Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2011 (Programma d'armamento 2011) del 28 settembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20112, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2011.
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 433 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.
2
Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 28 settembre 2011
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
1 2
RS 101 FF 2011 1885
2010-1556
6781
Programma d'armamento 2011. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Protezione e mascheramento
Importi in fr.
25 000 000
Mobilità
228 000 000
Effetto delle armi
180 000 000
Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2011
433 000 000
6782