Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Romania che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati a Bucarest il 25 ottobre 1993 Concluso a Bucarest, il 28 febbraio 2011 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Bucarest il 25 ottobre 19933 (di seguito «la Convenzione») e il Protocollo firmato a Bucarest il 25 ottobre 1993 (di seguito «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue: Art. I La lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione (Imposte considerate) è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «a) in Romania: (i) l'imposta sul reddito, e (ii) l'imposta sull'utile, (qui di seguito indicate quali «imposta romena»)» Art. II 1. La lettera h del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione (Definizioni generali) è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Romania: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;»

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Dal testo originale francese.

RU 2011 ...

RS 0.672.966.31

2011-1162

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Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con la Romania

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione (Definizioni generali) è completato dalla disposizione seguente: «i) l'espressione «istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza» designa l'insieme delle fondazioni, dei trust, delle istituzioni e delle altre istituzioni di uno Stato contraente in base alle quali una persona fisica può sottoscrivere un piano di previdenza o aderire a un sistema di previdenza per assicurarsi prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza.» Art. III L'articolo 4 della Convenzione (Residente) è sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 4

Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche, i suoi enti locali e le sue unità amministrativo-territoriali. Tuttavia questa espressione non comprende le persone assoggettate ad imposta in questo Stato solo per i redditi da fonti situate in questo Stato o il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d)

se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o non ha la nazionalità di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.» Art. IV L'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) è sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, o

b)

un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza, o

c)

la banca centrale dell'altro Stato contraente oppure il suo governo o una sua suddivisione politica, un suo ente locale o una sua unità amministrativoterritoriale.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato dì cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui 6173

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dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. V L'articolo 11 della Convenzione (Interessi) è sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se gli interessi sono pagati: a)

per un debito, un prestito o un credito contratto in detto Stato o concesso, garantito o assicurato da detto Stato o da una sua suddivisione politica, un suo ente locale, una sua unità amministrativo-territoriale o da una delle sue organizzazioni di promozione delle esportazioni;

b)

da una società a una società residente dell'altro Stato contraente, se quest'ultima è legata alla società che paga gli interessi da una partecipazione diretta al suo capitale di almeno il 25 per cento o se le due società detengono una terza società, la quale detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli.

Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi

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effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. VI 1. Al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione (Canoni), il periodo «Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.» è soppresso.

2. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 della Convenzione (Canoni) è sostituito dalla disposizione seguente: «5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.» Art. VII 1. L'articolo 18 della Convenzione (Pensioni) diventa il paragrafo 1 del nuovo articolo 18.

2. Nel nuovo articolo
18 della Convenzione (Pensioni) è introdotto il paragrafo 2 seguente: «2. I contributi versati da una persona fisica che svolge un'attività lucrativa dipendente o indipendente in uno Stato contraente, o per proprio conto, a un'istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza dell'altro Stato contraente devono, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta da questa persona fisica nel primo Stato contraente e degli utili dell'impresa imponibili in detto Stato, essere 6175

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trattati secondo le medesime condizioni e limitazioni dei contributi versati a un'istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza del primo Stato contraente, a condizione che: a)

immediatamente prima di iniziare l'attività nel primo Stato la persona fisica non vi risiedeva ed era già affiliata a questa istituzione di previdenza, e

b)

l'autorità competente del primo Stato riconosce che l'istituzione di previdenza nell'insieme è simile a un'istituzione di previdenza fiscalmente riconosciuta da questo Stato.»

Art. VIII Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 25a: «Articolo 25a

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della procedura amministrativa normale di uno o dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le 6176

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informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, al fine di soddisfare gli obblighi da esso previsti.» Art. IX 1. Nel Protocollo è introdotto un nuovo numero 2: «2. Ad articolo 4 Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» del paragrafo 1 comprende i seguenti soggetti giuridici: a)

un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza esentati dall'imposizione conformemente alla legislazione nazionale di questo Stato contraente, e

(b) un'organizzazione residente di questo Stato contraente secondo la sua legislazione nazionale e costituita e gestita unicamente a scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, culturale, artistico, sportivo o educativo (o vari di questi scopi), i cui redditi siano interamente o parzialmente esentati dall'imposizione conformemente alla legislazione di questo Stato contraente.» 2. I numeri 2, 3 e 4 del Protocollo diventano i numeri 3, 4 e 5.

3. Il Protocollo è completato dai nuovi numeri seguenti: «6. Ad articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.» 7. Ad articolo 25 Resta inteso che se la Romania conviene una clausola arbitrale in una delle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo, l'articolo 25 della Convenzione (Procedura amichevole) sarà completato dal seguente paragrafo 5, che la norma prevista da detto paragrafo entrerà in vigore in Svizzera e in Romania il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione tra la Romania e lo Stato terzo e che sarà applicato ai casi trattati dalle autorità competenti meno di tre anni prima di tale data e a quelli che vi saranno sottoposti dopo tale data.

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5. Se: a)

in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Tuttavia, le controversie non possono essere sottoposte a una procedura d'arbitrato, se un tribunale di uno dei due Stati contraenti ha già emesso una decisione in merito. Tranne se une persona direttamente interessata da questo caso non accetta la sentenza che attua l'accordo amichevole, o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Per l'esecuzione della procedura d'arbitrato, gli Stati contraenti possono concedere l'accesso alle informazioni utili al tribunale arbitrale costituito in virtù del presente paragrafo. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25a della Convenzione.

8. Ad articolo 25a: a)

Resta inteso che lo Stato richiedente può presentare una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

c)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente che presentano una domanda di assistenza amministrativa secondo l'articolo 25a della Convenzione devono fornire a quelle dello Stato richiesto le informazioni seguenti: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta, come pure, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda;

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(iii) una descrizione delle informazioni richieste e l'indicazione della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Laddove il presente numero definisce gli importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri (i)­(v) alla lettera c) devono essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che l'articolo 25a della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato contraente richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente uno scambio effettivo di informazioni.»

Art. X 1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti costituzionali necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo è parte integrante della Convenzione ed entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni si applicano: a)

per quanto riguarda le imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate a non residenti il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

per quanto riguarda le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo scambio di informazioni secondo l'articolo 25a della Convenzione si applica alle domande presentate il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, e riferite a informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bucarest, il 28 febbraio 2011, in due esemplari in lingua francese, rumena e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione del testo francese e rumeno farà fede il testo inglese.

Per la Confederazione svizzera:

Per la Romania:

Marc Bruchez

Dan Lazr

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