Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Disegno

(LF-CITES) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1; in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); in applicazione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19463 che regola la caccia alla balena; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20114, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, delle parti di questi animali e piante, nonché dei loro prodotti derivati.

1

2

Per specie di fauna e di flora protette si intendono: a.

le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III della CITES;

b.

le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

c.

le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono facilmente confondibili con le specie iscritte negli allegati I-III della CITES.

Art. 2

Elenco delle specie protette

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.

1

2 3 4

RS 101 RS 0.453 RS 0.922.74 FF 2011 6219

2009-2733

6243

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

esemplari di specie protette: animali vivi e morti nonché piante di specie protette, parti facilmente riconoscibili di questi animali e piante e loro derivati nonché parti o prodotti da cui si evince, in ragione di un giustificativo, dell'imballaggio, di un marchio o di una dicitura, che derivano da specie di fauna e di flora protette;

b.

circolazione: l'alienazione e l'accettazione a pagamento o gratuita, l'importazione, il transito e l'esportazione, l'offerta in vendita, l'esposizione e il possesso di esemplari;

c.

persone responsabili: 1. le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, e 2. i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;

d.

importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzere;

e.

transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale e le enclavi doganali svizzere;

f.

esportazione: il trasporto di esemplari al di fuori del territorio doganale e delle enclavi doganali svizzere.

Art. 4

Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

1

2 L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) può approvare le modifiche degli allegati alla CITES ed esprimere o ritirare riserve. In tale contesto, può apportare autonomamente le modifiche all'elenco di cui all'articolo 2.

Può decidere sulle modifiche dell'allegato alla Convezione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sull'inoltro e sul ritiro di obiezioni alle modifiche.

3

Art. 5

Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico nell'ambito dell'attuazione della CITES.

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Sezione 2: Obblighi e divieti Art. 6

Obbligo di dichiarazione

Chiunque vuole importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'UFV.

1

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

Art. 7 1

Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione dell'UFV chiunque: a.

vuole importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES;

b.

vuole importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES.

Il DFE può sottoporre l'importazione di esemplari di altre specie all'obbligo di autorizzazione, qualora questi ultimi:

2

a.

siano prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

b.

possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES.

Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione richieste in virtù di altre leggi.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura d'autorizzazione e la procedura di revoca di quest'ultima. Esso può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

4

Art. 8

Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di:

1

a.

esemplari morti di specie protette nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;

b.

esemplari conservati di specie protette e di esemplari vivi di specie di flora protette se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale.

Esso può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II e III della CITES.

Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

2

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Art. 9

Divieti d'importazione

Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

1

a.

sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o commerciati illegalmente;

b.

sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da minacciare gli effettivi della specie.

In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, il DFE può vietare temporaneamente l'importazione di:

2

a.

esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da determinati Paesi;

b.

esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da determinati Paesi;

c.

esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da tutti i Paesi.

Art. 10

Obbligo della prova

Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES deve disporre dei documenti che consentono una verifica della provenienza e dell'origine degli esemplari, nonché della legalità della circolazione.

1

2 Chi trasmette a terzi tali esemplari deve fornire al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Il DFE disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III della CITES, se gli esemplari sono stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

3

Art. 11

Obblighi delle aziende commerciali

Chiunque commercia a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

1

Il DFE disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

2

Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES.

3

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Sezione 3: Esecuzione Art. 12

Controlli in Svizzera

Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione.

1

2 A tale scopo possono accedere con o senza preavviso ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presuppone che si trovino tali esemplari.

Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

3

Nell'esercizio della loro attività di controllo hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 13

Controlli al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione

Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

1

I controlli possono comprendere un controllo dei documenti, un controllo dell'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 14

Misure

In caso di contestazioni, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: a.

rilascio con riserva;

b.

respingimento;

c.

sequestro;

d.

confisca.

Art. 15 1

Sequestro

Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: a.

in caso di contestazione, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile;

b.

in caso di contestazione, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per ragioni di protezione degli animali;

c.

vi è il sospetto fondato che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione;

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d.

al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti;

e.

gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo; oppure

f.

al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o la prova della circolazione legale.

Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché il ricovero di piante e animali vivi sequestrati.

2

Art. 16 1

Confisca

Gli organi di controllo confiscano gli esemplari se: a.

per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;

b.

i documenti o le prove mancanti non sono presentati entro il termine fissato;

c.

gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo entro il termine fissato; oppure

d.

si tratta di un bene senza padrone.

Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Art. 17 1

Organizzazione d'esecuzione

L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione.

Il Consiglio federale può conferire compiti d'esecuzione a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.

2

I compiti e le attribuzioni delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

3

Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le loro attività svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità.

4

Art. 18

Assistenza amministrativa

Le autorità federali incaricate dell'esecuzione e del perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, qualora: a.

sia necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia;

b.

le autorità estere o le organizzazioni e i consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio analogamente a quanto previsto nel diritto svizzero.

