K Decreto federale Disegno sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione nel 2012 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 16a capoversi 1­3 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20103, decreta: Art. 1 1 Per finanziare le attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione è stanziato un credito globale di 136,5 milioni di franchi.

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Il credito globale è suddiviso in due crediti d'impegno.

Art. 2 Il credito d'impegno per finanziare le attività della CTI ammonta a 121,5 milioni di franchi.

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2

Il credito d'impegno è impiegato per i provvedimenti di sostegno seguenti: promozione di progetti, inclusi i sussidi per i costi indiretti della ricerca (overhead):

a.

103 milioni di franchi

b.

concessione di assegni per l'innovazione:

2 milioni di franchi

c.

promozione del trasferimento di sapere e tecnologie:

4,3 milioni di franchi

d.

provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza; provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità:

12,2 milioni di franchi

Per gli assegni per l'innovazione è stanziato un importo unitario di 7500 franchi per assegno.

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1 2 3

RS 101 RS 420.1; RU 2010 651 FF 2011 689

2010-2130

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Finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione nel 2012. DF

La CTI può effettuare trasferimenti di esigua entità tra gli importi di cui all'articolo 2 capoverso 2.

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Art. 3 Il credito d'impegno per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione ammonta a 15 milioni di franchi.

Art. 4 Il 6 per cento al massimo del credito d'impegno di cui all'articolo 2 capoverso 1 può essere impiegato per mandati peritali, l'indennizzo dei membri della CTI, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio e le pubbliche relazioni.

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Con il credito globale possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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