04.439 Iniziativa parlamentare Legge sugli stupefacenti. Revisione (Procedura della multa disciplinare) Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 2 settembre 2011

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

2 settembre 2011

In nome della Commissione: La presidente, Thérèse Meyer-Kaelin

2011-1962

7269

Compendio Secondo il diritto vigente, in Svizzera il consumo di canapa è punibile. La lotta contro il consumo di canapa mediante il ricorso a sanzioni penali comporta tuttavia un impegno notevole per la polizia e la giustizia, spesso considerato eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso, soprattutto quando gli autori sono persone adulte che fanno un uso moderato di tale sostanza senza porre problemi particolari dal profilo sociale. Inoltre, le pratiche applicate in materia di repressione variano considerevolmente da un Cantone all'altro, sia per quanto riguarda l'entità della pena comminata sia per il numero delle denunce effettuate ogni anno.

Lo scopo del presente progetto è di consentire alla polizia di punire il consumo di canapa da parte di un adulto con una multa disciplinare di 100 franchi, a condizione che l'autore sia in possesso di una quantità esigua di canapa fissata a 10 grammi al massimo. La polizia emette in tal caso una multa come in caso di infrazione alla legislazione sulla circolazione stradale. Se il consumatore non contesta la multa disciplinare e la paga, diventa superfluo effettuare una denuncia e avviare un eventuale procedimento penale.

Gli organi di polizia disporrebbero in tal modo di un mezzo semplice per punire in maniera efficace e adeguata il consumo di canapa, come auspicato dal legislatore.

Oltre a sgravare la polizia e la giustizia, questo provvedimento consentirebbe di risparmiare sui costi e di armonizzare il regime delle sanzioni, attualmente molto eterogeneo. L'introduzione della procedura della multa disciplinare non comprometterebbe inoltre in alcun modo l'efficacia delle misure di prevenzione previste dalla legge.

7270

Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Deliberazioni concernenti le sanzioni applicabili al consumo di canapa e lavori della Commissione

Il regime delle sanzioni applicabile al consumo di canapa è da molto tempo oggetto di dibattiti. Il 9 marzo 2001, il Consiglio federale aveva sottoposto al Parlamento un messaggio1 concernente la revisione della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup). Il progetto si prefiggeva di sancire definitivamente nella legge i quattro pilastri (prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione) della politica applicata in quegli anni dalla Svizzera in materia di droga e il trattamento basato sulla prescrizione di eroina. Il Consiglio federale proponeva inoltre di disciplinare la coltivazione, la fabbricazione e il commercio di canapa e di depenalizzarne il consumo. Riteneva infatti che, in considerazione delle circa 500 000 persone che in Svizzera consumano regolarmente o occasionalmente canapa, non fosse più possibile condurre la politica di repressione attuata fino ad allora. Considerando inoltre che, in caso di consumo moderato, i rischi per la salute non sono superiori a quelli causati da altre sostanze ottenibili legalmente, il Consiglio federale sottolineava nel suo messaggio che la repressione del consumo di canapa non era più giustificata neppure dal profilo della salute pubblica. In contropartita, proponeva misure di prevenzione e di protezione dei giovani per evitare che il consumo di canapa fosse banalizzato.

Durante la sessione estiva 2004, il Consiglio nazionale ha deciso definitivamente di non entrare in materia su questo oggetto, dato che la maggioranza dei parlamentari considerava che la depenalizzazione proposta avrebbe banalizzato il consumo di canapa. Inoltre, si riteneva che il divieto in vigore fosse la migliore misura di prevenzione per dissuadere in particolare i giovani dal consumare questa sostanza che nuoce gravemente alla salute fisica e psichica e si temeva che, depenalizzandone il consumo, si sarebbe favorito il «turismo della droga».

In febbraio e maggio 2005, le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità delle due Camere (CSSS-N e CSSS-S) hanno deciso di depositare un'iniziativa (05.470) che riprendeva gli elementi del progetto del Consiglio federale che non erano stati contestati e che avrebbero dunque potuto ottenere la maggioranza di pareri favorevoli; ne era esclusa in particolare la questione
delle sanzioni applicabili al consumo di canapa, che sarebbe stata disciplinata solo in un secondo tempo. Il progetto di revisione della legge sugli stupefacenti elaborato dal Parlamento è stato approvato nella votazione popolare del 30 novembre 20083. Parallelamente, Popolo e Cantoni hanno respinto con il 63,3 per cento dei voti l'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»4, che si prefiggeva di legalizzare il consumo di canapa e di depenalizzarne il possesso, l'acquisto o la coltivazione per il proprio consumo. Secondo l'Analisi VOX, gli oppositori all'iniziativa, che avevano respinto il principio stesso della liberalizzazio1 2 3 4

FF 2001 3313 RS 812.121 FF 2006 7879, 2009 483; RU 2009 2623 FF 2008 1949, 2009 484

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ne delle droghe leggere, avevano argomentato la loro posizione anche con la necessità di garantire la protezione dei giovani5.

Il 25 marzo 2009, dopo aver riesaminato la questione ancora pendente delle sanzioni finalizzate a reprimere il consumo di canapa, la CSSS-N ha deciso che quest'ultimo avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della multa disciplinare, come aveva proposto il gruppo popolare-democratico nella sua iniziativa parlamentare del 16 giugno 2004 (04.439). La CSSS-S ha aderito a questa decisione il 18 gennaio 2010. Nella motivazione della sua iniziativa parlamentare, il gruppo popolaredemocratico ha sottolineato che non era sensato avviare la macchina giudiziaria contro i consumatori di canapa e che, pertanto, il consumo di questa droga avrebbe dovuto essere punito mediante una multa disciplinare: si tratta di una soluzione semplice, comprensibile e univoca per tutte le persone interessate.

Successivamente, la CSSS-N ha incaricato la sua Sottocommissione «Droghe»6 di elaborare un progetto avvalendosi di esperti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il 3 maggio 2010 la Sottocommissione ha incontrato alcuni rappresentanti degli specialisti, degli insegnanti, dell'autorità penale minorile, dei funzionari di polizia e del Cantone di San Gallo.

Infine, nelle sue sedute del 29 giugno 2010 e del 30 agosto 2010, si è occupata dell'elaborazione dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo all'attenzione della sua Commissione.

