Legge federale sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20111, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 31 cpv. 1 Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

1

Art. 33 cpv. 1 lett. g, 1bis (nuovo), 2 e 3 1

Sono dedotti dai proventi: g.

1bis

i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: 1. 3500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica; 2. 1700 franchi per gli altri contribuenti.

Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:

a.

della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;

b.

di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 8100 e al massimo 13 200 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponi-

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1 2

FF 2011 3279 RS 642.11

2008-2309

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Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

bili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d­f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

3

Art. 35 cpv. 1 e 2 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6400 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

b.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6400 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

c.

per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento.

2

Art. 36 cpv. 1, 2 e 2bis 1

L'imposta per un anno fiscale è: Franchi

fino a per per per per per per 3292

14 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 31 500 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 41 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 55 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 72 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 77 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 103 000 franchi di reddito

0.00 0.77; 131.65 0.88 in più; 217.00 2.64 in più; 581.30 2.97 in più; 1 092.10 5.94 in più; 1 418.80 6.60 in più; 3 088.60

Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

Franchi

per per per per 2

e per 100 franchi di reddito in più 133 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 175 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 751 200 franchi di reddito 751 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più

8.80 5 807.80 11.00 10 328.80 13.20 86 387.20 86 399.50 11.50

in più; in più; in più; in più.

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a: Franchi

fino a per per per per per per per per per per per per per

28 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 50 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 57 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 74 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 89 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 102 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 113 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 123 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 130 800 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 136 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 140 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 142 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 144 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 889 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più

0.00 1.00; 223.00 2.00 in più; 373.00 3.00 in più; 877.00 4.00 in più; 1 477.00 5.00 in più; 2 127.00 6.00 in più; 2 799.00 7.00 in più; 3 457.00 8.00 in più; 4 057.00 9.00 in più; 4 552.00 10.00 in più; 4 942.00 11.00 in più; 5 151.00 12.00 in più; 5 379.00 13.00 in più; 102 281.00 11.50 in più.

2bis Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

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Art. 38 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis L'imposta è fissata per l'anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti.

L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 2.

2

Titolo prima dell'art. 40

Titolo terzo: Basi temporali Art. 40

Periodo fiscale

1

Per periodo fiscale si intende l'anno civile.

2

L'imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. È fatto salvo l'articolo 38.

3

Art. 41

Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

1

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

2

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.

3

Titolo prima dell'art. 42 Abrogato Art. 42

Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati secondo l'articolo 9 capoverso 1 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

1

2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

3 Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1) sino al giorno del suo decesso. Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. L'articolo 40 capoverso 3 si applica per analogia.

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Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

Art. 43 e 44 Abrogati Capitoli 3 e 4 (Art. 45­48) Abrogati Art. 105

Appartenenza personale

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone.

Rimangono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

1

2 I figli soggetti all'autorità parentale sono assoggettati all'imposta sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

3

I beneficiari di prestazioni in capitale di cui all'articolo 38 sono assoggettati per queste prestazioni nel Cantone in cui hanno il domicilio fiscale al momento della loro scadenza.

4

Art. 106

Appartenenza economica

L'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale sono rispettate:

1

a.

le condizioni di cui all'articolo 4 per le persone fisiche;

b.

le condizioni di cui all'articolo 51 per le persone giuridiche.

Se le condizioni di cui all'articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l'imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.

2

3

È fatto salvo l'articolo 107.

Art. 161 cpv. 3 lett. b Abrogata Art. 205d (nuovo)

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto anteriore.

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Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

Capitolo 3 (Art. 208­220a) Abrogato

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4b (nuovo) Modifica dell'assoggettamento In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della loro scadenza. È fatto salvo l'articolo 38 capoverso.

1

L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza.

Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

2

Art. 10 cpv. 2 Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 15) possono essere dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.

2

Art. 15 1

Periodo fiscale

Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

2

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte; per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota.

Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso 3.

3

3

RS 642.14

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Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

Art. 16

Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

1

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

2

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.

3

Art. 17

Determinazione della sostanza

La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

1

Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

2

La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è applicato per analogia.

3

Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l'importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l'articolo 4b capoverso 2.

4

Art. 18

Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati secondo l'articolo 3 capoverso 3 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

1

2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

3 Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 3 cpv. 3) sino al giorno del suo decesso. Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso 3 e 17 capoversi 3 e 4 si applicano per analogia.

Titolo settimo (Art. 62­70) Abrogato Art. 72 cpv. 1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro il termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

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Adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche. LF

Art. 78b Abrogato

3. Legge federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva Art. 29 cpv. 3 e 4 L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell'assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.)

o conseguenze particolarmente rigorose.

3

4

Abrogato

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2013.

4

RS 642.21

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