Procedura di consultazione Dipartimento federale di giustizia e polizia Modifica della Costituzione federale, del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) Dando seguito alla mozione Carlo Sommaruga (08.3373, Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati), s'intende ampliare l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM), integrandola con ulteriori divieti (anche nel DPM). Per applicare i divieti d'attività, si ricorrerà a un estratto più particolareggiato del casellario giudiziale per privati. Affinché la Confederazione possa emanare una normativa completa, occorre una nuova disposizione costituzionale.

Termine di consultazione: 31 maggio 2011 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto penale e diritto di procedura penale, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 031 322 41 19, fax 031 312 14 07 www.bj.admin.ch La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

8 marzo 2011

1972

Cancelleria federale

2011-0414