Il 21 gennaio 2011 la CSSS-N ha approvato l'avamprogetto e il rapporto esplicativo con 15 voti contro 5 e 2 astensioni e ha deciso di inviare il progetto in consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate. Una minoranza della Commissione respinge il progetto in linea di principio e propone di non entrare in materia.

La consultazione è stata avviata il 28 febbraio 2011 ed è terminata il 31 maggio 2011. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LCo, la Commissione ha fatto capo all'Ufficio federale della sanità pubblica per raccoglierne i risultati7.

Il 17 agosto 2011, la Sottocommissione ha discusso i risultati scaturiti dalla consultazione. Basandosi sulle risposte dei partecipanti (cfr. n. 1.2), la CSSS-N ha riesaminato in particolare la questione del limite di età decidendo
di applicare la procedura della multa disciplinare solo agli adulti. Successivamente ha approvato il 2 settembre 2011 il presente progetto di rapporto e di atto normativo con 14 voti contro 8 e 3 astensioni.

5 6 7

Analisi VOX della votazione federale del 30 novembre 2008; gfs.berna, Università di Ginevra, Università di Zurigo e Università di Berna, pag. 29­37.

Fehr Jacqueline, Meyer Thérèse, Baettig, Cassis, Dunant (sostituito da Frehner dal marzo 2011), Prelicz-Huber, Schenker Silvia Cfr. «Iniziativa parlamentare 04.439 ­ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge sugli stupefacenti - Procedura della multa disciplinare per il consumo di canapa», Ufficio federale della sanità pubblica, luglio 2011.

7272

1.2

Risultati della procedura di consultazione

Su 105 partecipanti alla consultazione, 73 si dichiarano favorevoli all'introduzione della procedura della multa disciplinare in caso di consumo di canapa. Fra questi, 20 Cantoni, 5 partiti (PPD, PLR, PS, Verdi e PCS) e 34 organizzazioni8 hanno espresso un parere per lo più positivo sul progetto, poiché reputano che la revisione proposta semplifichi la procedura, in particolare per i ministeri pubblici, e contribuisca a uniformare le sanzioni applicabili al consumo di canapa in Svizzera. Per alcune cerchie consultate la procedura della multa disciplinare costituisce semplicemente un passo nella giusta direzione.

Si sono invece opposti alla procedura della multa disciplinare in caso di consumo di canapa 5 Cantoni (AI, BS, GR, TG e TI), 2 partiti (UDC e UDF) e 13 organizzazioni9. Parecchi di loro considerano che l'introduzione di tale sanzione banalizzerebbe il consumo di canapa e renderebbe più difficile identificare i trafficanti. Altri ritengono che questo sistema crei più problemi di quanti ne risolva rispetto ai principi riconosciuti del diritto e che sgravi le autorità, se mai fosse il caso, solo in misura minore.

Inoltre, 46 partecipanti alla consultazione, di cui 15 Cantoni, il PLR e l'UDF, hanno respinto l'idea di comminare una multa disciplinare ai minori che consumano canapa poiché sostengono che questa procedura non consentirebbe di individuare tempestivamente l'insorgenza di problemi legati alla droga e di informarne coloro cui è affidata la loro educazione. Alcuni10 ritengono che il diritto penale minorile, essendo incentrato sulla protezione e l'educazione dei giovani, consenta invece di esercitare un'influenza positiva su di essi grazie all'adozione di misure appropriate.

Dal canto loro, 16 partecipanti alla consultazione, di cui 7 Cantoni, il PPD e i Verdi, sono favorevoli a fissare il limite di età a 16 anni, in particolare perché esso si applica anche all'alcol e al tabacco11. Altri, di cui 2 Cantoni, il PS e il PCS, propendono per un limite a 15 anni, età a partire dalla quale il diritto penale minorile autorizza la sanzione mediante la multa.

Per quanto concerne l'ammontare della multa disciplinare, 30 partecipanti alla consultazione, di cui 12 Cantoni, il PPD, il PLR e il PCS, reputano che un importo di 100 franchi sarebbe adeguato. Invece 20 partecipanti, provenienti
principalmente dalle cerchie specializzate nel trattamento della tossicomania, sono favorevoli a un importo inferiore, così come il PS (50 franchi) e i Verdi (30 franchi). Inoltre, 17 partecipanti, di cui 8 Cantoni, si sono pronunciati per un importo di 200 franchi. I fautori di multe più basse fanno valere che una multa disciplinare troppo elevata potrebbe indurre i consumatori di canapa a chiedere una procedura ordinaria. Parecchi partecipanti alla consultazione hanno inoltre proposto vari modelli di multe con aliquote differenziate.

8

9

10 11

Arbeitsgruppe Rauschgift, Avenir Social, Contact Netz, COROMA, CFQD, CFIG, Fachverband Sucht, FMH, FNA, Fondation du Levant, FOSUMOS, Promozione Salute Svizzera, GREA, Hausärzte Schweiz, infodrog, kf, CDCT, CAIS, SIC Svizzera, CPD, pharmasuisse, Pro Juventute, Public Health, Radix, REPER, Croce Blu, SIS, CDCT, SSDP, SSAM, UCS, Suchtpräventionsstelle Freiburg, USIE, VSND ARCD, Centre Patronal, DDS, Eltern gegen Drogen, Schweizer Ärzte gegen Drogen, USAM, CUS, SSDPM, Università di Basilea, Università di Ginevra, Verein Jugend ohne Drogen, VEVVAJ, FSFP In particolare CFIG, Fachverband Sucht e GREA, infodrog, Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS), Società svizzera del diritto penale minorile (SSDPM) Non tutti i Cantoni applicano la medesima regola.