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Art. 19

Commissione tecnica

Il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all'UFV sulle questioni tecniche. Può designare a questo scopo anche un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale.

1

2

La commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

Sezione 4: Tasse e costi Art. 20 1

Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse.

Se al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli, i costi dell'identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile.

2

I costi legati alle misure prese in seguito a contestazioni sono a carico della persona responsabile.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e la copertura dei costi.

4

Sezione 5: Trattamento dei dati Art. 21

Sistema d'informazione

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali necessari per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso definisce in particolare: a.

quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione;

b.

quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo (online) a tali dati.

Art. 22

Comunicazione dei dati agli organi di controllo

L'UFV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti.

Art. 23

Comunicazione dei dati alle autorità estere

L'UFV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative

1

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, sempre che siano necessari all'esecuzione della CITES.

I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo (online) se la legislazione estera corrispondente garantisce un'adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale definisce gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

2

Sezione 6: Rimedi giuridici Art. 24

Opposizione

1

Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate mediante opposizione.

2

A un'opposizione può essere revocato l'effetto sospensivo.

3

Il termine per l'opposizione è di 10 giorni.

Art. 25

Ricorso

Le decisioni di autorità federali diverse dall'UFV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate presentando ricorso all'UFV.

1

2

Il termine per il ricorso è di 30 giorni.

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 26 1

Contravvenzioni e delitti

È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: a.

le disposizioni degli articoli 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1;

b.

le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFE in virtù degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

Nei casi gravi è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Un caso grave si verifica in particolare se:

2

a.

l'infrazione riguarda una quantità tale di esemplari delle specie di cui all'allegato I della CITES da compromettere la loro esistenza;

b.

le prescrizioni sono state violate per mestiere o per abitudine.

3

Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

4

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

È punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFE la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

5

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Art. 27

Azione penale

L'UFV persegue e giudica le infrazioni secondo l'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20055 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20096 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

1

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del 16 dicembre 20058 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari, la legge del 29 aprile 199810 sull'agricoltura, la legge del 1° luglio 196611 sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 198612 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199113 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

2

3 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 28

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 29

Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

RS 631.0 RS 641.20 RS 313.0 RS 455 RS 817.0 RS 910.1 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Allegato 1 (art. 28)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 24 cpv. 1 lett. d Abrogata Art. 24d cpv. 2 Abrogato

2. Legge federale del 16 dicembre 200515 sulla protezione degli animali Art. 14 cpv. 1, primo periodo Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. ...

1

Art. 27 cpv. 1 Abrogato Art. 31 cpv. 2 e 3 L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200516 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200917 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...18 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del

3

14 15 16 17 18

RS 451 RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6243

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

9 ottobre 199219 sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 196620 sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 198621 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199122 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

3. Legge del 9 ottobre 199223 sulle derrate alimentari Art. 50 cpv. 3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'Amministrazione delle dogane secondo la legge federale del ...24 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 200525 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 200526 sulle dogane, la legge del 1° luglio 196627 sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 198628 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199129 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

3

4. Legge del 1° luglio 199630 sulle epizoozie Art. 52 cpv. 2 e 2bis L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200531 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200932 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. Se l'oggetto dell'infrazione è costituito da carne o da un prodotto carneo la competenza spetta esclusivamente all'Amministrazione federale delle dogane.

2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 817.0 RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 631.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

2bis Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...33 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 200534 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199235 sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 198636 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199137 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

5. Legge del 20 giugno 198638 sulla caccia Art. 21 cpv. 2 e 3 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200539 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200940 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...41 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 200542 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199243 sulle derrate alimentari o la legge del 1° luglio 196644 sulle epizoozie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

3

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 922.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

6. Legge federale del 21 giugno 199145 sulla pesca Art. 20 cpv. 2 e 3 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200546 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200947 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...48 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 200549 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199250 sulle derrate alimentari o la legge del 1° luglio 196651 sulle epizoozie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

3

45 46 47 48 49 50 51

RS 923.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Allegato 2 (art. 29)

Disposizioni di coordinamento 1. Legge federale del 16 dicembre 200552 sulla protezione degli animali Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ...

della LPAn, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn sono modificati come segue: Art. 27 cpv. 1 Abrogato Art. 31 1

Azione penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni secondo l'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200553 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200954 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultanemanete un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA , l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...55 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199256 sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 196657 sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 198658 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199159 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

52 53 54 55 56 57 58 59

RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6243 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

6256

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 32 cpv. 5 Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

5

2. Legge del 1° luglio 196660 sulle epizoozie Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ...

della LFE, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l'articolo 52 LFE è modificato come segue: Art. 52 Perseguimento penale

1

Il perseguimento e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.

Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200561 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200962 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultanemanete un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

60 61 62

RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20

6257

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...63 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 200564 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199265 sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 198666 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199167 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

4

63 64 65 66 67

RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

6258