Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

20 agosto 2013

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale La modifica riguarda tutti gli assicurati della Helvetia Fondazione collettiva assicurata presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA per la previdenza del personale aziendale nel Principato del Liechtenstein.

Secondo la modifica, i tassi di conversione per i pensionamenti nel rapporto di riassicurazione devono essere impostati indipendentemente dai sessi, cosicché l'attuale tasso di conversione per gli uomini sarà applicato uniformemente a uomini e donne dal 1° luglio 2013, mentre l'attuale tasso di conversione per le donne sarà applicato uniformemente a uomini e donne dal 1° gennaio 2016.

Con lettera del 5 luglio 2013, la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una richiesta tariffaria per la propria tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 20 agosto 2013 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) della Helvetia Fondazione collettiva per la previdenza del personale nel Liechtenstein.

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2015-0111

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando rispettivamente il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

27 gennaio 2015

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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