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Conformemente all'articolo 19b LStup, non è punibile chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune. A tale proposito 66 partecipanti, di cui 19 Cantoni, il PS, il PLR, i Verdi e il PCS, auspicano che la legge definisca la nozione di «quantità esigua» di stupefacenti con effetti del tipo della canapa per permettere un'uniformazione a livello nazionale. Più precisamente, 44 partecipanti vorrebbero fissare a 10 grammi la quantità esigua, mentre altri 30 ritengono che tale quantità debba essere inferiore.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale

L'articolo 19a numero 1 della legge sugli stupefacenti (LStup) prevede che chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente canapa, la possiede o la coltiva per il proprio consumo è punito con la multa. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento penale o prescindere da ogni pena (art. 19a n. 2). Fino al 2002, il numero di denunce per consumo di prodotti contenenti canapa è notevolmente aumentato passando da 12 422 nel 1990 a 32 261 nel 2002. Da allora non ha più subito variazioni di rilievo12. Nello stesso periodo il consumo di canapa in Svizzera è rimasto relativamente stabile: dai quattro sondaggi sulla salute effettuati dall'Ufficio federale di statistica tra il 1992 e il 2007 è emerso che la percentuale delle persone in età compresa tra i 15 e i 50 anni che hanno dichiarato di aver consumato prodotti contenenti canapa nel corso dei sei mesi precedenti si attestava tra il 4,4 e il 4,6 per cento13. Rispetto alla popolazione totale attuale, questa percentuale corrisponde a circa 350 000 persone.

La lotta contro il consumo di canapa mediante il ricorso a sanzioni penali comporta un impegno notevole per la polizia e la giustizia, spesso considerato eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso, soprattutto quando gli autori sono persone adulte che fanno un uso moderato di tale sostanza senza porre problemi particolari dal profilo sociale. Per avviare un procedimento penale è necessario che un organo di polizia denunci per scritto il consumatore; in seguito, l'autorità di perseguimento penale o l'autorità giudiziaria statuisce sul caso. Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa, ai consumatori adulti è spesso comminata una multa che non viene iscritta nel casellario giudiziale e alla quale si aggiungono le spese procedurali. In generale, l'autorità competente rinuncia a infliggere una pena ai giovani consumatori o si limita a pronunciare un avvertimento14. In tutta la Svizzera è invece diffusa la prassi secondo la quale l'autorità penale minorile li obbliga a seguire un corso nel quale vengono trattati i rischi legati al consumo della canapa15.

Oltre alla mole di lavoro considerevole, il regime delle sanzioni applicabile al consumo di canapa presenta un altro aspetto problematico che concerne l'uguaglianza 12 13 14 15

Ufficio federale di statistica (UST), Statistica svizzera degli stupefacenti, stato 2009.

Ufficio federale di statistica (UST), Sondaggi svizzeri sulla salute, 1992­2007.

Commissione federale per le questioni relative alla droga, «Cannabis 2008. Update zum Cannabisbericht 1999», ottobre 2008, pag. 23 (disponibile solo in tedesco).

Dichiarazioni del presidente della Società svizzera del diritto penale minorile dinanzi alla Sottocommissione «Droghe» della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, maggio 2010.

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giuridica, poiché le norme di attuazione del divieto di consumare canapa differiscono notevolmente da una regione all'altra. Da un'analisi condotta da «Sucht Info Schweiz», che in passato era l'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA), per l'anno 2008 è emerso che il numero di denunce varia notevolmente in funzione del Cantone16: Basilea Campagna (1,3 denunce per 1000 abitanti), Zugo (1,5) e Ginevra (1,8) registrano i valori più bassi mentre Sciaffusa e il Vallese (5,3), Zurigo (5,0) e Vaud (4,9) sono in testa alla classifica. Alcuni fattori quali la prossimità della frontiera, la presenza di un aeroporto internazionale e le scene aperte della droga spiegano in parte questi divari, che rispecchiano tuttavia anche le pratiche diverse applicate dalle polizie cantonali.

Inoltre, da un paragone delle direttive e raccomandazioni di sette Cantoni (AG, FR, LU, NE, SH, TI e ZH) si evince che vi sono grandi differenze fra i vari Cantoni per quanto riguarda l'entità della pena comminata. La maggioranza di questi Cantoni prevede che il consumo di canapa sia considerato un caso poco grave conformemente all'articolo 19a n. 2 LStup e in tal caso rinuncia a comminare una multa. I criteri che determinano l'esistenza di un caso poco grave variano tuttavia notevolmente, dato che in alcuni Cantoni è determinante la quantità di canapa che il consumatore porta con sé, mentre in altri è decisiva l'età del consumatore o la frequenza del consumo. Lo stesso vale per l'importo delle multe comminate nei casi gravi: in alcuni Cantoni è fissato in funzione della quantità di canapa posseduta, mentre in altri dipende dal fatto che il consumatore sia recidivo o meno. Per tale motivo, l'ammontare della multa oscilla tra i 50 franchi per una quantità compresa tra 10 e 100 grammi di canapa nel Cantone di Friburgo e i 3000 franchi per una quantità superiore a 100 grammi nel Cantone Ticino17. È raro che il consumo di canapa da solo sia oggetto di una sanzione18.

In sintesi, il regime delle sanzioni applicabile al consumo di canapa si è rivelato insoddisfacente nella prassi sia per quanto riguarda l'efficacia dell'intervento dello Stato sia dal punto di vista dell'uguaglianza giuridica. Considerato che la depenalizzazione del consumo di canapa non otterrebbe l'adesione della maggioranza dei partiti, la Commissione propone di risolvere i problemi esistenti introducendo il sistema delle multe disciplinari.

2.2

Il nuovo disciplinamento proposto

2.2.1

Punti essenziali

Il progetto prevede che il consumo di canapa da parte degli adulti sia sottoposto alla procedura della multa disciplinare. Se accerta un fatto di questo tipo, la polizia può punirlo sul posto, nell'ambito di una procedura semplificata, con una multa disciplinare di 100 franchi, a condizione che il consumatore sia in possesso di una quantità 16

17 18

Denunce per consumo di canapa effettuate dai Cantoni nel 2008; calcoli effettuati da Sucht Info Schweiz sulla base della statistica svizzera degli stupefacenti 2008, allestita dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), e della statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP) 2008, allestita dall'Ufficio federale di statistica (UST); cfr. www.suchtinfo.ch.

Informazioni trasmesse alla Sottocommissione «Droghe» il 9 agosto 2010 da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

Commissione federale per le questioni relative alla droga, «Cannabis 2008. Update zum Cannabisbericht 1999», ottobre 2008, pag. 23 (disponibile solo in tedesco).

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esigua di canapa non superiore a 10 grammi. La polizia emette una contravvenzione come in caso di infrazione alla legislazione sulla circolazione stradale. Se il consumatore non contesta la multa e la paga, diventa superfluo effettuare una denuncia e avviare un eventuale procedimento penale. Se l'autore è in possesso di una quantità di canapa superiore a 10 grammi, deve in ogni caso esser fatta la denuncia.

