante il credito relativo alle Linee guida.

4

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva i crediti a preventivo e a consuntivo relativi alle Linee guida.

5

Art. 21

Compiti e competenze dei responsabili delle prestazioni e dei progetti

Nel quadro delle Linee guida il Comitato direttivo designa organizzazioni adeguate come responsabili delle prestazioni e dei progetti. Sono adeguate in particolare le organizzazioni: 1

a.

che dispongono di risorse e di esperienze appropriate e sufficienti per assumere questo ruolo;

b.

il cui settore di attività si estende a simili prestazioni e progetti; e

c.

che hanno già effettuato lavori preparatori nell'ambito della prestazione o del progetto.

I responsabili delle prestazioni e dei progetti hanno i compiti e le competenze seguenti: 2

a.

designano le proprie direzioni di progetto;

b.

provvedono all'elaborazione del concetto legislativo e di un solido concetto organizzativo in collaborazione con altri attori interessati;

c.

garantiscono l'osservanza degli standard e provvedono all'interoperabilità delle soluzioni elaborate;

d.

elaborano soluzioni e nel quadro delle procedure di controllo rendono conto regolarmente alla Segreteria dello stato dei lavori;

e.

provvedono all'attuazione e all'osservanza delle condizioni quadro prescritte dal Comitato direttivo e dal Comitato di pianificazione;

f.

possono ricorrere al sostegno specialistico del Comitato di pianificazione;

g.

sottopongono al Comitato di pianificazione, per il tramite della Segreteria e nel quadro delle Linee guida, il loro piano di gestione o di progetto, il credito a preventivo e il rendiconto annuale.

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Art. 22 1

2

Convenzioni sulle prestazioni concluse con i responsabili delle prestazioni e dei progetti

Le convenzioni sulle prestazioni definiscono in particolare: a.

gli obiettivi, i risultati i compiti, le misure e le tappe fondamentali;

b.

i mezzi finanziari previsti per l'attuazione dei compiti e delle misure per un massimo di quattro anni.

Le convenzioni sulle prestazioni sono approvate dal Comitato di pianificazione.

Capitolo 4: Finanziamento Art. 23 La Confederazione e i Cantoni garantiscono solidalmente il finanziamento delle prestazioni e dei progetti elencati nelle Linee guida nonché il finanziamento della Segreteria. Intervengono ciascuno per la metà delle spese.

1

La Segreteria informa tempestivamente la Confederazione e i Cantoni in merito alla pianificazione del credito annuo.

2

La quota a carico dei Cantoni è ripartita dalla CdC secondo la chiave di ripartizione dei costi.

3

Le spese annuali per le Linee guida e per la Segreteria non devono superare complessivamente 5 milioni di franchi.

4

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 24

Riesame

Il Comitato direttivo assicura che le modalità di collaborazione definite nella Convenzione quadro vengano riesaminate al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione quadro.

1

Se necessario, il Comitato direttivo propone al Consiglio federale e alla CdC le modifiche da apportare alla Convenzione quadro.

2

Art. 25

Entrata in vigore e durata di validità

La Convenzione quadro entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo all'adozione da parte del Consiglio federale e all'approvazione da parte della CdC, ma non prima del 1° gennaio 2016.

1

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Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016 ­ 2019)

La Convenzione quadro è valida fino al 31 dicembre 2019. In seguito la durata di validità è prorogata due volte di un anno, salvo disdetta, comunicata con un preavviso di nove mesi per la fine dell'anno, da parte di una delle parti contrattuali.

2

18 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

18 dicembre 2015

In nome della Conferenza dei Governi cantonali: Il presidente, Jean-Michel Cina La segretaria, Sandra Maissen

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