Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti di assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

16 novembre 2011

Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale 1.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso la Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SA.

2.

La modifica della tariffa collettiva concerne l'abbassamento dall'1,5 per cento all'1 per cento dei tassi d'interesse minimi degli averi di vecchiaia sovraobbligatori supplementari della previdenza professionale nel quadro dell'assicurazione collettiva vita.

Con lettera del 7 novembre 2011, la Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una modifica della tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto di assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 16 novembre 2011 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2012 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffari approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, con menzione del domicilio o della sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Sezione 2, Sorveglianza sulle Assicurazioni, Casella Postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

28 dicembre 2011 2011-2925

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 8325