Gli organi di polizia dispongono così di un mezzo semplice per punire efficacemente il consumo di canapa, come auspicato dal legislatore. Oltre a sgravare la polizia e la giustizia, questo provvedimento consente di risparmiare sui costi e di armonizzare il regime delle sanzioni attualmente molto eterogeneo.

La Commissione ha analizzato approfonditamente la questione al fine di determinare se il nuovo sistema avrebbe conseguenze negative sulla protezione della salute e sulla sicurezza stradale.

2.2.2

Protezione della salute

La Commissione federale per le questioni relative alla droga (CFQD) ritiene che il pericolo principale per i consumatori di canapa risieda, per la salute fisica, nell'aumento del rischio di tumori e, per la salute psichica, nell'insorgenza di disturbi dell'umore e nella riduzione della percezione e della capacità di reazione. Sottolinea tuttavia che non è ancora provato che l'aumento del rischio di turbe psichiche sia imputabile al consumo di canapa o a una maggiore predisposizione delle persone interessate e aggiunge che una percentuale compresa fra il 3 e il 6 per cento dei consumatori regolari diventa dipendente19.

Con la modifica del 20 marzo 200820 della LStup, il legislatore ha rafforzato le misure di protezione destinate ai consumatori di droga che mettono gravemente in pericolo se stessi o gli altri introducendo l'articolo 3c LStup, in virtù del quale i servizi sociali o i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o aiuto sociale i casi esistenti o a rischio di turbe legate alla dipendenza. Questa facoltà di segnalazione sarà mantenuta anche se verrà introdotto il sistema delle multe disciplinari.

2.2.3

Sicurezza stradale

Il consumo di canapa nella circolazione stradale costituisce un problema particolare.

Un'analisi di circa 4800 campioni di sangue e di urina prelevati nel 2005 nei conducenti sospettati di essere sotto l'influsso di droghe o di medicamenti ha rivelato, nell'89 per cento dei casi, la presenza di una o più sostanze psicotrope: la canapa si colloca al primo posto (48 %), seguita dall'alcol (35 %), dalla cocaina (25 %), dagli oppiacei (10 %) e dalle anfetamine (7 %). Il rilevamento di canapa nel sangue ­ per lo più in forti concentrazioni ­ consente di concludere che i conducenti hanno consumato la droga immediatamente prima di sedersi al volante o addirittura durante il 19

20

Commissione federale per le questioni relative alla droga, «Rapporto sulla canapa del 2008. Aggiornamento del rapporto sulla canapa del 1999», ottobre 2008, pagg. 14­16 (in tedesco).

RU 2009 2623; entrata in vigore il 1° luglio 2011.

7276

tragitto. La polizia ha effettuato il 35 per cento dei controlli dopo un incidente della circolazione21.

L'introduzione di una multa disciplinare per il consumo di canapa non cambia nulla alla tolleranza zero ordinata dal Consiglio federale per quanto concerne gli stupefacenti al volante22. Rimane inoltre in vigore la disposizione della LStup secondo la quale un servizio dell'amministrazione, se teme che un tossicomane possa mettere in pericolo la circolazione, sarà tenuto anche in futuro ad avvertire la competente autorità del traffico (art. 3h LStup), che può in seguito revocare la licenza di condurre alla persona interessata. La nuova disposizione proposta non avrà dunque alcuna ripercussione negativa sulla sicurezza stradale.

2.2.4

Procedure cantonali comparabili

2.2.4.1

San Gallo

Nel 2003, il Cantone di San Gallo ha introdotto un regime delle sanzioni paragonabile a quello previsto nel nuovo disciplinamento proposto per quanto concerne il consumo di stupefacenti. La riscossione immediata delle multe («Bussenerhebung auf der Stelle»), disciplinata nel regolamento cantonale sulla procedura penale, non si applica tuttavia solo al consumo di canapa ma a più di 80 reati. Il consumo e il possesso di stupefacenti per il proprio consumo in casi semplici (fino a 5 grammi di canapa) sono passibili di una multa di 50 franchi.

Secondo le dichiarazioni di Thomas Hansjakob23, primo procuratore del Cantone di San Gallo, l'esperienza si è rivelata positiva. L'introduzione del sistema delle multe disciplinari si fondava sull'idea che occorresse attribuire la priorità assoluta alla lotta contro il traffico di canapa, poiché è in questa fase che è realizzata la maggior parte degli utili conseguiti grazie al divieto. Per contro, perseguire i consumatori di canapa con sanzioni penali non è molto sensato perché è risaputo che spesso gli sforzi intrapresi sono nettamente superiori ai benefici.

In virtù dell'articolo 24 capoverso 1 del Diritto penale minorile (DPMin)24, i minori che non hanno ancora compiuto 15 anni non sono passibili di multa, di conseguenza continueranno a essere denunciati alla procura dei minorenni anche nel Cantone di San Gallo. Secondo Hansjakob, lo scopo principale delle sanzioni non è tanto di reprimere i giovani quanto piuttosto di metterli in guardia sui rischi per la salute causati dal consumo di canapa. Era ovvio invece che la protezione della salute degli adulti fosse meno urgente poiché in questo gruppo bersaglio il consumo di stupefacenti non pone problemi particolari. Sarebbe piuttosto necessario proteggere l'ordine pubblico evitando le «scene aperte della droga» e, in questo caso, la procedura della multa disciplinare consente di sanzionare in modo rapido e semplice i comportamenti indesiderati.

21 22

23 24

Maria-Cristina Senna et al., «First nationwide study on driving under the influence of drugs in Switzerland», Forensic Science International, vol. 198, n. 1 (2010), pagg. 11­16.

Cfr. a tale proposito il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale relativo all'iniziativa parlamentare 05.047, FF 2006 7879, n. 3.1.9.3.2.

Il procuratore Hansjakob è stato sentito dalla Sottocommissione nella seduta del 3 maggio 2010.

RS 311.1

7277

Secondo Hansjakob, l'introduzione del nuovo regime non ha avuto ripercussioni dirette sul turismo della droga; i consumatori delle regioni di frontiera vengono in Svizzera soprattutto perché procurarsi la canapa è più facile che, per esempio, in Austria. Per tale motivo è necessario combattere in maniera efficace il traffico di stupefacenti per porre fine al turismo della droga.

