Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il suo Protocollo, firmati a Bratislava il 14 febbraio 1997 Concluso a Bratislava l'8 febbraio 2011 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Bratislava il 14 febbraio 1997 (in seguito la «Convenzione»), nonché il relativo Protocollo, firmato a Bratislava il 14 febbraio 1997 (in seguito «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'articolo 4 (Residenza) della Convenzione viene sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo della sua residenza permanente, del suo domicilio, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

1 2

Dal testo originale tedesco.

RU 2011 ...

2011-1166

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Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Prot. con la Repubblica Slovacca

a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.» Art. 2 L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione viene sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi sono esentati da imposta nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, se il beneficiario dei dividendi è una società residente nell'altro Stato contraente e si tratta: a)

di una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o

b)

di un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza; o

c)

del Governo dell'altro Stato, una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali o la Banca centrale dell'altro Stato.

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4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni. I paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. 3 L'articolo 11 (Interessi) della Convenzione viene sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a)

in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

b)

su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto finanziario; 6415

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c)

a un'istituzione di previdenza o a un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza;

d)

al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua Banca centrale; o

e)

da una società a una società residente di uno Stato contraente, se questa società e la società che paga gli interessi sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale per almeno due anni prima del pagamento degli interessi oppure sono entrambe detenute da una società terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda impresa per almeno due anni.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» 6416

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Art. 4 L'articolo 12 (Canoni) della Convenzione viene sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I canoni di cui al paragrafo 5 lettera a) possono essere tassati, se il beneficiario effettivo è residente di uno Stato contraente, soltanto in questo Stato. I canoni di cui al paragrafo 5 lettera b) possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni di cui al paragrafo 5 lettera b, pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società legata alla società che paga i canoni tramite una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale per almeno due anni oppure sono entrambe detenute da un'impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

5. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso: a)

di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o i nastri magnetici e altri supporti di registrazione per l'immagine e il suono;

b)

di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di 6417

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pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. 5 1. L'attuale tenore dell'articolo 18 (Pensioni) della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. L'articolo 18 (Pensioni) della Convenzione è completato con il seguente paragrafo 2: «2. I contributi pagati da o per conto di una persona che esercita un'attività dipendente o indipendente in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza o a un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se: a)

la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza; e

b)

l'autorità competente di questo Stato considera che l'istituzione di previdenza corrisponda in linea di principio a un'istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali.»

Art. 6 Il paragrafo 3 dell'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione viene sostituito dal seguente paragrafo: «3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 8 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse

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condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.» Art. 7 L'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o le autorità competenti e le persone direttamente interessate non si accordino su una soluzione diversa entro sei mesi dalla notificazione del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo paragrafo.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25a.» Art. 8 La Convenzione viene completata dal seguente articolo 25a: «Art. 25a

Scambio d'informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione 6419

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delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato Contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. 9 1. Il Protocollo della Convenzione è completato con i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4: «3. Ad art. 10, 11 e 18 Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» di cui alla lettera b del paragrafo 3 dell'articolo 10, alla lettera c del paragrafo 3 dell'articolo 11 e al paragrafo 2 dell'articolo 18 comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo: 6420

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a)

nella Repubblica Slovacca tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge numero 461/2003 Coll. sulle assicurazioni sociali (Gesetz Nr. 461/2003 Coll. über die Sozialversicherung), comprese le sue modifiche, (ii) la legge numero 43/2004 Coll. sui libretti di risparmio per la rendita di vecchiaia (Gesetz Nr. 43/2004 Coll. über Spargelder für die Altersrente), comprese le sue modifiche, (iii) la legge numero 650/2004 Coll. sui risparmi per la rendita di vecchiaia (Gesetz Nr. 650/2004 Coll. über zusätzliche Rentenspargelder), comprese le sue modifiche;

b)

in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Resta inoltre inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende fondi d'investimento e fondazioni d'investimento, a condizione che tutte le parti di questi fondi e fondazioni siano tenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.

4. Ad art. 11 e 12 a)

se la durata minima di detenzione di cui alla lettera e del paragrafo 3 dell'articolo 11 o al paragrafo 3 dell'articolo 12 al momento del pagamento degli interessi o dei canoni non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12 è stata trattenuta in occasione del pagamento e la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario effettivo degli interessi e dei canoni è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

b)

se, in accordo con il suo diritto interno per quanto concerne la necessità della durata minima di detenzione per interessi e canoni che vengono pagati a una società associata residente nell'Unione europea, la Slovacchia prevede un trattamento più vantaggioso, tale trattamento per quanto concerne la necessità della durata minima di detenzione viene applicato automaticamente, a partire dall'inizio dell'applicabilità delle disposizioni nel diritto slovacco, anche per interessi e canoni che vengono pagati da una società residente in uno Stato contraente a una società associata residente nell'altro Stato contraente.» 6421

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2. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è sostituito dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Ad art. 12 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, resta inteso che, fino a quando la Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, l'imposta prelevata dalla Slovacchia sui canoni di cui al paragrafo 5 lettera b) non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.» 3. Il Protocollo della Convenzione è completato dai nuovi seguenti paragrafi: «6. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

7. Ad art. 25a a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.

b)

resta inteso che l'espressione «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile ed al contempo di precisare agli Stati contraenti che non possono intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali del contribuente non è verosimile.

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25a la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), ii) il periodo oggetto della domanda, iii) una descrizione delle informazioni ricercate nonché l'indicazione della forma in cui lo Stato contraente richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto, iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Sebbene questo paragrafo preveda importanti requisiti procedurali evitare volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)-(v) di questa lettera non devono tuttavia essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

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d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25a, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato contraente richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato contraente richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.»

Art. 10 1. Il presente Protocollo, che forma una parte integrante della Convenzione, deve essere approvato dagli Stati contraenti conformemente al loro diritto interno. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente l'adempimento delle necessarie formalità costituzionali ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notificazione e si applica: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a non residenti il 1° gennaio dell'anno civile seguente o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello dell'entrata in vigore o dopo tale data;

c)

per quanto concerne gli articoli 8 e 9 paragrafo 7 del presente Protocollo, alle domande inoltrate alla data dell'entrata in vigore, o dopo tale data: (i) per le informazioni descritte al paragrafo 5 dell'articolo 25a della Convenzione, alle informazioni che si riferiscono al periodo che inizia il primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne tutte le altre disposizioni, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

Art. 11 Il presente Protocollo rimane in vigore fintanto che è vigente la Convenzione.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Bratislava, l'8 febbraio 2011, in lingua tedesca, slovacca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Slovacca:

Christian Fotsch

Ivan Miklos

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