Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2011 (Programma d'armamento 2011) del 28 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20112, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2011.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 433 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

1 2

RS 101 FF 2011 1885

2010-1556

6781

Programma d'armamento 2011. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

­ Protezione e mascheramento

Importi in fr.

25 000 000

­ Mobilità

228 000 000

­ Effetto delle armi

180 000 000

Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2011

433 000 000

6782