2.2.4.2

Neuchâtel

Oltre al Cantone di San Gallo, anche quello di Neuchâtel si è dotato di un regime delle sanzioni semplificato. In caso di consumo di droga, l'articolo 16 del codice di procedura penale neocastellano25 autorizza la polizia a riscuotere una multa immediatamente, purché l'autore sia colto sul fatto e acconsenta a pagare subito la multa.

L'agente di polizia consegna una ricevuta all'autore e comunica il caso al ministero pubblico, il quale ha la possibilità di annullare la procedura semplificata entro tre giorni e avviare una procedura ordinaria. Anche l'autore può domandare entro tre giorni, con una dichiarazione scritta al ministero pubblico, di avviare una procedura ordinaria.

L'elenco delle multe26 allestito dal ministero pubblico prevede una multa di 150 franchi per il consumo o il possesso delle droghe cosiddette «leggere» e una multa di 300 franchi per le droghe cosiddette «pesanti». La procedura semplificata si applica solo ai consumatori adulti.

Secondo il ministero pubblico del Cantone di Neuchâtel, la procedura semplificata si applica al consumo di droga solo dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della revisione della parte generale del Codice penale (CP)27 e dalla soppressione delle pene detentive di breve durata. Poiché la multa era diventata l'unica sanzione possibile, si è deciso di fissarne sin dall'inizio l'ammontare semplificando in tal modo la procedura sia per gli imputati sia per la polizia e il ministero pubblico.

Nel Cantone di Neuchâtel non si assiste al fenomeno del turismo della droga, sia perché procurarsi la canapa è più difficile che in altri Cantoni sia perché il consumo di droga non è tollerato.

2.2.5

Proposte di minoranza

Nell'ambito delle deliberazioni in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità sono state presentate le proposte di minoranza illustrate qui di seguito.

1. Non entrata in materia Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl) ha respinto il progetto in linea di principio e ha proposto di non entrare in materia. Ritiene che i rischi per la salute e la sicurezza stradale legati al consumo di canapa non debbano essere sottovalutati e che, pertanto, sia importante perseguire penalmente questi reati in modo rigoroso. Con l'introduzione della pro25 26 27

Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) 322.0 Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) 322.0 RS 311.0. Nel quadro della revisione del Codice penale l'articolo 19a n. 1 della legge sugli stupefacenti è stato adeguato in maniera corrispondente (RS 812.121).

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cedura della multa disciplinare, il divieto di consumare canapa sancito nella legge perderebbe il suo effetto dissuasivo. Rileva inoltre che le cerchie politiche mandano segnali contraddittori: da un lato si cerca di limitare sempre di più il consumo di tabacco e dall'altro, con l'introduzione della procedura della multa disciplinare per il consumo di canapa, si banalizza in misura crescente una sostanza molto più pericolosa del tabacco.

2. Definizione dell'esigua quantità di canapa (art. 19b cpv. 2) (nuovo) Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Frehner, Meyer Thérèse, Parmelin, Stahl) auspica che l'esigua quantità di canapa il cui possesso non è punibile secondo il diritto vigente (art. 19b LStup) non sia definita nella LStup, poiché per la polizia è praticamente impossibile determinare sul posto la quantità di canapa che una persona ha su di sé. Inoltre, è possibile sapere se una determinata quantità di canapa può essere considerata esigua solo se si tiene conto delle condizioni personali dell'autore, pertanto è indispensabile ricorrere a una procedura ordinaria per definire se, nel caso specifico, si tratta di una quantità che può essere punita.

3. Potere discrezionale nei casi poco gravi (art. 28b cpv. 1bis) (nuovo) Conformemente al diritto vigente, in una procedura ordinaria si può prescindere dal punire i casi poco gravi di consumo di stupefacenti (art. 19a n. 2 LStup). Molti Cantoni si avvalgono di questo diritto e rinunciano a comminare una multa in questi casi (cfr. n. 2.1). Affinché l'introduzione della procedura della multa disciplinare non comporti un inasprimento della prassi vigente in materia di sanzioni o una disparità di trattamento tra i consumatori di canapa e i consumatori di altri stupefacenti, una minoranza della Commissione (Cassis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rielle, Rossini, Schenker Silvia, Weber-Gobet) propone di conferire alla polizia un potere discrezionale analogo a quello concesso al giudice di merito nella procedura ordinaria. L'articolo 19a n. 2 LStup contempla già la possibilità, nei casi poco gravi, di abbandonare il procedimento o di prescindere da ogni pena, pertanto anche la polizia dovrebbe poter decidere se rinunciare alla multa disciplinare nei casi poco gravi di consumo di canapa.

4. Importo della multa
(art. 28b cpv. 2) (nuovo) Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) vuole fissare a 200 franchi l'importo della multa disciplinare, poiché ritiene che la violazione del divieto di consumare canapa dovrebbe avere conseguenze finanziarie rilevanti, in mancanza delle quali la pena comminata perderebbe il suo effetto dissuasivo. Ha aggiunto inoltre che fissare un importo troppo basso equivarrebbe a banalizzare il consumo di canapa.

5. Considerazione della vita anteriore e delle condizioni personali (art. 28b cpv. 3) (nuovo) Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) propone di tenere conto nella procedura della multa disciplinare della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, come avviene nella procedura ordinaria, al fine di identificare i casi in cui il consumo risulta problematico e di adottare le misure adeguate.

7279

6. Limite d'età (art. 28c lett. c) Una minoranza della Commissione (Schenker Silvia, Cassis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Heim, Rielle, Robbiani, Rossini, Weber-Gobet, Weibel) propone di applicare la procedura della multa disciplinare anche ai giovani a partire dai 16 anni. La polizia, se constata che giovani di età compresa fra 16 e 18 anni consumano canapa, può scegliere tra due tipi di sanzioni: la multa disciplinare nei casi più semplici o la denuncia al magistrato dei minorenni negli altri casi. Se necessario, questi può ordinare misure educative speciali o misure terapeutiche ai sensi dell'articolo 10 DPMin. Per quanto riguarda la protezione dei giovani è inoltre opportuno rammentare l'importanza della facoltà di segnalazione di cui all'articolo 3c LStup. In virtù di tale disposizione, le situazioni in cui giovani sono affetti da turbe legate al consumo di canapa, a scuola, sul posto di lavoro o in gruppi di giovani, possono infatti essere segnalate alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti. Anche la polizia può fare uso di questa facoltà.

