4 Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20151, decreta: I Il decreto federale del 4 ottobre 20062 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale č modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 13 capoversi 3 e 4 della legge federale del ...3 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato; Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d Č approvato un credito complessivo di 20,8 miliardi di franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione dei problemi di capacitā su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle cittā e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

1

2

Il credito č ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente: Compito

d. Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

1 2 3

Investimenti in milioni di franchi 1a tappa approvati

tappe ulteriori bloccati

Totale

800

0

800

FF 2015 1717 FF 2007 7705 RS ...; FF 2015 1717 1841

2014-3107

1859

Credito complessivo per il fondo infrastrutturale. DF

II Il presente decreto non sottostā a referendum.

1860