Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1048 del 27 gennaio 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, fabbricati secondo il diritto italiano e legalmente immessi in commercio in Italia possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dell'Italia. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari3 Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 recante attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relativi agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione4 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari5 Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 ­ Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati6

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

GU L 364 del 20.12.2006, pagg. 5­24 Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Gazz. Uff. n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O.

Gazz.Uff. n. 212 dell'11 settembre 1995

2011-0149

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Decreto Ministeriale n. 209 del 27/02/1996 Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.7 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 50 PA, contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

1° febbraio 2011

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Gazz. Uff. n. 96 del 24 aprile 1996, S.O.

RS 172.021

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Ufficio federale della sanità pubblica