7. Multe disciplinari, multe e procedura ordinaria (art. 28k e 28l) Una minoranza della Commissione (Schenker Silvia, Fehr Jacqueline, Goll, Heim, Rielle, Rossini, Weber-Gobet) propone che la multa disciplinare sia comminata anche nella procedura ordinaria. Ritiene che, permettendo al ministero pubblico o al tribunale di comminare una multa disciplinare di 100 franchi secondo l'articolo 28b capoverso 2 nLStup, si impedirebbe che una persona sia punita perché ha fatto valere il suo diritto a una procedura ordinaria secondo l'articolo 6 della Convenzione europea del 4 novembre 195028 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Se dichiarata colpevole, tale persona dovrebbe pagare anche le spese procedurali (cfr. art. 353 cpv. 1 lett. g CPP). La medesima minoranza si oppone inoltre all'articolo 28l nLStup, secondo il quale la multa nella procedura ordinaria, che tiene conto delle condizioni personali e finanziarie dell'autore, corrisponde almeno all'importo della multa disciplinare.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Struttura

La multa disciplinare proposta è una multa che reprime le contravvenzioni di cui all'articolo 19a n. 1 LStup ed è riscossa in una procedura speciale (la procedura della multa disciplinare). Le disposizioni che disciplinano tale procedura figurano nel capitolo 4: Disposizioni penali. La procedura della multa disciplinare è disciplinata dopo l'articolo 28a LStup, negli articoli 28b­28l nLStup, dato che il perseguimento penale rientra nella competenza dei Cantoni (art. 28 cpv. 1 LStup).

28

RS 0.101

7280

3.2

Commento

3.2.1

Quantità esigua (art. 19b cpv. 2) (nuovo)

Secondo l'articolo 19b LStup, chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

La procedura della multa disciplinare per consumo di canapa può essere applicata soltanto se non è stata accertata nessun'altra infrazione alla LStup o ad altre leggi (cfr. art. 28c lett. a nLStup). Dagli articoli 49 e 344 CP si evince infatti che il diritto penale prevede di giudicare l'autore di diversi reati secondo una procedura uniforme, affinché la questione della commisurazione della pena e dell'applicazione di una misura sia oggetto di una decisione uniforme e di un'esecuzione coerente. Il fatto che l'autore del reato consumi anche stupefacenti può avere un influsso determinante sulla commisurazione della pena e sull'applicazione di una misura terapeutica. In tali casi, sarebbe inadeguato punire isolatamente il consumo di canapa mediante una multa disciplinare.

Se si intende applicare la procedura della multa disciplinare, si deve stabilire l'esigua quantità non punibile di stupefacenti con effetti del tipo della canapa. In tal modo, la polizia può decidere sul posto se il consumo di canapa accertato debba essere punito con una multa disciplinare o se sia necessario avviare una procedura ordinaria. L'iscrizione nell'articolo 19b capoverso 2 nLStup di un'esigua quantità di canapa consente di disciplinare questo punto in maniera uniforme a livello nazionale.

Il possesso di una quantità superiore all'esigua quantità prevista dalla legge è punibile ai sensi dell'articolo 19 LStup (sospetto di commercio di stupefacenti) e in tal caso la condanna a una multa disciplinare secondo l'articolo 28c lettera a nLStup è esclusa.

La quantità di 10 grammi di canapa (possesso non punibile) proposta corrisponde a una media delle quantità considerate quantità esigue in taluni Cantoni29 e a livello internazionale30.

La fissazione di un'esigua quantità non si basa su una differenziazione dei prodotti contenenti canapa disponibili sul mercato e destinati al consumo. Gli insegnamenti tratti in questi ultimi dieci anni dai valori misurati dalla medicina legale su prodotti confiscati mostrano che il tenore medio di THC è all'incirca lo stesso per la marijuana,
l'hashish, i «talleri di canapa» ecc. e si situa tra il 9 e l'11 per cento, anche se talvolta è possibile trovare, seppur raramente, valori di THC superiori al 30 per cento. Lo stesso vale anche per l'olio di hashish, che solo raramente può essere ottenuto «sulla strada».

29 30

L'esigua quantità è variabile, p. es.: 5 g (città di Zurigo); 10 g (Cantone di Friburgo); 30 g (Basilea Città). Cfr. a tale proposito DTF 124 IV 184.

2,5 g al giorno (Portogallo); 5 g (Italia e Paesi Bassi); da 5 a 15 g (Germania); 1 g di THC, ossia ca. 50 g di canapa contenente il 10 % di THC (Rep. Ceca); 20 g di THC (Austria).

7281

3.2.2

Principio (art. 28b) (nuovo)

L'articolo 28b nLStup sottopone il consumo di canapa alla procedura della multa disciplinare e la tratta pertanto come un caso speciale di consumo di stupefacenti. Si tratta di una procedura semplice nella quale, contrariamente alla procedura ordinaria, la pena è comminata da un organo di polizia senza tenere conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore (cfr. art. 47 e 106 cpv. 3 CP). Ciò è possibile poiché, in virtù dell'articolo 333 capoverso 1 CP, le disposizioni del Codice penale si applicano solo in quanto la legge speciale non contenga disposizioni sulla materia31. Inoltre, nell'articolo 1 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero (CPP)32, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono fatte salve esplicitamente le norme procedurali di altre leggi federali. Rientrano in questa categoria anche le procedure delle multe disciplinari (cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, n. 2.1.1). Nell'articolo 28b segg. nLStup, contenente disposizioni corrispondenti di diritto speciale, si prevede la possibilità di punire il consumo di canapa con una multa disciplinare.

Il capoverso 1 rimanda all'articolo 19a n. 1 LStup, che disciplina in maniera generale il consumo di stupefacenti. La multa prevista nell'articolo 19a n. 1 LStup, contrariamente a quella prevista nell'articolo 28b segg. nLStup, viene comminata nell'ambito di una procedura ordinaria che tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore. Mentre l'articolo 19a n. 2 LStup prevede che, nei casi poco gravi, il consumo di stupefacenti possa essere esente da pena, con l'introduzione della procedura della multa disciplinare il consumo di canapa non può più essere depenalizzato, a meno di essere esaminato nell'ambito di una procedura ordinaria (art. 28e cpv. 5 e 28j cpv. 2 nLStup).

