E Decreto federale che stanzia crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008­2011

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 2 ottobre 20072 che stanzia crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008­2011 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 870,9 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno. Nel 2012 le istituzioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f non hanno più diritto ai sussidi.

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Art. 3 cpv. 4 (nuovo) Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato nel 2012 un importo massimo di 70 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.

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Art. 4 cpv. 4 (nuovo) Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato nel 2012 un importo massimo di 83 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.

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II Il presente decreto non sottostà a referendum.

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FF 2011 689 FF 2007 6787

2010-2124

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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008­2011. DF

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