5 Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 20162023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR)
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta:
Art. 1
Contenuti promozionali (componente 1 della NPR)
Il programma pluriennale della Confederazione 20162023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (programma pluriennale) contempla i seguenti contenuti promozionali (lista esaustiva): a.
promuovere il trasferimento di sapere e il sostegno dell'innovazione in seno alle piccole e medie imprese;
b.
promuovere la qualificazione della manodopera e degli attori regionali;
c.
promuovere le interconnessioni e le cooperazioni tra imprese;
d.
sviluppare le catene di valore aggiunto e colmarne le lacune;
e.
garantire e realizzare le infrastrutture e le offerte volte a creare valore aggiunto.
Art. 2
Priorità promozionali (componente 1 della NPR)
Il programma pluriennale della Confederazione contempla le seguenti priorità promozionali tematiche:
1 2
a.
sistema per la creazione di valore aggiunto «Industria»;
b.
sistema per la creazione di valore aggiunto «Turismo».
RS 901.0 FF 2015 1969
2014-2225
2081
Programma pluriennale della Confederazione 20162023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR). DF
Art. 3
Ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto (componente 1 della NPR)
Il programma pluriennale prevede la promozione di ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto per i quali è determinante la pluralità economica nei Cantoni e nelle regioni.
Art. 4
Misure di accompagnamento (componenti 2 e 3 della NPR)
Per il periodo 20162023 sono stabilite le seguenti priorità per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale: a.
rafforzare la cooperazione a livello federale tra i settori della politica regionale e altri compiti federali con l'obiettivo di creare sinergie e di realizzare progetti comuni (componente 2);
b.
continuare ad amministrare il sistema di gestione di conoscenze e di qualificazione volto a promuovere lo sviluppo regionale (componente 3).
Art. 5
Principio «base d'esportazione»
Le misure promosse dalla Confederazione in virtù delle convenzioni di programma concluse con i Cantoni devono contribuire a rafforzare la capacità delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d'esportazione». Per esportazione ai sensi del presente articolo s'intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera.
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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