Capoverso 2: L'importo della multa disciplinare è fisso e non è adeguato in funzione della gravità del reato. Essa ammonta a 100 franchi e punisce unicamente il consumo di canapa (incluse le spese amministrative), a prescindere dalla quantità consumata o dal tenore in THC. L'importo della multa disciplinare è stato fissato in funzione delle pene attualmente comminate per il consumo di canapa, il cui ammontare varia tuttavia considerevolmente da un
Cantone all'altro.

Capoverso 3: Dato che, come appena menzionato, la procedura della multa disciplinare non tiene conto della vita anteriore né delle condizioni personali dell'autore, quest'ultimo non ha la possibilità di far valere circostanze attenuanti (art. 19a n. 2 LStup) che influenzano positivamente la misura della pena.

Capoverso 4: In una prima fase, la polizia mette al sicuro il prodotto contenente canapa e riscuote la multa. Con il pagamento, la multa passa in giudicato e il prodotto contenente canapa è formalmente considerato confiscato (art. 28e cpv. 4 nLStup).

31 32

Cfr. anche art. 26 LStup RS 312.0

7282

3.2.3

Eccezioni (28c) (nuovo)

Questa disposizione disciplina in maniera esaustiva le eccezioni alla procedura della multa disciplinare.

Lettera a: La procedura della multa disciplinare può essere applicata solo se il consumo di canapa è l'unico reato che deve essere punito. Se, oltre al consumo di canapa, l'autore ha commesso altre infrazioni alla LStup o a un'altra legge, la procedura ordinaria si applica a tutti i reati (incluso il consumo di canapa), in modo particolare per non gravare ulteriormente la procedura. Per esempio, la multa disciplinare non può essere comminata se, oltre a consumare canapa, l'autore possiede senza esserne autorizzato una quantità di canapa che non può essere considerata esigua ai sensi dell'articolo 19b capoverso 2 nLStup. In tal caso, occorre avviare una procedura ordinaria per giudicare sia il consumo di canapa in virtù dell'articolo 19a numero 1 sia il possesso non autorizzato di stupefacenti in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 lettera d LStup.

Lettera b: Per applicare la procedura della multa disciplinare l'infrazione deve essere accertata direttamente da un agente di un organo di polizia competente. Questa procedura non può essere avviata, per esempio, su denuncia di un terzo. Una disposizione analoga figura nell'articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 197033 sulle multe disciplinari (LMD).

Lettera c: I minori sorpresi mentre consumano canapa non devono essere puniti secondo la procedura della multa disciplinare. In tal modo, la protezione dei giovani è garantita sia ai sensi dell'articolo 3c LStup sia ai sensi dell'articolo 19a LStup in applicazione del diritto penale minorile.

3.2.4

Organi di polizia competenti (art. 28d ) (nuovo)

Capoverso 1: Poiché le questioni di polizia rientrano nella competenza dei Cantoni, spetta a questi ultimi designare gli organi di polizia competenti.

Il capoverso 2 si prefigge di fugare sin dall'inizio ogni dubbio o discussione riguardo all'abilitazione di un agente di polizia, pertanto precisa che solo gli agenti in uniforme di servizio possono riscuotere le multe.

3.2.5

Pagamento (art. 28e) (nuovo)

Capoverso 1: Per le multe disciplinari è concesso un termine di riflessione di 30 giorni se l'autore non paga la multa immediatamente. Questa disposizione tiene conto del fatto che molte persone pagano le proprie fatture solo una volta al mese.

Capoverso 2: In caso di pagamento della multa disciplinare l'autore riceve una quietanza concernente l'importo della medesima. La quietanza può servire all'autore quale mezzo di prova nella procedura di cui all'articolo 28k nLStup.

33

RS 741.03

7283

Capoverso 3: L'autore che non paga la multa immediatamente riceve un modulo concernente il termine di riflessione. L'agente di polizia ne tiene una copia, che viene distrutta in caso di pagamento entro il termine.

Capoverso 4: Di norma, la polizia può soltanto effettuare una messa al sicuro.

L'articolo 70 CP prevede che la confisca sia ordinata da un giudice. In deroga a tale principio, la procedura della multa disciplinare proposta consente alla polizia di confiscare direttamente il prodotto contenente canapa (spinello, biscotti alla canapa, bibita a base di canapa ecc.) nel momento in cui è comminata la multa. Questa disposizione risponde dunque alle esigenze contenute nell'articolo 70 CP poiché la persona interessata può essere giudicata da un giudice se si oppone alla procedura della multa disciplinare (art. 28j) o non paga la multa entro il termine di riflessione (art. 28e cpv. 5). La confisca degli oggetti messi al sicuro subentra solo quando la multa passa in giudicato (cfr. art. 28e cpv. 4). Può essere confiscato solo il prodotto contenente canapa realmente consumato nel momento in cui è accertata l'infrazione.

La canapa posseduta senza autorizzazione in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 lettera d LStup non può essere confiscata nell'ambito di una multa disciplinare ma deve essere messa al sicuro dalla polizia e confiscata da un giudice nell'ambito di una procedura penale ordinaria. Se l'autore possiede un'esigua quantità di canapa, il prodotto non può essere confiscato poiché, secondo l'articolo 19b capoverso 1 nLStup, il possesso di un'esigua quantità di stupefacenti non è punibile. Il prodotto è messo al sicuro finché non si chiarisce se l'autore pagherà la multa disciplinare. Per evitare che un giudice debba pronunciare la confisca del prodotto messo al sicuro in caso di pagamento della multa, è stata introdotta nell'articolo 28e capoverso 4 nLStup la norma seguente: «Il prodotto contenente canapa messo al sicuro è considerato confiscato con il pagamento della multa».

Capoverso 5: Se l'autore non paga la multa disciplinare entro il termine di 30 giorni (cpv. 1), la polizia deve avviare una procedura ordinaria. Il legislatore intende in tal senso tutte le «procedure ordinarie» del CPP. In tal caso, spetterà al giudice pronunciare la confisca del prodotto contenente canapa messo al sicuro.

3.2.6

Moduli (art. 28f ) (nuovo)

Precisando il contenuto dei moduli si contribuisce ad armonizzare l'esecuzione della procedura delle multe disciplinari in tutti i Cantoni. Un disciplinamento corrispondente figura nella legislazione relativa alle multe disciplinari (art. 12 LAO e art. 3 dell'ordinanza sulle multe disciplinari34) e nell'articolo 353 del CPP.

