Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1° giorno feriale: 11 aprile 2016)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20132, decreta:

Art. 1 La Convenzione internazionale del 20 dicembre 20063 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione) è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 della Convenzione.

Art. 3 La legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata4 è adottata nella versione di cui all'allegato 1.

1

Le modifiche dei seguenti atti normativi sono adottate nella versione di cui all'allegato 2: 2

1 2 3 4 5 6

a.

Codice penale5;

b.

Codice di procedura penale6;

RS 101 FF 2014 417 RS ...; FF 2014 471 FF 2015 7941 RS 311.0 RS 312.0

2013-1509

7939

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

c.

Codice penale militare del 13 giugno 19277;

d.

Procedura penale militare del 23 marzo 19798.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli atti normativi di cui agli allegati 1 e 2.

2

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20159 Termine di referendum: 9 aprile 2016

7 8 9

RS 321.0 RS 322.1 FF 2015 7939

7940

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale10; in esecuzione della Convenzione internazionale del 20 dicembre 200611 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 201312, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione).

Art. 2

Definizione

È considerata scomparsa ai sensi della presente legge ogni persona privata della libertà su mandato o con l'approvazione dello Stato, sulla cui sorte o sul luogo in cui si trova è negata ogni informazione e che, di conseguenza, è sottratta alla protezione della legge.

Art. 3

Obbligo di tenere atti

Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano che siano tenuti atti ufficiali in cui figurano le informazioni enumerate nell'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione.

1

Su richiesta, esse comunicano tali informazioni senza indugio al servizio di coordinamento competente.

2

10 11 12

RS 101 RS ...; FF 2014 471 FF 2014 417

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

Art. 4

Rete

La Confederazione istituisce, in stretta collaborazione con i Cantoni, una rete volta allo scambio di informazioni nell'ambito della ricerca di persone presumibilmente scomparse.

1

A tal fine, la Confederazione e ogni Cantone istituiscono un servizio di coordinamento.

2

Il Consiglio federale disciplina, coinvolgendo i Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete e i termini di trattamento.

3

Art. 5

Richiesta di informazioni

Le persone che non hanno più notizie di una persona a esse vicina e temono che sia scomparsa possono presentare una richiesta scritta di informazioni al servizio di coordinamento della Confederazione.

1

La richiesta deve essere motivata. Il richiedente deve segnatamente descrivere il rapporto che lo lega alla persona cercata e i motivi su cui si fonda il sospetto che la persona cercata sia scomparsa.

2

Art. 6

Ricerca nella rete

Se vi sono indizi che fanno supporre che la persona cercata sia stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia una ricerca nella rete e, se del caso, presso i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà.

1

I servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunicano senza indugio al servizio di coordinamento della Confederazione se la persona cercata è stata privata della libertà.

2

Se la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento del Cantone competente o il servizio federale competente in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunica inoltre il luogo in cui si trova la persona, l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e lo stato di salute della persona.

3

Il servizio di coordinamento della Confederazione decide senza indugio in merito all'avvio di una ricerca nella rete. Può comunicare la sua decisione al richiedente senza formalità. Se la ricerca nella rete è negata, il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.

4

Art. 7

Avviso

Se la ricerca nella rete non consente di stabilire il luogo in cui si trova la persona cercata, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente che la persona non ha potuto essere rintracciata mediante una ricerca nella rete.

1

Se la ricerca nella rete rivela che la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente del luogo in cui 2

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

essa si trova e dei dati di contatto; prima di avvisare il richiedente, il servizio di coordinamento della Confederazione chiede il consenso espresso della persona cercata.

Se la persona cercata non acconsente espressamente all'avviso o se l'autorità penale competente ha deciso, conformemente all'articolo 214 capoverso 2 del Codice di procedura penale13, che lo scopo dell'istruzione impone di rinunciarvi, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica mediante decisione che la persona non è scomparsa e che non possono essere rilasciate ulteriori informazioni.

3

Art. 8

Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 9

Sistema d'informazione del servizio di coordinamento della Confederazione

Il servizio di coordinamento della Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a registrare le ricerche nella rete e gli avvisi.

1

Il sistema contiene le informazioni di cui all'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione.

2

Il Consiglio federale disciplina il catalogo dei dati, la loro durata di conservazione e la loro sicurezza.

3

13

RS 312.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

Allegato 2 (art. 3 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale14 Art. 64 cpv. 1bis, frase introduttiva Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti: 1bis

Art. 185bis È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

Sparizione forzata 1

a.

priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o

b.

si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

2

Art. 260bis cpv. 1 lett. fbis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: 1

fbis. Sparizione forzata (art. 185bis); 14

RS 311.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

2. Codice di procedura penale15 Art. 269 cpv. 2 lett. a La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

a.

CP16: articoli 111­113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138­ 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180­185bis, 187, 188 numero 1, 189­191, 192 capoverso 1, 195­197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230 bis, 231 numero 117, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322 ter, 322quater e 322septies;

Art. 286 cpv. 2 lett. a L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

a.

15 16 17 18 19

CP18: articoli 111­113, 122, 124, 129, 135, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182­185bis, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3­5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 119, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis­260quinquies, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;

RS 312.0 RS 311.0 All'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RU 2015 1435) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.

RS 311.0 All'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RU 2015 1435) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. DF

3. Codice penale militare del 13 giugno 192720 Art. 151d Sparizione forzata

È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: a.

priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o

b.

si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

Art. 171b cpv. 1 lett. ibis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: 1

ibis. Sparizione forzata (art. 151d);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197921 Art. 70 cpv. 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM22: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108­114a, 115, 116, 121, 130­132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a­151d, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164­169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

2

20 21 22

RS 321.0 RS 322.1 RS 321.0

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