Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente cosmetici, ad eccezione di profumi ed eau de toilette, che rimangono sulla pelle secondo l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC1 del 23 luglio 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 33 della legge sulle derrate alimentari (LDerr2); visto l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC; vista la richiesta dell'Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle del Cantone Zugo del 14 novembre 2012 secondo l'articolo 20 capoverso 5 LOTC; considerando che i cosmetici che rimangono sulla pelle, immessi in commercio secondo l'articolo 16a capoverso 1 LOTC, possono mettere in pericolo la salute dell'uomo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettera b LOTC in conseguenza degli effetti tossici causati dal dosaggio nonché delle sensibilizzazioni e delle reazioni allergiche indotte da molti oli eterei, tramite la decisione di portata generale pubblicata nel Foglio federale in data 5 novembre 20133 sono state imposte determinate limitazioni alla messa a disposizione e alla consegna a terzi nonché all'importazione a titolo professionale o commerciale di cosmetici che rimangono sulla pelle e rispondono ai requisiti di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC, in modo tale che il contenuto di oli eterei, presi singolarmente o in miscele (valore totale), debba corrispondere ai requisiti di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sui cosmetici4; vista la domanda di riesame presentata dall'Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen del Cantone di Basilea-Campagna l'8 gennaio 2015, secondo cui sarebbe opportuno abolire la limitazione concernente i profumi e gli eau de toilette poiché l'esposizione agli oli eterei eventualmente presenti nella loro composizione è notevolmente inferiore rispetto a quella legata all'uso di altri cosmetici che rimangono sulla pelle, essendo i profumi e gli eau de toilette, di norma, utilizzati una sola volta al giorno e in quantità estremamente ridotte, motivo per cui gli oli eterei in essi contenuti non rappresentano alcun pericolo per la salute; considerando che gli organi d'esecuzione di cui all'articolo 20 capoverso 5 LOTC adottano le misure adeguate secondo l'articolo 19 capoverso 7 LOTC qualora un prodotto immesso in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC costituisca un rischio per interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e LOTC; 1 2 3 4

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) FF 2013 7226­7227 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (RS 817.023.31)

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considerando che sono stati addotti motivi sufficienti per ammettere un riesame della decisione di portata generale pubblicata il 5 novembre 20135, decide:

1. Misure I cosmetici, ad eccezione di profumi ed eau de toilette, che rimangono sulla pelle e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC, non possono essere messi a disposizione e consegnati a terzi, oppure essere importati a titolo professionale o commerciale se il loro contenuto di oli eterei, presi singolarmente o in miscele (valore totale), non corrisponde ai requisiti di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sui cosmetici.

2. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa (PA)6, è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

3. Revoca della decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 5 novembre 2013 La decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente cosmetici che rimangono sulla pelle, secondo l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC7, viene revocata.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

28 luglio 2015

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

FF 2013 7226­7227 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) FF 2013 7226­7227

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