3.2.7

Spese (art. 28g) (nuovo)

Poiché le spese imputate agli organi di controllo sono già incluse nell'importo della multa, non possono essere riscosse spese supplementari.

34

RS 741.031

7284

3.2.8

Passaggio in giudicato (art. 28h) (nuovo)

Una volta pagata, la multa passa in giudicato. I rimedi giuridici ordinari non si applicano pertanto alla multa disciplinare, a meno che l'autore, in riferimento all'articolo 28k nLStup, invochi una violazione dell'articolo 28c nLStup.

3.2.9

Autori non domiciliati in Svizzera (art. 28i ) (nuovo)

Se l'autore non domiciliato in Svizzera paga immediatamente la multa, la procedura è conclusa. In caso contrario deve consegnare l'importo della medesima o prestare un'altra garanzia adeguata se non dispone di denaro contante sufficiente.

Se non è fornita alcuna garanzia per la multa ricevuta o non è consegnato il relativo importo si apre la procedura ordinaria: in applicazione dell'articolo 217 capoverso 3 lettera b CPP l'autore può essere arrestato provvisoriamente per una durata massima di 24 ore. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'arresto è volto tuttavia a garantire il pagamento della multa prima del sequestro di beni previsto nell'articolo 263 capoverso 1 lettera b CPP (Basler Kommentar StPO, Gianfranco Albertini/Thomas Armbruster, art. 217 CPP N 9). Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali (telefoni cellulari, orologi, gioielli ecc.), a disposizione del pubblico ministero o del giudice (art. 263 cpv. 3 CPP). Anche l'articolo 268 capoverso 1 lettera b CPP ammette tale procedura, vale a dire che il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire la multa.

3.2.10

Rifiuto della procedura della multa disciplinare (art. 28j ) (nuovo)

Capoverso 1: Secondo l'articolo 6 CEDU, ogni persona ha diritto di essere giudicata da un giudice per ogni accusa penale che gli è rivolta. In questo caso l'accordo dell'imputato è dunque necessario, poiché la procedura della multa disciplinare prevede che la pena gli sia comminata senza che questi sia giudicato da un giudice.

Capoverso 2: Se l'imputato dovesse rifiutare la procedura della multa disciplinare finalizzata a punire il consumo di canapa, si applica la procedura ordinaria dinanzi al giudice secondo l'articolo 19a LStup e il CPP.

3.2.11

Multa disciplinare e procedura ordinaria (art. 28k) (nuovo)

Nei casi in cui una multa disciplinare è riscossa pur non essendo ammessa in virtù dell'articolo 28c nLStup, l'autore che è già stato giudicato per aver commesso un'altra infrazione alla LStup o ad altre leggi può indicare al giudice che, all'occorrenza, la multa deve essere annullata. Poiché la procedura della multa disciplinare non prevede che siano effettuate registrazioni, il giudice necessita dell'indicazione dell'autore.

7285

3.2.12

Multa nella procedura ordinaria (art. 28l ) (nuovo)

Ogni persona ha diritto a un'udienza secondo una procedura ordinaria o dinanzi a un tribunale ordinario (art. 6 CEDU). Una persona cui è comminata una multa può dunque domandare, lasciando scadere il termine di riflessione (art. 28e cpv. 5 nLStup) o opponendosi esplicitamente alla procedura della multa disciplinare (art. 28j cpv. 2 nLStup), di essere giudicata nell'ambito di una procedura ordinaria.

Nel corso di tale procedura, la multa per il consumo di canapa è tuttavia commisurata alle condizioni personali e finanziarie della persona passibile della multa secondo l'articolo 19a LStup in combinato disposto con l'articolo 106 CP. Affinché la multa nella procedura ordinaria non sia inferiore a quella fissata nella procedura della multa disciplinare, è stabilito che essa ammonti almeno a 100 franchi. Se è riconosciuta colpevole, la persona dovrà pagare ovviamente anche le spese procedurali (cfr. art. 353 cpv. 1 lett. g CPP per la procedura del decreto d'accusa applicata in questi casi).

4

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

4.1

Ripercussioni finanziarie

Le modifiche della nLStup che sono state proposte non avranno alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione.

La possibilità di punire il consumo di canapa mediante una multa disciplinare consentirà ai Cantoni di aumentare gli introiti provenienti dalle multe e di realizzare risparmi per le procedure ordinarie; l'entità degli introiti supplementari e dei risparmi non è tuttavia prevedibile.

4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Sul piano federale, l'introduzione della procedura della multa disciplinare non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale. L'onere supplementare che ne deriva per il personale a livello cantonale sembra essere di lieve entità.

5

Rapporto con il diritto internazionale

5.1

Compatibilità con la Convenzione delle Nazioni Unite

Né la Convenzione unica sugli stupefacenti del 196135 né la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Convenzione del 1988)36 prescrivono la punibilità del consumo di stupefacenti.

Tuttavia, dato che è controverso se la non punibilità di atti preparatori al consumo personale (ossia il possesso, la coltivazione e l'acquisto) sia compatibile con le convenzioni internazionali in materia di droga, nel 2005 la Svizzera ha formulato 35 36

RS 0.812.121 RS 0.812.121.03

7286

una riserva in tal senso in occasione della ratifica della Convenzione del 198837 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Di conseguenza spetta al legislatore decidere sotto quale forma e con quali modalità punirne il consumo. Il consumo di canapa continua a costituire un reato, anche con l'introduzione della procedura della multa disciplinare.

5.2

Compatibilità con il diritto europeo

La modifica di legge proposta è conforme all'Accordo di associazione a Schengen38 e agli impegni che ne derivano.

Vi è inoltre compatibilità con le esigenze della CEDU, in particolare con l'articolo 6 (diritto a un processo equo). Nel caso specifico, ogni persona è libera di avviare una procedura ordinaria.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si basa sugli articoli 118 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale39.

6.2

Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede alcuna delega di competenze legislative.

6.3

Forma dell'atto

Il presente progetto è stato elaborato quale revisione di una legge federale.

37 38 39

Art. 1 cpv. 1 del DF 16 marzo 2005 (RU 2006 529) FF 2004 5273, 5403 segg., 5466 segg.

RS 101

7287

7288