Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Svezia per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112, decreta: Art. 1 1 Il Protocollo del 28 febbraio 20113 che modifica la Convenzione del 7 maggio 19654 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Svezia:

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a.

identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

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Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

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Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 2 3 4

RS 101 FF 2011 6365 RS ...; FF 2011 6383 RS 0.672.971.41

2011-1177

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Approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia. DF

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